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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice, Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 1531/2023;
promossa da c.f. P.IVA 1 rappresentata e Parte 1
difesa dall'Avv. FOSCHINI CARLA
ATTRICE
nei confronti di
Controparte_1
CONVENUTA
CONTUMACE
Conclusioni come precisate in atti.
Il G.O.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.;
sentita la discussione orale di seguito provvede. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice conveniva in giudizio la Sig.ra CP 1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e/o disattesa e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, - Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita, per grave inadempimento dell'acquirente odierna convenuta, redatto a rogito del Notaio Persona 1 di Roma,
repertorio n. 32607 raccolta n. 23396, registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate di Roma 2, in data 11/06/2019, al n. 16602, Serie 1T, con cui la [...]
Parte 2 vendeva alla Sig.ra Controparte 1 odierna resistente, la porzione immobiliare del fabbricato sito in Comune di RC (RM)
in Via Generale Antonio Cantore nn. 5 e 7 e precisamente la porzione di villino bifamiliare, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di RC al foglio 3,
particella 1028, subalterni 3 e 4, unitamente graffati, categoria A/7, classe 2, vani 5,
piano S-1 e T;
E per l'effetto: condannare la Sig.ra alla Controparte 1
restituzione dell'immobile sopra descritto, che dovrà essere lasciato libero di cose e persone a partire dalla data che stabilirà l'Ill.mo Giudice adito;
condannare la
-
resistente al pagamento dei ratei del mutuo scaduti e non pagati ed al pagamento di tutti quelli che eventualmente saranno scaduti e non pagati alla data dell'effettiva liberazione dell'immobile de quo, anche a titolo di indennità di occupazione;
accertare che la somma di Euro 33.121,49, versata dalla Sig.ra Controparte 1
per mezzo del pagamento di n. 39 ratei mensili del mutuo fondiario accollato, vada imputata a titolo di indennità di occupazione dell'immobile de quo, per il periodo giugno 2019 novembre 2022;
- condannare la resistente al pagamento del maggior danno cagionato alla Società
ricorrente che dovesse emergere nel corso del giudizio e venire accertato dall'Ill.mo
-Giudie adito;
ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di
Roma 2 la trascrizione/annotamento dell'emananda sentenza con esonero per il
Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese competenze onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, giusti i parametri riferimento di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e/o oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, giusti i parametri riferimento di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e/o eventuali successive modifiche ed integrazioni da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario"
La convenuta rimaneva contumace.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Vi è prova in atti che
-in data 12/12/2017, la Società ricorrente stipulava, con atto a rogito del Notaio Per_1
[...] di Roma, contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, repertorio n.
30138/21637, registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma 2, in data 13/12/2017, al n. 35248, serie 1T, con la Banca Popolare di Bari Società
Cooperativa per Azioni per la somma di Euro 750.000,00, di cui Euro 400.000,00 a finanziamento del cantiere ed Euro 350.000,00 a facilitazione dei futuri accolli, allo scopo di finanziare la costruzione di una villetta bifamiliare nel Comune di RC per la cui realizzazione era prevista una spesa di Euro 607.952,00 ed un valore finale di Euro 1.043.970,00;
-che il mutuo veniva concesso e garantito da ipoteca di primo grado per l'importo di
Euro 1.500.000,00 e veniva stabilito che il capitale sarebbe stato restituito in 360 rate mensili posticipate e comprensive di capitale, interessi e oneri accessori;
-che in data 27/05/2019 con atto di erogazione a saldo e quietanza / riduzione di importo di mutuo / riduzione ipotecaria / frazionamento ipotecario contabile a rogito del Notaio Persona 1 di Roma, repertorio n. 32595 raccolta n. 23385, registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Roma 2, in data 27/05/2019, al n. 14920,
Serie 1T la Banca acconsentiva che la somma di mutuo ridotta ad Euro 720.000,00
fosse ripartita in 2 quote da attribuirsi alle unità immobiliari, con conseguente frazionamento anche del valore dell'ipoteca, nelle more costruite in Comune di
RC (RM) in Via Generale Cantore nn. 5 e 7; Persona 1 di Roma, repertorio n.-in data 29/05/2019, con atto a rogito del Notaio
32607 raccolta n. 23396, registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di
Roma 2, in data 11/06/2019, al n. 16602, Serie 1T (all. 4), la Società ricorrente vendeva alla Sig.ra Controparte_1 odierna resistente, la porzione immobiliare
,
del fabbricato sito in Comune di RC (RM) in Via Generale Antonio Cantore
nn. 5 e 7 e precisamente: porzione di villino bifamiliare, censita al Catasto dei
Fabbricati del Comune di RC al foglio 3, particella 1028, subalterni 3 e 4,
unitamente graffati, categoria A/7, classe 2, vani 5, piano S-1 e T, disposta su due piani, seminterrato e terra, collegati tra loro da scala interna, al prezzo di complessivi
Euro 460.000,00;
-che all'atto di compravendita, in data 27/06/2019, le parti redigevano scrittural privata per la riduzione del prezzo di compravendita;
-che la scrittura privata del 27/06/2019 prevedeva la riduzione del prezzo di ben Euro
100.000,00, di cui agli assegni indicati nell'atto di compravendita, mai incassati dalla
Società venditrice;
-che nonostante le reiterate formali richieste di adempimento l'odierna conventa non ottemperava ai suoi obblighi;
-che la società è rimasta debitrice della banca dell'intero importo del mutuo di euro
360.000,00 e l'odierna convenuta continua ad abitare l'immobile senza più nulla versare ad eccezione della somma di euro Euro 33.121,49.
Alla luce di quanto provato dalla parte attrice il contratto de quo deve essere risolto per inadempimento contrattuale ex art 1453 c.c.
L'inadempimento contrattuale posto in essere dalla parte convenuta è da considerarsi grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto.
L'articolo 1453 del Codice Civile italiano disciplina le conseguenze dell'inadempimento contrattuale in un contratto a prestazioni corrispettive.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una delle parti non adempie le proprie obbligazioni, l'altra può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto viene risolto retroattivamente (ex tunc): cessa di produrre effetti e le prestazioni già eseguite devono essere restituite (salvo impossibilità oggettiva o compensazioni).
La parte adempiente può chiedere anche il risarcimento per il danno subito:
danno emergente e lucro cessante.
La convenuta non si è costituita in giudizio dimostrando di non avere interesse nella causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, nella persona della Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, così provvede:
-accertato l'inadempimento contrattuale grave ella Sig.ra Controparte 1 dichiara
la risoluzione contrattuale del contratto di compravendita avente ad oggetto la porzione immobiliare del fabbricato sito in Comune di RC (RM) in Via
Generale Antonio Cantore nn. 5 e 7 stipulato dalle parti, redatto a rogito del Notaio Persona 1 di Roma, repertorio n. 32607 raccolta n. 23396, registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma 2, in data 11/06/2019, al n. 16602, Serie
1T;
-condanna la Sig.ra Controparte_1 alla restituzione dell'immobile sopra descritto,
che dovrà essere lasciato libero di cose e persone dalla data di nitifica della sentenza;
-condanna la resistente al pagamento dei ratei del mutuo scaduti e non pagati ed al pagamento di tutti quelli che eventualmente saranno scaduti e non pagati alla data dell'effettiva liberazione dell'immobile de quo;
-accerta che la somma di Euro 33.121,49, versata dalla Sig.ra Controparte_1 per mezzo del pagamento di n. 39 ratei mensili del mutuo fondiario accollato, vada imputata a titolo di indennità di occupazione dell'immobile de quo, per il periodo giugno 2019 novembre 2022;
-condannare la resistente al pagamento del maggior danno cagionato alla Società
ricorrente per la perdita di chances che liquida equitativamente in euro 10.000,00;
-condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in euro 3.756,00 oltre IVA e CPA come per legge, secondo lo scaglione.
di riferimento ex D.M. 55/14.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 2 la trascrizione/annotamento della sentenza con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Tivoli 23/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice, Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 1531/2023;
promossa da c.f. P.IVA 1 rappresentata e Parte 1
difesa dall'Avv. FOSCHINI CARLA
ATTRICE
nei confronti di
Controparte_1
CONVENUTA
CONTUMACE
Conclusioni come precisate in atti.
