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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/05/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. 11688 /2023 R FE ON / Controparte_1
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
FE ON, nato in [...] il [...], C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Genova, viale Sauli n. 5/28 presso lo studio dell'Avv. Federica Perri, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. FE ON, cittadino albanese, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. , come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto prot. n. 52982/2023 Com. As. del 15/11/2023, notificato il 21/11/2023, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
1 Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali, carichi pendenti, o segnalazioni di polizia del richiedente, con decreto depositato il 30/12/2023 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova. La Commissione ha motivato il proprio parere evidenziando la breve permanenza del richiedente nel territorio italiano (circa due anni) e l'assenza di radicamento sociale sulla base della documentazione prodotta, reputando inoltre che la separazione dai fratelli che comporterebbe il suo rimpatrio e non integri una violazione del diritto alla vita privata.
In ricorso si espone che:
- Il ricorrente è un cittadino albanese giunto in Italia nel 2021 al fine di ricongiungersi con i fratelli, già stabilmente residenti a Savona da anni;
- a Savona vivono infatti i fratelli , nato nel 2001, titolare di permesso di Persona_1 soggiorno per motivi di lavoro subordinato (doc. n. 4) e , nato nel 2005, titolare di Persona_2 permesso di soggiorno per motivi di affidamento (doc. n. 5);
- il ricorrente ha vissuto per un primo periodo insieme ai fratelli in Cairo Montenotte (SV) ed è stato supportato economicamente da questi grazie ai proventi della loro attività lavorativa.
Successivamente, avendo trovato un lavoro a Genova, si è trasferito presso l'abitazione di un amico connazionale in Via Emanuele Ferro n. 3/6 che lo ha ospitato sino a pochi mesi fa (doc. n. 9);
- il sig. ER oggi è tornato a vivere insieme ai suoi due fratelli a Savona in un appartamento regolarmente locato a Quiliano (SV) Via Nazionale n. 19/4 ed intestato al fratello maggiore
; Per_1
- egli ha perduto ogni tipo di legame con il Paese di origine, avendo lì presenti solo i genitori che sono tuttavia impossibilitati a prendersi cura economicamente dei propri figli, essendo il padre disabile e la madre disoccupata;
- con la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno, il ricorrente è riuscito a sottoscrivere regolare contratto di lavoro come da comunicazione Unilav e buste paga prodotte da allora percepisce redditi regolari.
3. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato in proposito che la via scelta per rimanere in Italia non sia quella corretta, essendo il permesso speciale istituto funzionalizzato a proteggere tutt'altro tipo di situazioni;
nella fattispecie oggetto di giudizio il ricorrente non proviene da paese a rischio,
è entrato recentemente territori nazionale, ha svolto attività lavorativa in altra città rispetto a quella dove risiedono i fratelli, ha famiglia sul territorio albanese, non convive con i fratelli, neppure ha denunziato problemi di salute che condizionino la sua permanenza sul TN. Egli è venuto in Italia in quanto con ogni probabilità il titolare della ditta presso cui lavorava, o lavora , legato a lui da qualche rapporto di conoscenza o parentela , gli ha offerto lavoro e lo ha fatto senza rispettare il decreto flussi.
2 La trattazione del procedimento è avvenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ossia con udienza svolta mediante deposito telematico di sintetiche note scritte.
4. La protezione speciale. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata l'8/9/2022) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”. L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3 Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto dei 4 anni di permanenza in Italia, dei legami familiari in Italia e del positivo percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, come ricostruito sulla base della documentazione prodotta relativa alle esperienze svolte dall'arrivo in Italia. In particolare il ricorrente, già in sede di ricorso ha prodotto il modello Unilav relativo ad un contratto di tirocinio come muratore dal 19/10/2022 al 18/4/2023 e due buste paga dei mesi di settembre e ottobre 2023 relative a nuovo rapporto di lavoro edile con il medesimo datore. Successivamente sono stati prodotti:
- attestato partecipazione a corso base lavoratori di 16 ore del settore delle costruzioni;
- busta paga di febbraio 2024 relativa a contratto con decorrenza febbraio 2024 con impresa edile italiana;
€ 1.500
- proroghe del rapporto di lavoro di cui alla precedente busta paga fino al 30/8/2024, e poi fino al 31/12/2024;
- buste paga luglio-ottobre 2024 relativa a tale rapporto con netto in busta tra € 1.400 e 1.600 circa);
- comunicazione Unilav relativa a nuovo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, con altra impresa, con decorrenza 11/11/2024;
- buste paga novembre-dicembre 2024 relativa a tale rapporto con netto in busta tra € 1.700 e
2.000 circa).
Infine, è da ritenere che l'omessa produzione da parte ricorrente di certificazioni linguistiche – considerate, di regola, dalla giurisprudenza di questo Tribunale tra gli indici dell'effettivo inserimento sociale – sia sopperita dalla continuità e stabilità nella prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze di datore di lavoro italiano, nell'esercizio della quale è ragionevole presumere che il richiedente abbia acquisito almeno un livello elementare di comprensione ed espressione in lingua italiana.
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Albania. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma
1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia)
- dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della
4 protezione speciale per integrazione sociale, non è necessaria (seppur utile quale ulteriore elemento di valutazione) la comparazione con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L.
20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
5. Spese di giudizio. Tenuto conto che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono maturati in corso di giudizio, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma
1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore del richiedente FE ON, nato in [...] il [...].
• Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in videoconferenza nella camera di consiglio del 1/4/2025
Il Giudice estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Domenico Pellegrini)
5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit.
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano il Tribunale di Genova
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice Ottavio Colamartino Giudice relatore
ha pronunciato ai sensi dell'art. 275-bis comma 4 c.p.c., come richiamato dall'art- 281-terdecies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A Nel procedimento proposto da
FE ON, nato in [...] il [...], C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Genova, viale Sauli n. 5/28 presso lo studio dell'Avv. Federica Perri, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, di cui vi è copia nella busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Viale Brigate Partigiane 2 è domiciliato ex lege
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.
1. FE ON, cittadino albanese, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. , come richiamato dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il decreto prot. n. 52982/2023 Com. As. del 15/11/2023, notificato il 21/11/2023, con il quale il Questore della Provincia di Genova ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
1 Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Dal certificato del casellario giudiziale acquisito non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.
Acquisite le informazioni di cui sopra su eventuali precedenti penali, carichi pendenti, o segnalazioni di polizia del richiedente, con decreto depositato il 30/12/2023 il Giudice istruttore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
2. Il decreto del Questore impugnato trova il suo fondamento nel parere contrario (parere necessario, e ritenuto dal Questore vincolante) della Commissione territoriale di Torino – Sezione di Genova. La Commissione ha motivato il proprio parere evidenziando la breve permanenza del richiedente nel territorio italiano (circa due anni) e l'assenza di radicamento sociale sulla base della documentazione prodotta, reputando inoltre che la separazione dai fratelli che comporterebbe il suo rimpatrio e non integri una violazione del diritto alla vita privata.
In ricorso si espone che:
- Il ricorrente è un cittadino albanese giunto in Italia nel 2021 al fine di ricongiungersi con i fratelli, già stabilmente residenti a Savona da anni;
- a Savona vivono infatti i fratelli , nato nel 2001, titolare di permesso di Persona_1 soggiorno per motivi di lavoro subordinato (doc. n. 4) e , nato nel 2005, titolare di Persona_2 permesso di soggiorno per motivi di affidamento (doc. n. 5);
- il ricorrente ha vissuto per un primo periodo insieme ai fratelli in Cairo Montenotte (SV) ed è stato supportato economicamente da questi grazie ai proventi della loro attività lavorativa.
Successivamente, avendo trovato un lavoro a Genova, si è trasferito presso l'abitazione di un amico connazionale in Via Emanuele Ferro n. 3/6 che lo ha ospitato sino a pochi mesi fa (doc. n. 9);
- il sig. ER oggi è tornato a vivere insieme ai suoi due fratelli a Savona in un appartamento regolarmente locato a Quiliano (SV) Via Nazionale n. 19/4 ed intestato al fratello maggiore
; Per_1
- egli ha perduto ogni tipo di legame con il Paese di origine, avendo lì presenti solo i genitori che sono tuttavia impossibilitati a prendersi cura economicamente dei propri figli, essendo il padre disabile e la madre disoccupata;
- con la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno, il ricorrente è riuscito a sottoscrivere regolare contratto di lavoro come da comunicazione Unilav e buste paga prodotte da allora percepisce redditi regolari.
3. Si è costituito il , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato in proposito che la via scelta per rimanere in Italia non sia quella corretta, essendo il permesso speciale istituto funzionalizzato a proteggere tutt'altro tipo di situazioni;
nella fattispecie oggetto di giudizio il ricorrente non proviene da paese a rischio,
è entrato recentemente territori nazionale, ha svolto attività lavorativa in altra città rispetto a quella dove risiedono i fratelli, ha famiglia sul territorio albanese, non convive con i fratelli, neppure ha denunziato problemi di salute che condizionino la sua permanenza sul TN. Egli è venuto in Italia in quanto con ogni probabilità il titolare della ditta presso cui lavorava, o lavora , legato a lui da qualche rapporto di conoscenza o parentela , gli ha offerto lavoro e lo ha fatto senza rispettare il decreto flussi.
2 La trattazione del procedimento è avvenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ossia con udienza svolta mediante deposito telematico di sintetiche note scritte.
4. La protezione speciale. Va premesso che non trova applicazione nel presente giudizio (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata l'8/9/2022) la novella alla disciplina della protezione speciale apportata dal d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023, che ha modificato l'art. 19 co.
1.1. abrogandone i periodi terzo e quarto. Per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato, infatti, la nuova disciplina non si applica (con riferimento sia ai presupposti della protezione speciale, sia alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno) alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11 marzo 2023, n.d.r.), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente”. L'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) aveva riformato la disciplina delle protezioni “minori” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il d.l. 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e) ha così modificato l'art. 19, comma 1.1 d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte dal d.l. 130/20):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3 Il d.l. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al d.l. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto dei 4 anni di permanenza in Italia, dei legami familiari in Italia e del positivo percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente, come ricostruito sulla base della documentazione prodotta relativa alle esperienze svolte dall'arrivo in Italia. In particolare il ricorrente, già in sede di ricorso ha prodotto il modello Unilav relativo ad un contratto di tirocinio come muratore dal 19/10/2022 al 18/4/2023 e due buste paga dei mesi di settembre e ottobre 2023 relative a nuovo rapporto di lavoro edile con il medesimo datore. Successivamente sono stati prodotti:
- attestato partecipazione a corso base lavoratori di 16 ore del settore delle costruzioni;
- busta paga di febbraio 2024 relativa a contratto con decorrenza febbraio 2024 con impresa edile italiana;
€ 1.500
- proroghe del rapporto di lavoro di cui alla precedente busta paga fino al 30/8/2024, e poi fino al 31/12/2024;
- buste paga luglio-ottobre 2024 relativa a tale rapporto con netto in busta tra € 1.400 e 1.600 circa);
- comunicazione Unilav relativa a nuovo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, con altra impresa, con decorrenza 11/11/2024;
- buste paga novembre-dicembre 2024 relativa a tale rapporto con netto in busta tra € 1.700 e
2.000 circa).
Infine, è da ritenere che l'omessa produzione da parte ricorrente di certificazioni linguistiche – considerate, di regola, dalla giurisprudenza di questo Tribunale tra gli indici dell'effettivo inserimento sociale – sia sopperita dalla continuità e stabilità nella prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze di datore di lavoro italiano, nell'esercizio della quale è ragionevole presumere che il richiedente abbia acquisito almeno un livello elementare di comprensione ed espressione in lingua italiana.
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Albania. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma
1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia)
- dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della
4 protezione speciale per integrazione sociale, non è necessaria (seppur utile quale ulteriore elemento di valutazione) la comparazione con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L.
20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
5. Spese di giudizio. Tenuto conto che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono maturati in corso di giudizio, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma
1.2, convertibile in permesso per motivi di lavoro, in favore del richiedente FE ON, nato in [...] il [...].
• Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in videoconferenza nella camera di consiglio del 1/4/2025
Il Giudice estensore Il Presidente (Ottavio Colamartino) (Domenico Pellegrini)
5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit.