TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°4070 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata in [...] in data [...]; Parte_1 [...]
nata in [...] in data [...]; Parte_2 Controparte_1
nato in [...] in data [...];
[...] Controparte_2
nato in [...] in data [...]; nata
[...] Controparte_3
in Perù in data 31.5.2000; , nata in [...] Controparte_4
in data 31.5.1966, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sulla figlia minore nata in Persona_1
Perù in data 7.7.2005, nonché , nato Controparte_5
in Perù in data 7.8.1958, solo in qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sulla predetta figlia minore Persona_1
nato in [...], in data [...]; Controparte_6
nato in [...], in data [...]; Controparte_7 CP_8
, nata in [...] in data [...];
[...] Parte_3
nato in [...] in data [...], in proprio e nella qualità di esercente
[...]
la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
, nato in [...] in data [...]; nonché
[...] Controparte_9
[...] [...]
nata in [...] in data [...], solo in qualità di
[...]
esercente la responsabilità genitoriale sul predetto figlio minore
[...]
; nata in Persona_2 Controparte_10
Perù in data 25.4.2003, , nata in [...] in Parte_4
data 10.7.1973, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sulla figlia minore nata in Persona_3
Perù in data 21.1.2005; nonché , nato in [...] Controparte_11
in data 11.4.1973, solo in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla predetta figlia minore Persona_3 [...]
nata in Perù in data [...], in [...] e Controparte_12
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata in [...] in data [...]; nonchè Persona_4 [...]
, nato in [...] in data [...], solo in Controparte_13
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla predetta figlia minore
; , Persona_4 _1
nata in Perù in data [...], in [...] e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_5
nata in [...] in data [...], e
[...] Persona_6
nata in [...] in data [...], nonché
[...] Controparte_15
nato in [...] in data [...], solo in qualità di esercente la
[...]
responsabilità genitoriale sulle predette figlie minori Persona_5
e
[...] Persona_6 [...]
nata in [...] in data [...]; Controparte_16 [...]
nato in [...] in data [...]; Controparte_17 [...]
, nata in Perù in data [...], in [...] e Parte_5 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nato in [...] in data [...]; nonchè Persona_7 [...]
nato in [...] in data [...], solo in Controparte_18
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul predetto figlio minore
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Persona_7
EDUARDO DANIEL DROMI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA ANTONIO GRAMSCI, 7, ROMA, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_19 CP_20
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , Persona_8
cittadino italiano, nato a [...] in data [...] (All.1 produzione di parte ricorrente).
In data 24.4.1867, a Callao (Perù), contraeva Persona_8
matrimonio con (All. 2). Controparte_21
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in Persona_8 favore di quella peruviana (All.3).
Dal matrimonio di con Persona_8 [...]
nasceva a Callao (Perù), in data 31.1.1879, Controparte_21
(All.4). Persona_9
In data 12.7.1905, a Callao (Perù), contraeva Persona_9
matrimonio con (All.5) e dalla loro unione nasceva a Persona_10
RE (Perù), in data 15.6.1906, Persona_11
(All.6).
[...]
In data 15.5.1929 a Callao (Perù), Persona_11 Per_11
contraeva matrimonio con
[...] Persona_12
(All.7) e dalla loro unione nasceva a RE (Perù), in data 26.7.1929,
[...]
(All.8). Persona_13
In data 25.5.1946 a Callao (Perù), Persona_13 Persona_13
contraeva matrimonio con , cittadino Persona_14
peruviano (All.9), e dalla loro unione nasceva a Callao (Perù), in data
16.11.1946, (All.10). Persona_15
In data 2.10.1963 a La Punta (Perù), Persona_15
contraeva matrimonio con (All.11) e dalla loro Persona_16
unione nascevano le odierni ricorrenti: , in Parte_1
data 11.3.1964 (All.12); , in data Controparte_4
31.5.1966 (All.13); , in data 15.1.1968 Controparte_8
(All.14); , in data 10.7.1973 (All.15); Parte_4
, in data 15.5.1977 (All.16), e _1 [...]
, in data 28.3.1980. Parte_5
In data 15.4.1983 a Callao (Perù), Parte_1 (prima figlia del matrimonio tra e Persona_15
contraeva matrimonio con Persona_16 [...]
(All.18) e dalla loro unione nascevano altri odierni Persona_17
ricorrenti: in data 22.8.1981 (All.19); Parte_2 Parte_2 [...]
in data 6.7.1983 (All.20); Controparte_1 Controparte_2
in data 14.11.1991 (All.21) e in data
[...] Controparte_3
31.5.2000 (All.22).
Dall'unione di (seconda figlia del Controparte_4
matrimonio tra e Persona_15 Persona_16
con , nascevano a Callao
[...] Controparte_5
(Perù), altri odierni ricorrenti: in data Controparte_6
26.9.1994 (All.23); in data 2.1.1999 (All.24), e Controparte_7
in data 7.6.2005 (All.25). Persona_1
Dall'unione di (terza figlia del Controparte_8
matrimonio tra e Persona_15 Persona_16
con , nascevano a
[...] Controparte_22
Callao (Perù), altri odierni ricorrenti: in data Parte_3
2.2.1990 (All.26), e in data 25.4.2003 Controparte_10
(All.27).
Dall'unione di con Parte_3 [...]
nasceva a Lima (Perù), in data 21.11.2020, Controparte_23 [...]
(All.28), odierna ricorrente. Persona_2
Dall'unione di con Parte_4 Persona_18
nasceva, in data 27.8.1992,
[...] Controparte_12
(All.29), odierna ricorrente.
[...] Dall'unione di con Controparte_12 [...]
, nasceva a Lima (Perù), in data 6.5.2016, Controparte_13 [...]
(All.30). Persona_4
In data 23.7.2004, a Callao (Perù), Parte_4
(quarta figlia del matrimonio tra e Persona_15
Per_1
contraeva matrimonio con Persona_16 CP_11
(All.31) e dalla loro unione nasceva a Callao (Perù),
[...]
in data 21.1.2005 (All.32). Persona_3
Dall'unione di (quinta figlia del _1
matrimonio tra e Persona_15 Persona_16
con , nasceva a Callao (Perù), in
[...] Controparte_24
data 26.1.1995, (All.33). Controparte_16
Da una successiva unione di con _1
, nasceva a Callao (Perù), in data Persona_19
29.9.1996, (All.34), odierno ricorrente. Controparte_17
Da una successiva unione di con _1
, nascevano a Lima (Perù), altri odierni Controparte_15
ricorrenti: in data 30.8.2011 (All.35), Persona_5
e in data 18.1.2016 (All.36). Persona_6
In data 27.8.2005, a Callao (Perù), Parte_5 CP_14
contraeva matrimonio con (All.37), e Controparte_18
dalla loro unione nasceva a Callao (Perù), in data in data 3.5.2006,
[...]
(All.38). Persona_7
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_19
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 3.04.2025, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era Persona_8
mai stato naturalizzato cittadino peruviano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca pre-costituzionale. Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali
– unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede
che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale
pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima
Corte, con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la
perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della
donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile,
salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi
solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L.
555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino,
effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità
essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà,
indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni
tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti
denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_19
Sussistono giusti motivi, considerata la sostanziale non opposizione della parte resistente, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_19
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 5.05.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°4070 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata in [...] in data [...]; Parte_1 [...]
nata in [...] in data [...]; Parte_2 Controparte_1
nato in [...] in data [...];
[...] Controparte_2
nato in [...] in data [...]; nata
[...] Controparte_3
in Perù in data 31.5.2000; , nata in [...] Controparte_4
in data 31.5.1966, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sulla figlia minore nata in Persona_1
Perù in data 7.7.2005, nonché , nato Controparte_5
in Perù in data 7.8.1958, solo in qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sulla predetta figlia minore Persona_1
nato in [...], in data [...]; Controparte_6
nato in [...], in data [...]; Controparte_7 CP_8
, nata in [...] in data [...];
[...] Parte_3
nato in [...] in data [...], in proprio e nella qualità di esercente
[...]
la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
, nato in [...] in data [...]; nonché
[...] Controparte_9
[...] [...]
nata in [...] in data [...], solo in qualità di
[...]
esercente la responsabilità genitoriale sul predetto figlio minore
[...]
; nata in Persona_2 Controparte_10
Perù in data 25.4.2003, , nata in [...] in Parte_4
data 10.7.1973, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sulla figlia minore nata in Persona_3
Perù in data 21.1.2005; nonché , nato in [...] Controparte_11
in data 11.4.1973, solo in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla predetta figlia minore Persona_3 [...]
nata in Perù in data [...], in [...] e Controparte_12
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata in [...] in data [...]; nonchè Persona_4 [...]
, nato in [...] in data [...], solo in Controparte_13
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla predetta figlia minore
; , Persona_4 _1
nata in Perù in data [...], in [...] e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_5
nata in [...] in data [...], e
[...] Persona_6
nata in [...] in data [...], nonché
[...] Controparte_15
nato in [...] in data [...], solo in qualità di esercente la
[...]
responsabilità genitoriale sulle predette figlie minori Persona_5
e
[...] Persona_6 [...]
nata in [...] in data [...]; Controparte_16 [...]
nato in [...] in data [...]; Controparte_17 [...]
, nata in Perù in data [...], in [...] e Parte_5 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nato in [...] in data [...]; nonchè Persona_7 [...]
nato in [...] in data [...], solo in Controparte_18
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul predetto figlio minore
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Persona_7
EDUARDO DANIEL DROMI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA ANTONIO GRAMSCI, 7, ROMA, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_19 CP_20
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , Persona_8
cittadino italiano, nato a [...] in data [...] (All.1 produzione di parte ricorrente).
In data 24.4.1867, a Callao (Perù), contraeva Persona_8
matrimonio con (All. 2). Controparte_21
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in Persona_8 favore di quella peruviana (All.3).
Dal matrimonio di con Persona_8 [...]
nasceva a Callao (Perù), in data 31.1.1879, Controparte_21
(All.4). Persona_9
In data 12.7.1905, a Callao (Perù), contraeva Persona_9
matrimonio con (All.5) e dalla loro unione nasceva a Persona_10
RE (Perù), in data 15.6.1906, Persona_11
(All.6).
[...]
In data 15.5.1929 a Callao (Perù), Persona_11 Per_11
contraeva matrimonio con
[...] Persona_12
(All.7) e dalla loro unione nasceva a RE (Perù), in data 26.7.1929,
[...]
(All.8). Persona_13
In data 25.5.1946 a Callao (Perù), Persona_13 Persona_13
contraeva matrimonio con , cittadino Persona_14
peruviano (All.9), e dalla loro unione nasceva a Callao (Perù), in data
16.11.1946, (All.10). Persona_15
In data 2.10.1963 a La Punta (Perù), Persona_15
contraeva matrimonio con (All.11) e dalla loro Persona_16
unione nascevano le odierni ricorrenti: , in Parte_1
data 11.3.1964 (All.12); , in data Controparte_4
31.5.1966 (All.13); , in data 15.1.1968 Controparte_8
(All.14); , in data 10.7.1973 (All.15); Parte_4
, in data 15.5.1977 (All.16), e _1 [...]
, in data 28.3.1980. Parte_5
In data 15.4.1983 a Callao (Perù), Parte_1 (prima figlia del matrimonio tra e Persona_15
contraeva matrimonio con Persona_16 [...]
(All.18) e dalla loro unione nascevano altri odierni Persona_17
ricorrenti: in data 22.8.1981 (All.19); Parte_2 Parte_2 [...]
in data 6.7.1983 (All.20); Controparte_1 Controparte_2
in data 14.11.1991 (All.21) e in data
[...] Controparte_3
31.5.2000 (All.22).
Dall'unione di (seconda figlia del Controparte_4
matrimonio tra e Persona_15 Persona_16
con , nascevano a Callao
[...] Controparte_5
(Perù), altri odierni ricorrenti: in data Controparte_6
26.9.1994 (All.23); in data 2.1.1999 (All.24), e Controparte_7
in data 7.6.2005 (All.25). Persona_1
Dall'unione di (terza figlia del Controparte_8
matrimonio tra e Persona_15 Persona_16
con , nascevano a
[...] Controparte_22
Callao (Perù), altri odierni ricorrenti: in data Parte_3
2.2.1990 (All.26), e in data 25.4.2003 Controparte_10
(All.27).
Dall'unione di con Parte_3 [...]
nasceva a Lima (Perù), in data 21.11.2020, Controparte_23 [...]
(All.28), odierna ricorrente. Persona_2
Dall'unione di con Parte_4 Persona_18
nasceva, in data 27.8.1992,
[...] Controparte_12
(All.29), odierna ricorrente.
[...] Dall'unione di con Controparte_12 [...]
, nasceva a Lima (Perù), in data 6.5.2016, Controparte_13 [...]
(All.30). Persona_4
In data 23.7.2004, a Callao (Perù), Parte_4
(quarta figlia del matrimonio tra e Persona_15
Per_1
contraeva matrimonio con Persona_16 CP_11
(All.31) e dalla loro unione nasceva a Callao (Perù),
[...]
in data 21.1.2005 (All.32). Persona_3
Dall'unione di (quinta figlia del _1
matrimonio tra e Persona_15 Persona_16
con , nasceva a Callao (Perù), in
[...] Controparte_24
data 26.1.1995, (All.33). Controparte_16
Da una successiva unione di con _1
, nasceva a Callao (Perù), in data Persona_19
29.9.1996, (All.34), odierno ricorrente. Controparte_17
Da una successiva unione di con _1
, nascevano a Lima (Perù), altri odierni Controparte_15
ricorrenti: in data 30.8.2011 (All.35), Persona_5
e in data 18.1.2016 (All.36). Persona_6
In data 27.8.2005, a Callao (Perù), Parte_5 CP_14
contraeva matrimonio con (All.37), e Controparte_18
dalla loro unione nasceva a Callao (Perù), in data in data 3.5.2006,
[...]
(All.38). Persona_7
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_19
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 3.04.2025, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era Persona_8
mai stato naturalizzato cittadino peruviano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca pre-costituzionale. Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali
– unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede
che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale
pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima
Corte, con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la
perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della
donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile,
salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi
solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L.
555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino,
effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità
essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà,
indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni
tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti
denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_19
Sussistono giusti motivi, considerata la sostanziale non opposizione della parte resistente, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_19
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 5.05.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.