Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 31/03/2026, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06950/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6950 del 2025, proposto da
SA TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Procida, non costituito in giudizio;
nei confronti
EP EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Primario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) - del provvedimento di cui alla nota del 31 ottobre 2025, prot. n. 29226/2025, con la quale il Responsabile dell'U.T.C. ha rigettato l'istanza di accesso "documentale-defensionale", ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/90, cumulata a richiesta di accesso "civico generalizzato" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16. ritenendo, per un verso, che la stessa costituisca reiterazione delle istanze di ostensione presentate dal marito della ricorrente TT TE di CU e, per altro verso, che non sarebbero stati rappresentati "nuovi elementi" o "sopravvenienze di fatto o di diritto";
b) - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione soggettiva della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EP EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. OC AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 23 ottobre 2025, la ricorrente formulava avanti gli uffici del Comune di Procida una istanza di accesso, sia ai sensi della legge n. 241/90 che sub specie di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16.
In particolare, la richiesta ostensiva:
- si fondava sulla qualitas di “ proprietaria in Procida alla via Cavour n. 44, di un fabbricato a più livelli distinto in catasto al f.2 p.lla 257, sub 3, posto a diretto confine con la proprietà del sig. EN (…) costituita, in particolare, da un appartamento di due vani a pian terreno sito alla medesima via Cavour, in catasto al foglio 2, p.lla n. 257, sub 2 ” e sulla circostanza “ che l'immobile in questione è stato interessato, negli ultimi tempi, da notevoli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, con modifica della sagoma e conseguente alterazione paesaggistica. Non bastasse, si è appreso che il sig. EN e la propria consorte sig.ra IA Cerase, che avrebbe personalmente avviato nuove pratiche edilizie presso il Comune, sarebbero in procinto di eseguire, presso l'immobile, ulteriori interventi di trasformazione urbanistico-edilizia ”;
- aveva ad oggetto “ l’intero fascicolo edilizio in relazione all’immobile limitrofo di proprietà EN e, comunque, ogni informazione pertinente e necessaria in ordine alle opere realizzate all’interno di tale proprietà ”;
- era animata da “ un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela ”, stante la dedotta vicinitas , “ anche in ragione del fatto che dagli accertamenti tecnici, informative, ordinanze, titoli, istanze di regolarizzazione postuma e comunicazioni relative, atti - questi ultimi - tutti contenuti all’interno del fascicolo edilizio intestato al proprietario dell’immobile viciniore, sarà possibile ricavare elementi utili allo svolgimento di idonea attività difensiva nelle competenti sedi giurisdizionali ”, oltre che azionata anche sub specie di accesso civico generalizzato.
Con atto del 31 ottobre 2025 l’intimato Comune di Procida denegava l’accesso, atteso che analoghe domande presentate dal coniuge della istante erano già state soddisfatte dalla Amministrazione (nota di accoglimento del 18 novembre 2024), tenuto altresì conto della assenza di documenttazione ulteriore nelle more formatasi.
Avverso tale diniego insorgeva la ricorrente avanti questo TAR, rimarcando la propria personale legittimazione all’accesso -in guisa distinta da quelle spettante al di lei coniuge- tenuto conto altresì della novitas rappresentata a supporto della istanza, costituita dalle informazioni assunte circa l’intendimento dei vicini di “ avviare nuove pratiche edilizie ”, essendo “ in procinto di eseguire, presso l’immobile, ulteriori interventi di trasformazione urbanistico-edilizia ”.
Non si costituiva l’intimato Comune di Procida, nel mentre si costituiva il sig. EN, chiedendo anzitutto di essere estromesso dal giudizio e, in ogni caso, instando per la reiezione del ricorso.
La causa, alfine, dopo un ulteriore scritto di replica della ricorrente, veniva introitata per la decisione all’esito della discussione tenutasi nella udienza camerale del 18 febbraio 2026.
Il ricorso non è fondato.
Va in guisa liminare esaminata la istanza di estromissione dal giudizio, formulata per vero in guisa assai poco perspicua dal sig. EN, al fine di disvelarne la evanescenza, atteso che, siccome emerge chiaramente per tabulas :
- gli atti la cui ostensione viene quivi invocata afferiscono, in guisa irremissibile, all’immobile di proprietà di esso EN;
- l’interesse conoscitivo azionato dalla ricorrente muove giustappunto dal preteso intendimento di esso sig. EN, unitamente alla di lui coniuge, di intraprendere nuove attività edilizie su di esso immobile, confinate con quello di proprietà della ricorrente;
- la stessa Amministrazione -riconoscendo la esistenza in capo al EN e alla coniuge di un interesse potenzialmente contrario a quello che sorreggeva la istanza di accesso- ha giustappunto coinvolto i primi nel procedimento, al fine di acquisirne la eventuale opposizione alla pretesa;
- alfine, gli stessi controinteressati -così individuati e qualificati dal Comune- hanno partecipato al procedimento, manifestando la propria opposizione con ragioni che, peraltro, hanno giustappunto indotto la civica Amministrazione ad emanare il gravato atto di diniego;
- da ultimo, lo stesso provvedimento di diniego è stato comunicato anche al sig. EN, e alla sua coniuge, oltre che alla originaria istante, quivi ricorrente.
Di qui la irrrefragabile qualitas di controinteressato rivestita dal sig. EN, quivi denegata con allegazioni che si appalesano inconferenti, anche perché apertamente collidenti con il medesimo contegno da esso EN serbato in sede procedimentale e, dunque, esemplarmente rivelatrici di un inammissibile venire contra factum proprium .
Il ricorso, siccome sopra già preannunziato, non è fondato, immune da vizi appalesandosi la ratio motivazionale posta a fondamento del gravato diniego.
E, invero, siccome è dato leggere nel preambolo dell’atto gravato:
- “ l'istanza di accesso agli atti presentata dalla sig.ra TO SA risulta reiterativa rispetto ad altre analoghe richieste già formulate dal sig. TE di CU TT, coniuge della medesima e comproprietario dell'immobile confinante con quello oggetto di interesse, anch'egli residente in [...], gia definite da questo Ufficio con rilascio della documentazione richiesta (istanze di accesso del 2021 e del 2024) ”;
- “ proprio alla luce del rapporto di coniugio, della comproprietà e della coabitazione tra i predetti soggetti, l'Ufficio rileva una comunione di interessi in ordine alle istanze di accesso presentate, le quali risultano pertanto riconducibili al medesimo interesse sostanziale già soddisfatto con precedenti riscontri ”;
- “ la successiva presentazione di analoga istanza da parte dell'altro comproprietario, la sig.ra TO SA, in assenza di nuovi elementi o di sopravvenienze di fatto o di diritto, non configura un autonomo e distinto interesse ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), dellaL.241/1990, ma una mera reiterazione di un accesso già evaso dall'Amministrazione ”.
Le ragioni fondanti il diniego risiedono, indi:
- nella esistenza del rapporto di coniugo e di coabitazione, oltre che nel tenore letterale di talune istanze del coniuge della ricorrente ove espressamente si richiamava anche l’interesse della coniuge convivente;
- nella riconducibilità delle istanze del 2021 e del 2024 al medesimo centro unitario di interessi (coniugi TO-TE di CU) da cui promana la domanda per cui è causa;
- nel pieno soddisfacimento della pretesa ostensiva che muoveva le istanze del 2021 e del 2024;
- nella inesistenza di circostanze sopravvenute, ovvero di novitates informative e/o documentali, tali da giustificare una “rinnovata” ostensione, all’uopo essendo sufficiente il mero rinvio a quanto già rilasciato dal Comune nel novembre 2024.
Il rapporto di coniugio e di convivenza esistente tra la ricorrente e la persona fisica che formalmente ha presentato, nel 2021 e nel 2024, le istanze di accesso in allora soddisfatte dal Comune vale a persuadere della ragionevolezza e logicità delle inferenze presuntive, secondo l’ id quod plerumque accidit , che ne ha tratte il Comune in punto di:
- medesimezza del centro di imputazione di interessi da cui quelle istanze promanano;
- in ogni caso, conoscenza che quodammodo ha avuto l’attuale ricorrente dei dati e delle informazioni ottenute dal di lei coniuge nel novembre 2024.
Sul punto, può richiamarsi quanto statuito, sia pure in fattispecie non perfettamente aderente, per cui “ la conoscenza del provvedimento [dello stato del procedimento, e della natura dell’intervento edilizio da realizzare, nella fattispecie che ne occupa] deve ritenersi maturata nella stessa data e per i medesimi motivi, attesa nella specie la posizione di coniuge non separato comproprietario del bene immobile leso dal contestato permesso edilizio ” (CdS, IV, 4576/14).
Sussistono, invero -in carenza di allegazioni contrarie delle ricorrente, che non mai ha denegato la esistenza di rapporti stretti tra i coniugi, rivenienti anche dalla materiale coabitazione giustappunto nell’immobile asseritamente “minacciato” dai paventati interventi edilizi sul fondo confinante- indizi seri, precisi e concordanti che entrambi essi coniugi abbiano piena consapevolezza delle informazioni e dei documenti già rilasciati dal Comune , tenuto conto della natura “reale” della situazione giuridica alla cui tutela era strumentale la pretesa ostensiva così puntualmente e reiteratamente azionata da uno di essi congiunti in passato (il sig. TE di CU) e della sua “comunanza” di interessi e di affetti con la attuale ricorrente, nel cui interesse in definitiva le iniziative procedimentali del primo pure erano poste in essere (in fattispecie simile, TAR Lombardia, I, 13 maggio 2024, n. 1410; cfr., CdS, IV, 21 ottobre 2013, n. 5103).
Del resto, il carattere “osmotico” delle conoscenze e delle iniziative intraprese da uno dei coniugi e, dunque, la “indistinguibilità” dello stato di conoscenza in capo all’uno o all’altro di essi coniugi è vieppiù comprovato:
- dalla natura stessa del rapporto di coniugio e di convivenza che avvince le persone fisiche de quibus ;
- dalla “unicità” della res immobile che fonda la legittimazione ad causam (ovvero, la vicinitas ), di cui sono titolari la ricorrente, al pari del coniuge.
Ciò che vale a vieppiù persuadere della piena comunanza degli stati soggettivi di conoscenza tra di loro.
Di talchè, cuius commoda, eius et incommoda .
Ne discende che, dovendosi ammettere che tutte le iniziative intraprese dal marito dell’attuale ricorrente, a tutela del bene comune avessero attitudine a spiegare effetti anche nei confronti della stretta congiunta, residente e contitolare di diritti reali sulla medesima unità immobiliare, non può negarsi la conoscenza e/o conoscibilità anche in capo ad essa ricorrente –del resto residente nell’immobile confinante con quello che muova l’interesse conoscitivo, e titolare del diritto dominicale sulla stessa unità immobiliare- degli atti siccome previamente, or non è guari , ostesi al sig. TE di CU.
Né sussistono elementi di novitas che, solo, avrebbero potuto giustificare la riproposizione di una domanda di accesso, stante:
- la espressa attestazione “negativa” all’uopo fornita dal Comune, circa la inesistenza di “sopravvenienze” rispetto a quanto a suo tempo consegnato al coniuge della ricorrente;
- la mancata indicazione da parte della ricorrente di elementi, specifici e concreti, in grado di incrinare o porre in dubbio quanto “negativamente acclarato” dal Comune, e idonei a motivare e a giustificare la “nuova proposizione” della domanda di accesso (rispetto a quelle pregresse, già soddisfatte) al lume della diversità dei documenti ovvero della sopravvenienza di fatti e circostanze.
Di qui la infondatezza del ricorso, inammissibile appalesandosi una siffatta reiterazione della domanda di accesso, siccome reputato dal Comune (TAR Campania, VI, 12 gennaio 2023, n. 268; TAR Campania, VI, 21 settembre 2022, n. 5847; Id., id., 7 giugno 2021, n. 3782; Id., id., 4 febbraio 2019, n. 576).
Né tali conclusioni possono mutare anche ove si abbia riguardo all’invocato accesso civico, in cui la posizione sostanziale tutelata è comunque altra rispetto al mero interesse o diritto alla informazione o trasparenza, concretandosi nello status di cittadino e nel correlato interesse, di valenza metaindividuale al controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e alla partecipazione al dibattito pubblico (CdS, 3461/17; TAR Lazio, I, 2628/18): e ciò, naturalmente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti ex art. 5- bis d.lgs. 33/13, con il richiamo ivi effettuato all’art. 24 l. 241/90.
Talchè, la pretesa ostensiva quivi azionata, pertanto, non è suscettibile di accoglimento neanche sub specie di accesso civico generalizzato:
- per le ragioni già esposte ampiamente supra ;
- di più, e sotto altro aspetto, non essendo nella fattispecie ravvisabile la esistenza di un interesse conoscitivo, di quell’interesse conoscitivo , riconosciuto e garantito dalla disciplina di cui al d.lgs. 33/13.
E ciò tenuto conto della peculiare natura dell’interesse concretamente azionato dalla parte ricorrente che assume sostanziale ed inequivocabile connotazione per così dire “ egoistica ”, funzionalmente preordinata cioè alla esplicazione di personali prerogative difensive (cfr., TAR Campania, VI, 16 agosto 2021, n. 5511; TAR Campania, VI, 7 gennaio 2021, n. 122; TAR Lombardia, I, 4 marzo 2020, n. 414), volte alla tutela della propria sfera dominicale.
E’ da questo humus -tutt’affatto personalistico ed egoistico - che trae linfa la domanda di accesso. Chè, al fine, è giustappunto la sua specifica posizione di contitolare del diritto dominicale sull’immobile confinante rispetto a quello oggetto di pretesa ostensiva –e non già asserite esigenze meta-individuali di partecipazione al dibattito pubblico, ovvero di controllo democratico della azione amministrativa, ovvero della attività di gestione di un pubblico servizio- a costituire l’elemento catalizzatore della ansia conoscitiva che muove parte ricorrente.
La genesi privatistica della domanda che ne occupa è ontologicamente incompatibile con la ratio ed il telòs dell’accesso civico generalizzato (ancora da ultimo, TAR Campania, VI, 28 febbraio 2025, n. 1649).
Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
TI ER, Presidente
OC AM, Primo Referendario, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC AM | TI ER |
IL SEGRETARIO