Il G.O.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.;
sentita la discussione orale di seguito provvede. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice conveniva in giudizio la Sig.ra CP 1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e/o disattesa e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, - Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita, per grave inadempimento dell'acquirente odierna convenuta, redatto a rogito del Notaio Persona 1 di Roma,
repertorio n. 32607 raccolta n. 23396, registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate di Roma 2, in data 11/06/2019, al n. 16602, Serie 1T, con cui la [...]
Parte 2 vendeva alla Sig.ra Controparte 1 odierna resistente, la porzione immobiliare del fabbricato sito in Comune di RC (RM)
in Via Generale Antonio Cantore nn. 5 e 7 e precisamente la porzione di villino bifamiliare, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di RC al foglio 3,
particella 1028, subalterni 3 e 4, unitamente graffati, categoria A/7, classe 2, vani 5,
piano S-1 e T;
E per l'effetto: condannare la Sig.ra alla Controparte 1
restituzione dell'immobile sopra descritto, che dovrà essere lasciato libero di cose e persone a partire dalla data che stabilirà l'Ill.mo Giudice adito;
condannare la
-
resistente al pagamento dei ratei del mutuo scaduti e non pagati ed al pagamento di tutti quelli che eventualmente saranno scaduti e non pagati alla data dell'effettiva liberazione dell'immobile de quo, anche a titolo di indennità di occupazione;
accertare che la somma di Euro 33.121,49, versata dalla Sig.ra Controparte 1
per mezzo del pagamento di n. 39 ratei mensili del mutuo fondiario accollato, vada imputata a titolo di indennità di occupazione dell'immobile de quo, per il periodo giugno 2019 novembre 2022;
- condannare la resistente al pagamento del maggior danno cagionato alla Società
ricorrente che dovesse emergere nel corso del giudizio e venire accertato dall'Ill.mo
-Giudie adito;
ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di
Roma 2 la trascrizione/annotamento dell'emananda sentenza con esonero per il
Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese competenze onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, giusti i parametri riferimento di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e/o oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, giusti i parametri riferimento di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e/o eventuali successive modifiche ed integrazioni da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario"
La convenuta rimaneva contumace.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Vi è prova in atti che
-in data 12/12/2017, la Società ricorrente stipulava, con atto a rogito del Notaio Per_1
[...] di Roma, contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, repertorio n.
30138/21637, registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma 2, in data 13/12/2017, al n. 35248, serie 1T, con la Banca Popolare di Bari Società
Cooperativa per Azioni per la somma di Euro 750.000,00, di cui Euro 400.000,00 a finanziamento del cantiere ed Euro 350.000,00 a facilitazione dei futuri accolli, allo scopo di finanziare la costruzione di una villetta bifamiliare nel Comune di RC per la cui realizzazione era prevista una spesa di Euro 607.952,00 ed un valore finale di Euro 1.043.970,00;
-che il mutuo veniva concesso e garantito da ipoteca di primo grado per l'importo di
Euro 1.500.000,00 e veniva stabilito che il capitale sarebbe stato restituito in 360 rate mensili posticipate e comprensive di capitale, interessi e oneri accessori;
-che in data 27/05/2019 con atto di erogazione a saldo e quietanza / riduzione di importo di mutuo / riduzione ipotecaria / frazionamento ipotecario contabile a rogito del Notaio Persona 1 di Roma, repertorio n. 32595 raccolta n. 23385, registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Roma 2, in data 27/05/2019, al n. 14920,
Serie 1T la Banca acconsentiva che la somma di mutuo ridotta ad Euro 720.000,00
fosse ripartita in 2 quote da attribuirsi alle unità immobiliari, con conseguente frazionamento anche del valore dell'ipoteca, nelle more costruite in Comune di
RC (RM) in Via Generale Cantore nn. 5 e 7; Persona 1 di Roma, repertorio n.-in data 29/05/2019, con atto a rogito del Notaio
32607 raccolta n. 23396, registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di
Roma 2, in data 11/06/2019, al n. 16602, Serie 1T (all. 4), la Società ricorrente vendeva alla Sig.ra Controparte_1 odierna resistente, la porzione immobiliare
,
del fabbricato sito in Comune di RC (RM) in Via Generale Antonio Cantore
nn. 5 e 7 e precisamente: porzione di villino bifamiliare, censita al Catasto dei
Fabbricati del Comune di RC al foglio 3, particella 1028, subalterni 3 e 4,
unitamente graffati, categoria A/7, classe 2, vani 5, piano S-1 e T, disposta su due piani, seminterrato e terra, collegati tra loro da scala interna, al prezzo di complessivi
Euro 460.000,00;
-che all'atto di compravendita, in data 27/06/2019, le parti redigevano scrittural privata per la riduzione del prezzo di compravendita;
-che la scrittura privata del 27/06/2019 prevedeva la riduzione del prezzo di ben Euro
100.000,00, di cui agli assegni indicati nell'atto di compravendita, mai incassati dalla
Società venditrice;
-che nonostante le reiterate formali richieste di adempimento l'odierna conventa non ottemperava ai suoi obblighi;
-che la società è rimasta debitrice della banca dell'intero importo del mutuo di euro
360.000,00 e l'odierna convenuta continua ad abitare l'immobile senza più nulla versare ad eccezione della somma di euro Euro 33.121,49.
Alla luce di quanto provato dalla parte attrice il contratto de quo deve essere risolto per inadempimento contrattuale ex art 1453 c.c.
L'inadempimento contrattuale posto in essere dalla parte convenuta è da considerarsi grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto.
L'articolo 1453 del Codice Civile italiano disciplina le conseguenze dell'inadempimento contrattuale in un contratto a prestazioni corrispettive.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una delle parti non adempie le proprie obbligazioni, l'altra può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto viene risolto retroattivamente (ex tunc): cessa di produrre effetti e le prestazioni già eseguite devono essere restituite (salvo impossibilità oggettiva o compensazioni).
La parte adempiente può chiedere anche il risarcimento per il danno subito:
danno emergente e lucro cessante.
La convenuta non si è costituita in giudizio dimostrando di non avere interesse nella causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, nella persona della Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, così provvede:
-accertato l'inadempimento contrattuale grave ella Sig.ra Controparte 1 dichiara
la risoluzione contrattuale del contratto di compravendita avente ad oggetto la porzione immobiliare del fabbricato sito in Comune di RC (RM) in Via
Generale Antonio Cantore nn. 5 e 7 stipulato dalle parti, redatto a rogito del Notaio Persona 1 di Roma, repertorio n. 32607 raccolta n. 23396, registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma 2, in data 11/06/2019, al n. 16602, Serie
1T;
-condanna la Sig.ra Controparte_1 alla restituzione dell'immobile sopra descritto,
che dovrà essere lasciato libero di cose e persone dalla data di nitifica della sentenza;
-condanna la resistente al pagamento dei ratei del mutuo scaduti e non pagati ed al pagamento di tutti quelli che eventualmente saranno scaduti e non pagati alla data dell'effettiva liberazione dell'immobile de quo;
-accerta che la somma di Euro 33.121,49, versata dalla Sig.ra Controparte_1 per mezzo del pagamento di n. 39 ratei mensili del mutuo fondiario accollato, vada imputata a titolo di indennità di occupazione dell'immobile de quo, per il periodo giugno 2019 novembre 2022;
-condannare la resistente al pagamento del maggior danno cagionato alla Società
ricorrente per la perdita di chances che liquida equitativamente in euro 10.000,00;
-condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in euro 3.756,00 oltre IVA e CPA come per legge, secondo lo scaglione.
di riferimento ex D.M. 55/14.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 2 la trascrizione/annotamento della sentenza con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Tivoli 23/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane