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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/12/2024, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volontaria - SEZIONE 1 (PRIMA) CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2742 del registro generale per la volontaria giurisdizione dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 6 dicembre 2024 avente ad oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), nato a [...] il 21 maggio Parte_1 C.F._1 1980 e (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Mauro Riccioni ed elettivamente domiciliati come in atti ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia
interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 dicembre 2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio, per la decisione, sul parere del Pubblico Ministero, reso in data 14 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024 le parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in San Severo in data 22 marzo 2003, indicando le condizioni per quanto riguarda la disciplina delle questioni accessorie alla domanda divorzile.
Alla udienza del 6 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso la causa alla decisione collegiale, mentre il Pubblico Ministero ha reso il suo parere con nota del 14 ottobre 2024.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi, poi, alle condizioni riferite nel ricorso introduttivo.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi all'interesse della prole minore (di anni 10 e 8) sono le pattuizioni (ovviamente su questi punti non valevoli per la prole maggiorenne) relative all'affidamento, disciplinato come condiviso tra i genitori ed ampio è il diritto di visita garantito al genitore non collocatario: in questo modo si garantisce ai minori il pieno esercizio del diritto alla bigenitorialità ed un lor facile accesso al padre.
Le pattuizioni relative al mantenimento sono adeguate al soddisfacimento delle esigenze di vita della prole e proporzionate ai redditi dell'obbligato.
Nulla è stato previsto come assegno divorzile, e di questo il Tribunale si limita a prenderne atto, trattandosi di diritti disponibili.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
pagina 2 di 3 Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_2
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Severo (FG) in data 22 marzo 2003 (atto n. 8, p. II, serie A, anno 2003, Ufficio 1, Comune di San Severo);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 17 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volontaria - SEZIONE 1 (PRIMA) CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2742 del registro generale per la volontaria giurisdizione dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 6 dicembre 2024 avente ad oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), nato a [...] il 21 maggio Parte_1 C.F._1 1980 e (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Mauro Riccioni ed elettivamente domiciliati come in atti ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia
interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 dicembre 2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio, per la decisione, sul parere del Pubblico Ministero, reso in data 14 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024 le parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in San Severo in data 22 marzo 2003, indicando le condizioni per quanto riguarda la disciplina delle questioni accessorie alla domanda divorzile.
Alla udienza del 6 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli scritti difensivi ed il Giudice delegato ha rimesso la causa alla decisione collegiale, mentre il Pubblico Ministero ha reso il suo parere con nota del 14 ottobre 2024.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi, poi, alle condizioni riferite nel ricorso introduttivo.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi all'interesse della prole minore (di anni 10 e 8) sono le pattuizioni (ovviamente su questi punti non valevoli per la prole maggiorenne) relative all'affidamento, disciplinato come condiviso tra i genitori ed ampio è il diritto di visita garantito al genitore non collocatario: in questo modo si garantisce ai minori il pieno esercizio del diritto alla bigenitorialità ed un lor facile accesso al padre.
Le pattuizioni relative al mantenimento sono adeguate al soddisfacimento delle esigenze di vita della prole e proporzionate ai redditi dell'obbligato.
Nulla è stato previsto come assegno divorzile, e di questo il Tribunale si limita a prenderne atto, trattandosi di diritti disponibili.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
pagina 2 di 3 Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_2
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Severo (FG) in data 22 marzo 2003 (atto n. 8, p. II, serie A, anno 2003, Ufficio 1, Comune di San Severo);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 17 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 3 di 3