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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
PROSECUZIONE VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA
DEL 24.2.2025
R.G. n. 191859/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, lette le note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 24.2.2025, ha emesso ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 19859 per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
c.f. ) Parte_1 C.F._1
c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
(c.f. ) Parte_4 C.F._4
(c.f. Parte_5 C.F._5
(c.f. ) Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi dall' Avv. Alessandra Grici del Foro di Roma (c.f.
e dall'Avv. Simona Testa del Foro di Roma (c.f. C.F._7
), tutti elettivamente domiciliati presso l'Ufficio C.F._8
legale della Lega in Roma alla Via Cutilia n. 17, giusta Parte_7
procura in calce al ricorso introduttivo
APPELLANTI
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via del Tempio di Giove n.
21 presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale e rappresentata e difesa da
Funzionario delegato, Dott. Riccardo Ialongo, come da delega in atti.
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 20616/2018 resa dal
Giudice di Pace di Roma in data 14.06.2018, depositata il 5.10.2018 e non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
“Piaccia all.mo Tribunale in accoglimento del presente appello, ed in riforma della Sentenza impugnata:
IN VIA ISTRUTTORIA: -Acquisire la consulenza tecnica di ufficio – istituzione corsia preferenziale in Via di Portonaccio a seguito dell'entrata in vigore della D.D. n. 145/2017
e n. 145/2027 e n. 193/2017. Procedimento n.r.g. 8299/2017 Tribunale
Ordinario di Roma, Sez. XII, Giudice Dott. Moriconi – di cui all'All. 2;
NEL MERITO:
-Annullare e/o riformare la sentenza n. 68861/2018 e per l'effetto
-declarare nulli i verbali di cui all'epigrafe
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellata CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis rigettare l'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato per PEC in data 27.3.2019,
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_8
sei degli attori di primo grado, impugnavano, innanzi a codesto Tribunale in funzione di Giudice di appello, la sentenza n. 20616/2018 emessa, il
14.06.2018, dal Giudice di Pace di Roma e depositata in data 5.10.2018, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex D.Lgs. n. 150/2011 avverso verbali di accertamento proposto dai venti ricorrenti in primo grado.
Parti appellanti impugnano la sentenza del Giudice di Pace n. 20216/18
relativamente ai seguenti verbali di loro interesse:
. 9 Verbali: Parte_1 - 13171190590 (Accert. VP 165896355) del 15.06.2017 alle ore 23.01 notificato il 07.09.2017
- 13171218158 (Accert. VP 165908524) del 17.06.2017 alle ore 18.25
notificato il 07.09.2017
- 13171255708 (Accert. VP 165934280) del 24.06.2017 alle ore 18.42
notificato il 13.09.2017
- 13171264443 (Accert. VP 165936975) del 25.06.2017 alle ore 23.11
notificato il 13.09.2017
- 13171295570 (Accert. VP 165957068) del 29.06.2017 alle ore 01.57 notificato il 20.09.2017
- 13171258190 (Accert. VP 165963765) del 29.06.2017 alle ore 23.58 notificato il 20.09.2017
- 13171312348 (Accert. VP 165972587) del 02.07.2017 alle ore 23.28
notificato il 26.09.2017
- 13171327236 (Accert. VP 165993324) del 04.07.2017 alle ore 12.30
notificato il 22.09.2017
- 13171361245 (Accert. VP 166004142) del 07.07.2017 alle ore 15.50
notificato il 13.09.2017
per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici, rilevazione effettuata con dispositivo SI VE 1,0 violando l'art. 7/1 – 14 del C.d.S.
(sanzione di euro 94,88) in Roma alla Via di Portonaccio Ingresso 69 altezza deposito trambus direzione Via Tiburtina con veicolo Fiat TG. FH297RP;
. 5 Verbali: Parte_2
- 13171250943 (Accert. VP 165926767) del 23.06.2017 alle ore 15.14
notificato il 07.09.2017 - 13171295762 (Accert. VP 165979096) del 29.06.2017 alle ore 15.44 notificato il 26.09.2017
- 13171316276 (Accert. VP 165979096) del 03.07.2017 alle ore 15.01
notificato il 21.09.2017
- 13171352566 (Accert. VP 166007477) del 06.07.2017 alle ore 14.54
notificato il 25.09.2017
- 13171374661 (Accert. VP 166027958) del 10.07.2017 alle ore 15.17
notificato il 26.09.2017
per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici rilevazione effettuata con dispositivo SI VE 1,0 violando l'art. 7/1 – 14 del C.d.S.
(sanzione di euro 94,88) in Roma alla Via di Portonaccio Ingresso 69 altezza deposito trambus direzione Via Tiburtina con veicolo Ford Fiesta TG.
DL312RG
. 3 Verbali Parte_3
- 13171277363 (Accert. VP 165917934) del 22.06.2017 alle ore 06.39
notificato il 13.09.2017
- 13171284534 (Accert. VP 165943454) del 27.06.2017 alle ore 06.49
notificato il 13.09.2017
- 13171319259 (Accert. VP 165973818) del 03.07.2017 alle ore 06.45 notificato il 20.09.2017
per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici rilevazione effettuata con dispositivo SI VE 1,0 violando l'art. 7/1 – 14 del C.d.S.
(sanzione di euro 94,88) in Roma alla Via di Portonaccio Ingresso 69 altezza deposito trambus direzione Via Tiburtina con veicolo Fiat 500 TG.
FC501NL
MARINA n. 1 Verbale Pt_4 - 13171217035 (Accert. VP 165907966) del 17.06.2017 alle ore 15.25 notificato il 15.09.2017
per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici rilevazione effettuata con dispositivo SI VE 1,0 violando l'art. 7/1 – 14 del C.d.S.
(sanzione di euro 94,88) in Roma alla Via di Portonaccio Ingresso 69 altezza deposito trambus direzione Via Tiburtina con veicolo Renault Twingo TG.
CM262LS
MARIO LE n. 1 Verbale
per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici rilevazione effettuata con dispositivo SI VE 1,0 violando l'art. 7/1 – 14 del C.d.S.
(sanzione di euro 94,88) in Roma alla Via di Portonaccio Ingresso 69 altezza deposito trambus direzione Via Tiburtina con veicolo Lancia Musa TG.
EM748ML
n. 3 Verbali Parte_6
- 13171242042 (Accert. VP 165920957) del 22.06.2017 alle ore 14.30
notificato il 08.09.2017
- 13171264965 (Accert. VP 165936539) del 25.06.2017 alle ore 11.59
notificato il 12.09.2017
- 13171264048 (Accert. VP 165932256) del 24.06.2017 alle ore 15.23 notificato il 12.09.2017
per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici rilevazione effettuata con dispositivo SI VE 1,0 violando l'art. 7/1 – 14 del C.d.S.
(sanzione di euro 94,88) in Roma alla Via di Portonaccio Ingresso 69 altezza deposito trambus direzione Via Tiburtina con veicolo Lancia Musa TG.
EB523VC A sostegno dell'azione, dinanzi al Giudice di prime cure, gli odierni appellanti deducevano:
- che la corsia preferenziale (in vigore dal 1967) era stata sospesa (nel
2011) per l'esecuzione dei lavori di costruzione della nuova
Circonvallazione Interna, della Nuova Stazione Tiburtina – lato Est e successivamente per i lavori di costruzione del collettore fognario
“Maranella – 2° stralcio “(punto 3 del ricorso),
- che nel lasso di tempo durante il quale era stata disattivata la corsia preferenziale, la suddetta via di Portonaccio era stata trafficata quotidianamente da migliaia di automobilisti (punto 4 del ricorso);
- che in data 20.04.2017 veniva ripristinato il divieto di transito agli autoveicoli privati, a seguio della riattivazione della corsia preferenziale per i mezzi di trasporto pubblico e quelli autorizzati, con annesso controllo dell'accesso attraverso le telecamere di sorveglianze attivate a partire dalle ore 00.00 del giorno 02.05.2017 (punto 6 del ricorso);
- che tuttavia, di tali decisioni i cittadini – utenti, non erano stati adeguatamente resi edotti, come emerge dalla comminazione delle innumerevoli sanzioni irrogate;
- l'omessa segnaletica stradale verticale per mancato rispetto delle disposizioni di cui agli artt.79 (in riferimenti all'art. 39 del C. della S.) e
104 co. 3 del DPR 495/1992, (Regolamenti di attuazione del C. della S.), relativi alla visibilità dei segnali stradali e alle corrette modalità di posizionamento degli stessi;
- l'omessa segnaletica stradale o orizzontale, con particolare riguardo alla mancata delimitazione con apposita striscia gialla, della presenza di corsia riservata ai mezzi pubblici, come emerge plasticamente dalle foto allegate al Ricorso, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 140
Reg es. c.d.s. e 40 c.d.s.
- l'avvenuta violazione dell'art. 13 d.lgs. 30. 06.2003 n. 196 (Codice
Protezione dei dati personali) e mancata informativa all'utenza in prossimità del sistema di foto rilevamento con conseguente inutilizzabilità dei dati personali acquisiti;
- l'avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 d.lgs.
285/1992 e degli artt. 384 e 385 del d.p.r. 495/1992 – mancata omologazione dispositivo “sirioves 1.0” – in quanto non attendibile per la rilevazione del transito dei veicoli nelle corsie preferenziali;
- la mancanza di coscienza e volontà della violazione contestata ex art. 3 L.n.689 del 1991, necessaria anche nelle sanzioni amministrative.
si costituiva nel giudizio di primo grado, contestando quanto CP_1
dedotto dai ricorrenti e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione confermando i Verbali di infrazione impugnati, determinando gli importi di ciascuna sanzione amministrativa, al minimo edittale, per ogni verbale opposto, in € 94,88 comprensivo di spese procedurali e compensando le spese fra le parti.
Avverso la sentenza in epigrafe, i Sig.ri Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
proponevano appello per i Parte_8
seguenti motivi:
IN VIA PRELIMINARE:
Violazione dell'art.416 c.p.c. – Tardiva costituzione di in CP_1
primo grado – Decadenza dal diritto istruttorio dell'Amministrazione
avversa. NEL MERITO:
1.Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2697 c.c.
e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Omessa valutazione delle prove e insufficiente motivazione.
I ricorrenti contestano che il Giudice di prime cure avesse basato la propria motivazione esclusivamente sulla documentazione tardiva prodotta da
[...]
, non valutando le prove prodotte dai ricorrenti e pertanto ritenevano CP_1
che la sentenza dovesse essere riformata, riconoscendo che l'Amministrazione non aveva fornito prova che la riattivazione della corsia fosse avvenuta in conformità alle disposizioni di legge.
- Inoltre, il Giudice di Pace avrebbe errato nello statuire la legittimità del sistema SI VES 1.0 ritenendo che tale strumentazione possa essere istallata per rilevare gli accessi alle zone, così dette ZTL.
2. Sull'art. 3 comma 2 della L. 689/1981
Inoltre, nella sentenza il Giudice di Pace non aveva considerato l'esclusione della responsabilità dei ricorrenti ex art. 3 comma 2 della Legge 689 del 81,
ossia che il loro comportamento era derivato da un errore di fatto incolpevole.
Si costituiva nel presente grado di giudizio CP_1
In via preliminare, in merito alla doglianza di parte relativa alla sua tardiva costituzione, citava la sentenza di Cassazione n. 3467/2019 CP_1
che testualmente recita: “Questa Corte ha affermato che la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la
documentazione relativa al giudizio di primo grado, ma a condizione che, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, la stessa sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine”.
Pertanto, deduceva che la documentazione depositata in primo grado, pur volendo considerare la sua costituzione tardiva, poteva essere acquisita al processo e, conseguentemente, utilizzata ai fini della decisione, in assenza di tempestiva opposizione da parte del ricorrente in merito alla tardiva produzione.
Sul primo motivo, nel merito, “Omessa valutazione delle prove. Omessa e/o insufficiente motivazione”, richiamava il principio del libero CP_1
convincimento del giudice in ordine alla valutazione delle prove, in quanto la valutazione di queste ultime era rimesso al suo “prudente apprezzamento”, indirizzo al quale si era attenuto il giudice di prime cure.
Sul secondo motivo, nel merito, art. 3 comma 2 della L. 689/1981 “… nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”
l'Amministrazione asseriva che non erano state fornite prove che escludessero che pur agendo con la necessaria attenzione e diligenza, non fosse stato possibile avvedersi del divieto, nonché di aver posto in essere quanto possibile per conformarsi al precetto di legge.
La giurisprudenza di legittimità correla l'eventuale applicabilità della esimente della buona fede ex art. 3 della legge 24 novembre 1981, n.689, alle sole ipotesi in cui “il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”. Nel caso di specie, non risulta essere stata utilizzata la diligenza propria del buon padre di famiglia nell'evitare di porre in essere il comportamento contestato. chiedeva pertanto rigettarsi l'appello, siccome infondato in CP_1
fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata all'Ufficio
Giudicante il 20.7.2022; con ordinanza del 23.1.2025 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.3.2025.
Successivamente con provvedimento del 1.2.2025, veniva anticipata l'udienza al 20.2.2025, per la decisione ex art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo la questione oggetto del primo motivo di appello, in via preliminare si osserva che si costituiva in primo grado in data CP_1
13.06.2018, con prima udienza fissata in 14.06.2018, in violazione del termine dei 10 giorni ordinato dal Giudice di Pace ex art. 7 co. 7
D.L.150/2011.
Tuttavia, i ricorrenti non eccepivano in modo specifico la tardività della costituzione di ma, si limitavano, nel Verbale dell'udienza CP_1
del Giudice di Pace del 14.06.2018, a dichiarare testualmente “impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito nella tardiva comparsa di costituzione e risposta di . CP_1
Pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto di poter utilizzare la documentazione seppure tardivamente prodotta da (Cass. CP_1
n. 3467/2019 in cit.), mancando una specifica eccezione di tardività dela sua produzione.
Nel merito, l'appello proposto non è fondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate. I motivi di “merito” rientrano in un filone di controversie aventi ad oggetto migliaia di verbali di accertamento di violazione del C.d.S., dovuti alla riattivazione della corsia preferenziale di via Portonaccio a Roma, corsia rimasta disattivata per diversi anni e poi riattivata a decorrere dal mese di maggio 2017.
Nel presente giudizio viene contestata l'idoneità, l'adeguatezza e la sufficienza della segnaletica presente in loco, tale da rendere edotto l'utente della presenza della corsia preferenziale e del conseguente divieto di transito, mentre risulta incontestato tra le parti che gli appellanti siano transitati su via Portonaccio, come riportato nei Verbali oggetto di causa e che nelle date, singolarmente indicate, fosse stata già riattivata la corsia riservata ai mezzi pubblici.
Tanto chiarito, occorre richiamare, brevemente, la vicenda attinente all'istituzione e al funzionamento della corsia preferenziale in via di
Portonaccio, la quale fu istituita con ordinanza n. 559 del 1967, e, poi,
temporaneamente sospesa nel 2010 in occasione dei lavori di ammodernamento della stazione ferroviaria Tiburtina e della temporanea riorganizzazione in loco della viabilità.
Nel 2017, con determinazione dirigenziale n. 145 del 21.02.2017, integrata con det. 193 del 10.03.2017, l'amministrazione comunale deliberava il ripristino della corsia preferenziale (nei fatti attuata dal 20.04.2017), con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni SI VE (introdotto con determinazione dirigenziale n. 1379 del 2009).
Tra il 20 aprile e il primo maggio 2017 veniva disposto un periodo transitorio di tolleranza verso l'utenza, durante il quale le condotte di violazione del divieto di transito non sono state sanzionate (nota n. 15141 del 21.04.2017); inoltre, risulta che, nello stesso periodo, l'amministrazione comunale aveva deliberato la pubblicizzazione della reintroduzione del divieto di transito tramite sito web, media, cartelloni a messaggi variabili e un servizio di pattugliamento sulla via di Portonaccio nei pressi della segnaletica verticale posta in opera.
In aggiunta, fu predisposto un pattugliamento di circa trenta unità, attive su più turni, in Largo De Dominicis, prima dell'inizio della corsia preferenziale.
Inoltre, era stato attuato il posizionamento di cartelloni luminosi a messaggio variabile sulle strade del quadrante di accesso a via Portonaccio, sia pur posti ad una certa distanza dall'accesso alla corsia preferenziale, tali da rendere tempestivamente edotti gli automobilisti circa il ripristino della corsia preferenziale, così che potessero scegliere vie alternative;
tale cartellonistica si aggiungeva alla segnaletica, già presente, di preavviso di divieto di transito posta in Largo De Dominicis, lato destro in direzione via
Tiburtina ed in Via Mirri, e, in prossimità della corsia riservata, di preavviso di controllo elettronico, con linea di mezzeria tratteggiata.
A quanto detto, deve aggiungersi la parziale riverniciatura della segnaletica orizzontale ulteriormente ritoccata come documentato da CP_1
Allegati già in primo grado, la determinazione dirigenziale 731 del 21 luglio
2017 con relative planimetrie e riproduzioni fotografiche.
Ancora dall'esame della documentazione depositata agli atti di prime cure di si osserva che le modalità di avviso adottate dalla stessa, CP_1
in aggiunta e ad integrazione della segnaletica verticale e orizzontale già presente, erano idonee ed adeguate a segnalare il ripristino della corsia preferenziale. Considerando il comportamento di un automobilista di ordinaria diligenza, non sussiste margine per sostenere la sussistenza di un errore incolpevole e dunque dell'esimente della buona fede, così come ritenuto nella sentenza oggi appellata.
Quanto all'onere probatorio, nel caso in esame trova applicazione il consolidato principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale quando l'opponente deduca l'inidoneità della segnaletica, la relativa prova incombe sul medesimo, così come affermato dalla Corte di
Cassazione in diverse sentenze di uniformi (Cass. ord. 6242/2022; n.
36274/2021; n. 36275/2021; n. 35088/2021; n. 36265/2021; n. 34917/2021,
afferenti controversie relative alla riattivazione della corsia preferenziale di via Portonaccio).
Ebbene, in questo caso gli appellanti non hanno assolto a tale onere.
Di contro, da quanto dedotto da in entrambi i gradi di CP_1
giudizio, come sopra già rilevato, emerge che la segnaletica presente sulla corsia preferenziale, era stata coperta durante il periodo della temporanea sospensione della stessa e scoperta nuovamente, a decorrere dal 20 aprile
2017; che la corsia era stata riattivata previa installazione di segnaletica di preavviso a 180 metri dall'inizio della stessa e di un dispositivo “SI VE
1.0” per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati;
che la riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata, sia sul sito internet del sia attraverso comunicati stampa, nonché attraverso appositi CP_2
pannelli a messaggio variabile e che la segnalazione orizzontale presente era visibile.
Riguardo la documentazione depositata dai ricorrenti, il giudice di prime cure l'ha valutata e tuttavia l'ha ritenuta non idonea, in quanto priva di alcun valore probatorio, trattandosi della Determinazione dirigenziale di
[...]
QG/145/2017, che semplicemente attestava il ripristino delle corsie CP_1
preferenziali ( allegato 1). Il secondo e gli allegati seguenti sino al quinto,
sono mere copie fotostatche di articoli di giornali, siti intrnet, incomprensibili, e pareri critici di due giornalisti sulla segnaletica della questione in oggetto. L'allegato 6, poi, consiste in una comunicazione interna fra due uffici di a firma di , a cui non può CP_1 Parte_9
essere riconosciuto alcun significato in relazione all'inidoneità della segnaletica presente in Via del Portonaccio, essendo relativa solo alle polemiche giornalistiche del 2017 e il cui stesso, precisa (prot. Parte_9
180088 del 21.07.2017) che l'insufficienza della segnaletica era considerata solo dal punto di vista degli utenti della strada e non riferita alla sua legittimità in senso stretto ovvero alle conformità alle disposizioni del C. della Strada”
Riguardo la CTU, depositata dagli Appellanti in secondo grado, in ambito della Proc. rg. 84299/2017, la sessa non ha alcun valore probatorio, in quanto svolto in altro procedimento e quindi non in contradditorio fra le odierne parti in causa.
La sentenza n. 4587 del 2019, relativa al procedimento RG 84299/17 non può essere utilizzata come precedente giurisprudenziale, dal valore univoco,
in quanto susseguente ad una istruttoria differente.
Per tali motivi, l'appello proposto dai Sig.ri Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, va rigettato. Parte_5 Parte_6 Le spese di lite possono essere compensate ai sensi dell'art.92, comma 2
c.p.c., tenuto conto dell'obiettiva incertezza degli orientamenti giurisprudenziali di merito sul punto.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai Sig.ri Parte_1 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma Parte_6
n. 20616/18 così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado impugnata;
- compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
- condanna gli appellanti, in solido, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, al pagamento del doppio del contributo unificato.
Roma, così decisa il 24.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco
DEL 24.2.2025
R.G. n. 191859/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, lette le note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 24.2.2025, ha emesso ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 19859 per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
c.f. ) Parte_1 C.F._1
c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
(c.f. ) Parte_4 C.F._4
(c.f. Parte_5 C.F._5
(c.f. ) Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi dall' Avv. Alessandra Grici del Foro di Roma (c.f.
e dall'Avv. Simona Testa del Foro di Roma (c.f. C.F._7
), tutti elettivamente domiciliati presso l'Ufficio C.F._8
legale della Lega in Roma alla Via Cutilia n. 17, giusta Parte_7
procura in calce al ricorso introduttivo
APPELLANTI
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via del Tempio di Giove n.
21 presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale e rappresentata e difesa da
Funzionario delegato, Dott. Riccardo Ialongo, come da delega in atti.
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 20616/2018 resa dal
Giudice di Pace di Roma in data 14.06.2018, depositata il 5.10.2018 e non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
“Piaccia all.mo Tribunale in accoglimento del presente appello, ed in riforma della Sentenza impugnata:
IN VIA ISTRUTTORIA: -Acquisire la consulenza tecnica di ufficio – istituzione corsia preferenziale in Via di Portonaccio a seguito dell'entrata in vigore della D.D. n. 145/2017
e n. 145/2027 e n. 193/2017. Procedimento n.r.g. 8299/2017 Tribunale
Ordinario di Roma, Sez. XII, Giudice Dott. Moriconi – di cui all'All. 2;
NEL MERITO:
-Annullare e/o riformare la sentenza n. 68861/2018 e per l'effetto
-declarare nulli i verbali di cui all'epigrafe
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellata CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis rigettare l'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato per PEC in data 27.3.2019,
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_8
sei degli attori di primo grado, impugnavano, innanzi a codesto Tribunale in funzione di Giudice di appello, la sentenza n. 20616/2018 emessa, il
14.06.2018, dal Giudice di Pace di Roma e depositata in data 5.10.2018, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex D.Lgs. n. 150/2011 avverso verbali di accertamento proposto dai venti ricorrenti in primo grado.
Parti appellanti impugnano la sentenza del Giudice di Pace n. 20216/18
relativamente ai seguenti verbali di loro interesse:
. 9 Verbali: Parte_1 - 13171190590 (Accert. VP 165896355) del 15.06.2017 alle ore 23.01 notificato il 07.09.2017
- 13171218158 (Accert. VP 165908524) del 17.06.2017 alle ore 18.25
notificato il 07.09.2017
- 13171255708 (Accert. VP 165934280) del 24.06.2017 alle ore 18.42
notificato il 13.09.2017
- 13171264443 (Accert. VP 165936975) del 25.06.2017 alle ore 23.11
notificato il 13.09.2017
- 13171295570 (Accert. VP 165957068) del 29.06.2017 alle ore 01.57 notificato il 20.09.2017
- 13171258190 (Accert. VP 165963765) del 29.06.2017 alle ore 23.58 notificato il 20.09.2017
- 13171312348 (Accert. VP 165972587) del 02.07.2017 alle ore 23.28
notificato il 26.09.2017
- 13171327236 (Accert. VP 165993324) del 04.07.2017 alle ore 12.30
notificato il 22.09.2017
- 13171361245 (Accert. VP 166004142) del 07.07.2017 alle ore 15.50
notificato il 13.09.2017
per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici, rilevazione effettuata con dispositivo SI VE 1,0 violando l'art. 7/1 – 14 del C.d.S.
(sanzione di euro 94,88) in Roma alla Via di Portonaccio Ingresso 69 altezza deposito trambus direzione Via Tiburtina con veicolo Fiat TG. FH297RP;
. 5 Verbali: Parte_2
- 13171250943 (Accert. VP 165926767) del 23.06.2017 alle ore 15.14
notificato il 07.09.2017 - 13171295762 (Accert. VP 165979096) del 29.06.2017 alle ore 15.44 notificato il 26.09.2017
- 13171316276 (Accert. VP 165979096) del 03.07.2017 alle ore 15.01
notificato il 21.09.2017
- 13171352566 (Accert. VP 166007477) del 06.07.2017 alle ore 14.54
notificato il 25.09.2017
- 13171374661 (Accert. VP 166027958) del 10.07.2017 alle ore 15.17
notificato il 26.09.2017
per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici rilevazione effettuata con dispositivo SI VE 1,0 violando l'art. 7/1 – 14 del C.d.S.
(sanzione di euro 94,88) in Roma alla Via di Portonaccio Ingresso 69 altezza deposito trambus direzione Via Tiburtina con veicolo Ford Fiesta TG.
DL312RG
. 3 Verbali Parte_3
- 13171277363 (Accert. VP 165917934) del 22.06.2017 alle ore 06.39
notificato il 13.09.2017
- 13171284534 (Accert. VP 165943454) del 27.06.2017 alle ore 06.49
notificato il 13.09.2017
- 13171319259 (Accert. VP 165973818) del 03.07.2017 alle ore 06.45 notificato il 20.09.2017
per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici rilevazione effettuata con dispositivo SI VE 1,0 violando l'art. 7/1 – 14 del C.d.S.
(sanzione di euro 94,88) in Roma alla Via di Portonaccio Ingresso 69 altezza deposito trambus direzione Via Tiburtina con veicolo Fiat 500 TG.
FC501NL
MARINA n. 1 Verbale Pt_4 - 13171217035 (Accert. VP 165907966) del 17.06.2017 alle ore 15.25 notificato il 15.09.2017
per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici rilevazione effettuata con dispositivo SI VE 1,0 violando l'art. 7/1 – 14 del C.d.S.
(sanzione di euro 94,88) in Roma alla Via di Portonaccio Ingresso 69 altezza deposito trambus direzione Via Tiburtina con veicolo Renault Twingo TG.
CM262LS
MARIO LE n. 1 Verbale
per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici rilevazione effettuata con dispositivo SI VE 1,0 violando l'art. 7/1 – 14 del C.d.S.
(sanzione di euro 94,88) in Roma alla Via di Portonaccio Ingresso 69 altezza deposito trambus direzione Via Tiburtina con veicolo Lancia Musa TG.
EM748ML
n. 3 Verbali Parte_6
- 13171242042 (Accert. VP 165920957) del 22.06.2017 alle ore 14.30
notificato il 08.09.2017
- 13171264965 (Accert. VP 165936539) del 25.06.2017 alle ore 11.59
notificato il 12.09.2017
- 13171264048 (Accert. VP 165932256) del 24.06.2017 alle ore 15.23 notificato il 12.09.2017
per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici rilevazione effettuata con dispositivo SI VE 1,0 violando l'art. 7/1 – 14 del C.d.S.
(sanzione di euro 94,88) in Roma alla Via di Portonaccio Ingresso 69 altezza deposito trambus direzione Via Tiburtina con veicolo Lancia Musa TG.
EB523VC A sostegno dell'azione, dinanzi al Giudice di prime cure, gli odierni appellanti deducevano:
- che la corsia preferenziale (in vigore dal 1967) era stata sospesa (nel
2011) per l'esecuzione dei lavori di costruzione della nuova
Circonvallazione Interna, della Nuova Stazione Tiburtina – lato Est e successivamente per i lavori di costruzione del collettore fognario
“Maranella – 2° stralcio “(punto 3 del ricorso),
- che nel lasso di tempo durante il quale era stata disattivata la corsia preferenziale, la suddetta via di Portonaccio era stata trafficata quotidianamente da migliaia di automobilisti (punto 4 del ricorso);
- che in data 20.04.2017 veniva ripristinato il divieto di transito agli autoveicoli privati, a seguio della riattivazione della corsia preferenziale per i mezzi di trasporto pubblico e quelli autorizzati, con annesso controllo dell'accesso attraverso le telecamere di sorveglianze attivate a partire dalle ore 00.00 del giorno 02.05.2017 (punto 6 del ricorso);
- che tuttavia, di tali decisioni i cittadini – utenti, non erano stati adeguatamente resi edotti, come emerge dalla comminazione delle innumerevoli sanzioni irrogate;
- l'omessa segnaletica stradale verticale per mancato rispetto delle disposizioni di cui agli artt.79 (in riferimenti all'art. 39 del C. della S.) e
104 co. 3 del DPR 495/1992, (Regolamenti di attuazione del C. della S.), relativi alla visibilità dei segnali stradali e alle corrette modalità di posizionamento degli stessi;
- l'omessa segnaletica stradale o orizzontale, con particolare riguardo alla mancata delimitazione con apposita striscia gialla, della presenza di corsia riservata ai mezzi pubblici, come emerge plasticamente dalle foto allegate al Ricorso, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 140
Reg es. c.d.s. e 40 c.d.s.
- l'avvenuta violazione dell'art. 13 d.lgs. 30. 06.2003 n. 196 (Codice
Protezione dei dati personali) e mancata informativa all'utenza in prossimità del sistema di foto rilevamento con conseguente inutilizzabilità dei dati personali acquisiti;
- l'avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 d.lgs.
285/1992 e degli artt. 384 e 385 del d.p.r. 495/1992 – mancata omologazione dispositivo “sirioves 1.0” – in quanto non attendibile per la rilevazione del transito dei veicoli nelle corsie preferenziali;
- la mancanza di coscienza e volontà della violazione contestata ex art. 3 L.n.689 del 1991, necessaria anche nelle sanzioni amministrative.
si costituiva nel giudizio di primo grado, contestando quanto CP_1
dedotto dai ricorrenti e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione confermando i Verbali di infrazione impugnati, determinando gli importi di ciascuna sanzione amministrativa, al minimo edittale, per ogni verbale opposto, in € 94,88 comprensivo di spese procedurali e compensando le spese fra le parti.
Avverso la sentenza in epigrafe, i Sig.ri Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
proponevano appello per i Parte_8
seguenti motivi:
IN VIA PRELIMINARE:
Violazione dell'art.416 c.p.c. – Tardiva costituzione di in CP_1
primo grado – Decadenza dal diritto istruttorio dell'Amministrazione
avversa. NEL MERITO:
1.Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2697 c.c.
e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Omessa valutazione delle prove e insufficiente motivazione.
I ricorrenti contestano che il Giudice di prime cure avesse basato la propria motivazione esclusivamente sulla documentazione tardiva prodotta da
[...]
, non valutando le prove prodotte dai ricorrenti e pertanto ritenevano CP_1
che la sentenza dovesse essere riformata, riconoscendo che l'Amministrazione non aveva fornito prova che la riattivazione della corsia fosse avvenuta in conformità alle disposizioni di legge.
- Inoltre, il Giudice di Pace avrebbe errato nello statuire la legittimità del sistema SI VES 1.0 ritenendo che tale strumentazione possa essere istallata per rilevare gli accessi alle zone, così dette ZTL.
2. Sull'art. 3 comma 2 della L. 689/1981
Inoltre, nella sentenza il Giudice di Pace non aveva considerato l'esclusione della responsabilità dei ricorrenti ex art. 3 comma 2 della Legge 689 del 81,
ossia che il loro comportamento era derivato da un errore di fatto incolpevole.
Si costituiva nel presente grado di giudizio CP_1
In via preliminare, in merito alla doglianza di parte relativa alla sua tardiva costituzione, citava la sentenza di Cassazione n. 3467/2019 CP_1
che testualmente recita: “Questa Corte ha affermato che la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la
documentazione relativa al giudizio di primo grado, ma a condizione che, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, la stessa sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine”.
Pertanto, deduceva che la documentazione depositata in primo grado, pur volendo considerare la sua costituzione tardiva, poteva essere acquisita al processo e, conseguentemente, utilizzata ai fini della decisione, in assenza di tempestiva opposizione da parte del ricorrente in merito alla tardiva produzione.
Sul primo motivo, nel merito, “Omessa valutazione delle prove. Omessa e/o insufficiente motivazione”, richiamava il principio del libero CP_1
convincimento del giudice in ordine alla valutazione delle prove, in quanto la valutazione di queste ultime era rimesso al suo “prudente apprezzamento”, indirizzo al quale si era attenuto il giudice di prime cure.
Sul secondo motivo, nel merito, art. 3 comma 2 della L. 689/1981 “… nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”
l'Amministrazione asseriva che non erano state fornite prove che escludessero che pur agendo con la necessaria attenzione e diligenza, non fosse stato possibile avvedersi del divieto, nonché di aver posto in essere quanto possibile per conformarsi al precetto di legge.
La giurisprudenza di legittimità correla l'eventuale applicabilità della esimente della buona fede ex art. 3 della legge 24 novembre 1981, n.689, alle sole ipotesi in cui “il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”. Nel caso di specie, non risulta essere stata utilizzata la diligenza propria del buon padre di famiglia nell'evitare di porre in essere il comportamento contestato. chiedeva pertanto rigettarsi l'appello, siccome infondato in CP_1
fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata all'Ufficio
Giudicante il 20.7.2022; con ordinanza del 23.1.2025 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.3.2025.
Successivamente con provvedimento del 1.2.2025, veniva anticipata l'udienza al 20.2.2025, per la decisione ex art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo la questione oggetto del primo motivo di appello, in via preliminare si osserva che si costituiva in primo grado in data CP_1
13.06.2018, con prima udienza fissata in 14.06.2018, in violazione del termine dei 10 giorni ordinato dal Giudice di Pace ex art. 7 co. 7
D.L.150/2011.
Tuttavia, i ricorrenti non eccepivano in modo specifico la tardività della costituzione di ma, si limitavano, nel Verbale dell'udienza CP_1
del Giudice di Pace del 14.06.2018, a dichiarare testualmente “impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito nella tardiva comparsa di costituzione e risposta di . CP_1
Pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto di poter utilizzare la documentazione seppure tardivamente prodotta da (Cass. CP_1
n. 3467/2019 in cit.), mancando una specifica eccezione di tardività dela sua produzione.
Nel merito, l'appello proposto non è fondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate. I motivi di “merito” rientrano in un filone di controversie aventi ad oggetto migliaia di verbali di accertamento di violazione del C.d.S., dovuti alla riattivazione della corsia preferenziale di via Portonaccio a Roma, corsia rimasta disattivata per diversi anni e poi riattivata a decorrere dal mese di maggio 2017.
Nel presente giudizio viene contestata l'idoneità, l'adeguatezza e la sufficienza della segnaletica presente in loco, tale da rendere edotto l'utente della presenza della corsia preferenziale e del conseguente divieto di transito, mentre risulta incontestato tra le parti che gli appellanti siano transitati su via Portonaccio, come riportato nei Verbali oggetto di causa e che nelle date, singolarmente indicate, fosse stata già riattivata la corsia riservata ai mezzi pubblici.
Tanto chiarito, occorre richiamare, brevemente, la vicenda attinente all'istituzione e al funzionamento della corsia preferenziale in via di
Portonaccio, la quale fu istituita con ordinanza n. 559 del 1967, e, poi,
temporaneamente sospesa nel 2010 in occasione dei lavori di ammodernamento della stazione ferroviaria Tiburtina e della temporanea riorganizzazione in loco della viabilità.
Nel 2017, con determinazione dirigenziale n. 145 del 21.02.2017, integrata con det. 193 del 10.03.2017, l'amministrazione comunale deliberava il ripristino della corsia preferenziale (nei fatti attuata dal 20.04.2017), con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni SI VE (introdotto con determinazione dirigenziale n. 1379 del 2009).
