Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2023
N. 00570/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2023, proposto da
MA NI, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Massa e Luca Leonardi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Roma, 11/1;
contro
Comune di Bargagli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Repetti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, galleria Mazzini, 7/7;
per l’accertamento
dell’illegittimità dell’inerzia serbata con riguardo all’istanza di permesso di costruire 22 ottobre 2020 e per la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere entro un sollecito termine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bargagli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza presentata al Comune di Bargagli in data 22 ottobre 2020, il signor MA NI aveva chiesto il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un canile prefabbricato in area soggetta a vincoli di natura ambientale.
Con nota del 7 dicembre 2020, il Comune chiedeva integrazioni documentali che sono state fornite dal richiedente il successivo 19 dicembre.
Il progetto, quindi, è stato valutato positivamente dalla Commissione edilizia nella seduta del 7 gennaio 2021.
Previo parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza, è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica n. 1 del 24 gennaio 2022.
L’interessato sollecitava la definizione della pratica edilizia con note del 18 ottobre e 23 novembre 2022.
Con nota del 30 dicembre 2022, l’Amministrazione comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza edificatoria, essenzialmente consistenti nel ritenuto contrasto dell’intervento con la disciplina dettata dal piano di bacino del torrente Bisagno.
L’interessato presentava una memoria procedimentale in data 12 gennaio 2013 e trasmetteva ulteriore documentazione.
Quindi, non avendo ricevuto riscontri, ha proposto il presente ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato il 17 febbraio 2023 e regolarmente depositato in pari data, con cui chiede che sia accertata l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di permesso di costruire presentata il 22 ottobre 2020, con la condanna del Comune di Bargagli a provvedere entro un termine prefiggendo e, per il caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda in sua vece.
Il ricorrente evidenzia che, anche volendo ritenere che la comunicazione del preavviso di rigetto avesse comportato la sospensione del termine di conclusione del procedimento, detto termine avrebbe ricominciato a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle sue osservazioni, come previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990. Sul termine per provvedere non potrebbe incidere l’ulteriore richiesta di documentazione integrativa contenuta nel preavviso di rigetto, poiché la legge attribuisce efficacia interruttiva solamente alla prima richiesta che, nel caso di specie, era stata riscontrata già alla data del 19 dicembre 2020.
Costituitosi in resistenza, il Comune di Bargagli rileva che l’istanza edificatoria relativamente alla quale si controverte non sarebbe accoglibile per difetto di legittimazione del richiedente che non risulta proprietario dell’area di intervento, a causa del mancato rispetto delle distanze dal confine stradale e della già segnalata violazione della disciplina del piano di bacino. A quest’ultimo riguardo, l’Amministrazione resistente riferisce di aver formulato un quesito alla Regione Liguria la quale, con nota del 24 febbraio 2023, ha condiviso l’interpretazione proposta dal Comune. In conclusione, il Comune di Bargagli sostiene che, a fronte della “oggettiva inaccoglibilità” dell’istanza formulata dalla controparte e delle persistenti carenze documentali, tali da richiedere “diversi supplementi di istruttoria”, non sarebbe configurabile nella fattispecie alcuna colpevole inerzia della stessa Amministrazione.
Parte ricorrente ha controdedotto con memoria di replica depositata il 7 aprile 2023.
In data 14 aprile 2023, l’Amministrazione resistente ha prodotto il provvedimento prot. n. 3300 del 7 aprile 2023 con cui è stata definitivamente rigettata, per i motivi ivi indicati, l’istanza edificatoria proposta dal ricorrente.
All’udienza camerale del 19 aprile 2023, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che, per effetto del sopravvenuto provvedimento di diniego, era venuto meno l’interesse a coltivare l’impugnazione, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio sulla base della soccombenza virtuale. Il difensore del Comune ha eccepito che il ricorso sarebbe irricevibile in quanto tardivamente notificato.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
La sopravvenienza di un provvedimento espresso di diniego determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune sull’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un intervento in area gravata da vincoli ambientali. Nel caso in esame, avendo l’Amministrazione resistente definitivamente respinto l’istanza edificatoria con il menzionato provvedimento del 7 aprile 2023, non impugnato con motivi aggiunti, il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, come riconosciuto in sede di trattazione orale dallo stesso difensore del ricorrente.
Per costante orientamento giurisprudenziale, l’adozione di un provvedimento espresso in pendenza del giudizio avverso il silenzio consente una valutazione implicita di illegittimità del comportamento dell’Amministrazione, anche in caso di rigetto dell'istanza, ai soli fini della condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale (cfr., ex multis , T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 12 settembre 2013, n. 1874).
Peraltro, è proprio il principio di soccombenza virtuale che impone di considerare l’eccezione sollevata dalla difesa comunale, sia pure non nelle forme di rito, ma solo in sede di trattazione orale, secondo cui il ricorso sarebbe tardivo siccome proposto oltre un anno dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento.
L’eccezione non può essere valutata favorevolmente in quanto, trattandosi di intervento in area gravata da vincolo, la definitiva valutazione di compatibilità paesaggistica costituiva presupposto necessario per il rilascio del titolo edilizio: in tale contesto, la fissazione del termine di conclusione del procedimento edilizio (e, quindi, dell’ulteriore termine di un anno per la proposizione del ricorso avverso il silenzio) non può avere riguardo alla data di presentazione dell’istanza di permesso di costruire (22 ottobre 2020) ovvero di ricezione della documentazione integrativa (19 dicembre 2020), dovendosi invece fare riferimento alla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (24 gennaio 2022). Non è tardivo, in conseguenza, il ricorso avverso il silenzio notificato in data 17 febbraio 2023.
Non rilevano, infine, le argomentazioni sulla base delle quali l’Amministrazione ha inteso dimostrare l’infondatezza della pretesa edificatoria, poiché la contestazione del privato non riguardava il merito di tale pretesa, ma unicamente la violazione dell’obbligo di provvedere sull’istanza di rilascio del permesso di costruire.
Le spese di giudizio, equitativamente liquidate in dispositivo, vanno pertanto poste a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Bargagli al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente nell’importo complessivo di € 2.000,00 (duemila euro), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Richard Goso, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO