Articolo 1 della Legge 29 luglio 1971, n. 587
Articolo 2
Versione
1 settembre 1971
Art. 1.
La lettera a) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' sostituita dalla seguente:
"a) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca.
In sede di prima costituzione l'ammontare della predetta riserva deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968".
Entrata in vigore il 1 settembre 1971