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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda ER Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3362 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Scopelliti Francesco, giusta procura allegata al ricorso introdut- tivo ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e di- Controparte_1
feso dall'avv. Miceli Carmen, giusta procura allegata alla memoria di costitu- zione resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione all'udienza ex art. 127-ter del 17 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. conclusioni del 27 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 9 dicembre 2022, Parte_1
premettendo di avere - in data 13 settembre 2008 – contratto matrimonio con
, dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto che il Controparte_1
Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis a causa del comportamento tenuto del , il quale, CP_1
dedito all'uso di alcol, avrebbe adoperato violenza fisica e psicologica nei suoi confronti.
Ha chiesto, inoltre, la previsione dell'obbligo in capo al di versar- CP_1
le un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento, tenuto conto del suo stato di disoccupazione.
Costituitosi con comparsa, depositata il 17 marzo 2023, CP_2
non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato la Pt_2
domanda di addebito, chiedendo, a sua volta, che la separazione venisse ad- debitata alla moglie, la quale avrebbe reso intollerabile la prosecuzione della convivenza a causa dei comportamenti vessatori posti in essere nei suoi con- fronti, diretti a svilire la dignità e la personalità del medesimo.
Inoltre, il medesimo, allegando di essere privo di reddito e tenuto conto
- 2 - della giovane età della , si è opposto alla richiesta di mantenimento Pt_1
avanzata dal quest'ultima.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708
c.p.c. e ha rimesso le parti innanzi il G.I. per la trattazione del merito.
Con comparsa depositata il 27 gennaio 2024 ha Controparte_1
insistito nelle proprie difese, non riproponendo la domanda di addebito.
La causa, in assenza di istruttoria, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 gennaio 2025 è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve, senz'altro, accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno del- le difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del resistente.
Nessuna statuizione sulla domanda di addebito proposta dal resistente, il quale ha espressamente chiarito di aver rinunciato alla stessa ( cfr. note di trat- tazione scritta depositate in data 9 settembre 2024).
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si osserva quanto segue.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si-
- 3 - tuazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Nel caso di specie, va disattesa la domanda di addebito formulata dalla ri- corrente, la quale non è riuscita a dimostrare adeguatamente i propri assunti, stante l'inammissibilità dei capitoli di prova, formulati genericamente, privi di riferimenti spazio-temporali e tendenti a far esprimere al teste valutazioni.
Venendo alla domanda di mantenimento formulata dalla , si ritie- Pt_1
ne che la stessa non meriti accoglimento, tenuto conto della giovane età della medesima (classe 1990), della mancata dimostrazione di una oggettiva situa- zione di invalidità o di inabilità al lavoro e dell'omessa prova della sussistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata ad [...], il [...], e , nato a [...], Controparte_1
il 15 giugno 1987, i quali hanno contratto matrimonio a Palma di Montechia- ro, il 13 settembre 2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di Pal- ma di Montechiaro, anno 2008, parte II, Serie A, numero 95; rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri-
- 4 - bunale, 29 maggio 2025.
Il Giudice est.
G. Claudia Ragusa
Il Presidente
Giuseppe Melisenda ER
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda ER Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3362 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Scopelliti Francesco, giusta procura allegata al ricorso introdut- tivo ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e di- Controparte_1
feso dall'avv. Miceli Carmen, giusta procura allegata alla memoria di costitu- zione resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione all'udienza ex art. 127-ter del 17 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. conclusioni del 27 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 9 dicembre 2022, Parte_1
premettendo di avere - in data 13 settembre 2008 – contratto matrimonio con
, dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto che il Controparte_1
Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis a causa del comportamento tenuto del , il quale, CP_1
dedito all'uso di alcol, avrebbe adoperato violenza fisica e psicologica nei suoi confronti.
Ha chiesto, inoltre, la previsione dell'obbligo in capo al di versar- CP_1
le un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento, tenuto conto del suo stato di disoccupazione.
Costituitosi con comparsa, depositata il 17 marzo 2023, CP_2
non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato la Pt_2
domanda di addebito, chiedendo, a sua volta, che la separazione venisse ad- debitata alla moglie, la quale avrebbe reso intollerabile la prosecuzione della convivenza a causa dei comportamenti vessatori posti in essere nei suoi con- fronti, diretti a svilire la dignità e la personalità del medesimo.
Inoltre, il medesimo, allegando di essere privo di reddito e tenuto conto
- 2 - della giovane età della , si è opposto alla richiesta di mantenimento Pt_1
avanzata dal quest'ultima.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708
c.p.c. e ha rimesso le parti innanzi il G.I. per la trattazione del merito.
Con comparsa depositata il 27 gennaio 2024 ha Controparte_1
insistito nelle proprie difese, non riproponendo la domanda di addebito.
La causa, in assenza di istruttoria, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 gennaio 2025 è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve, senz'altro, accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno del- le difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del resistente.
Nessuna statuizione sulla domanda di addebito proposta dal resistente, il quale ha espressamente chiarito di aver rinunciato alla stessa ( cfr. note di trat- tazione scritta depositate in data 9 settembre 2024).
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si osserva quanto segue.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si-
- 3 - tuazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Nel caso di specie, va disattesa la domanda di addebito formulata dalla ri- corrente, la quale non è riuscita a dimostrare adeguatamente i propri assunti, stante l'inammissibilità dei capitoli di prova, formulati genericamente, privi di riferimenti spazio-temporali e tendenti a far esprimere al teste valutazioni.
Venendo alla domanda di mantenimento formulata dalla , si ritie- Pt_1
ne che la stessa non meriti accoglimento, tenuto conto della giovane età della medesima (classe 1990), della mancata dimostrazione di una oggettiva situa- zione di invalidità o di inabilità al lavoro e dell'omessa prova della sussistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata ad [...], il [...], e , nato a [...], Controparte_1
il 15 giugno 1987, i quali hanno contratto matrimonio a Palma di Montechia- ro, il 13 settembre 2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di Pal- ma di Montechiaro, anno 2008, parte II, Serie A, numero 95; rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri-
- 4 - bunale, 29 maggio 2025.
Il Giudice est.
G. Claudia Ragusa
Il Presidente
Giuseppe Melisenda ER
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