CASS
Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2024, n. 8876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8876 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13760/2020 R.G. proposto da: MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato MORIGI ENRICO ([...]) che lo rappresenta e difende Civile Sent. Sez. 1 Num. 8876 Anno 2024 Presidente: VALITUTTI ANTONIO Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 04/04/2024 2 di 10 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6652/2019 depositata il . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. FATTI DI CAUSA Con sentenza n.6652/2019 deposita il 4.11.2019 la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto da OR BR avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma resa il 23.12.2014, con cui era stata respinta la domanda proposta nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) per ottenere il pagamento dei compensi in misura fissa e variabile per lo svolgimento delle funzioni di Presidente reggente della Commissione tributaria provinciale del Lazio dal 27.7.2012 al 31.12.2013. La domanda era stata proposta sulla premessa che l’OR, in qualità di presidente anziano, aveva ricoperto quale reggente la carica di Presidente della anzidetta Commissione Tributaria ed aveva svolto le relative funzioni e che ciò aveva comportato il maturarsi del diritto all'emolumento indicato. La Corte di appello di Roma, nel riformare la decisione impugnata e nel riconoscere i compensi variabili maturati nel periodo di reggenza in favore dell’OR, ha evidenziato che il compenso fisso e variabile previsto per le funzioni di Presidente di Commissione dovesse essere riconosciuto anche in caso di conferimento di incarico, ancorché temporaneo per quanto attiene alle funzioni giurisdizionali dallo stesso svolte, non assimilabili a quelle amministrative, essendosi in questa direzione orientato il Consiglio di Presidente della giustizia tributaria con la risoluzione n.3/2018, al cui interno erano state individuate le funzioni specificamente svolta dal presidente di Commissione, alcune delle quali di natura spiccatamente giurisdizionale. Orbene, la circostanza che l’appellante fosse stato nominato reggente con delibera del 27.7.2012, tenuto anche conto della giurisprudenza di questa Corte resa in tema di reggenza nell’ambito del pubblico impiego, giustificava la riforma della pronunzia impugnata e l’accoglimento delle domande proposte dall’OR. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, al quale ha resistito l’OR con controricorso. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. 3 di 10 La causa, rimessa alla pubblica udienza con l’ordinanza n.12481/2023 resa nell’ambito del procedimento recante il numero di R.G. 5436/2020, avente contenuto affine, è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 17.1.2024. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo proposto il ricorrente deduce la violazione degli artt.2, c.2, e 13 d.lgs.n.545/1992 e dell’art.39 c.6 d.l.n.98/2011. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere la fondatezza della pretesa dell’OR, disattendendo i principi espressi dal parere reso dal Consiglio di Stato in data 27.4.2010 dal quale era scaturita la circolare n.5 del 26.7.2010, non considerando che nelle attribuzioni del presidente di sezione chiamato a sostituire temporaneamente il Presidente di Commissione rientravano già le prerogative giurisdizionali svolta dal Presidente di Commissione. Il ricorso è fondato. Va premesso che l’art.2 d.lgs. n.545/1992, c.1 e 2, nel testo ratione temporis vigente, dispone al primo comma che “A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. Aggiunge poi al comma 2 che “Il presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.” Il comma 3 dello stesso articolo precisa poi che “Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.” L’art.13 dello stesso d.lgs. n.545, cit. dispone, sotto la rubrica “Trattamento economico dei giudici tributari” per quel che qui interessa, che 1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado. 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte di giustizia. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso”. Quanto all’art.39, c.6, d.l.n.98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, esso prevede poi che “ I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso 4 di 10 fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992." Giova rammentare che il compenso fisso mensile previsto per i giudici tributari – determinato ratione temporis nelle misure indicate nel d.m. 28.6.2002 - è collegato alla mera titolarità della funzione giurisdizionale, variando solo in ragione della funzione svolta dal giudice, se sia componente, Vicepresidente di sezione, Presidente di sezione o Presidente di Commissione. Il compenso variabile – fissato per quel che riguarda il presente ricorso dal d.m.24.3.2006- spetta invece per ogni ricorso definito, anche al Presidente della Commissione, al Presidente di sezione e al Vicepresidente ed è determinato secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza-art.13, c.2, d.lgs. n.545/1992, cit.-. Emerge dal presente ricorso e da altri all’esame di questo stesso Collegio che il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, in diversi provvedimenti- risoluzioni CPGT nn.1 e 5/2007, 7/2008, n.3/2018, nonché delibere di affidamento in via provvisoria l’incarico di Presidente facente funzioni di Commissione tributaria- ha ritenuto che il quadro normativo di riferimento giustifichi il riconoscimento al reggente dei compensi spettanti al Presidente di Commissione. In questa stessa direzione si pone, del resto, il regolamento per la procedura di conferma quadriennale dei presidenti di commissione tributaria come emendato dalla delibera n.269 del 22.2.2022 dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ove è stato previsto che “Al Presidente di sezione incaricato di svolgere le funzioni di Presidente della Commissione ai sensi e per gli effetti del precedente punto 1-ter, spetta il compenso variabile del Presidente di Commissione e il compenso fisso della carica di titolarità”. Ciò posto, al fondo della questione rimessa al Collegio vi è la portata dell’art.2, c.2, d.lgs.n.546/1995 che dispone, in caso di assenza o impedimento del Presidente di Commissione, la sostituzione del Presidente di Sezione nelle funzioni giurisdizionali e non giurisdizionali. Il Ministero ricorrente, nel prospettare l’erroneità della decisione impugnata, assume per l’un verso che la previsione contemplata nel comma 2, dell’art.2 d.lgs.n.545/1992 cit. riguarderebbe anche le ipotesi di assenza prolungata del Presidente di Commissione, rendendo dunque irrilevante il provvedimento di reggenza della Commissione adottato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria in favore dell’OR, dallo stesso non potendosi fare discendere il diritto a percepire i compensi fissi e variabili previsti specificamente per chi ricopre la carica di Presidente di Commissione. In più, la ratio ed il contenuto letterale dell’art.39, c.6, d.l.n.98/2011 deporrebbero nel senso di escludere il diritto del Presidente di sezione supplente a pretendere i compensi riservati al Presidente di Commissione. Il controricorrente reputa, invece, che l’ipotesi nella quale lo stesso versa non trova specifica regolamentazione nel quadro normativo esistente, 5 di 10 non riferito alle funzioni giurisdizionali svolte dal Presidente di Commissione, ma unicamente relativo a quelle non giurisdizionali, in guisa da giustificare l’intervento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, provvedendo sulla reggenza della Commissione all’interno delle prerogative allo stesso riservate dall’art.24 del d.lgs.n.545/1992, consentirebbe al Presidente di sezione reggente per l’un verso di svolgere le funzioni giurisdizionali riservate al Presidente di commissione e, per altro verso, di pretendere i compensi fissi e variabili previsti in favore del Presidente di Commissione. Nemmeno potendosi sostenere, come affermato dal Ministero ricorrente, che le funzioni svolte dal reggente siano tutte qualificabili come meramente amministrative, come aveva espressamente riconosciuto la Corte di appello richiamando in modo testuale alcuni passi della risoluzione n.3/2018 del CPGT. Reputa il Collegio che la decisione impugnata, nell’accogliere l’appello proposto dall’OR, non abbia operato una corretta interpretazione dell’art.2, c.2, d.lgs. n.545/1992 e dell’art.39, c.6 d.l.n.98/2011. Quanto alla prima disposizione la stessa, disciplina qualunque ipotesi di assenza o impedimento del presidente di Commissione, attribuendo le relative funzioni non giurisdizionali in modo preciso ed incondizionato al presidente di sezione con maggiore anzianità o, subordinatamente di età. Tale opzione ermeneutica appare coerente non solo con il dato letterale, nel quale manca qualunque riferimento implicito o esplicito al carattere temporaneo degli impedimenti del Presidente di commissione, ma anche alla ratio della previsione legislativa, evidentemente rivolta a garantire, senza soluzione di continuità, l’esercizio delle funzioni non giurisdizionali riservate al presidente di Commissione senza che tale passaggio risulti condizionato dalla necessità di provvedimenti specifici da parte dell’organo preposto all’autogoverno della magistratura tributaria. Le nozioni di vacanza o impedimento, pertanto, non può che ricomprendere anche quella della vacanza del posto di Presidente di Commissione, per il quale è ancora più avvertita la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento delle attività connesse alle funzioni presidenziali. Se dunque la disposizione anzidetta è rivolta a mantenere l'efficienza della Commissione con riguardo ai compiti organizzativi di spettanza presidenziale, risulta parimenti evidente che l’adozione di provvedimenti in tema di determinazione delle funzioni spettanti al presidente di Commissione reggente e degli effetti economici derivanti dai medesimi in tanto possa dirsi coerente con la specifica previsione normativa appena ricordata in quanto, come puntualmente osservato dal Consiglio di Stato nel parere del 27 aprile 2010 essa risulti conforme alla disciplina legale contenente il sistema automatico di sostituzione del Presidente di commissione con il Presidente di sezione destinato ad esercitarne le funzioni. Circostanza ben messa in evidenza dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. 6 di 10 La diversa conclusione alla quale è pervenuto il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nelle risoluzioni e nel regolamento sopra indicati appare recessiva rispetto all’interpretazione delle previsioni normative anzidette qui esposta, né risulta coerente con le competenze del detto organo disciplinate dall’art.24, lett.c) del d.lgs. n.545/1992. Ad opinare nel senso che vi sarebbe un vuoto normativo quanto alle funzioni giurisdizionali svolte dal sostituto del Presidente di Commissione che il Consiglio di Presidenza colmerebbe con i provvedimenti di supplenza si finirebbe, infatti, con l’attribuire all’organo di autogoverno della giustizia tributaria una competenza incidente sulle funzioni del Presidente di sezione reggente non previsti dalla legge, in contrasto con il principio che riserva in via esclusiva al legislatore delegato dell’epoca le attribuzioni relative agli organi della giustizia tributaria. Va poi aggiunto che il riferimento alle sole funzioni non giurisdizionali all’interno dell’art.2, d.lgs.n.545/1992 non può che essere interpretato nel senso che il Presidente di sezione supplente non abbisogni di alcuna attribuzione specifica delle funzioni giurisdizionali svolte dal Presidente di Commissione, le stesse risultando omogenee alle prerogative già attribuite al Presidente di sezione. Appare convincente, dunque, l’affermazione espressa dal Consiglio di Stato nel ricordato parere 27 aprile 2010 per cui il Presidente di sezione investito della sostituzione del Presidente “non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nella attribuzione della qualifica, in ordine al quale è già previsto un particolare compenso sia della parte fissa che in quella variabile”. E proprio in base a tale rilievo il reggente non ha diritto a pretendere alcun compenso aggiuntivo per l’attività di supplenza svolta. Basti sul punto ricordare l’art.30, c.1, lett. m) della legge n.413/1991, che nel disciplinare alcuni dei principi e criteri per la riforma del contenzioso tributario, ebbe a disporre “l’attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo”. Disposizione quest’ultima dalla quale non può che derivare il convincimento che per il legislatore dell’epoca le funzioni espletate dal Presidente di Commissione e dal Presidente di sezione fossero pienamente omogenee, al punto da considerare la possibilità che a ciascuno dei due profili potesse riconoscersi, in sede di decreto legislativo attuativo, la competenza sulle attività giurisdizionali ivi indicate. Circostanza che, d’altra parte, lo stesso CPGT riconosce quando, nella risoluzione n.3/2018, successiva al ricordato parere del Consiglio di Stato dell’aprile 2010, sottolinea la rilevanza che a suo dire va riconosciuta, ai fini del riconoscimento del compenso variabile, alle attività riservate al presidente sull’ammissibilità dei ricorsi o sull’esistenza dei presupposti per la riunione di procedimenti connessi. Così a ben vedere confermando che le attività giurisdizionali esercitate dal Presidente di sezione nella veste di sostituto del Presidente di Commissione sono nella più parte coincidenti con le attribuzioni già riconosciute alla funzione di Presidente di sezione, da questi 7 di 10 differenziandosene per il raggio di operatività delle stesse, ovviamente parametrato all’intera Commissione e non alla singola sezione. A conferma della ricostruzione testé offerta è sufficiente richiamare le disposizioni adottate dal legislatore delegato in attuazione dell’art., 30, c.1 l.n.413/1991, cit., negli artt.26, 27 e 29 del d.lgs. n.546/1992, relativi all’assegnazione dei ricorsi, all’esame ed alla declaratoria di inammissibilità degli stessi, alla riunione dei procedimenti omogenei. Attività per l’appunto attribuite alla figura del Presidente di Commissione o di sezione, prevedendo in ogni caso la reclamabilità dei provvedimenti resi. In conclusione, l’art.2, c.2, del d.lgs. n.545/1992 non può che interpretarsi nel senso di ritenere già esistenti nel profilo professionale del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione la competenza relativa alle funzioni giurisdizionali del predetto. In questo contesto va allora interpretata la portata ed il significato dell’art.39, c.6, d.l.n.98/2011, a cui tenore i giudici tributari, ad eccezione di quelli indicati nel comma 2 dell’art.2 d.lgs.n.545, hanno diritto al compenso fisso e variabile secondo quanto previsto dall’art.13 d.lgs. ult. cit., quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione o di Vicepresidente. Ed invero, tale previsione normativa ha inteso limitare la possibilità di godere del compenso fisso e variabile per una funzione diversa da quella svolta unicamente per i giudici tributari che non godono già -né per la componente fissa, né per quella variabile- di un trattamento economico parametrato alle funzioni di Presidente di Commissione o di Presidente di sezione che sostituisce quest’ultimo nella carica di Presidente. Ne consegue che tale ultima disposizione non può fornire la base normativa per il riconoscimento dei compensi di natura fissa e variabile azionati dall’OR per la reggenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, essendo già titolare (nella sua qualità di Presidente di sezione) dei compensi – fisso e variabile in relazione ai provvedimenti redatti all’interno della sezione di appartenenza – che impediscono il riconoscimento di compensi ulteriori - fissi e variabili- in qualità di Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, non risultando tale possibilità nemmeno dall’art.13 d.lgs.n.545/1992. Ne consegue che il pregresso profilo di Presidente di sezione ricoperto stabilmente dall’OR, non consente il riconoscimento in suo favore, per il periodo nel quale ebbe a sostituire il Presidente di commissione, di ulteriori compensi fissi e variabili relativi agli altri magistrati in favore del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente. La diversificazione fra funzioni giurisdizionali e non giurisdizionali operata dalla Corte di appello si scontra in maniera evidente con il dato normativo da ultimo ricordato che non distingue in alcun modo, all’interno dell’art.39 c.6 d.l.n.98/2011, a seconda delle funzioni svolte dal giudice 8 di 10 che subentra nello svolgimento di funzioni di Presidente di sezione e di Vicepresidente. Ed è appena il caso di aggiungere che le superiori considerazioni escludono la correttezza della decisione impugnata laddove ha giustificato il diritto alla corresponsione dei compensi variabili in relazione all’attività aggiuntiva, di carattere giurisdizionale, che sarebbe svolta dal presidente di Commissione all’atto dell’assegnazione dei ricorsi, alla loro immediata definizione o riunione, rendendoli irrilevanti in relazione al quadro normativo esistente nell’esegesi che qui si è esposta. Peraltro, non è inutile rammentare che l’art.11 del d.lgs. n.545/1992 prevede espressamente che “La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.” Ed in linea con tale previsione normativa, la legge finanziaria 2004 (legge 24/12/2003, n. 350) stabilisce che «Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario» (art. 3, comma 121). Orbene, tale quadro normativo chiarisce espressamente la netta divaricazione fra la giurisdizione tributaria -almeno secondo la disciplina ratione temporis vigente- e l’attività del pubblico impiego, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte- Cass.S.U. n.13722/2017 e, in precedenza, da Cass.S.U. n.21592/2013- ciò recidendo in radice qualunque questione in ordine alla applicabilità, in parte qua, di istituti (art.52 d.lgs.n.165/2001) propri di quel rapporto rispetto alle funzioni svolte dal Presidente di sezione in sostituzione del Presidente di commissione. Precisazione che esclude di poter ritenere manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.39., c.6 d.l.n.98/2011 che pure prospetta il controricorrente. Sul punto, è sufficiente ricordare la natura onoraria del rapporto che lega il giudice tributario all’amministrazione pubblica e l’esistenza di una specifica disposizione normativa-art.39, c.6 d.l.n.98/2011 – che abbia modulato il riconoscimento di compensi fissi e variabili ulteriori a quelli attribuiti dall’art.13 d. lgs. n.545/1992 con l’esplicito divieto per le figure indicate nell’art.2, c.
2. d.lgs. ult. cit. non ponga alcun vulnus al canone di cui all’art.3 Cost., visto che la posizione dei giudici tributari ai quali viene riconosciuto il compenso fisso e variabile per le funzioni superiori si giustifica in relazione all’assenza di analoghi compensi nelle funzioni ricoperte ordinariamente. Per altro verso, la scelta contenuta nell’art.39, c.6, ult. cit. tenuto conto della natura dell’attività svolta dal Presidente supplente -arg. da Cass.n.21592/2013- rientra pienamente nel perimento delle prerogative discrezionali che il legislatore dell’epoca – ben anteriore alle radicali modifiche introdotte dalla l.n.132/2022- ha utilizzato nel disciplinare il 9 di 10 trattamento economico riservato ai Presidenti di Commissione e per quelli di sezione supplenti. Il legislatore, infatti, ha riconosciuto per le peculiari attività svolte dal Presidente di Commissione un incremento dei compensi rispetto a quelli previsti per i Presidenti di Sezione, escludendo, tuttavia, il diritto a compensi aggiuntivi per il Presidente di sezione chiamato a svolgere temporaneamente funzioni di supplenza del Presidente di Commissione. Posizione, quest’ultima, ben diversa precaria e diversa dal Presidente di commissione designato a svolgere le funzioni tali funzioni sulla base della procedura concorsuale per titoli disciplinata dagli artt.9 e 11, c.4, lett.b) del d.lgs. n.545/1992. Scelta che, del resto, risulta plausibile e coerente con l’idea che le funzioni giurisdizionali vicarie rispetto ad una carica apicale non giustifichino alcun riconoscimento economico ulteriore rispetto a quello percepito dal vicario. Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione impugnata appare meritevole di censura, non risultando coerente con i principi appena esposti. Va dunque fissato il seguente principio di diritto: Al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt.2,13 d.lgs.n.545/1992 e 39 d.l.n.98/2011, convertito nella legge n.111 del 15.7.2011 non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti anche in memoria dal controricorrente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va rinviata alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione farà applicazione del superiore principio di diritto, provvedendo altresì sul regime delle spese processuali
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 17 gennaio 2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile in Roma. Il cons.rel. BE OV TI Il Presidente 10 di 10 NI UT
2. d.lgs. ult. cit. non ponga alcun vulnus al canone di cui all’art.3 Cost., visto che la posizione dei giudici tributari ai quali viene riconosciuto il compenso fisso e variabile per le funzioni superiori si giustifica in relazione all’assenza di analoghi compensi nelle funzioni ricoperte ordinariamente. Per altro verso, la scelta contenuta nell’art.39, c.6, ult. cit. tenuto conto della natura dell’attività svolta dal Presidente supplente -arg. da Cass.n.21592/2013- rientra pienamente nel perimento delle prerogative discrezionali che il legislatore dell’epoca – ben anteriore alle radicali modifiche introdotte dalla l.n.132/2022- ha utilizzato nel disciplinare il 9 di 10 trattamento economico riservato ai Presidenti di Commissione e per quelli di sezione supplenti. Il legislatore, infatti, ha riconosciuto per le peculiari attività svolte dal Presidente di Commissione un incremento dei compensi rispetto a quelli previsti per i Presidenti di Sezione, escludendo, tuttavia, il diritto a compensi aggiuntivi per il Presidente di sezione chiamato a svolgere temporaneamente funzioni di supplenza del Presidente di Commissione. Posizione, quest’ultima, ben diversa precaria e diversa dal Presidente di commissione designato a svolgere le funzioni tali funzioni sulla base della procedura concorsuale per titoli disciplinata dagli artt.9 e 11, c.4, lett.b) del d.lgs. n.545/1992. Scelta che, del resto, risulta plausibile e coerente con l’idea che le funzioni giurisdizionali vicarie rispetto ad una carica apicale non giustifichino alcun riconoscimento economico ulteriore rispetto a quello percepito dal vicario. Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione impugnata appare meritevole di censura, non risultando coerente con i principi appena esposti. Va dunque fissato il seguente principio di diritto: Al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt.2,13 d.lgs.n.545/1992 e 39 d.l.n.98/2011, convertito nella legge n.111 del 15.7.2011 non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti anche in memoria dal controricorrente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va rinviata alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione farà applicazione del superiore principio di diritto, provvedendo altresì sul regime delle spese processuali
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 17 gennaio 2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile in Roma. Il cons.rel. BE OV TI Il Presidente 10 di 10 NI UT