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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 512/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3404/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Roentgen N.3 90100 PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via E. Morselli N. 8 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249013983022000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2008
- RUOLO n. RIF.CART. 29620130060452806000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2884/2025 depositato il 25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento sostenendo:
• mancata notifica della cartella presupposta n. 29620130060452806000
• prescrizione quinquennale della pretesa tributaria
• illegittimità dell'atto consequenziale.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo:
• la regolare notifica della cartella in data 14/10/2013, effettuata ex art. 139 c.p.c. mediante consegna al portiere dello stabile con successiva comunicazione informativa al destinatario
• la prescrizione decennale del credito erariale, come chiarito dalla giurisprudenza di Cassazione
• l'avvenuto pagamento da parte del contribuente di € 114,88 in data 10/06/2014, incompatibile con la pretesa mancata conoscenza dell'atto
• la piena legittimità dell'intimazione del 16/04/2024
• la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Sulla notifica della cartella presupposta Dagli atti risulta che la cartella n. 29620130060452806000 è stata validamente notificata in data
14/10/2013, con modalità conformi all'art. 139 c.p.c., come documentato dalla relata depositata dall'Ufficio.
Il successivo pagamento effettuato dal contribuente (€ 114,88 il 10/06/2014) costituisce ulteriore riconoscimento dell'avvenuta conoscenza dell'atto, rendendo infondata la doglianza di inesistenza notificatoria.
2. Sulla prescrizione
L'eccezione di prescrizione non può essere accolta.
Come correttamente evidenziato dall'Ufficio:
– i crediti erariali (IRPEF, IVA) non sono prestazioni periodiche e si prescrivono nel termine decennale ex art. 2946 c.c.;
– la Cassazione (sent. 24322/2014)) ha escluso l'applicazione del termine quinquennale;
– la prescrizione è stata comunque interrotta dall'intimazione del 16/04/2024 e risulta sospesa nel periodo
08/03/2020 – 31/08/2021 ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020, con effetti anche sui termini di prescrizione e decadenza (D.Lgs. 159/2015).
Pertanto nessun termine prescrizionale è maturato.
3. Sulla legittimità dell'intimazione L'intimazione n. 29620249013983022000, notificata in data 16/04/2024, è stata emessa:
– entro il termine decennale
– in conformità all'art. 50 DPR 602/73
– contenendo un debito già definitivamente cristallizzato in cartella correttamente notificata.
Non emergono vizi tali da determinarne l'illegittimità.
Il ricorso è dunque integralmente infondato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo che liquida in € 500,00 Palermo 24.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3404/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Roentgen N.3 90100 PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via E. Morselli N. 8 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249013983022000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2008
- RUOLO n. RIF.CART. 29620130060452806000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2884/2025 depositato il 25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento sostenendo:
• mancata notifica della cartella presupposta n. 29620130060452806000
• prescrizione quinquennale della pretesa tributaria
• illegittimità dell'atto consequenziale.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo:
• la regolare notifica della cartella in data 14/10/2013, effettuata ex art. 139 c.p.c. mediante consegna al portiere dello stabile con successiva comunicazione informativa al destinatario
• la prescrizione decennale del credito erariale, come chiarito dalla giurisprudenza di Cassazione
• l'avvenuto pagamento da parte del contribuente di € 114,88 in data 10/06/2014, incompatibile con la pretesa mancata conoscenza dell'atto
• la piena legittimità dell'intimazione del 16/04/2024
• la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Sulla notifica della cartella presupposta Dagli atti risulta che la cartella n. 29620130060452806000 è stata validamente notificata in data
14/10/2013, con modalità conformi all'art. 139 c.p.c., come documentato dalla relata depositata dall'Ufficio.
Il successivo pagamento effettuato dal contribuente (€ 114,88 il 10/06/2014) costituisce ulteriore riconoscimento dell'avvenuta conoscenza dell'atto, rendendo infondata la doglianza di inesistenza notificatoria.
2. Sulla prescrizione
L'eccezione di prescrizione non può essere accolta.
Come correttamente evidenziato dall'Ufficio:
– i crediti erariali (IRPEF, IVA) non sono prestazioni periodiche e si prescrivono nel termine decennale ex art. 2946 c.c.;
– la Cassazione (sent. 24322/2014)) ha escluso l'applicazione del termine quinquennale;
– la prescrizione è stata comunque interrotta dall'intimazione del 16/04/2024 e risulta sospesa nel periodo
08/03/2020 – 31/08/2021 ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020, con effetti anche sui termini di prescrizione e decadenza (D.Lgs. 159/2015).
Pertanto nessun termine prescrizionale è maturato.
3. Sulla legittimità dell'intimazione L'intimazione n. 29620249013983022000, notificata in data 16/04/2024, è stata emessa:
– entro il termine decennale
– in conformità all'art. 50 DPR 602/73
– contenendo un debito già definitivamente cristallizzato in cartella correttamente notificata.
Non emergono vizi tali da determinarne l'illegittimità.
Il ricorso è dunque integralmente infondato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo che liquida in € 500,00 Palermo 24.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO