CASS
Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2024, n. 25266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25266 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: WU YW nato il [...] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che ha chiesto dichiararsi l'inamnnissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. la Sezione quinta penale di questa Corte, con sentenza n. 30725 del 14 aprile 2023, ha annullato agli effetti civili, la sentenza, in data il 15 luglio 2021 con cui la Corte di Appello di Ancona aveva confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti di Wu YU in ordine a due episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva, condannandolo, per l'effetto, al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Con riferimento agli effetti penali, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. A ragione della decisione osservava che era fondato il secondo motivo, proposto «per violazione di legge in relazione agli artt. 240, comma 2, legge fall. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25266 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 13/03/2024 e 74 cod. proc. pen.». Dagli atti del fascicolo risultava che la difesa, nel corso dell'udienza del 19 maggio 2016 dinanzi al giudice di primo grado, aveva formulato espresse obiezioni in merito alla costituzione di parte civile del creditore NL EL;
nel seguito del giudizio, tuttavia, i giudici del merito non avevano fornito alcuna risposta su tale rilievo. Poiché, ai sensi dell'art. 240, comma 2, legge fall., «i creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale», i giudici di merito avrebbero dovuto spiegare il motivo per il quale, nonostante la costituzione della curatela, non sia stata esclusa la costituzione di parte civile del EL, né quale fosse il danno, ulteriore e diverso da quello accertato per la curatela, patito dal Saltarelli dal fatto-reato. Si imponeva, pertanto, «l'annullamento con rinvio quanto agli effetti civili della sentenza in verifica, affinché il giudice del rinvio possa rendere ragione in merito ai punti evidenziati». 2. Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Wu YU, per il tramite dei difensori di fiducia, articolando un unico motivo. Lamenta che la sentenza di cui si chiede la correzione abbia omesso di motivare in ordine agli ulteriori effetti che, sul piano penalistico, conseguono necessariamente alla statuizione di annullamento con rinvio della costituzione di parte civile. Evidenzia al riguardo che, proprio su iniziativa della parte civile ammessa a partecipare al processo in assenza delle condizioni, sono stati acquisiti una serie di documenti analiticamente indicati, nonché la relazione scritta di consulenza di parte. Inoltre, i consulenti della parte civile avevano partecipato all'accertamento peritale mentre il suo difensore aveva partecipato attivamente all'audizione dei testimoni sentiti in dibattimento anche depositando memorie e conclusioni scritte. In definitiva, l'attività svolta dalla parte civile, la cui illegittima presenza tra le parti del giudizio ha determinato l'annullamento agli effetti civili da parte del Giudice di legittimità, ha necessariamente influito sulla formazione ed il convincimento dei giudici ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato sicché la Corte di cassazione, prendendo atto di tale situazione peculiare, avrebbe dovuto disporre il rinvio, oltre che in sede civile per l'esame della questione relativa alla legittimità della costituzione di parte civile, anche al giudice penale per il riesame dell'intero procedimento di primo e secondo grado. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È opportuno, in premessa, ricordare le indicazioni offerte da consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso straordinario. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, sicché qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, mentre sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). L'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilnnente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato;
in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982). D'altra parte, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non può dare luogo a un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. allorché l'omissione non abbia avuto carattere decisivo, in quanto la pronuncia non poteva comunque essere diversa da quella adottata (Sez. l, n. 3 99t 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503). 2. Tanto posto, appare evidente che l'errore dedotto non rientri nella nozione di errore percettivo o di fatto nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte. Sostiene il ricorrente che la Quinta sezione di questa Corte di legittimità, nell'accogliere il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, si è limitata ad annullare la sentenza agli effetti civili, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, trascurando del tutto gli effetti penali scaturenti dall'accertata violazione dell'art. 240, comma 2, legge fall. e dalla mancata esclusione della parte civile NL EL sin dal primo grado del giudizio. Una volta rilevato il vizio, l'annullamento avrebbe dovuto essere esteso anche agli effetti penali perché l'eventuale esclusione della parte civile produce effetti anche nel giudizio di affermazione della responsabilità penale, determinando, quanto meno, l'eliminazione dal compendio probatorio utilizzabile per la decisione della documentazione ovvero dei contributi conoscitivi acquisiti per mezzo di una parte civile che non avrebbe dovuto essere ammessa. Ad essere denunciato non è, dunque, un errore di fatto ma un'erronea valutazione, di tipo squisitamente giuridico, attinente agli effetti processuali che conseguono all'eventuale accertamento da parte del giudice civile investito del giudizio di rinvio dell'assenza delle condizioni previsti dall'art. 240, comma 2, legge fall. per la costituzione di parte civile del creditore nonostante la costituzione in giudizio della curatela. L'errore dedotto non ha carattere decisivo non solo perché il giudizio rescissorio potrebbe confermare la legittimità della partecipazione al processo della parte civile, ma, più in radice, perché, in applicazione del principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, l'eventuale ed ancora sub judice illegittimità dell'ammissione o meglio della partecipazione della parte civile EL al giudizio penale non produrrebbe comunque effetti su quest'ultimo. Soltanto la rigida separazione dei due giudizi e l'insensibilità dell'uno alle vicende dell'atro, tranne che nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore (si pensi all'efficacia vincolante nei confronti del danneggiato dell'eventuale giudicato assolutorio prevista dagli artt. 75, comma 2, e 652, comma 1, cod. proc.), spiega perché l'esclusione della parte civile non pregiudica in alcun modo l'esercizio in sede civile dell'azione risarcitoria (per di più nel relativo giudizio, a mente dell'art. 88 commi 2 e 3, non opera, in considerazione del carattere 4 \vtn necessitato e non volontario dell'"esodo", né il meccanismo di stasi previsto dall'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. in attesa della conclusione del giudizio penale né la regola dell'efficacia vincolante del giudicato assolutorio penale) e perché l'ordinanza di esclusione della parte civile, è sempre e definitivamente inoppugnabile e non è affetta da abnormità in quanto è assunta nell'esercizio di un potere attribuito al giudice dall'ordinamento e non determina una situazione di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento (Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023, Bellusci Longo. 284656 - 01). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Le spese della parte civile dovranno essere liquidate all'esito della definizione del giudizio civile di rinvio che ha per oggetto la legittimità della costituzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Spese della parte civile all'esito della definizione del giudizio civile di rinvio. Così deciso, in Roma 13 Marzo 2024.
lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che ha chiesto dichiararsi l'inamnnissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. la Sezione quinta penale di questa Corte, con sentenza n. 30725 del 14 aprile 2023, ha annullato agli effetti civili, la sentenza, in data il 15 luglio 2021 con cui la Corte di Appello di Ancona aveva confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti di Wu YU in ordine a due episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva, condannandolo, per l'effetto, al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Con riferimento agli effetti penali, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. A ragione della decisione osservava che era fondato il secondo motivo, proposto «per violazione di legge in relazione agli artt. 240, comma 2, legge fall. Penale Sent. Sez. 1 Num. 25266 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 13/03/2024 e 74 cod. proc. pen.». Dagli atti del fascicolo risultava che la difesa, nel corso dell'udienza del 19 maggio 2016 dinanzi al giudice di primo grado, aveva formulato espresse obiezioni in merito alla costituzione di parte civile del creditore NL EL;
nel seguito del giudizio, tuttavia, i giudici del merito non avevano fornito alcuna risposta su tale rilievo. Poiché, ai sensi dell'art. 240, comma 2, legge fall., «i creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale», i giudici di merito avrebbero dovuto spiegare il motivo per il quale, nonostante la costituzione della curatela, non sia stata esclusa la costituzione di parte civile del EL, né quale fosse il danno, ulteriore e diverso da quello accertato per la curatela, patito dal Saltarelli dal fatto-reato. Si imponeva, pertanto, «l'annullamento con rinvio quanto agli effetti civili della sentenza in verifica, affinché il giudice del rinvio possa rendere ragione in merito ai punti evidenziati». 2. Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Wu YU, per il tramite dei difensori di fiducia, articolando un unico motivo. Lamenta che la sentenza di cui si chiede la correzione abbia omesso di motivare in ordine agli ulteriori effetti che, sul piano penalistico, conseguono necessariamente alla statuizione di annullamento con rinvio della costituzione di parte civile. Evidenzia al riguardo che, proprio su iniziativa della parte civile ammessa a partecipare al processo in assenza delle condizioni, sono stati acquisiti una serie di documenti analiticamente indicati, nonché la relazione scritta di consulenza di parte. Inoltre, i consulenti della parte civile avevano partecipato all'accertamento peritale mentre il suo difensore aveva partecipato attivamente all'audizione dei testimoni sentiti in dibattimento anche depositando memorie e conclusioni scritte. In definitiva, l'attività svolta dalla parte civile, la cui illegittima presenza tra le parti del giudizio ha determinato l'annullamento agli effetti civili da parte del Giudice di legittimità, ha necessariamente influito sulla formazione ed il convincimento dei giudici ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato sicché la Corte di cassazione, prendendo atto di tale situazione peculiare, avrebbe dovuto disporre il rinvio, oltre che in sede civile per l'esame della questione relativa alla legittimità della costituzione di parte civile, anche al giudice penale per il riesame dell'intero procedimento di primo e secondo grado. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È opportuno, in premessa, ricordare le indicazioni offerte da consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso straordinario. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, sicché qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, mentre sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). L'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilnnente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato;
in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982). D'altra parte, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non può dare luogo a un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. allorché l'omissione non abbia avuto carattere decisivo, in quanto la pronuncia non poteva comunque essere diversa da quella adottata (Sez. l, n. 3 99t 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503). 2. Tanto posto, appare evidente che l'errore dedotto non rientri nella nozione di errore percettivo o di fatto nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte. Sostiene il ricorrente che la Quinta sezione di questa Corte di legittimità, nell'accogliere il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, si è limitata ad annullare la sentenza agli effetti civili, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, trascurando del tutto gli effetti penali scaturenti dall'accertata violazione dell'art. 240, comma 2, legge fall. e dalla mancata esclusione della parte civile NL EL sin dal primo grado del giudizio. Una volta rilevato il vizio, l'annullamento avrebbe dovuto essere esteso anche agli effetti penali perché l'eventuale esclusione della parte civile produce effetti anche nel giudizio di affermazione della responsabilità penale, determinando, quanto meno, l'eliminazione dal compendio probatorio utilizzabile per la decisione della documentazione ovvero dei contributi conoscitivi acquisiti per mezzo di una parte civile che non avrebbe dovuto essere ammessa. Ad essere denunciato non è, dunque, un errore di fatto ma un'erronea valutazione, di tipo squisitamente giuridico, attinente agli effetti processuali che conseguono all'eventuale accertamento da parte del giudice civile investito del giudizio di rinvio dell'assenza delle condizioni previsti dall'art. 240, comma 2, legge fall. per la costituzione di parte civile del creditore nonostante la costituzione in giudizio della curatela. L'errore dedotto non ha carattere decisivo non solo perché il giudizio rescissorio potrebbe confermare la legittimità della partecipazione al processo della parte civile, ma, più in radice, perché, in applicazione del principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, l'eventuale ed ancora sub judice illegittimità dell'ammissione o meglio della partecipazione della parte civile EL al giudizio penale non produrrebbe comunque effetti su quest'ultimo. Soltanto la rigida separazione dei due giudizi e l'insensibilità dell'uno alle vicende dell'atro, tranne che nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore (si pensi all'efficacia vincolante nei confronti del danneggiato dell'eventuale giudicato assolutorio prevista dagli artt. 75, comma 2, e 652, comma 1, cod. proc.), spiega perché l'esclusione della parte civile non pregiudica in alcun modo l'esercizio in sede civile dell'azione risarcitoria (per di più nel relativo giudizio, a mente dell'art. 88 commi 2 e 3, non opera, in considerazione del carattere 4 \vtn necessitato e non volontario dell'"esodo", né il meccanismo di stasi previsto dall'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. in attesa della conclusione del giudizio penale né la regola dell'efficacia vincolante del giudicato assolutorio penale) e perché l'ordinanza di esclusione della parte civile, è sempre e definitivamente inoppugnabile e non è affetta da abnormità in quanto è assunta nell'esercizio di un potere attribuito al giudice dall'ordinamento e non determina una situazione di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento (Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023, Bellusci Longo. 284656 - 01). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Le spese della parte civile dovranno essere liquidate all'esito della definizione del giudizio civile di rinvio che ha per oggetto la legittimità della costituzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Spese della parte civile all'esito della definizione del giudizio civile di rinvio. Così deciso, in Roma 13 Marzo 2024.