Tra il 20 aprile e il primo maggio 2017 veniva disposto un periodo transitorio di tolleranza verso l'utenza, durante il quale le condotte di violazione del divieto di transito non sono state sanzionate (nota n. 15141 del 21.04.2017); inoltre, risulta che, nello stesso periodo, l'amministrazione comunale aveva deliberato la pubblicizzazione della reintroduzione del divieto di transito tramite sito web, media, cartelloni a messaggi variabili e un servizio di pattugliamento sulla via di Portonaccio nei pressi della segnaletica verticale posta in opera.
In aggiunta, fu predisposto un pattugliamento di circa trenta unità, attive su più turni, in Largo De Dominicis, prima dell'inizio della corsia preferenziale.
Inoltre, era stato attuato il posizionamento di cartelloni luminosi a messaggio variabile sulle strade del quadrante di accesso a via Portonaccio, sia pur posti ad una certa distanza dall'accesso alla corsia preferenziale, tali da rendere tempestivamente edotti gli automobilisti circa il ripristino della corsia preferenziale, così che potessero scegliere vie alternative;
tale cartellonistica si aggiungeva alla segnaletica, già presente, di preavviso di divieto di transito posta in Largo De Dominicis, lato destro in direzione via
Tiburtina ed in Via Mirri, e, in prossimità della corsia riservata, di preavviso di controllo elettronico, con linea di mezzeria tratteggiata.
A quanto detto, deve aggiungersi la parziale riverniciatura della segnaletica orizzontale ulteriormente ritoccata come documentato da CP_1
Allegati già in primo grado, la determinazione dirigenziale 731 del 21 luglio
2017 con relative planimetrie e riproduzioni fotografiche.
Ancora dall'esame della documentazione depositata agli atti di prime cure di si osserva che le modalità di avviso adottate dalla stessa, CP_1
in aggiunta e ad integrazione della segnaletica verticale e orizzontale già presente, erano idonee ed adeguate a segnalare il ripristino della corsia preferenziale. Considerando il comportamento di un automobilista di ordinaria diligenza, non sussiste margine per sostenere la sussistenza di un errore incolpevole e dunque dell'esimente della buona fede, così come ritenuto nella sentenza oggi appellata.
Quanto all'onere probatorio, nel caso in esame trova applicazione il consolidato principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale quando l'opponente deduca l'inidoneità della segnaletica, la relativa prova incombe sul medesimo, così come affermato dalla Corte di
Cassazione in diverse sentenze di uniformi (Cass. ord. 6242/2022; n.
36274/2021; n. 36275/2021; n. 35088/2021; n. 36265/2021; n. 34917/2021,
afferenti controversie relative alla riattivazione della corsia preferenziale di via Portonaccio).
Ebbene, in questo caso gli appellanti non hanno assolto a tale onere.
Di contro, da quanto dedotto da in entrambi i gradi di CP_1
giudizio, come sopra già rilevato, emerge che la segnaletica presente sulla corsia preferenziale, era stata coperta durante il periodo della temporanea sospensione della stessa e scoperta nuovamente, a decorrere dal 20 aprile
2017; che la corsia era stata riattivata previa installazione di segnaletica di preavviso a 180 metri dall'inizio della stessa e di un dispositivo “SI VE
1.0” per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati;
che la riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata, sia sul sito internet del sia attraverso comunicati stampa, nonché attraverso appositi CP_2
pannelli a messaggio variabile e che la segnalazione orizzontale presente era visibile.
Riguardo la documentazione depositata dai ricorrenti, il giudice di prime cure l'ha valutata e tuttavia l'ha ritenuta non idonea, in quanto priva di alcun valore probatorio, trattandosi della Determinazione dirigenziale di
[...]
QG/145/2017, che semplicemente attestava il ripristino delle corsie CP_1
preferenziali ( allegato 1). Il secondo e gli allegati seguenti sino al quinto,
sono mere copie fotostatche di articoli di giornali, siti intrnet, incomprensibili, e pareri critici di due giornalisti sulla segnaletica della questione in oggetto. L'allegato 6, poi, consiste in una comunicazione interna fra due uffici di a firma di , a cui non può CP_1 Parte_9
essere riconosciuto alcun significato in relazione all'inidoneità della segnaletica presente in Via del Portonaccio, essendo relativa solo alle polemiche giornalistiche del 2017 e il cui stesso, precisa (prot. Parte_9
180088 del 21.07.2017) che l'insufficienza della segnaletica era considerata solo dal punto di vista degli utenti della strada e non riferita alla sua legittimità in senso stretto ovvero alle conformità alle disposizioni del C. della Strada”
Riguardo la CTU, depositata dagli Appellanti in secondo grado, in ambito della Proc. rg. 84299/2017, la sessa non ha alcun valore probatorio, in quanto svolto in altro procedimento e quindi non in contradditorio fra le odierne parti in causa.
La sentenza n. 4587 del 2019, relativa al procedimento RG 84299/17 non può essere utilizzata come precedente giurisprudenziale, dal valore univoco,
in quanto susseguente ad una istruttoria differente.
Per tali motivi, l'appello proposto dai Sig.ri Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, va rigettato. Parte_5 Parte_6 Le spese di lite possono essere compensate ai sensi dell'art.92, comma 2
c.p.c., tenuto conto dell'obiettiva incertezza degli orientamenti giurisprudenziali di merito sul punto.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai Sig.ri Parte_1 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma Parte_6
n. 20616/18 così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado impugnata;
- compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
- condanna gli appellanti, in solido, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002, al pagamento del doppio del contributo unificato.
Roma, così decisa il 24.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco