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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 968/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr. PIERO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 968 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra il , in persona del ministro pro tem- Parte_1 pore, e l' Parte_2
in persona del dirigente pro tempore, difesi
[...] dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
appellanti
e
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Dome- CP_1 nico Naso, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1079/2023 dell'8 giugno 2023 il Tribunale del la- voro di Trani ha accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da CP_1
– che aveva prestato servizio alle dipendenze del
[...] [...]
con contratto a tempo determinato e con qualifica di docente Parte_1 supplente per “un posto di sostegno psicofisico” fino al termine delle attività didattiche, cioè sino al 30 giugno degli anni scolastici 2019/2020 (presso l' ” di Barletta), 2020/2021 e 2021/2022 (presso Controparte_2 la Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” di Barletta) e 2022/2023 (presso l'istituto Comprensivo “G. Modugno – Renato Moro” di Barletta), lamen- tando di non aver fruito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 – e,
- 1 - per l'effetto, ha: I) dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il benefi- cio economico della c.d. “Carta del docente” pari ad euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto;
II) condannato il Me- Parte_1 rito al pagamento di 2.000,00 euro in favore della parte ricorrente;
III) com- pensato le spese processuali nella misura della metà e condannato il
[...]
al pagamento in favore della parte ricor- Controparte_3 rente della quota residua, liquidata in 600,00 euro oltre accessori, con di- strazione in favore del difensore antistatario.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Giudice di prime cure ha rilevato che la carta docente costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti – elemento essenziale della loro attività di lavoro – ed ha quindi ritenuto l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui aveva escluso dai destinata- ri dell'attribuzione della carta i docenti assunti mediante contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato. Il Tribunale ha infatti rilevato che nella specie non era stato provato nulla che potesse giustificare il diverso trattamento dei docen- ti, considerato peraltro che la formazione e l'aggiornamento dev'essere identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assun- ti a tempo determinato.
Quanto al fatto che la carta docenti è stata concepita come strumento vincolato che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, mentre con il ricorso era stato chiesto il pagamento del corri- spondente valore, per il Tribunale la domanda doveva essere qualificata co- me di risarcimento del danno per non aver fruito della somma di denaro cor- rispondente al valore della carta docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del . Parte_1
2. Avverso detta sentenza il e Parte_1
l' hanno proposto appello. Parte_2
ha resistito depositando memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza dell'11 febbraio 2025 la causa
è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Il affida il gravame a quattro motivi di doglianza. Parte_1
3.1. Con il primo motivo l'Ente appellante lamenta la «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: vizio di ultrapetizione», in quanto il
Tribunale aveva erroneamente qualificato la domanda formulata alla
contro
- parte alla stregua di una domanda risarcitoria, condannando l'Amministrazione all'equivalente monetario del beneficio ex art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici di riferimento, a fronte della richiesta volta, da un lato, all'accertamento della spettanza della “carta do-
- 2 - cente” per gli anni scolastici di riferimento, dall'altro, la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'equivalente monetario.
A dire del Ministero, si tratta di domanda avente petitum e causa pe- tendi radicalmente diversi rispetto a una domanda risarcitoria, la quale im- plica l'allegazione e la prova di una responsabilità del preteso danneggiante e, soprattutto, l'accertamento di un danno-conseguenza, che nel caso di spe- cie non erano stati né allegati, né tantomeno dimostrati. Pertanto, nella spe- cie vi era stata una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che costituisce il logico completamento del principio della do- manda ex art. 99 c.p.c., e che perimetra il potere decisionale del giudice, imponendo che questi decida su tutta la domanda formulata dal ricorrente e che non si pronunci oltre i limiti della medesima.
3.2. Con il secondo e il terzo motivo di doglianza il de- Parte_1 nuncia la «violazione e falsa dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato;
dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015». In particolare, lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha disposto la condanna al ri- sarcimento del danno in misura corrispondente all'importo che avrebbe do- vuto essere accreditato sulla carta del docente per ogni annualità in relazione alla quale ha riconosciuto la spettanza del diritto, nonché sulla valutazione delle annualità spettanti.
In primo luogo, nell'atto di gravame si si osserva che l'attribuzione di una somma di denaro, parametrata tout court ad un'intera annualità anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti la propria attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto all'insegnante di ruolo, costituisce trattamento più favorevole per il docente assunto a tempo determinato, dando luogo a una discriminazione “alla rovescia”.
In secondo luogo, evidenzia la fallacia del ragionamento seguito dal
Tribunale nella parte in cui associa alla mancata fruizione della carta docen- te un danno patrimoniale risarcibile per equivalente;
la carta, difatti, non è liberamente disponibile dal percettore, ma è un semplice rimborso anticipato di spese sostenute per l'acquisto di materiale formativo;
pertanto, in man- canza di esborsi per acquisti mirati è impossibile individuare un danno pa- trimoniale sofferto dal docente, né il danno non può essere identificato nel mancato aggiornamento, in quanto la formazione e l'aggiornamento del per- sonale non di ruolo non sono obbligatori ma sono affidati alla sensibilità di ciascuno.
In subordine, si rileva che la pronuncia impugnata è errata laddove ha disposto il risarcimento del danno per equivalente anziché in forma spe- cifica, che non è inficiata dall'assenza di certezza che l'appellata sia ancora dipendente del , anche in ragione dell'irrilevanza di un rapporto di Parte_1
- 3 - servizio con tale Amministrazione;
dunque, nel caso in cui fosse corretta la statuizione sul risarcimento, il ristoro sarebbe dovuto avvenire mediante as- segnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata e, quindi, attraverso il rilascio di una carta del docente con le do- vute disponibilità di spesa.
Si deduce, ancora, che il comportamento della controparte è contra- rio a buona fede;
difatti, far maturare varie annualità e poi richiedere la tute- la per equivalente, così ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa non appare conforme a correttezza.
Infine, l'Ente appellante censura la decisione gravata nella parte in cui afferma la spettanza del diritto al risarcimento del danno all'odierno ap- pellato, disapplicando la normativa nazionale, senza tuttavia svolgere alcuna valutazione comparativa tra la situazione del docente precario e quella dei docenti di ruolo. In particolare, da un lato si evidenzia che mentre il docente di ruolo può spendere la somma accreditata per specifici acquisti, quello precario avrebbe la piena disponibilità della equivalente somma, dall'altro che , avendo prestato servizio per periodi più limitati rispetto CP_1 all'intero anno scolastico avrebbe diritto a un accredito inferiore a 500 euro annui, quindi, in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato, escludendo l'operatività della fictio per cui un periodo di tempo superiore a 180 giorni equivale all'intera annualità. Pertanto, il beneficio po- trebbe attribuirsi esclusivamente per l'annualità corrente e quella pregressa, perché diversamente si otterrebbe il paradossale effetto di discriminare il personale di ruolo, anche in ragione di precisi limiti temporali di fruizione, ovvero, entro l'anno scolastico successivo a quello al quale si riferisce. In definitiva, secondo il il riconoscimento dell'accredito Parte_1 correlato alle annualità 2019/2020 e 2020/2021 comporterebbe una discri- minazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo (poiché questi ultimi non possono più fruirne, spirati i termini normativamente previsti, né posso- no cumulare una somma superiore a 1.000,00, euro corrispondente a due annualità, ove la prima non sia stata integralmente utilizzata nell'originario anno di accredito).
3.3. Il quarto motivo di doglianza attiene al capo relativo alle spese di lite e sostiene che dall'accoglimento del gravame discende la doverosa condanna della controparte al pagamento degli oneri del processo a norma dell'art. 91 c.p.c.
4. Ciò premesso, l'appello proposto dal è parzialmente Parte_1 fondato e va, quindi, accolto nei limiti e per i motivi di seguito enunciati.
4.1. Questa Corte ritiene di dover fare applicazione dei principi in- terpretativi affermati in materia dalla Corte di cassazione con sentenza n.
- 4 - 29961 depositata il 27 ottobre 2023 (alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., che possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
1) la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 124 del 1999, oppure incari- chi per docenza fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giu- gno ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; Parte_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente ricono- sciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano in- terni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, se- condo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello per- duto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liqui- da, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verreb- be vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicu- rare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sia- no state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interes- se rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi per- sista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che de- termina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancel- lazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la carta “non è più fruibi- le”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi even- tualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarci-
- 5 - mento per equivalente;
si tratta di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonoma- mente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chan- ces formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della pro- fessionalità, salvo altro;
il pregiudizio «va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via pre- suntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circo- stanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel siste- ma scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio»;
4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adem- pimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consenti- va anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattafor- ma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 28 novembre 2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giu- diziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza an- nuale nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, conse- guente all'applicazione diretta – previa disapplicazione del diritto interno confliggente – della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Accordo-quadro al- legato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato:
«Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare appli- cazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa»; b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della carta docente, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriusci- ta dal sistema scolastico.
4.2. Quanto al caso di specie, dev'essere accolto il motivo di do- glianza a mezzo del quale il lamenta la violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente qualificato la domanda proposta
- 6 - come di natura risarcitoria e conseguentemente condannato la stessa p.a. al risarcimento del danno per equivalente monetario.
Va preliminarmente osservato che il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente costituisce valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da at- tuarsi dal Giudice al momento della pronuncia.
Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia emessa in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, «14) il tema, solleci- tato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente. Se- condo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse con- vertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”.
Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Mini- stero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la Carta Elettronica» e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimen- to per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002,
n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradi- zionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sape- re quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poi- ché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è an- che su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto».
4.3. Dunque, acclarato il diritto del docente ad ottenere il beneficio richiesto, va rilevato che nella fattispecie in esame la docente ha allegato, con il ricorso introduttivo del giudizio, e dimostrato attraverso la produzione dei relativi contratti, di aver svolto la propria attività di insegnante, con con- tratti a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al
2022/2023. Dai medesimi contratti risulta che la stessa ha lavorato con inca- richi di supplenza per sostegno psicofisico fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico.
Dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 13 set- tembre 2024 (contratto depositato nel fascicolo telematico il 30 gennaio
2025) risulta che è stata assunta per sino al termine delle attività di-CP_1
- 7 - dattiche (cioè sino al 30 giugno 2025) per 24 ore settimanali di lezione pres- so l'Istituto Comprensivo “G. Modugno” di Barletta e per un posto di “so- stegno psicofisico”. Può dunque ritenersi che, allo stato, debba CP_1 senz'altro considerarsi “interna” al sistema scolastico.
In applicazione dei principi in precedenza esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro lo stesso ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del all'attribuzione del beneficio di cui all'art 1, comma Parte_1
121, della menzionata legge, per la evidente necessità che il bonus fosse uti- lizzato nei modi e per le finalità indicate dalla l. n. 107 del 2015.
ha dimostrato, in corso di causa, la persistenza del proprio in- CP_1 teresse alla prestazione in forma specifica, in quanto era (e lo è tutt'ora) in- terno al sistema scolastico e ha dimostrato, quindi, di rientrare nella platea dei beneficiari avendo sottoscritto contratti a termine rientranti nella “annua- lità” come intesa dalla Suprema Corte, e cioè con inizio dell'anno scolastico in data antecedente al 31 dicembre e con termine fino al 31 agosto dell'anno successivo, rientrando dunque nell'ipotesi sub 2) della citata sentenza (“ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momen- to della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, inca- ricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o ri- valutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”). Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore di Pt_3
[...
, della carta docente in misura piena per le ragioni dianzi dette per gli anni scolastici richiesti in ricorso (2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023).
4.4. Infine, va disatteso, in quanto privo di fondamento, il rilievo prospettato dal , secondo cui in ipotesi di ricono- Parte_1 scimento in favore del docente del bonus “carta docente”, il valore da attri- buire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvan- taggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico.
La Suprema Corte, nella statuizione sopra richiamata, ha avuto modo di chiarire che «6)…l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno
- 8 - scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendo- si lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ra- gioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato tem- porale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento».
Appare evidente, dunque, come il riferimento alla “annualità” della didattica – intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 di- cembre e duri sino al termine delle attività didattiche – sia presupposto suf- ficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni ovvero in rapporto all'orario settimanale os- servato dal docente.
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni:
a) innanzitutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19 ottobre 2016 al 30 giu- gno 2017 e dal 23 ottobre 2017 al 31 agosto 2018, e tali periodi vengono qualificati come “annualità” didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: «10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in pre- cedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamen- te spetti ed in misura piena»);
b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equipa- rabilità, mediante fictio iuris, di tale “annualità” al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994), facendo intendere dunque che ciò che rileva
è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999;
c) alla circostanza che la Carta docenti spetta anche ai lavoratori part time, senza computo di giorni e ore, come si desume dai decreti attuativi so- pra richiamati: c-1) l'art. 2, comma 1, del d.P.C.M. del 23 settembre 2015, sancisce che «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i do- centi che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibi-
- 9 - le»; c-2) analogamente, l'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, stabili- sce che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti di- chiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legi- slativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posi- zione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari»; c-3) diversamente, si opererebbe una discriminazione tra lavoratori (assunti a tempo determinato o indetermi- nato) a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva
97/81/CE (relativa all'accordo – quadro sul lavoro a tempo parziale), che af- ferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi diretta- mente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
c-4) del resto, che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno è confer- mato dal , il quale, nella Circolare Ministeriale 23 maggio 1980, n. Parte_1
147 (prot. 2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente va- lutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca del docente a part time sono esatta- mente le stesse di quelle del docente a tempo pieno;
d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di sup- plenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo;
e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che
è quella di destinare la Carta al sostegno della «formazione continua dei do- centi» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività la- vorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo.
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello del va accolto nei limiti di cui s'è detto e, quindi, in sostituzione del Parte_1 risarcimento del danno per equivalente accordato dal Tribunale ed in rifor- ma dell'impugnata sentenza, deve riconoscersi, in favore di , CP_1 il diritto a fruire della carta elettronica per un valore pieno di 500,00 euro per tutte le annualità richieste nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla l. n. 107 del 2015 e con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.
Resta assorbita ogni altra questione, ivi compresa quella relativa alla regolamentazione delle spese di lite che, stante la parziale riforma della pro-
- 10 - nuncia gravata, dev'essere rideterminata dal giudice dell'impugnazione in considerazione dell'esito complessivo della lite (cfr. ex multis Cass. n.
27606 del 2019).
7. Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate per metà, alla luce dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte soltan- to nel corso del giudizio, e poste, nella restante parte, a carico del Parte_1 appellante, parte sostanzialmente soccombente, nella misura e con le moda- lità di cui al dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale in concreto svolta, in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 147 del 2022.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 21.8.2023 dal
[...]
nei confronti di avverso la sen- Parte_1 CP_1 tenza emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 8.6.2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Parte_1
all'attribuzione, in favore di parte appellata, della carta docente
[...] per un importo pari al valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi e rivalutazio- ne, dalla data dell'accredito, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della l.
n. 724 del 1994; condanna il appellante al pagamento della metà delle spe- Parte_1 se del doppio grado del giudizio, che liquida per l'intero quanto al primo grado del giudizio in complessivi € 1.200,00 e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con di- strazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
compensa la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, l'11 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
- 11 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr. PIERO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 968 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra il , in persona del ministro pro tem- Parte_1 pore, e l' Parte_2
in persona del dirigente pro tempore, difesi
[...] dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
appellanti
e
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Dome- CP_1 nico Naso, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1079/2023 dell'8 giugno 2023 il Tribunale del la- voro di Trani ha accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da CP_1
– che aveva prestato servizio alle dipendenze del
[...] [...]
con contratto a tempo determinato e con qualifica di docente Parte_1 supplente per “un posto di sostegno psicofisico” fino al termine delle attività didattiche, cioè sino al 30 giugno degli anni scolastici 2019/2020 (presso l' ” di Barletta), 2020/2021 e 2021/2022 (presso Controparte_2 la Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” di Barletta) e 2022/2023 (presso l'istituto Comprensivo “G. Modugno – Renato Moro” di Barletta), lamen- tando di non aver fruito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 – e,
- 1 - per l'effetto, ha: I) dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il benefi- cio economico della c.d. “Carta del docente” pari ad euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto;
II) condannato il Me- Parte_1 rito al pagamento di 2.000,00 euro in favore della parte ricorrente;
III) com- pensato le spese processuali nella misura della metà e condannato il
[...]
al pagamento in favore della parte ricor- Controparte_3 rente della quota residua, liquidata in 600,00 euro oltre accessori, con di- strazione in favore del difensore antistatario.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Giudice di prime cure ha rilevato che la carta docente costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti – elemento essenziale della loro attività di lavoro – ed ha quindi ritenuto l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui aveva escluso dai destinata- ri dell'attribuzione della carta i docenti assunti mediante contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato. Il Tribunale ha infatti rilevato che nella specie non era stato provato nulla che potesse giustificare il diverso trattamento dei docen- ti, considerato peraltro che la formazione e l'aggiornamento dev'essere identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assun- ti a tempo determinato.
Quanto al fatto che la carta docenti è stata concepita come strumento vincolato che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, mentre con il ricorso era stato chiesto il pagamento del corri- spondente valore, per il Tribunale la domanda doveva essere qualificata co- me di risarcimento del danno per non aver fruito della somma di denaro cor- rispondente al valore della carta docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del . Parte_1
2. Avverso detta sentenza il e Parte_1
l' hanno proposto appello. Parte_2
ha resistito depositando memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza dell'11 febbraio 2025 la causa
è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Il affida il gravame a quattro motivi di doglianza. Parte_1
3.1. Con il primo motivo l'Ente appellante lamenta la «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: vizio di ultrapetizione», in quanto il
Tribunale aveva erroneamente qualificato la domanda formulata alla
contro
- parte alla stregua di una domanda risarcitoria, condannando l'Amministrazione all'equivalente monetario del beneficio ex art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici di riferimento, a fronte della richiesta volta, da un lato, all'accertamento della spettanza della “carta do-
- 2 - cente” per gli anni scolastici di riferimento, dall'altro, la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'equivalente monetario.
A dire del Ministero, si tratta di domanda avente petitum e causa pe- tendi radicalmente diversi rispetto a una domanda risarcitoria, la quale im- plica l'allegazione e la prova di una responsabilità del preteso danneggiante e, soprattutto, l'accertamento di un danno-conseguenza, che nel caso di spe- cie non erano stati né allegati, né tantomeno dimostrati. Pertanto, nella spe- cie vi era stata una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che costituisce il logico completamento del principio della do- manda ex art. 99 c.p.c., e che perimetra il potere decisionale del giudice, imponendo che questi decida su tutta la domanda formulata dal ricorrente e che non si pronunci oltre i limiti della medesima.
3.2. Con il secondo e il terzo motivo di doglianza il de- Parte_1 nuncia la «violazione e falsa dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato;
dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015». In particolare, lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha disposto la condanna al ri- sarcimento del danno in misura corrispondente all'importo che avrebbe do- vuto essere accreditato sulla carta del docente per ogni annualità in relazione alla quale ha riconosciuto la spettanza del diritto, nonché sulla valutazione delle annualità spettanti.
In primo luogo, nell'atto di gravame si si osserva che l'attribuzione di una somma di denaro, parametrata tout court ad un'intera annualità anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti la propria attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto all'insegnante di ruolo, costituisce trattamento più favorevole per il docente assunto a tempo determinato, dando luogo a una discriminazione “alla rovescia”.
In secondo luogo, evidenzia la fallacia del ragionamento seguito dal
Tribunale nella parte in cui associa alla mancata fruizione della carta docen- te un danno patrimoniale risarcibile per equivalente;
la carta, difatti, non è liberamente disponibile dal percettore, ma è un semplice rimborso anticipato di spese sostenute per l'acquisto di materiale formativo;
pertanto, in man- canza di esborsi per acquisti mirati è impossibile individuare un danno pa- trimoniale sofferto dal docente, né il danno non può essere identificato nel mancato aggiornamento, in quanto la formazione e l'aggiornamento del per- sonale non di ruolo non sono obbligatori ma sono affidati alla sensibilità di ciascuno.
In subordine, si rileva che la pronuncia impugnata è errata laddove ha disposto il risarcimento del danno per equivalente anziché in forma spe- cifica, che non è inficiata dall'assenza di certezza che l'appellata sia ancora dipendente del , anche in ragione dell'irrilevanza di un rapporto di Parte_1
- 3 - servizio con tale Amministrazione;
dunque, nel caso in cui fosse corretta la statuizione sul risarcimento, il ristoro sarebbe dovuto avvenire mediante as- segnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata e, quindi, attraverso il rilascio di una carta del docente con le do- vute disponibilità di spesa.
Si deduce, ancora, che il comportamento della controparte è contra- rio a buona fede;
difatti, far maturare varie annualità e poi richiedere la tute- la per equivalente, così ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa non appare conforme a correttezza.
Infine, l'Ente appellante censura la decisione gravata nella parte in cui afferma la spettanza del diritto al risarcimento del danno all'odierno ap- pellato, disapplicando la normativa nazionale, senza tuttavia svolgere alcuna valutazione comparativa tra la situazione del docente precario e quella dei docenti di ruolo. In particolare, da un lato si evidenzia che mentre il docente di ruolo può spendere la somma accreditata per specifici acquisti, quello precario avrebbe la piena disponibilità della equivalente somma, dall'altro che , avendo prestato servizio per periodi più limitati rispetto CP_1 all'intero anno scolastico avrebbe diritto a un accredito inferiore a 500 euro annui, quindi, in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato, escludendo l'operatività della fictio per cui un periodo di tempo superiore a 180 giorni equivale all'intera annualità. Pertanto, il beneficio po- trebbe attribuirsi esclusivamente per l'annualità corrente e quella pregressa, perché diversamente si otterrebbe il paradossale effetto di discriminare il personale di ruolo, anche in ragione di precisi limiti temporali di fruizione, ovvero, entro l'anno scolastico successivo a quello al quale si riferisce. In definitiva, secondo il il riconoscimento dell'accredito Parte_1 correlato alle annualità 2019/2020 e 2020/2021 comporterebbe una discri- minazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo (poiché questi ultimi non possono più fruirne, spirati i termini normativamente previsti, né posso- no cumulare una somma superiore a 1.000,00, euro corrispondente a due annualità, ove la prima non sia stata integralmente utilizzata nell'originario anno di accredito).
3.3. Il quarto motivo di doglianza attiene al capo relativo alle spese di lite e sostiene che dall'accoglimento del gravame discende la doverosa condanna della controparte al pagamento degli oneri del processo a norma dell'art. 91 c.p.c.
4. Ciò premesso, l'appello proposto dal è parzialmente Parte_1 fondato e va, quindi, accolto nei limiti e per i motivi di seguito enunciati.
4.1. Questa Corte ritiene di dover fare applicazione dei principi in- terpretativi affermati in materia dalla Corte di cassazione con sentenza n.
- 4 - 29961 depositata il 27 ottobre 2023 (alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., che possono essere sintetizzati nei seguenti termini:
1) la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 124 del 1999, oppure incari- chi per docenza fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giu- gno ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; Parte_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente ricono- sciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano in- terni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, se- condo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello per- duto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liqui- da, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verreb- be vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicu- rare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sia- no state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interes- se rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi per- sista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che de- termina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancel- lazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la carta “non è più fruibi- le”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi even- tualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarci-
- 5 - mento per equivalente;
si tratta di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonoma- mente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chan- ces formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della pro- fessionalità, salvo altro;
il pregiudizio «va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via pre- suntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circo- stanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel siste- ma scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio»;
4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adem- pimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consenti- va anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattafor- ma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 28 novembre 2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giu- diziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza an- nuale nei termini di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, conse- guente all'applicazione diretta – previa disapplicazione del diritto interno confliggente – della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Accordo-quadro al- legato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato:
«Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare appli- cazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa»; b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della carta docente, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriusci- ta dal sistema scolastico.
4.2. Quanto al caso di specie, dev'essere accolto il motivo di do- glianza a mezzo del quale il lamenta la violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente qualificato la domanda proposta
- 6 - come di natura risarcitoria e conseguentemente condannato la stessa p.a. al risarcimento del danno per equivalente monetario.
Va preliminarmente osservato che il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente costituisce valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da at- tuarsi dal Giudice al momento della pronuncia.
Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia emessa in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, «14) il tema, solleci- tato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente. Se- condo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse con- vertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”.
Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Mini- stero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la Carta Elettronica» e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimen- to per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002,
n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradi- zionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sape- re quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poi- ché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è an- che su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto».
4.3. Dunque, acclarato il diritto del docente ad ottenere il beneficio richiesto, va rilevato che nella fattispecie in esame la docente ha allegato, con il ricorso introduttivo del giudizio, e dimostrato attraverso la produzione dei relativi contratti, di aver svolto la propria attività di insegnante, con con- tratti a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al
2022/2023. Dai medesimi contratti risulta che la stessa ha lavorato con inca- richi di supplenza per sostegno psicofisico fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico.
Dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 13 set- tembre 2024 (contratto depositato nel fascicolo telematico il 30 gennaio
2025) risulta che è stata assunta per sino al termine delle attività di-CP_1
- 7 - dattiche (cioè sino al 30 giugno 2025) per 24 ore settimanali di lezione pres- so l'Istituto Comprensivo “G. Modugno” di Barletta e per un posto di “so- stegno psicofisico”. Può dunque ritenersi che, allo stato, debba CP_1 senz'altro considerarsi “interna” al sistema scolastico.
In applicazione dei principi in precedenza esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro lo stesso ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del all'attribuzione del beneficio di cui all'art 1, comma Parte_1
121, della menzionata legge, per la evidente necessità che il bonus fosse uti- lizzato nei modi e per le finalità indicate dalla l. n. 107 del 2015.
ha dimostrato, in corso di causa, la persistenza del proprio in- CP_1 teresse alla prestazione in forma specifica, in quanto era (e lo è tutt'ora) in- terno al sistema scolastico e ha dimostrato, quindi, di rientrare nella platea dei beneficiari avendo sottoscritto contratti a termine rientranti nella “annua- lità” come intesa dalla Suprema Corte, e cioè con inizio dell'anno scolastico in data antecedente al 31 dicembre e con termine fino al 31 agosto dell'anno successivo, rientrando dunque nell'ipotesi sub 2) della citata sentenza (“ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momen- to della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, inca- ricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o ri- valutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”). Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore di Pt_3
[...
, della carta docente in misura piena per le ragioni dianzi dette per gli anni scolastici richiesti in ricorso (2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023).
4.4. Infine, va disatteso, in quanto privo di fondamento, il rilievo prospettato dal , secondo cui in ipotesi di ricono- Parte_1 scimento in favore del docente del bonus “carta docente”, il valore da attri- buire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvan- taggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico.
La Suprema Corte, nella statuizione sopra richiamata, ha avuto modo di chiarire che «6)…l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno
- 8 - scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendo- si lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ra- gioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato tem- porale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento».
Appare evidente, dunque, come il riferimento alla “annualità” della didattica – intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 di- cembre e duri sino al termine delle attività didattiche – sia presupposto suf- ficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni ovvero in rapporto all'orario settimanale os- servato dal docente.
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni:
a) innanzitutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19 ottobre 2016 al 30 giu- gno 2017 e dal 23 ottobre 2017 al 31 agosto 2018, e tali periodi vengono qualificati come “annualità” didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: «10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in pre- cedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamen- te spetti ed in misura piena»);
b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equipa- rabilità, mediante fictio iuris, di tale “annualità” al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994), facendo intendere dunque che ciò che rileva
è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999;
c) alla circostanza che la Carta docenti spetta anche ai lavoratori part time, senza computo di giorni e ore, come si desume dai decreti attuativi so- pra richiamati: c-1) l'art. 2, comma 1, del d.P.C.M. del 23 settembre 2015, sancisce che «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i do- centi che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibi-
- 9 - le»; c-2) analogamente, l'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, stabili- sce che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti di- chiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legi- slativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posi- zione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari»; c-3) diversamente, si opererebbe una discriminazione tra lavoratori (assunti a tempo determinato o indetermi- nato) a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva
97/81/CE (relativa all'accordo – quadro sul lavoro a tempo parziale), che af- ferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi diretta- mente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
c-4) del resto, che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno è confer- mato dal , il quale, nella Circolare Ministeriale 23 maggio 1980, n. Parte_1
147 (prot. 2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente va- lutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca del docente a part time sono esatta- mente le stesse di quelle del docente a tempo pieno;
d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di sup- plenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo;
e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che
è quella di destinare la Carta al sostegno della «formazione continua dei do- centi» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività la- vorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo.
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello del va accolto nei limiti di cui s'è detto e, quindi, in sostituzione del Parte_1 risarcimento del danno per equivalente accordato dal Tribunale ed in rifor- ma dell'impugnata sentenza, deve riconoscersi, in favore di , CP_1 il diritto a fruire della carta elettronica per un valore pieno di 500,00 euro per tutte le annualità richieste nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla l. n. 107 del 2015 e con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.
Resta assorbita ogni altra questione, ivi compresa quella relativa alla regolamentazione delle spese di lite che, stante la parziale riforma della pro-
- 10 - nuncia gravata, dev'essere rideterminata dal giudice dell'impugnazione in considerazione dell'esito complessivo della lite (cfr. ex multis Cass. n.
27606 del 2019).
7. Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate per metà, alla luce dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte soltan- to nel corso del giudizio, e poste, nella restante parte, a carico del Parte_1 appellante, parte sostanzialmente soccombente, nella misura e con le moda- lità di cui al dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale in concreto svolta, in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 147 del 2022.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 21.8.2023 dal
[...]
nei confronti di avverso la sen- Parte_1 CP_1 tenza emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 8.6.2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Parte_1
all'attribuzione, in favore di parte appellata, della carta docente
[...] per un importo pari al valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi e rivalutazio- ne, dalla data dell'accredito, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della l.
n. 724 del 1994; condanna il appellante al pagamento della metà delle spe- Parte_1 se del doppio grado del giudizio, che liquida per l'intero quanto al primo grado del giudizio in complessivi € 1.200,00 e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con di- strazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
compensa la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, l'11 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
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