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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4723/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.4.2024 da
1) Parte_1
Nata in Camagna TO (AL), il 23.2.1957 cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Antonio Pavan del foro di EV (Cod. fisc. ) CodiceFiscale_2
presso il quale ha eletto domicilio telematico nello studio dello stesso in EV (TV), in Viale Verdi
n. 25, pec: tel. 0422.419686 e fax 0422912397, Email_1
e
2) Testimone_1
Nato in Milano (MI) il 4.11.1957
Cittadino CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_3
residente in [...] con l'Avv. Antonio Pavan del foro di EV (Cod. fisc. ) CodiceFiscale_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico nello studio dello stesso in EV (TV), in Viale Verdi
n. 25, pec: tel. 0422.419686 e fax 0422912397, Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 5.7.1980 in SI TO
(AL), trascritto agli atti di matrimonio del Comune di SI TO, dell'anno 1980, Parte
II, Serie A, n. 16.
In regime di separazione dei beni, giusto atto in data 9.3.2023 a rogito del Notaio Avvocato Ugo
Cantiello del Distretto Notarile Milano – Busto – Lodi – Monza – Varese.
Separati con sentenza n. 782/2024 del 19.6.2024 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.4.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Al figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente continua a non Persona_1
essere dovuto alcunché a titolo di mantenimento né da parte della IG.ra , né da Parte_1
parte del IG. Tes_1
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a ti- tolo di mantenimento o altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4) Conseguentemente, la IG.ra ed il IG. , con la sotto- Parte_1 Testimone_1
scrizione del presente ricorso e le condizioni ivi previste, dichiarano di avere definito e regolato tutti, e nessuno escluso, i loro rapporti economici, patrimoniali, finanziari, diretti
e/o indiretti, compresi quelli derivanti dal rapporto matrimoniale, e di nulla altro doversi reciprocamente e di non essere, né restare, tra loro obbligati per alcun titolo o ragione.
5) I coniugi rinunciano sin d'ora ad impugnare l'emananda sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con compensazione dele spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 19.06.2024 è stata pronunciata la Sentenza di Separazione personale e, con ordinanza resa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia del divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SI TO
(AL) il giorno 5.7.1980, trascritto agli atti di matrimonio del Comune di SI
TO, dell'anno 1980, Parte II, Serie A, n. 16, tra la IG.ra e il IG. Parte_1
; Testimone_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI TO (AL) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 15 gennaio 2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.4.2024 da
1) Parte_1
Nata in Camagna TO (AL), il 23.2.1957 cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Antonio Pavan del foro di EV (Cod. fisc. ) CodiceFiscale_2
presso il quale ha eletto domicilio telematico nello studio dello stesso in EV (TV), in Viale Verdi
n. 25, pec: tel. 0422.419686 e fax 0422912397, Email_1
e
2) Testimone_1
Nato in Milano (MI) il 4.11.1957
Cittadino CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_3
residente in [...] con l'Avv. Antonio Pavan del foro di EV (Cod. fisc. ) CodiceFiscale_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico nello studio dello stesso in EV (TV), in Viale Verdi
n. 25, pec: tel. 0422.419686 e fax 0422912397, Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 5.7.1980 in SI TO
(AL), trascritto agli atti di matrimonio del Comune di SI TO, dell'anno 1980, Parte
II, Serie A, n. 16.
In regime di separazione dei beni, giusto atto in data 9.3.2023 a rogito del Notaio Avvocato Ugo
Cantiello del Distretto Notarile Milano – Busto – Lodi – Monza – Varese.
Separati con sentenza n. 782/2024 del 19.6.2024 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.4.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Al figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente continua a non Persona_1
essere dovuto alcunché a titolo di mantenimento né da parte della IG.ra , né da Parte_1
parte del IG. Tes_1
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a ti- tolo di mantenimento o altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4) Conseguentemente, la IG.ra ed il IG. , con la sotto- Parte_1 Testimone_1
scrizione del presente ricorso e le condizioni ivi previste, dichiarano di avere definito e regolato tutti, e nessuno escluso, i loro rapporti economici, patrimoniali, finanziari, diretti
e/o indiretti, compresi quelli derivanti dal rapporto matrimoniale, e di nulla altro doversi reciprocamente e di non essere, né restare, tra loro obbligati per alcun titolo o ragione.
5) I coniugi rinunciano sin d'ora ad impugnare l'emananda sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con compensazione dele spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 19.06.2024 è stata pronunciata la Sentenza di Separazione personale e, con ordinanza resa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia del divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SI TO
(AL) il giorno 5.7.1980, trascritto agli atti di matrimonio del Comune di SI
TO, dell'anno 1980, Parte II, Serie A, n. 16, tra la IG.ra e il IG. Parte_1
; Testimone_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI TO (AL) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 15 gennaio 2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG