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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/10/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3750/2020, avente ad oggetto: indennità da occupazione sine titulo, decisa all'udienza del 7.10.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
Parte_1
, nella persona del curatore p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in
[...] calce all'atto di citazione, dall'avv. Tommasina Sbandi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, viale dello Statuto n.37, int. 14;
ATTORE
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
PP OL, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, piazza della Libertà n.21
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
, conveniva in giudizio Parte_1 la affinché, accertata l'occupazione sine titulo Controparte_1 dell'immobile sito in Aprilia (LT), via Tecnica snc, contraddistinto al Catasto
Fabbricati Foglio 66, p.lla 37, sub. 3-4-7-9 e p.lla 597, venisse condannata per l'ingiustificato arricchimento dovuto al godimento dell'immobile, quantificato nella somma di € 110.250,00, ovvero nella maggior o minor somma da accertarsi in corso di causa.
A tal fine, l'attore deduceva che l'immobile di cui sopra era occupato della società Moto Word Store s.r.l. dal giugno 2014 (momento della costituzione della società opponente) fino alla dichiarazione di fallimento della proprietaria dell'immobile, intervenuta in data 13.02.2018, Parte_1 senza che l'occupante avesse alcun titolo opponibile alla curatela. Deduceva, quindi, che la società occupante, utilizzando gratuitamente il bene, ha tratto un vantaggio economico a discapito della società fallita e, dunque, ai sensi dell'art. 2041 c.c., si è arricchita grazie all'uso di un bene altrui.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_2 contestando tutto quanto dedotto dall'attrice. In primo luogo, deduceva la sussistenza di un accordo transattivo diretto a tacitare ogni reciproco diritto tra le parti, inclusa la pretesa avanzata da parte attrice, da ritenersi quindi improponibile nel caso di specie in quanto inerente ad un rapporto giuridico pregresso da ritenersi quindi superato dalla suddetta transazione. In secondo luogo, deduceva la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione consistente nell'aver avuto l'immobile in comodato verbale da Persona_1 la quale da anni gestiva in prima persona l'immobile di proprietà della società fallita.
Prodotta documentazione, raccolto l'interrogatorio formale del legale rapp.te p.t. della società convenuta, espletata prova testimoniale, all'udienza del
7.10.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-
128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda va dichiarata inammissibile nei termini di cui alla seguente motivazione.
In via preliminare, va osservato che dall'accordo transattivo prodotto in atti non si desume una volontà diretta a rinunciare ai rapporti giuridici pregressi sussistenti tra le parti.
- 2 - In particolare, all'art. 7 del contratto di transazione le parti pattuivano che “Tutte le parti dichiarano reciprocamente che, con il puntuale adempimento di quanto sopra indicato e concordato, non avranno più altro a che pretendere l'una nei confronti dell'altra a nessun titolo e/o ragione in relazione ai fatti di cui alla premessa ed al giudizio instaurato, rinunciando espressamente a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni” (cfr. accordo transattivo
– doc. all. da parte convenuta).
Orbene, tal tenore letterale del suddetto articolo, interpretato unitamente alle ulteriori clausole contrattuali, si desume che l'accordo transattivo fosse circoscritto al superamento del rapporto espressamente indicato in premessa, in cui non si fa alcun riferimento, neppure implicito, all'occupazione sine titulo esercitata dal convenuto nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento di parte attrice intervenuta in data 13.03.2018. Il punto 3 della premessa contrattuale, infatti, fa espressamente riferimento ad “una situazione creditoria del fallimento rispetto alla per l'occupazione Controparte_2 dell'immobile sopra indicato a partire dalla data di dichiarazione di fallimento sino alla completa liberazione del medesimo”.
In altre parole, l'art. 7 sopra richiamato costituisce una clausola di eccessiva ampiezza e indeterminazione da cui non può desumersi un concreto contenuto volitivo diretto al superamento anche del periodo di occupazione antecedente alla dichiarazione di fallimento di parte attrice per il quale quest'ultima ha attivato il presente giudizio.
Nel merito parte attrice ha dedotto che la società convenuta, fin dal momento della sua costituzione, aveva occupato l'immobile di sua proprietà senza alcun titolo giustificativo alla stessa opponibile. L'attrice, nel proprio atto introduttivo, ha qualificato la propria domanda di condanna quale azione di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., sul presupposto dell'esistenza tra le parti di un contratto di locazione mai registrato e quindi nullo. Deduceva, quindi, che la prestazione eseguita in adempimento di un contratto di locazione non registrato rappresenterebbe un indebito oggettivo.
- 3 - Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell'art.
2033 cod. civ., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di eccepire, ex art. 2041 cod. civ., la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale” (tra le altre, Cass. ord. n. 32696/2024).
Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti applicativi di cui al suddetto indirizzo giurisprudenziale, non essendo emersa la prova di un contratto di locazione, seppure nullo.
La giurisprudenza ha elaborato un rimedio a tutela del locatore nei casi di domanda restitutoria di canoni versati dal conduttore in virtù di un contratto di locazione nullo, in quanto non registrato. Detto rimedio sarebbe costituito dalla domanda di arricchimento ingiustificato esperibile nei confronti del conduttore alla luce del fatto che la domanda di indebito oggettivo, conseguente all'accertata nullità del contratto, non sarebbe esperibile quando la stessa abbia ad oggetto una prestazione non restituibile in natura quale quella del godimento dell'immobile concesso in locazione. Nell'ipotesi della nullità della locazione, pertanto, in relazione alla pretesa del conduttore di conseguire la restituzione di quanto versato, il valore della controprestazione viene in rilievo solo nei limiti dell'arricchimento e dell'impoverimento, della parte che, rispettivamente, abbia ricevuto o effettuato la prestazione di un contratto nullo.
L'azione di arricchimento in tali termini, quindi, presuppone la sussistenza di un accordo, seppure nullo per difetto di registrazione, rientrante negli elementi costitutivi della locazione, rappresentati dalla concessione in godimento di un bene dietro la corresponsione periodica di un prezzo e presuppone, inoltre, l'adempimento tra le parti delle suddette prestazioni.
Tuttavia, dei suddetti elementi non è emersa prova.
- 4 - Infatti dalla prova testimoniale espletata è emersa l'esistenza di un contratto di comodato verbale, seppur da ritenersi non opponibile al fallimento.
Ed invero il teste riferiva di essere sempre stata nella Persona_1 disponibilità dell'immobile per una informale divisione dei beni voluta dal padre tra le tre sorelle “mio padre aveva acquistato l'immobile e l'aveva dato
a me. Fu un accordo informale, non fece in tempo a formalizzarlo. Io ero nell'immobile attraverso diverse società: e Controparte_3
All'interno ho esercitato attività di ricambi auto dal Controparte_1
2000 circa poi anche vendita, ricambi e riparazioni moto dal 2002 circa fino al 2018 circa. Ancora oggi c'è la moto . L'immobile era censito CP_2 come unità locale delle singole società. Io mi sono sempre occupata di tutto sin all'inizio sia delle bollette che della gestione e manutenzione. Mio padre lo destinò a me. Lui lo aveva comprato nel 1992 circa. …io sono sempre stata nell'immobile anche se cambiava la denominazione societaria. …la società oggi fallita era l'attività di famiglia di mio padre e delle mie sorelle prima che dividesse i beni tra noi sorelle. Poi lui e le mie due sorelle continuarono
l'attività con la società attrice alla via Nettunense n. 166/170 in Aprilia ed io intrapresi l'attività nell'immobile in oggetto. Preciso che la società di mio padre non aveva mai esercitato l'attività in detto immobile ma ne aveva solo la proprietà. …parte convenuta … è vero. sono nell'immobile da quando lo ha comprato nel 1992 circa. …. Preciso che io ho avviato l'attività per mio figlio ed ora è tutto nelle sue mani.”
Tale ricostruzione confermava quanto affermato in sede di interrogatorio formale dal legale rapp.te della convenuta, ha Testimone_1 riferito “l'immobile in oggetto mi è stato concesso in comodato gratuito da mia madre dal 2016 circa. Sapevo che l'immobile era di sua Persona_1 proprietà. Non avevo un contratto di comodato scritto. … non ritenevo di occupare abusivamente, ma di godere a titolo di comodato gratuito dell'immobile concessomi da mia madre. Era un accordo di divisione tra noi fratelli che io potessi rimanere in detto immobile a titolo gratuito. … non
- 5 - sapevo che l'immobile fosse di una società, sapevo che era di proprietà nominativa di mia madre. … della Si.car non so se fosse di mio nonno o di mia zia, erano molto riservati sugli affari di famiglia. … Attualmente l'immobile è di proprietà di un'altra persona con cui ho un contratto di comodato”.
Deve pertanto ritenersi non provata l'esistenza di un contratto di locazione, seppur nullo, ma la concessione in godimento che può ragionevolmente qualificarsi come comodato, in relazione alla situazione soggettiva delle parti ab origine ovvero acquiescenza o comunque tolleranza dell'occupazione.
Orbene la giurisprudenza è pacifica nel ritenere inopponibile al fallimento il contratto di comodato “la detenzione qualificata derivante dal comodato, per la sua naturale precarietà, è meno garantita dalla legge rispetto
a quella conseguita dal conduttore di un contratto di locazione, il silenzio nella suddetta disciplina in ordine alla posizione del comodatario non può essere intesa nel senso di garantirgli la stessa protezione prevista per il conduttore”.
(cfr. Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 23/01/2015 n.200).
Pertanto, non essendo dettata una regola specifica in tema di comodato nel fallimento, si applicheranno le ordinarie norme in materia, per cui anche quando il termine di durata del comodato non è cessato (o non è previsto), è ammesso, in ipotesi di sopravvenuto fallimento, oltre che di pignoramento, che il comodante fallito, nella persona del curatore, vanti il diritto alla restituzione immediata dell'immobile, data dalla quale l'occupazione sarà da considerarsi senza titolo e con contestuale sorgere del diritto, in capo al fallimento, di ottenere l'indennità di occupazione.
Pertanto in relazione alla situazione relativa all'immobile in oggetto, trattandosi di comodato, seppur non opponibile, l'azione avrebbe dovuto essere finalizzata alla condanna del pagamento dell'indennità di occupazione.
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “estraneo all'occupazione sine titulo è anche il paradigma dell'arricchimento senza causa (art. 2041), nel quale l'assenza di giusta causa dello spostamento patrimoniale non riveste il
- 6 - carattere dell'antigiuridicità, mentre la diminuzione patrimoniale che qui si fa valere corrisponde a un danno per la presenza di un fatto illecito.” (Cass. Civ.
Sez. U., 15/11/2022, n. 33659)
Elemento principale ai fini dell'ammissibilità dell'azione di arricchimento è l'assenza di altra azione esperibile a tutela del diritto che si assume violato.
Nel caso di specie, pertanto, la domanda attorea, deve essere ritenuta inammissibile per mancanza del requisito della sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c.
La curatela, infatti, ha agito nei confronti di parte convenuta, deducendo che quest'ultima ha goduto sine titulo dell'immobile di sua proprietà, traendo un ingiustificato arricchimento in danno della massa fallimentare, con conseguente applicazione dei principi di cui all'art. 2041 c.c.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente chiarito che l'art. 2042 c.c. pone la regola della sussidiarietà dell'actio de in rem verso in termini generali, senza distinguere cioè tra le diverse azioni suscettibili di essere dedotte in via principale. La volontà sottesa all'introduzione dell'art. 2042 c.c. è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni normative che si realizzerebbero se si consentisse di agire per l'ingiustificato arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata.
Sotto questo profilo, infatti, la “regola della sussidiarietà impone di affermare che, se l'impoverito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata” (Cass., S.U., n. 33954/2023).
La domanda di arricchimento, invece, è proponibile quando la diversa azione risulta carente ab origine del titolo giustificativo.
Nel caso di specie, il titolo giustificativo carente ab origine non può certamente essere rinvenuto nel rapporto locatizio nullo invocato da parte attrice nel proprio atto introduttivo, di cui non sussiste nemmeno un principio di prova, essendo, invece, risultata provata l'esistenza di un pregresso rapporto
- 7 - di comodato ovvero comunque di una tolleranza della precedente proprietà nell'occupazione.
Pertanto, alla luce della situazione di fatto e di diritto, parte attrice avrebbe avuto a disposizione l'azione risarcitoria aquiliana nei confronti della società convenuta.
Invero la lesione della situazione giuridica proprietaria, azionata da parte attrice, non postula un arricchimento ingiustificato, ma ingiusto ex art. 2043 c.c. In tal senso, è opportuno precisare che l'azione di ingiustificato arricchimento e l'azione aquiliana hanno presupposti applicativi differenti tra loro, quali: la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, assente nell'azione di ingiustificato arricchimento;
la dimostrazione di un danno-conseguenza nella responsabilità aquiliana, non limitata alla verificazione di uno spostamento patrimoniale ingiustificato in cui il quantum debeatur è commisurato, nei limiti dell'arricchimento, alla correlativa diminuzione patrimoniale;
infine, il diverso termine di prescrizione, decennale nell'azione di ingiustificato arricchimento e quinquennale nell'azione aquiliana.
Chiariscono le Sezioni Unite che “risulta, quindi, anche conforme al principio di economia processuale che sia sempre il giudice adito con la domanda di arricchimento a compiere la verifica circa il carattere sussidiario della domanda proposta (verifica come sopra ricordato officiosa ed esperibile anche in grado di appello) e ciò sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni offerte dalle parti” (cfr., ancora, Cass., S.U., n. 33954/2023).
La domanda attorea va pertanto dichiarata inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di
- 8 - riferimento (valore indeterminabile) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda;
b) condanna la Parte_1
, alla refusione delle spese di lite in favore della
[...]
che si liquidano in complessivi € 3.809,00 Controparte_2 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge.
Così deciso in Latina il 8.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3750/2020, avente ad oggetto: indennità da occupazione sine titulo, decisa all'udienza del 7.10.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
Parte_1
, nella persona del curatore p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in
[...] calce all'atto di citazione, dall'avv. Tommasina Sbandi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, viale dello Statuto n.37, int. 14;
ATTORE
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
PP OL, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, piazza della Libertà n.21
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
, conveniva in giudizio Parte_1 la affinché, accertata l'occupazione sine titulo Controparte_1 dell'immobile sito in Aprilia (LT), via Tecnica snc, contraddistinto al Catasto
Fabbricati Foglio 66, p.lla 37, sub. 3-4-7-9 e p.lla 597, venisse condannata per l'ingiustificato arricchimento dovuto al godimento dell'immobile, quantificato nella somma di € 110.250,00, ovvero nella maggior o minor somma da accertarsi in corso di causa.
A tal fine, l'attore deduceva che l'immobile di cui sopra era occupato della società Moto Word Store s.r.l. dal giugno 2014 (momento della costituzione della società opponente) fino alla dichiarazione di fallimento della proprietaria dell'immobile, intervenuta in data 13.02.2018, Parte_1 senza che l'occupante avesse alcun titolo opponibile alla curatela. Deduceva, quindi, che la società occupante, utilizzando gratuitamente il bene, ha tratto un vantaggio economico a discapito della società fallita e, dunque, ai sensi dell'art. 2041 c.c., si è arricchita grazie all'uso di un bene altrui.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_2 contestando tutto quanto dedotto dall'attrice. In primo luogo, deduceva la sussistenza di un accordo transattivo diretto a tacitare ogni reciproco diritto tra le parti, inclusa la pretesa avanzata da parte attrice, da ritenersi quindi improponibile nel caso di specie in quanto inerente ad un rapporto giuridico pregresso da ritenersi quindi superato dalla suddetta transazione. In secondo luogo, deduceva la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione consistente nell'aver avuto l'immobile in comodato verbale da Persona_1 la quale da anni gestiva in prima persona l'immobile di proprietà della società fallita.
Prodotta documentazione, raccolto l'interrogatorio formale del legale rapp.te p.t. della società convenuta, espletata prova testimoniale, all'udienza del
7.10.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-
128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda va dichiarata inammissibile nei termini di cui alla seguente motivazione.
In via preliminare, va osservato che dall'accordo transattivo prodotto in atti non si desume una volontà diretta a rinunciare ai rapporti giuridici pregressi sussistenti tra le parti.
- 2 - In particolare, all'art. 7 del contratto di transazione le parti pattuivano che “Tutte le parti dichiarano reciprocamente che, con il puntuale adempimento di quanto sopra indicato e concordato, non avranno più altro a che pretendere l'una nei confronti dell'altra a nessun titolo e/o ragione in relazione ai fatti di cui alla premessa ed al giudizio instaurato, rinunciando espressamente a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni” (cfr. accordo transattivo
– doc. all. da parte convenuta).
Orbene, tal tenore letterale del suddetto articolo, interpretato unitamente alle ulteriori clausole contrattuali, si desume che l'accordo transattivo fosse circoscritto al superamento del rapporto espressamente indicato in premessa, in cui non si fa alcun riferimento, neppure implicito, all'occupazione sine titulo esercitata dal convenuto nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento di parte attrice intervenuta in data 13.03.2018. Il punto 3 della premessa contrattuale, infatti, fa espressamente riferimento ad “una situazione creditoria del fallimento rispetto alla per l'occupazione Controparte_2 dell'immobile sopra indicato a partire dalla data di dichiarazione di fallimento sino alla completa liberazione del medesimo”.
In altre parole, l'art. 7 sopra richiamato costituisce una clausola di eccessiva ampiezza e indeterminazione da cui non può desumersi un concreto contenuto volitivo diretto al superamento anche del periodo di occupazione antecedente alla dichiarazione di fallimento di parte attrice per il quale quest'ultima ha attivato il presente giudizio.
Nel merito parte attrice ha dedotto che la società convenuta, fin dal momento della sua costituzione, aveva occupato l'immobile di sua proprietà senza alcun titolo giustificativo alla stessa opponibile. L'attrice, nel proprio atto introduttivo, ha qualificato la propria domanda di condanna quale azione di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., sul presupposto dell'esistenza tra le parti di un contratto di locazione mai registrato e quindi nullo. Deduceva, quindi, che la prestazione eseguita in adempimento di un contratto di locazione non registrato rappresenterebbe un indebito oggettivo.
- 3 - Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere, a norma dell'art.
2033 cod. civ., i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di eccepire, ex art. 2041 cod. civ., la sussistenza di un ingiustificato arricchimento, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale” (tra le altre, Cass. ord. n. 32696/2024).
Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti applicativi di cui al suddetto indirizzo giurisprudenziale, non essendo emersa la prova di un contratto di locazione, seppure nullo.
La giurisprudenza ha elaborato un rimedio a tutela del locatore nei casi di domanda restitutoria di canoni versati dal conduttore in virtù di un contratto di locazione nullo, in quanto non registrato. Detto rimedio sarebbe costituito dalla domanda di arricchimento ingiustificato esperibile nei confronti del conduttore alla luce del fatto che la domanda di indebito oggettivo, conseguente all'accertata nullità del contratto, non sarebbe esperibile quando la stessa abbia ad oggetto una prestazione non restituibile in natura quale quella del godimento dell'immobile concesso in locazione. Nell'ipotesi della nullità della locazione, pertanto, in relazione alla pretesa del conduttore di conseguire la restituzione di quanto versato, il valore della controprestazione viene in rilievo solo nei limiti dell'arricchimento e dell'impoverimento, della parte che, rispettivamente, abbia ricevuto o effettuato la prestazione di un contratto nullo.
L'azione di arricchimento in tali termini, quindi, presuppone la sussistenza di un accordo, seppure nullo per difetto di registrazione, rientrante negli elementi costitutivi della locazione, rappresentati dalla concessione in godimento di un bene dietro la corresponsione periodica di un prezzo e presuppone, inoltre, l'adempimento tra le parti delle suddette prestazioni.
Tuttavia, dei suddetti elementi non è emersa prova.
- 4 - Infatti dalla prova testimoniale espletata è emersa l'esistenza di un contratto di comodato verbale, seppur da ritenersi non opponibile al fallimento.
Ed invero il teste riferiva di essere sempre stata nella Persona_1 disponibilità dell'immobile per una informale divisione dei beni voluta dal padre tra le tre sorelle “mio padre aveva acquistato l'immobile e l'aveva dato
a me. Fu un accordo informale, non fece in tempo a formalizzarlo. Io ero nell'immobile attraverso diverse società: e Controparte_3
All'interno ho esercitato attività di ricambi auto dal Controparte_1
2000 circa poi anche vendita, ricambi e riparazioni moto dal 2002 circa fino al 2018 circa. Ancora oggi c'è la moto . L'immobile era censito CP_2 come unità locale delle singole società. Io mi sono sempre occupata di tutto sin all'inizio sia delle bollette che della gestione e manutenzione. Mio padre lo destinò a me. Lui lo aveva comprato nel 1992 circa. …io sono sempre stata nell'immobile anche se cambiava la denominazione societaria. …la società oggi fallita era l'attività di famiglia di mio padre e delle mie sorelle prima che dividesse i beni tra noi sorelle. Poi lui e le mie due sorelle continuarono
l'attività con la società attrice alla via Nettunense n. 166/170 in Aprilia ed io intrapresi l'attività nell'immobile in oggetto. Preciso che la società di mio padre non aveva mai esercitato l'attività in detto immobile ma ne aveva solo la proprietà. …parte convenuta … è vero. sono nell'immobile da quando lo ha comprato nel 1992 circa. …. Preciso che io ho avviato l'attività per mio figlio ed ora è tutto nelle sue mani.”
Tale ricostruzione confermava quanto affermato in sede di interrogatorio formale dal legale rapp.te della convenuta, ha Testimone_1 riferito “l'immobile in oggetto mi è stato concesso in comodato gratuito da mia madre dal 2016 circa. Sapevo che l'immobile era di sua Persona_1 proprietà. Non avevo un contratto di comodato scritto. … non ritenevo di occupare abusivamente, ma di godere a titolo di comodato gratuito dell'immobile concessomi da mia madre. Era un accordo di divisione tra noi fratelli che io potessi rimanere in detto immobile a titolo gratuito. … non
- 5 - sapevo che l'immobile fosse di una società, sapevo che era di proprietà nominativa di mia madre. … della Si.car non so se fosse di mio nonno o di mia zia, erano molto riservati sugli affari di famiglia. … Attualmente l'immobile è di proprietà di un'altra persona con cui ho un contratto di comodato”.
Deve pertanto ritenersi non provata l'esistenza di un contratto di locazione, seppur nullo, ma la concessione in godimento che può ragionevolmente qualificarsi come comodato, in relazione alla situazione soggettiva delle parti ab origine ovvero acquiescenza o comunque tolleranza dell'occupazione.
Orbene la giurisprudenza è pacifica nel ritenere inopponibile al fallimento il contratto di comodato “la detenzione qualificata derivante dal comodato, per la sua naturale precarietà, è meno garantita dalla legge rispetto
a quella conseguita dal conduttore di un contratto di locazione, il silenzio nella suddetta disciplina in ordine alla posizione del comodatario non può essere intesa nel senso di garantirgli la stessa protezione prevista per il conduttore”.
(cfr. Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 23/01/2015 n.200).
Pertanto, non essendo dettata una regola specifica in tema di comodato nel fallimento, si applicheranno le ordinarie norme in materia, per cui anche quando il termine di durata del comodato non è cessato (o non è previsto), è ammesso, in ipotesi di sopravvenuto fallimento, oltre che di pignoramento, che il comodante fallito, nella persona del curatore, vanti il diritto alla restituzione immediata dell'immobile, data dalla quale l'occupazione sarà da considerarsi senza titolo e con contestuale sorgere del diritto, in capo al fallimento, di ottenere l'indennità di occupazione.
Pertanto in relazione alla situazione relativa all'immobile in oggetto, trattandosi di comodato, seppur non opponibile, l'azione avrebbe dovuto essere finalizzata alla condanna del pagamento dell'indennità di occupazione.
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “estraneo all'occupazione sine titulo è anche il paradigma dell'arricchimento senza causa (art. 2041), nel quale l'assenza di giusta causa dello spostamento patrimoniale non riveste il
- 6 - carattere dell'antigiuridicità, mentre la diminuzione patrimoniale che qui si fa valere corrisponde a un danno per la presenza di un fatto illecito.” (Cass. Civ.
Sez. U., 15/11/2022, n. 33659)
Elemento principale ai fini dell'ammissibilità dell'azione di arricchimento è l'assenza di altra azione esperibile a tutela del diritto che si assume violato.
Nel caso di specie, pertanto, la domanda attorea, deve essere ritenuta inammissibile per mancanza del requisito della sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c.
La curatela, infatti, ha agito nei confronti di parte convenuta, deducendo che quest'ultima ha goduto sine titulo dell'immobile di sua proprietà, traendo un ingiustificato arricchimento in danno della massa fallimentare, con conseguente applicazione dei principi di cui all'art. 2041 c.c.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente chiarito che l'art. 2042 c.c. pone la regola della sussidiarietà dell'actio de in rem verso in termini generali, senza distinguere cioè tra le diverse azioni suscettibili di essere dedotte in via principale. La volontà sottesa all'introduzione dell'art. 2042 c.c. è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni normative che si realizzerebbero se si consentisse di agire per l'ingiustificato arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata.
Sotto questo profilo, infatti, la “regola della sussidiarietà impone di affermare che, se l'impoverito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata” (Cass., S.U., n. 33954/2023).
La domanda di arricchimento, invece, è proponibile quando la diversa azione risulta carente ab origine del titolo giustificativo.
Nel caso di specie, il titolo giustificativo carente ab origine non può certamente essere rinvenuto nel rapporto locatizio nullo invocato da parte attrice nel proprio atto introduttivo, di cui non sussiste nemmeno un principio di prova, essendo, invece, risultata provata l'esistenza di un pregresso rapporto
- 7 - di comodato ovvero comunque di una tolleranza della precedente proprietà nell'occupazione.
Pertanto, alla luce della situazione di fatto e di diritto, parte attrice avrebbe avuto a disposizione l'azione risarcitoria aquiliana nei confronti della società convenuta.
Invero la lesione della situazione giuridica proprietaria, azionata da parte attrice, non postula un arricchimento ingiustificato, ma ingiusto ex art. 2043 c.c. In tal senso, è opportuno precisare che l'azione di ingiustificato arricchimento e l'azione aquiliana hanno presupposti applicativi differenti tra loro, quali: la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, assente nell'azione di ingiustificato arricchimento;
la dimostrazione di un danno-conseguenza nella responsabilità aquiliana, non limitata alla verificazione di uno spostamento patrimoniale ingiustificato in cui il quantum debeatur è commisurato, nei limiti dell'arricchimento, alla correlativa diminuzione patrimoniale;
infine, il diverso termine di prescrizione, decennale nell'azione di ingiustificato arricchimento e quinquennale nell'azione aquiliana.
Chiariscono le Sezioni Unite che “risulta, quindi, anche conforme al principio di economia processuale che sia sempre il giudice adito con la domanda di arricchimento a compiere la verifica circa il carattere sussidiario della domanda proposta (verifica come sopra ricordato officiosa ed esperibile anche in grado di appello) e ciò sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni offerte dalle parti” (cfr., ancora, Cass., S.U., n. 33954/2023).
La domanda attorea va pertanto dichiarata inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di
- 8 - riferimento (valore indeterminabile) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda;
b) condanna la Parte_1
, alla refusione delle spese di lite in favore della
[...]
che si liquidano in complessivi € 3.809,00 Controparte_2 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge.
Così deciso in Latina il 8.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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