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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 6 febbraio 2024 e vertente
TRA
(C.F. , nato il [...], in [...] e Parte_1 C.F._1 attualmente residente all'estero, iscritto all'A.I.R.E. come da certificato allegato, rappresentato e difeso, giusta procura, dall'Avv. Andrea Cecinelli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, in Via Lima n. 10
PARTE ATTRICE
E
(C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Messico e attualmente residente in [...].
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPRAZIONE E DIVORZIO CONTENZIOSO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DI DIVORZIO COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 26 GIUGNO 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti del Giudice Delegato, la pronuncia di separazione e l'ulteriore giudizio di divorzio
Con ricorso iscritto a ruolo in data 6 febbraio 2024, , premesso di aver contratto Parte_2 matrimonio in data 15/12/2020 in Tanzania a Kinondoni (poi iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Rozzano al n. 21 Parte II Serie C - anno 2021), con in regime di separazione Parte_3 dei beni, dalla cui unione non sono nati figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza altre statuizioni e successivamente, decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti per la separazione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 19 giugno 2024, il
Giudice delegato considerato che parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.; preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: “non vedo né sento mio marito da quando si è allontanato da casa senza farvi più rientro e senza dare più notizie di sé. Non ho da allora contatti con lui. Non so più dove si trovi e cosa faccia. Lui è della tribù Masai. Sono emerse poi tutte le differenze caratteriali e di abitudini. Io ho appena aperto una partita Iva come insegnante di pilates, insegno da appena una settimana in uno studio in centro. Abito nella casa familiare che è di mia proprietà; voglio ottenere solo la pronuncia sullo status, prima la separazione e poi il divorzio”.
Dato atto, in assenza della parte convenuta il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. La parte attrice si riporta alle rispettive domande chiedendo la pronuncia sul solo status, prima di separazione e poi di divorzio, non avendo altresì articolato istanze istruttorie.
All'esito della discussione il Giudice delegato così provvedeva: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Non emette i provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la sola pronuncia sullo status con la declaratoria di separazione e, decorso il termine di legge, la pagina 2 di 5 pronuncia poi sullo scioglimento del matrimonio. All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
In data 26 giugno 2024 veniva quindi emessa dal Tribunale di Milano la sentenza di separazione n. 6490/2024, pubblicata il 27 giugno 2024 (passata in giudicato). In pari data il Collegio, con ordinanza, ordinava, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la rimessione sul ruolo della presente causa avanti il Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta da parte attrice unitamente alla domanda di separazione personale ex art. 473-bis.49 c.p.c. e fissava udienza di prima comparizione delle parti per procedere al divorzio ex art. 473-bis.21 c.p.c. davanti al Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per il giorno 26 giugno 2025.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. per il divorzio del 26 giugno 2025, il
Giudice delegato procedeva nuovamente a sentire la parte attrice che così dichiarava: “confermo quanto già dichiarato all'udienza del 19 giungo 2024. Non vedo né sento mio marito da quando si è allontanato da casa senza farvi più rientro e senza dare più notizie di sé. Non ho più avuto contatti con lui. Lui è della tribù Masai e non so più nulla dove lo stesso si trovi. Sono sempre insegnante di pilates e abito nella casa coniugale che è di mia proprietà. Dopo la pronuncia di separazione, voglio ottenere il divorzio.”
Il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande.
La parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso, chiedendo quindi la pronuncia del divorzio, essendo decorso il termine di legge dalla pronuncia di separazione.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore insisteva per la pronuncia di divorzio. All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La giurisdizione e la legge applicabile
Il Collegio osserva che sussiste sempre la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo la parte convenuta di cittadinanza nigeriana, atteso che l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata in Italia e risiedendovi ancora parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio pagina 3 di 5 Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio Parte_2 Parte_3 in data 15/12/2020 in Tanzania a Kinondoni (poi iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Rozzano al n. 21 Parte II Serie C - anno 2021). Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 6490/24 del 26 giugno 2024 e pubblicata il 27 giugno 2024 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile. Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite dell'intero procedimento, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il presente giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, pronunciata la separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 6490/2024 del 26/27 giugno 2024, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_2 Parte_3 data 15/12/2020 in Tanzania a Kinondoni, poi iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Rozzano al n.
21 Parte II Serie C - anno 2021;
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 2 luglio 2025
pagina 4 di 5 Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 6 febbraio 2024 e vertente
TRA
(C.F. , nato il [...], in [...] e Parte_1 C.F._1 attualmente residente all'estero, iscritto all'A.I.R.E. come da certificato allegato, rappresentato e difeso, giusta procura, dall'Avv. Andrea Cecinelli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, in Via Lima n. 10
PARTE ATTRICE
E
(C.F. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Messico e attualmente residente in [...].
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPRAZIONE E DIVORZIO CONTENZIOSO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DI DIVORZIO COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 26 GIUGNO 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti del Giudice Delegato, la pronuncia di separazione e l'ulteriore giudizio di divorzio
Con ricorso iscritto a ruolo in data 6 febbraio 2024, , premesso di aver contratto Parte_2 matrimonio in data 15/12/2020 in Tanzania a Kinondoni (poi iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Rozzano al n. 21 Parte II Serie C - anno 2021), con in regime di separazione Parte_3 dei beni, dalla cui unione non sono nati figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza altre statuizioni e successivamente, decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti per la separazione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 19 giugno 2024, il
Giudice delegato considerato che parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.; preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava: “non vedo né sento mio marito da quando si è allontanato da casa senza farvi più rientro e senza dare più notizie di sé. Non ho da allora contatti con lui. Non so più dove si trovi e cosa faccia. Lui è della tribù Masai. Sono emerse poi tutte le differenze caratteriali e di abitudini. Io ho appena aperto una partita Iva come insegnante di pilates, insegno da appena una settimana in uno studio in centro. Abito nella casa familiare che è di mia proprietà; voglio ottenere solo la pronuncia sullo status, prima la separazione e poi il divorzio”.
Dato atto, in assenza della parte convenuta il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. La parte attrice si riporta alle rispettive domande chiedendo la pronuncia sul solo status, prima di separazione e poi di divorzio, non avendo altresì articolato istanze istruttorie.
All'esito della discussione il Giudice delegato così provvedeva: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Non emette i provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la sola pronuncia sullo status con la declaratoria di separazione e, decorso il termine di legge, la pagina 2 di 5 pronuncia poi sullo scioglimento del matrimonio. All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
In data 26 giugno 2024 veniva quindi emessa dal Tribunale di Milano la sentenza di separazione n. 6490/2024, pubblicata il 27 giugno 2024 (passata in giudicato). In pari data il Collegio, con ordinanza, ordinava, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la rimessione sul ruolo della presente causa avanti il Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta da parte attrice unitamente alla domanda di separazione personale ex art. 473-bis.49 c.p.c. e fissava udienza di prima comparizione delle parti per procedere al divorzio ex art. 473-bis.21 c.p.c. davanti al Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per il giorno 26 giugno 2025.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. per il divorzio del 26 giugno 2025, il
Giudice delegato procedeva nuovamente a sentire la parte attrice che così dichiarava: “confermo quanto già dichiarato all'udienza del 19 giungo 2024. Non vedo né sento mio marito da quando si è allontanato da casa senza farvi più rientro e senza dare più notizie di sé. Non ho più avuto contatti con lui. Lui è della tribù Masai e non so più nulla dove lo stesso si trovi. Sono sempre insegnante di pilates e abito nella casa coniugale che è di mia proprietà. Dopo la pronuncia di separazione, voglio ottenere il divorzio.”
Il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande.
La parte attrice si riportava alle domande di cui al ricorso, chiedendo quindi la pronuncia del divorzio, essendo decorso il termine di legge dalla pronuncia di separazione.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore insisteva per la pronuncia di divorzio. All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La giurisdizione e la legge applicabile
Il Collegio osserva che sussiste sempre la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo la parte convenuta di cittadinanza nigeriana, atteso che l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata in Italia e risiedendovi ancora parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio pagina 3 di 5 Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio Parte_2 Parte_3 in data 15/12/2020 in Tanzania a Kinondoni (poi iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Rozzano al n. 21 Parte II Serie C - anno 2021). Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 6490/24 del 26 giugno 2024 e pubblicata il 27 giugno 2024 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile. Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite dell'intero procedimento, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il presente giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, pronunciata la separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 6490/2024 del 26/27 giugno 2024, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_2 Parte_3 data 15/12/2020 in Tanzania a Kinondoni, poi iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Rozzano al n.
21 Parte II Serie C - anno 2021;
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 2 luglio 2025
pagina 4 di 5 Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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