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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 333/23 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 333/2023 R.G. vertente:
TRA
con sede legale in Conegliano (TV) Via V. Alfieri n. 1, C.F. n. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria Pt_2
(già C.F. n. e P. Iva n. , rappresentata e difesa
[...] Parte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. Fabrizio Trifilò, presso il cui studio sito in Patti (ME) via Due Giugno n. 2 B, è elettivamente domiciliata.
-Ricorrente in riassunzione - già Appellata-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Marianna C.F._1
Orlando (C.F. ), presso il cui studio professionale sito in Messina (ME) C.F._2
Via XXVII Luglio n. 54, è elettivamente domiciliato.
-Resistente in sede di rinvio - già Appellante-
E nei confronti di in proprio (già denominazione assunta da Parte_2 Parte_3 [...]
TR
- Resistente in sede di rinvio- N.C.-
OGGETTO: Giudizio di riassunzione a seguito annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, giusta ordinanza n. 36798/2022 del 13.12.2022, pubblicata il 15.12.2022, della
1 sentenza n. 893/2017 del 21.07.2017, depositata il 18.09.2017 (che ha statuito in sede di appello avverso la sentenza n. 58/2012 emessa dal Tribunale di Mistretta in data 11.04.2012, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 132/2006).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente in riassunzione, Parte_1
“1) Preliminarmente rigettare la eccezione di carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale di
[...]
, per essa, di Pt_1 Parte_2 rito, ritenere e la somma di € 19.081,21 già riconosciuta come non dovuta dal CP_1 al AN di LI Spa, oggi perché frutto di illegittima capitalizzazione di interessi e commissioni Parte_1 di massimo scoperto, non determina un credito in favore del sig. ma soltanto un minor debito dello stesso CP_1 nei confronti della BA;
CP_1
3) Conseguentemente condannare il sig. alla restituzione della somma di € 38.467,29 allo Controparte_1 stesso riconosciuta dal Tribunale di Verona con ordinanza del 10/01/2012 in virtù della condanna contenuta nella sentenza della Corte di Appello n.893/2017 cassata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi fino al soddisfo.
4) Condannare il sig. al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado del giudizio, Controparte_1 del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio.”
Per il resistente in riassunzione, : Controparte_1
“1) Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della e per essa, Parte_1 della (già denominazione assunta da Parte_2 Parte_3 TR come deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 30 ottobre 2015), per assoluta assenza di prova della stessa e per tutti i motivi espressi al precedente punto I;
2) Accertare e rideterminare il saldo del conto corrente in oggetto al 31.03.2002 prendendo in considerazione tutto il periodo ricompreso dal 01.01.1989- 31.03.2002 così come stabilito dalla Suprema Corte con ordinanza n.36798 del 13/12/2022 in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con l'effetto di riconoscere e ritenere corretto il saldo rideterminato dal Ctu al 31.03.2002 in € 27.964,65 così come spiegato al precedente punto II con il rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione;
3) Ritenere e dichiarare inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, la domanda avversaria volta a
“condannare il sig. alla restituzione della somma di € 38.467,29 allo stesso riconosciuta dal Controparte_1
Tribunale di Verona con ordinanza del 10/01/2012 in virtù della condanna contenuta nella sentenza della Corte di Appello n. 893/2017 cassata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi fino al soddisfo” e quindi, rigettarla per tutti i motivi esposti al precedente punto III;
4) Condannare e per essa, la al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado Parte_1 Parte_2 del giudizio, del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22.05.2006 notificato il 26.06.06, , titolare dal 1989 Controparte_1 di un conto corrente ordinario acceso, a suo tempo, presso l'Agenzia Controparte_3
- nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa -, conveniva in giudizio
[...] il AN di LI S.p.a., quale cessionario della , per chiedere l'accertamento della nullità CP_3 di varie clausole relative alle condizioni economiche del suddetto contratto di conto corrente con condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme versate in esecuzione delle clausole nulle e al risarcimento dei danni subiti.
2 In via istruttoria chiedeva che venisse ordinato alla banca di produrre ex art.210 c.p.c. tutta la documentazione inerente al rapporto bancario per cui era causa, nonché CTU tecnico contabile al fine di rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti.
Con comparsa del 18.10.2006 si costituiva il AN di LI S.p.a., eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la era stata posta in liquidazione CP_3 coatta amministrativa con decreto del 05.09.1997 e pertanto ogni pretesa avente contenuto patrimoniale afferente ai rapporti pregressi della , come nel caso di specie, doveva essere CP_3 accertata esclusivamente nell'ambito della proce datoria nei modi e nei termini di cui agli artt. 86 e 55 del decreto legislativo n. 385/93 e nei confronti della liquidazione . CP_3
Affermava altresì il AN di LI Spa che quest'ultimo, quale cessionario della liquidazione della giusto atto di cessione del 06.09.1997, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del citato CP_3 decreto legislativo n. 385/93 rispondeva delle sole passività risultanti dallo stato passivo.
Nel merito, comunque, contestava tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto.
Esaurita la fase istruttoria ed assegnata la causa in decisione, depositate le comparse conclusionali, con ordinanza depositata in data 10.06.2009, stante il decesso del procuratore del convenuto AN di LI S.p.a., in pendenza del termine per il deposito delle memorie di replica, il Tribunale di Mistretta dichiarava l'interruzione del processo.
Riassunta la causa nei confronti del AN di LI S.p.a. su istanza di parte attrice, si costituiva in giudizio volontariamente la Aspra Finance S.p.a., e per essa la TR
cessionaria dei crediti del AN di LI S.p.a., la quale faceva proprie tutte le difese ed
[...] eccezioni formulate dal AN di LI S.p.a. con la sua comparsa di costituzione e con i successivi atti e verbali di causa.
Precisate le conclusioni, assegnata la causa nuovamente a sentenza e depositate le relative comparse conclusionali e memorie di replica, con sentenza n. 58/2012 dell'11.04.2012 il Tribunale di Mistretta così pronunciava: “1) Rigetta le domande tutte proposte dall'attore; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio”.
Avverso la predetta sentenza il , rimasto soccombente all'esito del giudizio Controparte_1 di prime cure, proponeva appello nei confronti della sola Aspra Finance S.p.a., cessionaria dei crediti del AN di LI S.p.a., ribadendo tutte le domande già svolte innanzi al Tribunale di primo grado.
Con comparsa del 06.08.2013 si costituiva la – che per TR effetto della fusione per incorporazione aveva assunto i diritti tutti della società incorporata Aspra Finance S.p.a. – chiedendo che il suddetto appello venisse dichiarato inammissibile e/o comunque infondato e conseguentemente che venisse rigettato.
Ritenuto l'appello ammissibile, ammessa ed espletata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, veniva posta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 893/2017 emessa in data 21.07.2017, e depositata il 18.09.2017, la Corte d'Appello di Messina così statuiva: “1) Accoglie parzialmente l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, TR
3 al pagamento della somma di €19.081,21, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore di CP_1
; 2) Compensa in ragione di 1/3 le spese del primo grado di giudizio e condanna
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso della restante quota, in TR favore di che liquida in €226,67 per spese, € 1.200,00 per diritti ed € 1.800,00 per Controparte_1 onorario, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
3) Compensa in ragione di 1/3 le spese del presente grado di giudizio e condanna , in persona del legale rappresentante pro- TR tempore, al rimborso della restante quota, in favore di che liquida in € 455,84 per spese e € Controparte_1
2.400,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e ri come per legge;
4) Condanna
[...]
al rimborso per l'intero delle spese di ctu, come già liquidate in atti, in favore di TR
” Controparte_1
Avverso detta sentenza denominazione assunta da Parte_3 TR
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso in
[...]
Cassazione, notificato alla controparte a mezzo pec in data 12.03.2018, Controparte_1 articolato in sei motivi.
Con controricorso si costituiva in giudizio l'originario attore , il quale si Controparte_1 opponeva alla Cassazione della sentenza e, al contempo, pr entale che affidava a tre motivi.
Con ordinanza n. 36798 del 13.12.2022 pubblicata il 15.12.2022 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la suddetta sentenza n. 893/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Messina così statuendo: “accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso principale, nonché il primo motivo di ricorso incidentale – assorbito il sesto motivo di ricorso principale e rigettati tutti gli altri motivi di entrambi i ricorsi –, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese di lite, comprese quelle del presente grado di legittimità.”
Nelle more del giudizio il giusta ordinanza del Tribunale di Verona del 10.01.2022, CP_1 otteneva il pagamento della somma di € 38.467,29 in virtù ed esecuzione della sentenza della di appello, oggi cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, che aveva condannato TR
a pagare la somma di € 19.081,21 oltre interessi e parte delle spese dei due gradi di
[...] giudizio.
Con l'odierno atto di citazione in riassunzione a seguito del giudizio di Cassazione del 19.04.2023
quale cessionaria di a sua volta cessionaria di Parte_1 TR [...]
( va il giudizio chiedendo TR Parte_3
Appello adita pronunciasse nuovamente, in diversa composizione, sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione e, preso atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 38.467,29 in virtù della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 893/2017 pubblicata il 18.09.2017, poi cassata con rinvio, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che la somma di € 19.081,21 già riconosciuta come non dovuta dal al AN di LI Spa, oggi CP_1 Parte_1
[...
perché frutto di illegittima capitalizzazione di interessi e commissioni di massimo scoperto, non determina un credito del ma soltanto un minor debito dello stesso nei confronti della BA;
2) Conseguentemente CP_1 condannar alla restituzione della somma di € 38.467,29 allo stesso riconosciuta dal Controparte_1
Tribunale di Verona con ordinanza del 10/01/2012 in virtù della condanna contenuta nella sentenza della Corte d'Appello n. 893/2017 cassata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi fino al soddisfo;
3) Condannare il sig. al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado del giudizio, del giudizio di Controparte_1 appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio.”
4 Con comparsa di risposta depositata in data 20.09.2023 si costituiva , Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della e, per essa, della nel merito instava per l'accertamento e Parte_1 Parte_2 rideterminazione del saldo del conto in oggetto al 31.03.2002, prendendo in considerazione tutto il periodo ricompreso dal 01.01.1989 al 31.03.2002 così come stabilito dalla Suprema Corte in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale. In merito alla domanda avversaria volta ad ottenere la condanna del alla restituzione della somma di € 38.467,29, allo stesso CP_1 riconosciuta dal Tribunale di n ordinanza del 10.01.2012, ne rilevava l'inammissibilità oltre che infondatezza in fatto ed in diritto.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.12.2023, la Corte rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, e pertanto, rinviava la causa.
Successivamente, all'udienza del 19.02.2024 (svoltasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.), le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' bene precisare, sotto il profilo procedurale che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità l'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione. Il giudice del rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare "ex novo" la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite (Cfr. Cassazione civile, sezione 2, sentenza n. 5741 del 27.02.2019).
Nel caso di specie, la cedente, in proprio (già denominazione assunta Parte_2 Parte_3 da non si è costituita in questo giudizio, riassunto con TR att e per essa quale mandataria Parte_1 Pt_2
alla stessa ritualmente notificato, sicché ne va dichiarata la contumacia.
[...]
§ 1. Omettendo per ragioni di sinteticità i motivi di ricorso in Cassazione rigettati dalla S.C., in relazione ai quali si è formato il giudicato interno, i motivi accolti possono sintetizzarsi come segue.
Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso principale era stata censurata da parte della BA la sentenza di appello – rispettivamente sotto il profilo della violazione di legge (“violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”) e dell'omesso esame di un fatto decisivo («Omesso esame circa un fatto decisivo che non [sic] è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.») – laddove ha pronunciato condanna al pagamento nei confronti della banca, nonostante l'evidenza, di cui dà atto la stessa sentenza, che il saldo finale
5 del conto corrente fosse risultato passivo per il cliente per un importo ben superiore a quello totale degli addebiti ritenuti illegittimi.
Secondo la S.C. tali motivi, trattati congiuntamente, erano da ritenersi fondati, non essendo in discussione il fatto che, al netto degli illegittimi addebiti accertati nella misura di € 19.081,21, il saldo finale del conto corrente è risultato comunque passivo, per il correntista, per l'importo di € 55.929,31. La stessa sentenza impugnata ne dava atto e peraltro lo stesso controricorrente lo confermava implicitamente laddove, per contrastare i suddetti motivi di ricorso, rilevava che «l'accertamento del saldo del conto corrente non ha costituito oggetto di domanda né di alcuna difesa da parte della BA».
Sennonchè, secondo la S.C. “la domanda di accertamento di un debito (e non di un minor credito) della banca è parte integrante della domanda di condanna della banca medesima al pagamento di un somma a titolo di indebito. Sicché, sulla base di una sentenza che non accerta un debito (e che, anzi, dà atto dell'esistenza di un residuo credito, quantunque ridotto, della banca), non può essere pronunciata la condanna, senza che occorra, per impedirlo, alcuna domanda riconvenzionale, né alcuna eccezione specifica, da parte della banca convenuta”.
Precisano, sul punto, i giudici di legittimità che la regolazione del rapporto in conto corrente fa sì che le poste attive e passive si sommino algebricamente dando origine a un saldo – provvisorio o definitivo, esigibile o non esigibile – che è comunque unico, a credito di una parte e a debito dell'altra (art. 1823 c.c.). Non si tratta di compensazione (in senso proprio) di diversi e reciproci crediti e debiti sorti tra le medesime parti, ma di una compensazione impropria tra le contrapposte partite di un rapporto unitario. Pertanto, non è necessaria l'eccezione di parte ai sensi dell'art. 1242, comma 2, c.c., dovendo invece il giudice rilevare d'ufficio l'esistenza di un saldo incompatibile con l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della parte per la quale il saldo è a credito (Cass. n. 7624/2010).
Del resto, precisa la S.C. “lo stesso controricorrente sottolinea, ad altri fini, l'unitarietà del rapporto di conto corrente, in forza del quale esisteva – anche al momento della cessione d'azienda dai commissari di a CP_3
AN di LI S.p.A. – un credito della banca (una attività patrimoniale per la banca) e non un debito”.
Da quanto sopra deriva la riconosciuta violazione di legge da parte della Corte di Cassazione con conseguente annullamento in parte qua della sentenza della Corte di Appello “la quale non avrebbe potuto considerare un indebito ripetibile e fare oggetto di condanna la somma degli illegittimi addebiti su un conto corrente il cui saldo era comunque passivo per il correntista”.
Nell'accoglimento di tali due motivi la S.C. ha ritenuto assorbito il sesto motivo di ricorso principale afferente alle spese, la cui regolamentazione è stata, quindi, demandata alla presente fase di rinvio.
§ 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, accolto dalla S.C., aveva Controparte_1 dedotto «Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 90 del d.lgs. n. 385 del 1993 in relazione al motivo di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c.», contestando la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui aveva escluso la responsabilità di AN di LI S.p.A. (e quindi ora, per essa, di con riguardo agli illegittimi addebiti di interessi anatocistici avvenuti prima Parte_3
'azienda di in sede di procedura di liquidazione concorsuale CP_3
(6.9.1997).
6 In particolare, il giudice d'appello aveva confermato, sul punto, la decisione del Tribunale di Mistretta, osservando, da un lato, che i crediti vantati nei confronti della banca posta in liquidazione coatta amministrativa possono essere accertati solo in sede concorsuale mediante la specifica procedura di verifica del passivo (art. 86 T.U.B.); dall'altro lato, che nella liquidazione dell'attivo da parte dei commissari liquidatori il cessionario di azienda «risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo» (art. 90, comma 2, T.U.B.). contestava la Controparte_1 pertinenza al caso di specie di tali disposizioni di legge, rilevando che non si trattava del trasferimento di una passività della banca sottoposta a procedura concorsuale, bensì della cessione di una attività (rapporto di conto corrente con saldo momentaneo a credito della banca), di cui il cliente contestava la legittimità.
Secondo la Corte di Cassazione il motivo era da ritenersi fondato, in quanto “è pacifico il fatto che AN di LI S.p.A. subentrò a (non in un semplice rapporto di obbligazione, ma) in un rapporto CP_3 contrattuale pendente, che continuò ad avere esecuzione per alcuni anni, prima della revoca da parte della banca. È pertanto fisiologico che la cessionaria del rapporto sia subentrata non solo nei diritti, ma anche in tutti gli obblighi nascenti dal contratto ceduto e ancora in corso di esecuzione”.
Inoltre “è altrettanto pacifico che il conto corrente, al momento della cessione d'azienda in sede concorsuale, evidenziava un saldo momentaneo passivo per il cliente, sicché questi mai avrebbe potuto essere ammesso al passivo della banca quale creditore dai commissari liquidatori, né chiedere l'ammissione al passivo. La corte d'appello ha rilevato che il cliente avrebbe potuto già allora agire per l'accertamento della nullità delle clausole del contratto contrarie a norme imperative. Ma siffatta domanda, in quanto finalizzata non all'accertamento di un credito da ammettere al passivo, bensì soltanto alla riduzione del saldo passivo del conto corrente, non avrebbe potuto (e quindi men che meno dovuto) essere proposta nei confronti della cedente in sede concorsuale. Infatti, la verifica dello stato passivo in una procedura concorsuale non ammette domande di mero accertamento, ma soltanto domande volte ad affermare il diritto a partecipare alla ripartizione del ricavato della liquidazione dell'attivo (Cass. n. 33475/2021)”.
Da ciò discende, secondo la S.C. che né l'art. 86, né l'art. 90 del T.U.B. pongono ostacoli all'accertamento, nei confronti della cessionaria d'azienda e della sua avente causa, degli illegittimi addebiti sul conto corrente avvenuti prima della cessione d'azienda. Non osta, secondo la S.C. l'onere di presentare in sede concorsuale le domande di ammissione al passivo, perché CP_1 non chiede e non avrebbe potuto chiedere l'accertamento di un credito nei confronti
[...] di;
non osta il limite all'efficacia della cessione delle passività aziendali in sede CP_3 co perché a AN di LI S.p.A. non fu trasferita una posizione passiva (un debito), bensì un rapporto contrattuale pendente con tutta la relativa disciplina legale e negoziale (compresa quella derivante dagli artt. 1418 e ss. c.c.).
§ 3. Tracciato il perimetro tematico in cui deve muoversi la decisione dell'odierno giudice del rinvio, occorre preliminarmente precisare che con l'atto di riassunzione e per Parte_1 essa, giusta procura speciale in Notar dell'11\5\2022, rep.33171, Persona_1 racc.22257, (già denominazione assunta da Parte_2 Parte_3 [...]
) rappresentava che nelle more del giudizio il giusta ordinanza TR CP_1 del 10/1/2022 ha ottenuto il pagamento del di € 38.467,29 in virtù ed esecuzione della sentenza della Corte di Appello cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, che aveva condannato a pagare la somma di TR
€ 19.081,21 oltre interessi e parte delle spese dei due gradi di giudizio.
7 Precisava, altresì, che in forza di atto di scissione ex art.2506 c.c. per atto a rogito Dott. Per_2
Notaio in Milano, del 23 dicembre 2014 rep 31022, racc. 14484 (all. n.6),
[...] CP_2 era subentrata, con decorrenza 1 gennaio 2015, ad negli TR elementi patrimoniali attivi e passivi in uno specifico ramo d'azienda comprendente, tra l'altro, alcuni crediti che facevano capo ad stessa, tra i quali TR rientra quello di cui al presente atto.
Chiariva, quindi, che in data 3/5/2022 la società nell'ambito di un'operazione di Parte_1 cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 de 9, ha acquistato pro-soluto da
, in forza di contratto di cessione, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di CP_2 mora, spese, danni, indennizzi e ogni altro accessorio) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1950 e il 28 febbraio 2022 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della BA d'AL n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della BA d'AL n. 139/1991, e ciò come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 05/5/2022 Parte II n. 52.
Premesso quanto sopra, quale ultimo successore a titolo particolare del credito per cui è causa, riassumeva il giudizio ed in applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione chiedeva che la Corte di Appello, quale giudice del rinvio, volesse accogliere le conclusioni di cui sopra, che, per comodità espositiva si riportano nuovamente:
“1)Ritenere e dichiarare che la somma di € 19.081,21 già riconosciuta come non dovuta dal al AN CP_1 di LI Spa, oggi perché frutto di illegittima capitalizzazione di interessi e commissioni di Parte_1 massimo scoperto, non determina un credito in favore del sig. ma soltanto un minor debito dello stesso CP_1 nei confronti della BA;
CP_1
2) Conseguentemente condannare il sig. alla restituzione della somma di € 38.467,29 allo Controparte_1 stesso riconosciuta dal Tribunale di Verona con ordinanza del 10/01/2012 in virtù della condanna contenuta nella sentenza della Corte di Appello n.893/2017 cassata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi fino al soddisfo.
3) Condannare il sig. al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado del giudizio, Controparte_1 del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio.”.
§ 4. Di converso , costituendosi nel presente giudizio di rinvio, eccepiva in Controparte_1 via preliminare la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della e Parte_1 per essa della per assoluta assenza di prova della stessa. Parte_2
In particolare, secondo il resistente in riassunzione non sarebbe stato provato che l'atto di scissione depositato da controparte, in Notar che avrebbe comportato il subentro di Per_2 nei crediti facenti capo ad TR TR comprendesse anche il rapporto per cui è causa.
Inoltre, mancherebbe la prova della cessione ad non ritenendosi sufficiente la Parte_1 pubblicazione nella gazzetta ufficiale, in mancanza della produzione del relativo contratto di cessione. Secondo tale prova non poteva ricavarsi dal fatto che nell'avviso stesso vi è CP_1
l'indicazione dell'i l sito internet ove sono disponibili, nel rispetto della privacy, i dati relativi ai crediti fino a loro estinzione, in quanto dall'elenco ivi richiamato
8 (https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html) non si evincerebbe se il credito vantato sia ricompreso o meno.
Inoltre, non sarebbe stata versata in atti neppure la procura alla e la successiva procura Parte_4 che quest'ultima avrebbe rilasciato in favore della di cui si parla nell'avviso di Parte_3 cessione pubblicato in G.U. n. 52 del 05.05.2022; e non sarebbe stata prodotta neppure la procura speciale in Notar dell'11\5\2022, rep.33171, racc.22257, in forza della quale Persona_1 la ha riassunto tale giudizio per conto e nell'interesse di Parte_2 Parte_1
Nel merito, insisteva nella domanda di accertare e rideterminare il saldo del conto corrente in oggetto al 31.03.2002 prendendo in considerazione tutto il periodo ricompreso dal 01.01.1989- 31.03.2002 così come stabilito dalla Suprema Corte con la citata ordinanza n.36798 del 13/12/2022 in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.
Più specificatamente secondo il resistente in riassunzione, la Corte di Appello adita dovrà prendere in considerazione, ai fini del calcolo del saldo, gli illegittimi addebiti anatocistici precedenti al 6.9.1997, e quindi, sulla scorta delle risultanze della ctu già espletata a firma del dott.
riconoscere e ritenere corretto il saldo rideterminato dal Ctu al 31.03.2002 in € Persona_3 la differenza tra il saldo negativo risultante dall'estratto conto del 31.03.2002 di
€ 75.010,52 e tutte le somme corrisposte illegittimamente a titolo di capitalizzazione degli interessi e della cms nell'intero periodo dal 1989 al 2002 pari ad € 47.045,80).
§ 5. Occorre prendere le mosse dall'eccezione di carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della sollevata da nella sua costituzione in Parte_1 Controparte_1 questo giudizio.
Intanto, è bene precisare che l'intervento di cui all'art. 111 c.p.c. è applicabile in ogni grado o fase del processo e, quindi, anche nel giudizio di rinvio, senza che vi osti il carattere chiuso di tale giudizio (Cfr. Cass., sez. 3, 9 aprile 1993, n. 4333).
Orbene, a seguito della costituzione della controparte, contenenti le suindicate eccezioni, la società alla prima difesa utile ha prodotto: Parte_1
1) atto in Notar del 23/12/2014 rep. n. 31022 completo di tutti gli allegati;
2) Per_2 dichiarazione congiunta Unicredit-DoBank Spa;
3) dichiarazione ricognitiva del credito a firma della cedente, da cui risulta la titolarità del credito portato dal CP_2 rapporto di C/C, per cui è causa, in capo a 4) estratto conto corrente;
5) Parte_1 procura speciale in Notar dell'11/05/2022 rep. 33171. Persona_1
Tale produzione veniva contestata da controparte, sostenendosi che “neppure con la stessa risulta provata la legittimazione attiva sostanziale e processuale della e/o della sua mandataria Parte_1 Pt_2
[... : in particolare, la procura in Notar dell'11\5\2022, rep.33171, racc.22257,in forza Persona_1 della quale la ha riassunto tale giudizio per conto e nell'interesse di è in contrasto Parte_2 Parte_1 con quanto previsto nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 52 del 05.05.2022 e, per di più, dimostra che per l'intero rapporto di servicing è stata nominata procuratrice la sola , non essendoci, nella fattispecie Parte_2 in esame, neppure le distinte figure di master ER e di special ER. Ne consegue che la (non Parte_2 iscritta all'albo ex art 106 TUB) vada ritenuto soggetto non legittimato ex lege in quanto la relativa delega (pur formalmente presente e depositata da Controparte) è certamente nulla in relazione alla presente procedura, in quanto in violazione -appunto- degli artt. 2, 3 e 7.1 della L n. 130/99”.
9 Con successive note difensive eccepiva alla controparte non solo la mancata prova di CP_1 essere munita di apposita procura, ma anche di non essere iscritta all'albo ex art. 106 del TUB tenuto dalla BA d'AL.
Richiamava, infatti, con specifico riferimento alla cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari disciplinata dall'art.
7.1 della legge 130/1999, quanto espressamente previsto al suo comma 7 che “Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 è affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.”. E' evidente, quindi, sosteneva il resistente, che in presenza di credito cartolarizzato ex l. n. 130/99, la descritta attività di “servicing” è riservata alle Banche e alle sole società iscritte all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B. e l'attività di recupero credito può e deve essere svolta solo dalla società vigilata (i.e. iscritta all'Albo ex art 106 TUB).
§
Tale eccezione risulta infondata.
Occorre premettere in punto di diritto che come è noto “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Cfr. Cass. civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 -Rv. 659464 – 01-).
Più precisamente, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti “ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cfr. Cassazione civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 (Rv. 668451 - 01).
Va, sul punto condiviso quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019).
In giurisprudenza si è precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B
10 Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, è stato affermato, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. citata Cassazione civile, sezione 3, n. 17944 del 2023).
Orbene, nel caso di specie tali indicazioni giurisprudenziali risultano rispettate, potendosi ritenere provata la catena di successioni a titolo particolare che hanno interessato il credito in questione.
Intanto, la ricorrente in riassunzione ha prodotto in atti l'atto di scissione in Notar del Per_2
23/12/2014 rep. n. 31022 completo di tutti gli allegati.
In forza di tale atto le società ( e Pt_5 TR CP_2 dichiarano di dare esecuzione al Progetto mediante assegnazione dalla prima alla CP_4 seconda degli elementi patrimoniali attivi e passivi quali dettagliati nell'allegato 3 al citato Progetto Con (Cfr. art. 2) Scissione parziale, punto 2.1.). Con esso le società e si sanno Pt_5 reciprocamente atto e convengono che tra gli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione da a è compresa “la piena e intera titolarità dei crediti deteriorati verso la clientela quali Pt_5 CP_2 dettagliati nel documento che si allega al presente atto con lettera “C”[…]”.
E' stata, altresì, prodotta la dichiarazione congiunta Unicredit-DoBank Spa dalla quale risulta che i crediti vantati nei confronti di contraddistinti con NDG 82916218 sono Controparte_1 specificati a pag.32 primo rigo dell'allegato C del predetto atto di scissione (cfr. all. C atto in Notar del 23.12.2014, a pag. 32, primo rigo) ed inoltre una dichiarazione ricognitiva del credito Per_2
a firma della cedente, , da cui risulta che tra i crediti compresi nella cessione a favore CP_2 di rientra anche il c\c identificato a sofferenza col n.3290062900. Parte_1
Come può evincersi poi dall'estratto conto corrente prodotto in atti, il c\c n.3290062900 corrisponde effettivamente al NDG 82916218 che è quello specificato nell'atto di scissione in Notar Per_2
Quanto poi alla cessione alla cessione in blocco in favore di secondo la speciale Parte_1 disciplina di cui all'art. 58 TUB, nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prodotto in atti, si
11 fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e ogni altro accessorio) del cedente derivanti da contratto di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 ed il 28 febbraio 2022 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della circolare della BA d'AL n.272/2008 (matrice dei conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi ai sensi della circolare della BA d'AL n.139/1991…”
Non vi è dubbio, quindi, che il rapporto in questione sia incluso nel suddetto elenco considerato che trattasi di un rapporto di conto corrente stipulato nel 1989 e che lo stesso al momento della cessione era a sofferenza considerato che il presente giudizio è stato promosso dal con CP_1 atto di citazione del 22/05/2006.
Sul punto è appena il caso di osservare che nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (cfr.. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006).
Risulta, altresì, depositata in atti la procura speciale in notar el'11/05/2022 rep 33171, Per_1 di cui controparte lamentava la mancata produzione, con la quale ha conferito Parte_1
a procura speciale al fine di compiere, in nome e per conto della Società ogni Parte_2 attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”), nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata dalla Società; documentazione che supera ogni obiezione di sorta del circa il difetto di potere di CP_1 rappresentanza della società.
Quanto poi all'eccezione relativa alla mancata iscrizione della società nell'albo ex Parte_2 art. 106 TUB, occorre osservare quanto segue.
Va precisato che le operazioni di cartolarizzazione possono essere effettuate solo tramite le Part società veicolo (c.d. ) di cui all'art. 3 della L. n. 130/1999, iscritte in un elenco tenuto dalla BA d'AL. Le società veicolo sono entità create appositamente per emettere titoli sul mercato, il cui valore e rendimento sono determinati esclusivamente dai crediti oggetto di cartolarizzazione.
La citata legge 130/99 ha poi introdotto uno sdoppiamento tra il soggetto titolare del credito, ovvero la società veicolo (nel caso in esame: , e quello incaricato del recupero, Parte_1 ovvero il c.d. ER (nel caso in esame: come si evince dall'avviso pubblicato sulla Parte_4
G.U. parte seconda n. 52 del 5.5.2022). Questo approccio garantisce una maggiore specializzazione e professionalità nella gestione dei crediti cartolarizzati.
La legge n. 130/1999 riserva un ruolo cruciale ai ER, ovvero alle società incaricate del recupero dei crediti cartolarizzati.
In particolare, ai ER sono affidati nell'ambito di una cartolarizzazione, sia funzioni di natura operativa inerenti alla gestione del portafoglio di attivi cartolarizzati, sia funzioni di garanzia
12 relativi alla correttezza dell'operazione, tanto nell'interesse dei sottoscrittori dei titoli che, più in generale, del mercato.
Questi soggetti devono essere iscritti all'albo ex art. 106 TUB e sono indicati nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La legge prevede che solo banche e intermediari finanziari iscritti all'albo possano svolgere l'attività di riscossione dei crediti ceduti, nonché i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3).
Nella sostanza, il legislatore ha voluto che compiti così delicati, che hanno un impatto diretto sulla remuneratività dell'investimento e sulla tutela del mercato, fossero svolti da soggetti altamente qualificati e sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche. Gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB sono infatti tenuti a rispettare standard rigorosi in termini di stabilità finanziaria e sana e prudente gestione.
Ciò posto, BA d'AL (cfr. circolare n. 288 del 3/4/2015, versata in atti dalla ricorrente in riassunzione) prevede la facoltà per i ERs di esternalizzare, avvalendosi di soggetti terzi, lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti cartolarizzati e dei servizi di cassa e pagamento, nonché lo svolgimento degli altri compiti affidatigli in base al contratto o al prospetto informativo, precisando che non è comunque delegabile a terzi la funzione di verifica della conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo.
In caso di esternalizzazione delle attività di riscossione dei crediti e servizi di cassa e pagamento, le Disposizioni di Vigilanza richiedono che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il ER sia abilitato ad effettuare verifiche periodiche sui soggetti terzi incaricati, al fine di verificare l'accuratezza delle loro segnalazioni, di individuare eventuali carenze operative o frodi e di accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso.
Quindi, sempre più di frequente le operazioni di cartolarizzazioni prevedono la presenza di uno special ER o sub-ER (nel caso in esame: titolare di licenza ex art. 115 Parte_2
TULPS, allegata in atti dal ricorrente in riassunzione), al quale il ER delega le attività di gestione e incasso dei crediti.
Qualora le attività di gestione e incasso sono delegate a uno special ER, il ER svolge nella cartolarizzazione un ruolo sostanzialmente limitato alle attività ex art. 2, comma 6-bis della Legge 130 – che, come si è detto, non sono delegabili a terzi – e viene correntemente definito master ER.
Fatte tali precisazioni, occorre osservare che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, l'eventuale conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. non determina l'invalidità degli atti di riscossione da questo compiuti “in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cfr. Cassazione Civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024 -Rv. 670579 – 01-).
13 Nello specifico, con tale importante arresto, la S.C. esclude carattere imperativo all'articolo 2 della Legge 130/1999.
Secondo la Corte, sebbene qualsiasi disposizione di legge presenti profili di interesse pubblico, ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di “preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali” per riconoscere tale carattere.
Inoltre, la Corte rileva che la rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non è di per sé sufficiente per qualificare come imperativa tutta la serie di disposizioni contenute in interi apparati normativi in materia di c.d. “diritto dell'economia” (come il TUB o il TUF).
Ad avviso della S.C. in sostanza “le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla BA d'AL) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata” (Cfr. citata Cass., sez. 3, Ord. N. 7243/24).
Da quanto sopra esposto, deriva l'infondatezza di tutte le eccezioni mosse dal resistente in riassunzione, sotto tutti i profili sopra attenzionati.
§ 6. Quanto al merito della vicenda, secondo le indicazioni della S.C. in questa sede vincolanti per il giudicante, occorre prendere in esame tutto il periodo ricompreso dal 01.01.1989- 31.03.2002 al fine di verificare quale sia l'effettivo ammontare del debito/credito del correntista, tenuto conto delle poste da espungere sulla scorta di quanto già statuito dalla Corte di Appello nella sentenza n. 893/17 depositata il 18 settembre 2017, non intaccata dalla pronuncia della Cassazione e quindi divenuta definitiva sul punto.
Avuto riguardo agli esiti della CTU redatta nel procedimento di appello dal dr. Persona_3 occorre, pertanto, riconoscere e ritenere corretto il saldo rideterminato al 31.03.2002 in € 27.964,65 a debito del correntista (pari alla differenza tra il saldo negativo risultante dall'estratto conto del 31.03.2002 di € 75.010,52 e tutte le somme corrisposte illegittimamente a titolo di capitalizzazione degli interessi e della cms nell'intero periodo dal 1989 al 2002 pari ad € 47.045,87), come richiamato dal resistente nei propri scritti difensivi, senza CP_1 contestazione alcuna da parte della BA.
Essendo rimasto negativo il saldo del c/c a seguito della sua rideterminazione previa espulsione delle poste ritenute illegittime, appare evidente che, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla S.C. nell'accogliere il quarto e quinto motivo di ricorso proposto dalla BA, non può disporsi alcuna condanna di restituzione a carico della BA, la quale anzi risulta creditrice della residua somma come sopra determinata.
§ 7. Per quanto riguarda la richiesta della BA cessionaria del credito di ottenere in restituzione le somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata dalla S.C., la relativa domanda deve trovare accoglimento.
14 Tale domanda, infatti, risulta pacificamente ammissibile nell'ambito del giudizio di rinvio (Cfr. fra le tante, Cassazione civile, sezione 6-3 Ordinanza n. 3527 del 13.02.2020).
E' stato, inoltre, provato in questo giudizio che a seguito di pignoramento presso terzi avanti al Tribunale di Verona, ha ottenuto ordinanza di assegnazione del Controparte_1
10/01/2022 della somma di € 38.467,29 che è stata distratta in favore di TR creditor creditoris, che era intervenuta nella relativa procedura esecutiva, intentata ai danni di ai sensi dell'art. 511 c.p.c. in quanto a sua volta creditrice del per un Parte_3 CP_1 orto derivante da altro titolo esecutivo (mutuo agrario).
Sul punto, a differenza di quanto argomentato da parte avversa, appare sufficiente la produzione da parte della ricorrente in riassunzione dell'ordinanza emessa dal G.E.M. del Tribunale di Verona nell'ambito del procedimento esecutivo n. 1716/2018 R.G.E.M. in data 10 gennaio 2022 (cfr. doc in atti, con la quale così viene disposto: “Il Giudice dell'Esecuzione, preso atto della richiesta avanzata da , creditor creditoris, di essere sostituita ex art.511 c.p.c. a CP_2 CP_1
nell'assegnazione della somma;
verificata la legittimazione attiva , la
[...] CP_2 sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito dalla medesima fatto valere e ritenuta la legittimazione passiva del creditore procedente;
osservato che la somma corrispondente al credito del creditore procedente maggiorata degli interessi maturati è pari a complessivi Controparte_1
€.35.467,29 e che le spese di procedura spettanti al creditore procedente vengono liquidate in complessivi
€.3.000,00 (comprensivo di CPA e IVA); determinato, quindi, nella complessiva somma di €.38.467,29, l'importo spettante al creditore sostituito;
visto l'art. 511 Cod. Proc. Civ.; Controparte_1
ASSEGNA al creditore procedente la somma di €.38.467,29 disponendone la distrazione in favore di
. ORDINA al terzo pignorato il pagamento entro venti giorni dalla notifica autorizzando, CP_2 all'esito, quietanza liberatoria”).
Né assume alcun rilievo la circostanza che il relativo giudizio sia proseguito nei confronti della cedente ( ora anziché della cessionaria del credito, costituendo Parte_3 Parte_2 principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto.
§ 8. Spese processuali.
Per la regolamentazione delle spese di lite di questo giudizio di rinvio, dovendo questa Corte provvedere anche per quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente il consolidato principio secondo cui “… In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente
– al rimborso delle stesse in favore della controparte …” (Cass. civ., sez. un., n. 32906/2022).
Nel caso in esame, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per compensare tra le parti, nella misura di 1/3, le spese di tutti i gradi di giudizio, mentre i 2/3 di tali spese vanno posto a carico della BA, ed in particolare di (ora per i gradi di giudizio fino a Parte_3 Parte_2
15 quello di legittimità e a carico di ora , in solido con e Parte_3 Parte_2 Parte_1 per essa per il presente giudizio di rinvio (ciò in applicazione del principio fissato Parte_2 da Cassazione civile, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12663 del 25/06/2020, secondo il quale “il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi al giudizio di appello, risultandovi soccombente insieme al dante causa, non può essere condannato per le spese del giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali”).
All'esito complessivo del giudizio, difatti, risulta sostanzialmente Controparte_1 prevalentemente vittorioso, avendo ottenuto, a nullità di alcune clausole contrattuali la rideterminazione, in senso a lui favorevole, del saldo del conto corrente in esame, sia pure rimasto a debito del correntista.
Per altro verso, egli è rimasto, invece, parzialmente soccombente in relazione alle ulteriori pretese non accolte all'esito del giudizio di appello con decisione non intaccata dalla pronuncia di legittimità e, quindi, intangibile;
ragion per cui appare conforme a giustizia confermare la parziale compensazione di tali spese, già statuita dalla Corte di Appello nella sentenza parzialmente cassata, nella misura di 1/3.
Tali spese processuali, per tutti i gradi del giudizio, devono liquidarsi sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Ne discende che per il primo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato in base al valore della causa (scaglione da €. 26.001 a €. 52.000) ed applicando i parametri tariffari tra i minimi ed i medi (avuto riguardo all'entità delle questioni trattate), i 2/3 delle spettanze a carico della BA si determinano in complessivi € 3.900,00 (di cui € 800,00 per fase di studio;
€ 600,00 per fase introduttiva;
€ 900,00 per fase istruttoria;
€ 1.600,00 per fase decisionale), oltre €. 226,67 per spese, ed oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Per il secondo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra, applicando i parametri tariffari tra i minimi ed i medi, i 2/3 delle spettanze a carico della BA si determinano in complessivi € 4.500,00 (di cui € 1.000,00 per fase di studio;
€ 700,00 per fase introduttiva;
€ 1.100,00 per fase trattazione;
€. 1.700,00 per fase decisionale), oltre €. 455,84 per spese ed oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Per il giudizio di legittimità, avuto riguardo allo scaglione tariffario come sopra individuato ed applicando i parametri tariffari compresi tra i minimi ed i medi, i 2/3 delle spettanze a carico della BA si determinano in complessivi € 2.600,00 (di cui € 1.100,00 per fase di studio;
€ 900,00 per fase introduttiva;
€ 600,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Per il giudizio di rinvio, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra ed applicando i parametri tariffari compresi tra minimi ed i medi, i 2/3 delle spettanze a carico della (ora e di , e per essa in solido tra loro, si Pt_3 Parte_2 Parte_1 Parte_2 ano i 3.40 i € 1.000,00 io;
€ 700,00 per fase introduttiva;
€. 1.700,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
16 Va disposta la distrazione delle somme liquidate a titolo di spese processuali, in favore del procuratore costituito, Avv. Marianna Orlando, che ha avanzato apposita richiesta, pur in mancanza di esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 31033 del 27.11.2019).
Resta ferma la condanna della BA al rimborso per l'intero delle spese di CTU, già liquidate come in atti, in favore di . Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 333/2023 RGAC sull'atto in riassunzione proposto da e per essa seguito Ordinanza della Suprema Parte_1 Parte_2
Corte di Cassazione n. 36798/2022, emessa in data 13.12.2022 e pubblicata il 15.12.2022 con la quale è stata parzialmente cassata la sentenza della Corte di Appello di Messina, n. 893/2017 depositata il 18.09.2017, previa declaratoria di contumacia di in proprio (già Parte_2
, così provvede: Parte_3
1) decidendo sui motivi oggetto dell'annullamento con rinvio della Suprema Corte di Cassazione, ridetermina il saldo debitore del conto corrente in esame per tutto il periodo ricompreso dal 01.01.1989- 31.03.2002 in €. 27.964,65, a debito del correntista;
2) per l'effetto, condanna alla restituzione in favore della BA Controparte_1
( ora per essa della somma di € 38.467,29 Parte_3 Parte_1 Parte_2 allo stesso riconosciuta dal Tribunale di Verona con ordinanza del 10/01/2012 in virtù della condanna contenuta nella sentenza della Corte di Appello n.893/2017 cassata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi fino al soddisfo;
3) condanna la BA ( ra alla rifusione, in favore di Parte_3 Parte_2 CP_1
, delle spese di lite del giudizio di primo grado, previa loro compensazione nella
[...] misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi € 3.900,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre 226,67 per spese ed oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
4) condanna la BA ( ra alla rifusione, in favore di Parte_3 Parte_2 CP_1
, delle sp iud grado, previa loro comp
[...] nella misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi
€ 4.500,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre €. 455,84 per spese ed oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
5) condanna la BA ( ra alla rifusione, in favore di Parte_3 Parte_2 CP_1
, delle spese di lite del giudizio di legittimità, previa loro compensazione nella
[...] misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi € 2.600,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
6) condanna e per essa in solido con (ora Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_2
) alla rifusione, in favore di , delle spese di lite del presente
[...] Controparte_1
17 giudizio di rinvio, previa loro compensazione nella misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi € 3.400,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
7) dispone la distrazione delle somme liquidate a titolo di spese processuali, per tutti i gradi del giudizio, in favore del difensore antistatario, Avv. Marianna Orlando;
8) resta ferma la condanna della BA al rimborso per intero delle spese di CTU, già liquidate come in atti, in favore di . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo Dott. Giuseppe Francesco D'Andrea.
18
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 333/2023 R.G. vertente:
TRA
con sede legale in Conegliano (TV) Via V. Alfieri n. 1, C.F. n. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria Pt_2
(già C.F. n. e P. Iva n. , rappresentata e difesa
[...] Parte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. Fabrizio Trifilò, presso il cui studio sito in Patti (ME) via Due Giugno n. 2 B, è elettivamente domiciliata.
-Ricorrente in riassunzione - già Appellata-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Marianna C.F._1
Orlando (C.F. ), presso il cui studio professionale sito in Messina (ME) C.F._2
Via XXVII Luglio n. 54, è elettivamente domiciliato.
-Resistente in sede di rinvio - già Appellante-
E nei confronti di in proprio (già denominazione assunta da Parte_2 Parte_3 [...]
TR
- Resistente in sede di rinvio- N.C.-
OGGETTO: Giudizio di riassunzione a seguito annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, giusta ordinanza n. 36798/2022 del 13.12.2022, pubblicata il 15.12.2022, della
1 sentenza n. 893/2017 del 21.07.2017, depositata il 18.09.2017 (che ha statuito in sede di appello avverso la sentenza n. 58/2012 emessa dal Tribunale di Mistretta in data 11.04.2012, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 132/2006).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente in riassunzione, Parte_1
“1) Preliminarmente rigettare la eccezione di carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale di
[...]
, per essa, di Pt_1 Parte_2 rito, ritenere e la somma di € 19.081,21 già riconosciuta come non dovuta dal CP_1 al AN di LI Spa, oggi perché frutto di illegittima capitalizzazione di interessi e commissioni Parte_1 di massimo scoperto, non determina un credito in favore del sig. ma soltanto un minor debito dello stesso CP_1 nei confronti della BA;
CP_1
3) Conseguentemente condannare il sig. alla restituzione della somma di € 38.467,29 allo Controparte_1 stesso riconosciuta dal Tribunale di Verona con ordinanza del 10/01/2012 in virtù della condanna contenuta nella sentenza della Corte di Appello n.893/2017 cassata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi fino al soddisfo.
4) Condannare il sig. al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado del giudizio, Controparte_1 del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio.”
Per il resistente in riassunzione, : Controparte_1
“1) Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della e per essa, Parte_1 della (già denominazione assunta da Parte_2 Parte_3 TR come deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 30 ottobre 2015), per assoluta assenza di prova della stessa e per tutti i motivi espressi al precedente punto I;
2) Accertare e rideterminare il saldo del conto corrente in oggetto al 31.03.2002 prendendo in considerazione tutto il periodo ricompreso dal 01.01.1989- 31.03.2002 così come stabilito dalla Suprema Corte con ordinanza n.36798 del 13/12/2022 in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con l'effetto di riconoscere e ritenere corretto il saldo rideterminato dal Ctu al 31.03.2002 in € 27.964,65 così come spiegato al precedente punto II con il rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione;
3) Ritenere e dichiarare inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, la domanda avversaria volta a
“condannare il sig. alla restituzione della somma di € 38.467,29 allo stesso riconosciuta dal Controparte_1
Tribunale di Verona con ordinanza del 10/01/2012 in virtù della condanna contenuta nella sentenza della Corte di Appello n. 893/2017 cassata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi fino al soddisfo” e quindi, rigettarla per tutti i motivi esposti al precedente punto III;
4) Condannare e per essa, la al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado Parte_1 Parte_2 del giudizio, del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22.05.2006 notificato il 26.06.06, , titolare dal 1989 Controparte_1 di un conto corrente ordinario acceso, a suo tempo, presso l'Agenzia Controparte_3
- nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa -, conveniva in giudizio
[...] il AN di LI S.p.a., quale cessionario della , per chiedere l'accertamento della nullità CP_3 di varie clausole relative alle condizioni economiche del suddetto contratto di conto corrente con condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme versate in esecuzione delle clausole nulle e al risarcimento dei danni subiti.
2 In via istruttoria chiedeva che venisse ordinato alla banca di produrre ex art.210 c.p.c. tutta la documentazione inerente al rapporto bancario per cui era causa, nonché CTU tecnico contabile al fine di rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti.
Con comparsa del 18.10.2006 si costituiva il AN di LI S.p.a., eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la era stata posta in liquidazione CP_3 coatta amministrativa con decreto del 05.09.1997 e pertanto ogni pretesa avente contenuto patrimoniale afferente ai rapporti pregressi della , come nel caso di specie, doveva essere CP_3 accertata esclusivamente nell'ambito della proce datoria nei modi e nei termini di cui agli artt. 86 e 55 del decreto legislativo n. 385/93 e nei confronti della liquidazione . CP_3
Affermava altresì il AN di LI Spa che quest'ultimo, quale cessionario della liquidazione della giusto atto di cessione del 06.09.1997, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del citato CP_3 decreto legislativo n. 385/93 rispondeva delle sole passività risultanti dallo stato passivo.
Nel merito, comunque, contestava tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto.
Esaurita la fase istruttoria ed assegnata la causa in decisione, depositate le comparse conclusionali, con ordinanza depositata in data 10.06.2009, stante il decesso del procuratore del convenuto AN di LI S.p.a., in pendenza del termine per il deposito delle memorie di replica, il Tribunale di Mistretta dichiarava l'interruzione del processo.
Riassunta la causa nei confronti del AN di LI S.p.a. su istanza di parte attrice, si costituiva in giudizio volontariamente la Aspra Finance S.p.a., e per essa la TR
cessionaria dei crediti del AN di LI S.p.a., la quale faceva proprie tutte le difese ed
[...] eccezioni formulate dal AN di LI S.p.a. con la sua comparsa di costituzione e con i successivi atti e verbali di causa.
Precisate le conclusioni, assegnata la causa nuovamente a sentenza e depositate le relative comparse conclusionali e memorie di replica, con sentenza n. 58/2012 dell'11.04.2012 il Tribunale di Mistretta così pronunciava: “1) Rigetta le domande tutte proposte dall'attore; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio”.
Avverso la predetta sentenza il , rimasto soccombente all'esito del giudizio Controparte_1 di prime cure, proponeva appello nei confronti della sola Aspra Finance S.p.a., cessionaria dei crediti del AN di LI S.p.a., ribadendo tutte le domande già svolte innanzi al Tribunale di primo grado.
Con comparsa del 06.08.2013 si costituiva la – che per TR effetto della fusione per incorporazione aveva assunto i diritti tutti della società incorporata Aspra Finance S.p.a. – chiedendo che il suddetto appello venisse dichiarato inammissibile e/o comunque infondato e conseguentemente che venisse rigettato.
Ritenuto l'appello ammissibile, ammessa ed espletata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, veniva posta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 893/2017 emessa in data 21.07.2017, e depositata il 18.09.2017, la Corte d'Appello di Messina così statuiva: “1) Accoglie parzialmente l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, TR
3 al pagamento della somma di €19.081,21, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore di CP_1
; 2) Compensa in ragione di 1/3 le spese del primo grado di giudizio e condanna
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso della restante quota, in TR favore di che liquida in €226,67 per spese, € 1.200,00 per diritti ed € 1.800,00 per Controparte_1 onorario, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
3) Compensa in ragione di 1/3 le spese del presente grado di giudizio e condanna , in persona del legale rappresentante pro- TR tempore, al rimborso della restante quota, in favore di che liquida in € 455,84 per spese e € Controparte_1
2.400,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e ri come per legge;
4) Condanna
[...]
al rimborso per l'intero delle spese di ctu, come già liquidate in atti, in favore di TR
” Controparte_1
Avverso detta sentenza denominazione assunta da Parte_3 TR
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso in
[...]
Cassazione, notificato alla controparte a mezzo pec in data 12.03.2018, Controparte_1 articolato in sei motivi.
Con controricorso si costituiva in giudizio l'originario attore , il quale si Controparte_1 opponeva alla Cassazione della sentenza e, al contempo, pr entale che affidava a tre motivi.
Con ordinanza n. 36798 del 13.12.2022 pubblicata il 15.12.2022 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la suddetta sentenza n. 893/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Messina così statuendo: “accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso principale, nonché il primo motivo di ricorso incidentale – assorbito il sesto motivo di ricorso principale e rigettati tutti gli altri motivi di entrambi i ricorsi –, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese di lite, comprese quelle del presente grado di legittimità.”
Nelle more del giudizio il giusta ordinanza del Tribunale di Verona del 10.01.2022, CP_1 otteneva il pagamento della somma di € 38.467,29 in virtù ed esecuzione della sentenza della di appello, oggi cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, che aveva condannato TR
a pagare la somma di € 19.081,21 oltre interessi e parte delle spese dei due gradi di
[...] giudizio.
Con l'odierno atto di citazione in riassunzione a seguito del giudizio di Cassazione del 19.04.2023
quale cessionaria di a sua volta cessionaria di Parte_1 TR [...]
( va il giudizio chiedendo TR Parte_3
Appello adita pronunciasse nuovamente, in diversa composizione, sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione e, preso atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 38.467,29 in virtù della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 893/2017 pubblicata il 18.09.2017, poi cassata con rinvio, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che la somma di € 19.081,21 già riconosciuta come non dovuta dal al AN di LI Spa, oggi CP_1 Parte_1
[...
perché frutto di illegittima capitalizzazione di interessi e commissioni di massimo scoperto, non determina un credito del ma soltanto un minor debito dello stesso nei confronti della BA;
2) Conseguentemente CP_1 condannar alla restituzione della somma di € 38.467,29 allo stesso riconosciuta dal Controparte_1
Tribunale di Verona con ordinanza del 10/01/2012 in virtù della condanna contenuta nella sentenza della Corte d'Appello n. 893/2017 cassata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi fino al soddisfo;
3) Condannare il sig. al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado del giudizio, del giudizio di Controparte_1 appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio.”
4 Con comparsa di risposta depositata in data 20.09.2023 si costituiva , Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della e, per essa, della nel merito instava per l'accertamento e Parte_1 Parte_2 rideterminazione del saldo del conto in oggetto al 31.03.2002, prendendo in considerazione tutto il periodo ricompreso dal 01.01.1989 al 31.03.2002 così come stabilito dalla Suprema Corte in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale. In merito alla domanda avversaria volta ad ottenere la condanna del alla restituzione della somma di € 38.467,29, allo stesso CP_1 riconosciuta dal Tribunale di n ordinanza del 10.01.2012, ne rilevava l'inammissibilità oltre che infondatezza in fatto ed in diritto.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.12.2023, la Corte rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, e pertanto, rinviava la causa.
Successivamente, all'udienza del 19.02.2024 (svoltasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.), le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' bene precisare, sotto il profilo procedurale che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità l'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione. Il giudice del rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare "ex novo" la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite (Cfr. Cassazione civile, sezione 2, sentenza n. 5741 del 27.02.2019).
Nel caso di specie, la cedente, in proprio (già denominazione assunta Parte_2 Parte_3 da non si è costituita in questo giudizio, riassunto con TR att e per essa quale mandataria Parte_1 Pt_2
alla stessa ritualmente notificato, sicché ne va dichiarata la contumacia.
[...]
§ 1. Omettendo per ragioni di sinteticità i motivi di ricorso in Cassazione rigettati dalla S.C., in relazione ai quali si è formato il giudicato interno, i motivi accolti possono sintetizzarsi come segue.
Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso principale era stata censurata da parte della BA la sentenza di appello – rispettivamente sotto il profilo della violazione di legge (“violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”) e dell'omesso esame di un fatto decisivo («Omesso esame circa un fatto decisivo che non [sic] è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.») – laddove ha pronunciato condanna al pagamento nei confronti della banca, nonostante l'evidenza, di cui dà atto la stessa sentenza, che il saldo finale
5 del conto corrente fosse risultato passivo per il cliente per un importo ben superiore a quello totale degli addebiti ritenuti illegittimi.
Secondo la S.C. tali motivi, trattati congiuntamente, erano da ritenersi fondati, non essendo in discussione il fatto che, al netto degli illegittimi addebiti accertati nella misura di € 19.081,21, il saldo finale del conto corrente è risultato comunque passivo, per il correntista, per l'importo di € 55.929,31. La stessa sentenza impugnata ne dava atto e peraltro lo stesso controricorrente lo confermava implicitamente laddove, per contrastare i suddetti motivi di ricorso, rilevava che «l'accertamento del saldo del conto corrente non ha costituito oggetto di domanda né di alcuna difesa da parte della BA».
Sennonchè, secondo la S.C. “la domanda di accertamento di un debito (e non di un minor credito) della banca è parte integrante della domanda di condanna della banca medesima al pagamento di un somma a titolo di indebito. Sicché, sulla base di una sentenza che non accerta un debito (e che, anzi, dà atto dell'esistenza di un residuo credito, quantunque ridotto, della banca), non può essere pronunciata la condanna, senza che occorra, per impedirlo, alcuna domanda riconvenzionale, né alcuna eccezione specifica, da parte della banca convenuta”.
Precisano, sul punto, i giudici di legittimità che la regolazione del rapporto in conto corrente fa sì che le poste attive e passive si sommino algebricamente dando origine a un saldo – provvisorio o definitivo, esigibile o non esigibile – che è comunque unico, a credito di una parte e a debito dell'altra (art. 1823 c.c.). Non si tratta di compensazione (in senso proprio) di diversi e reciproci crediti e debiti sorti tra le medesime parti, ma di una compensazione impropria tra le contrapposte partite di un rapporto unitario. Pertanto, non è necessaria l'eccezione di parte ai sensi dell'art. 1242, comma 2, c.c., dovendo invece il giudice rilevare d'ufficio l'esistenza di un saldo incompatibile con l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della parte per la quale il saldo è a credito (Cass. n. 7624/2010).
Del resto, precisa la S.C. “lo stesso controricorrente sottolinea, ad altri fini, l'unitarietà del rapporto di conto corrente, in forza del quale esisteva – anche al momento della cessione d'azienda dai commissari di a CP_3
AN di LI S.p.A. – un credito della banca (una attività patrimoniale per la banca) e non un debito”.
Da quanto sopra deriva la riconosciuta violazione di legge da parte della Corte di Cassazione con conseguente annullamento in parte qua della sentenza della Corte di Appello “la quale non avrebbe potuto considerare un indebito ripetibile e fare oggetto di condanna la somma degli illegittimi addebiti su un conto corrente il cui saldo era comunque passivo per il correntista”.
Nell'accoglimento di tali due motivi la S.C. ha ritenuto assorbito il sesto motivo di ricorso principale afferente alle spese, la cui regolamentazione è stata, quindi, demandata alla presente fase di rinvio.
§ 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, accolto dalla S.C., aveva Controparte_1 dedotto «Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 90 del d.lgs. n. 385 del 1993 in relazione al motivo di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c.», contestando la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui aveva escluso la responsabilità di AN di LI S.p.A. (e quindi ora, per essa, di con riguardo agli illegittimi addebiti di interessi anatocistici avvenuti prima Parte_3
'azienda di in sede di procedura di liquidazione concorsuale CP_3
(6.9.1997).
6 In particolare, il giudice d'appello aveva confermato, sul punto, la decisione del Tribunale di Mistretta, osservando, da un lato, che i crediti vantati nei confronti della banca posta in liquidazione coatta amministrativa possono essere accertati solo in sede concorsuale mediante la specifica procedura di verifica del passivo (art. 86 T.U.B.); dall'altro lato, che nella liquidazione dell'attivo da parte dei commissari liquidatori il cessionario di azienda «risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo» (art. 90, comma 2, T.U.B.). contestava la Controparte_1 pertinenza al caso di specie di tali disposizioni di legge, rilevando che non si trattava del trasferimento di una passività della banca sottoposta a procedura concorsuale, bensì della cessione di una attività (rapporto di conto corrente con saldo momentaneo a credito della banca), di cui il cliente contestava la legittimità.
Secondo la Corte di Cassazione il motivo era da ritenersi fondato, in quanto “è pacifico il fatto che AN di LI S.p.A. subentrò a (non in un semplice rapporto di obbligazione, ma) in un rapporto CP_3 contrattuale pendente, che continuò ad avere esecuzione per alcuni anni, prima della revoca da parte della banca. È pertanto fisiologico che la cessionaria del rapporto sia subentrata non solo nei diritti, ma anche in tutti gli obblighi nascenti dal contratto ceduto e ancora in corso di esecuzione”.
Inoltre “è altrettanto pacifico che il conto corrente, al momento della cessione d'azienda in sede concorsuale, evidenziava un saldo momentaneo passivo per il cliente, sicché questi mai avrebbe potuto essere ammesso al passivo della banca quale creditore dai commissari liquidatori, né chiedere l'ammissione al passivo. La corte d'appello ha rilevato che il cliente avrebbe potuto già allora agire per l'accertamento della nullità delle clausole del contratto contrarie a norme imperative. Ma siffatta domanda, in quanto finalizzata non all'accertamento di un credito da ammettere al passivo, bensì soltanto alla riduzione del saldo passivo del conto corrente, non avrebbe potuto (e quindi men che meno dovuto) essere proposta nei confronti della cedente in sede concorsuale. Infatti, la verifica dello stato passivo in una procedura concorsuale non ammette domande di mero accertamento, ma soltanto domande volte ad affermare il diritto a partecipare alla ripartizione del ricavato della liquidazione dell'attivo (Cass. n. 33475/2021)”.
Da ciò discende, secondo la S.C. che né l'art. 86, né l'art. 90 del T.U.B. pongono ostacoli all'accertamento, nei confronti della cessionaria d'azienda e della sua avente causa, degli illegittimi addebiti sul conto corrente avvenuti prima della cessione d'azienda. Non osta, secondo la S.C. l'onere di presentare in sede concorsuale le domande di ammissione al passivo, perché CP_1 non chiede e non avrebbe potuto chiedere l'accertamento di un credito nei confronti
[...] di;
non osta il limite all'efficacia della cessione delle passività aziendali in sede CP_3 co perché a AN di LI S.p.A. non fu trasferita una posizione passiva (un debito), bensì un rapporto contrattuale pendente con tutta la relativa disciplina legale e negoziale (compresa quella derivante dagli artt. 1418 e ss. c.c.).
§ 3. Tracciato il perimetro tematico in cui deve muoversi la decisione dell'odierno giudice del rinvio, occorre preliminarmente precisare che con l'atto di riassunzione e per Parte_1 essa, giusta procura speciale in Notar dell'11\5\2022, rep.33171, Persona_1 racc.22257, (già denominazione assunta da Parte_2 Parte_3 [...]
) rappresentava che nelle more del giudizio il giusta ordinanza TR CP_1 del 10/1/2022 ha ottenuto il pagamento del di € 38.467,29 in virtù ed esecuzione della sentenza della Corte di Appello cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, che aveva condannato a pagare la somma di TR
€ 19.081,21 oltre interessi e parte delle spese dei due gradi di giudizio.
7 Precisava, altresì, che in forza di atto di scissione ex art.2506 c.c. per atto a rogito Dott. Per_2
Notaio in Milano, del 23 dicembre 2014 rep 31022, racc. 14484 (all. n.6),
[...] CP_2 era subentrata, con decorrenza 1 gennaio 2015, ad negli TR elementi patrimoniali attivi e passivi in uno specifico ramo d'azienda comprendente, tra l'altro, alcuni crediti che facevano capo ad stessa, tra i quali TR rientra quello di cui al presente atto.
Chiariva, quindi, che in data 3/5/2022 la società nell'ambito di un'operazione di Parte_1 cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 de 9, ha acquistato pro-soluto da
, in forza di contratto di cessione, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di CP_2 mora, spese, danni, indennizzi e ogni altro accessorio) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1950 e il 28 febbraio 2022 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della BA d'AL n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della BA d'AL n. 139/1991, e ciò come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 05/5/2022 Parte II n. 52.
Premesso quanto sopra, quale ultimo successore a titolo particolare del credito per cui è causa, riassumeva il giudizio ed in applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione chiedeva che la Corte di Appello, quale giudice del rinvio, volesse accogliere le conclusioni di cui sopra, che, per comodità espositiva si riportano nuovamente:
“1)Ritenere e dichiarare che la somma di € 19.081,21 già riconosciuta come non dovuta dal al AN CP_1 di LI Spa, oggi perché frutto di illegittima capitalizzazione di interessi e commissioni di Parte_1 massimo scoperto, non determina un credito in favore del sig. ma soltanto un minor debito dello stesso CP_1 nei confronti della BA;
CP_1
2) Conseguentemente condannare il sig. alla restituzione della somma di € 38.467,29 allo Controparte_1 stesso riconosciuta dal Tribunale di Verona con ordinanza del 10/01/2012 in virtù della condanna contenuta nella sentenza della Corte di Appello n.893/2017 cassata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi fino al soddisfo.
3) Condannare il sig. al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado del giudizio, Controparte_1 del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio.”.
§ 4. Di converso , costituendosi nel presente giudizio di rinvio, eccepiva in Controparte_1 via preliminare la carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della e Parte_1 per essa della per assoluta assenza di prova della stessa. Parte_2
In particolare, secondo il resistente in riassunzione non sarebbe stato provato che l'atto di scissione depositato da controparte, in Notar che avrebbe comportato il subentro di Per_2 nei crediti facenti capo ad TR TR comprendesse anche il rapporto per cui è causa.
Inoltre, mancherebbe la prova della cessione ad non ritenendosi sufficiente la Parte_1 pubblicazione nella gazzetta ufficiale, in mancanza della produzione del relativo contratto di cessione. Secondo tale prova non poteva ricavarsi dal fatto che nell'avviso stesso vi è CP_1
l'indicazione dell'i l sito internet ove sono disponibili, nel rispetto della privacy, i dati relativi ai crediti fino a loro estinzione, in quanto dall'elenco ivi richiamato
8 (https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html) non si evincerebbe se il credito vantato sia ricompreso o meno.
Inoltre, non sarebbe stata versata in atti neppure la procura alla e la successiva procura Parte_4 che quest'ultima avrebbe rilasciato in favore della di cui si parla nell'avviso di Parte_3 cessione pubblicato in G.U. n. 52 del 05.05.2022; e non sarebbe stata prodotta neppure la procura speciale in Notar dell'11\5\2022, rep.33171, racc.22257, in forza della quale Persona_1 la ha riassunto tale giudizio per conto e nell'interesse di Parte_2 Parte_1
Nel merito, insisteva nella domanda di accertare e rideterminare il saldo del conto corrente in oggetto al 31.03.2002 prendendo in considerazione tutto il periodo ricompreso dal 01.01.1989- 31.03.2002 così come stabilito dalla Suprema Corte con la citata ordinanza n.36798 del 13/12/2022 in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.
Più specificatamente secondo il resistente in riassunzione, la Corte di Appello adita dovrà prendere in considerazione, ai fini del calcolo del saldo, gli illegittimi addebiti anatocistici precedenti al 6.9.1997, e quindi, sulla scorta delle risultanze della ctu già espletata a firma del dott.
riconoscere e ritenere corretto il saldo rideterminato dal Ctu al 31.03.2002 in € Persona_3 la differenza tra il saldo negativo risultante dall'estratto conto del 31.03.2002 di
€ 75.010,52 e tutte le somme corrisposte illegittimamente a titolo di capitalizzazione degli interessi e della cms nell'intero periodo dal 1989 al 2002 pari ad € 47.045,80).
§ 5. Occorre prendere le mosse dall'eccezione di carenza di legittimazione attiva sostanziale e processuale della sollevata da nella sua costituzione in Parte_1 Controparte_1 questo giudizio.
Intanto, è bene precisare che l'intervento di cui all'art. 111 c.p.c. è applicabile in ogni grado o fase del processo e, quindi, anche nel giudizio di rinvio, senza che vi osti il carattere chiuso di tale giudizio (Cfr. Cass., sez. 3, 9 aprile 1993, n. 4333).
Orbene, a seguito della costituzione della controparte, contenenti le suindicate eccezioni, la società alla prima difesa utile ha prodotto: Parte_1
1) atto in Notar del 23/12/2014 rep. n. 31022 completo di tutti gli allegati;
2) Per_2 dichiarazione congiunta Unicredit-DoBank Spa;
3) dichiarazione ricognitiva del credito a firma della cedente, da cui risulta la titolarità del credito portato dal CP_2 rapporto di C/C, per cui è causa, in capo a 4) estratto conto corrente;
5) Parte_1 procura speciale in Notar dell'11/05/2022 rep. 33171. Persona_1
Tale produzione veniva contestata da controparte, sostenendosi che “neppure con la stessa risulta provata la legittimazione attiva sostanziale e processuale della e/o della sua mandataria Parte_1 Pt_2
[... : in particolare, la procura in Notar dell'11\5\2022, rep.33171, racc.22257,in forza Persona_1 della quale la ha riassunto tale giudizio per conto e nell'interesse di è in contrasto Parte_2 Parte_1 con quanto previsto nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 52 del 05.05.2022 e, per di più, dimostra che per l'intero rapporto di servicing è stata nominata procuratrice la sola , non essendoci, nella fattispecie Parte_2 in esame, neppure le distinte figure di master ER e di special ER. Ne consegue che la (non Parte_2 iscritta all'albo ex art 106 TUB) vada ritenuto soggetto non legittimato ex lege in quanto la relativa delega (pur formalmente presente e depositata da Controparte) è certamente nulla in relazione alla presente procedura, in quanto in violazione -appunto- degli artt. 2, 3 e 7.1 della L n. 130/99”.
9 Con successive note difensive eccepiva alla controparte non solo la mancata prova di CP_1 essere munita di apposita procura, ma anche di non essere iscritta all'albo ex art. 106 del TUB tenuto dalla BA d'AL.
Richiamava, infatti, con specifico riferimento alla cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari disciplinata dall'art.
7.1 della legge 130/1999, quanto espressamente previsto al suo comma 7 che “Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 è affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.”. E' evidente, quindi, sosteneva il resistente, che in presenza di credito cartolarizzato ex l. n. 130/99, la descritta attività di “servicing” è riservata alle Banche e alle sole società iscritte all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B. e l'attività di recupero credito può e deve essere svolta solo dalla società vigilata (i.e. iscritta all'Albo ex art 106 TUB).
§
Tale eccezione risulta infondata.
Occorre premettere in punto di diritto che come è noto “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Cfr. Cass. civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 -Rv. 659464 – 01-).
Più precisamente, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti “ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cfr. Cassazione civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 (Rv. 668451 - 01).
Va, sul punto condiviso quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019).
In giurisprudenza si è precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B
10 Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, è stato affermato, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. citata Cassazione civile, sezione 3, n. 17944 del 2023).
Orbene, nel caso di specie tali indicazioni giurisprudenziali risultano rispettate, potendosi ritenere provata la catena di successioni a titolo particolare che hanno interessato il credito in questione.
Intanto, la ricorrente in riassunzione ha prodotto in atti l'atto di scissione in Notar del Per_2
23/12/2014 rep. n. 31022 completo di tutti gli allegati.
In forza di tale atto le società ( e Pt_5 TR CP_2 dichiarano di dare esecuzione al Progetto mediante assegnazione dalla prima alla CP_4 seconda degli elementi patrimoniali attivi e passivi quali dettagliati nell'allegato 3 al citato Progetto Con (Cfr. art. 2) Scissione parziale, punto 2.1.). Con esso le società e si sanno Pt_5 reciprocamente atto e convengono che tra gli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione da a è compresa “la piena e intera titolarità dei crediti deteriorati verso la clientela quali Pt_5 CP_2 dettagliati nel documento che si allega al presente atto con lettera “C”[…]”.
E' stata, altresì, prodotta la dichiarazione congiunta Unicredit-DoBank Spa dalla quale risulta che i crediti vantati nei confronti di contraddistinti con NDG 82916218 sono Controparte_1 specificati a pag.32 primo rigo dell'allegato C del predetto atto di scissione (cfr. all. C atto in Notar del 23.12.2014, a pag. 32, primo rigo) ed inoltre una dichiarazione ricognitiva del credito Per_2
a firma della cedente, , da cui risulta che tra i crediti compresi nella cessione a favore CP_2 di rientra anche il c\c identificato a sofferenza col n.3290062900. Parte_1
Come può evincersi poi dall'estratto conto corrente prodotto in atti, il c\c n.3290062900 corrisponde effettivamente al NDG 82916218 che è quello specificato nell'atto di scissione in Notar Per_2
Quanto poi alla cessione alla cessione in blocco in favore di secondo la speciale Parte_1 disciplina di cui all'art. 58 TUB, nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prodotto in atti, si
11 fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e ogni altro accessorio) del cedente derivanti da contratto di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 ed il 28 febbraio 2022 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della circolare della BA d'AL n.272/2008 (matrice dei conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi ai sensi della circolare della BA d'AL n.139/1991…”
Non vi è dubbio, quindi, che il rapporto in questione sia incluso nel suddetto elenco considerato che trattasi di un rapporto di conto corrente stipulato nel 1989 e che lo stesso al momento della cessione era a sofferenza considerato che il presente giudizio è stato promosso dal con CP_1 atto di citazione del 22/05/2006.
Sul punto è appena il caso di osservare che nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (cfr.. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006).
Risulta, altresì, depositata in atti la procura speciale in notar el'11/05/2022 rep 33171, Per_1 di cui controparte lamentava la mancata produzione, con la quale ha conferito Parte_1
a procura speciale al fine di compiere, in nome e per conto della Società ogni Parte_2 attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”), nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata dalla Società; documentazione che supera ogni obiezione di sorta del circa il difetto di potere di CP_1 rappresentanza della società.
Quanto poi all'eccezione relativa alla mancata iscrizione della società nell'albo ex Parte_2 art. 106 TUB, occorre osservare quanto segue.
Va precisato che le operazioni di cartolarizzazione possono essere effettuate solo tramite le Part società veicolo (c.d. ) di cui all'art. 3 della L. n. 130/1999, iscritte in un elenco tenuto dalla BA d'AL. Le società veicolo sono entità create appositamente per emettere titoli sul mercato, il cui valore e rendimento sono determinati esclusivamente dai crediti oggetto di cartolarizzazione.
La citata legge 130/99 ha poi introdotto uno sdoppiamento tra il soggetto titolare del credito, ovvero la società veicolo (nel caso in esame: , e quello incaricato del recupero, Parte_1 ovvero il c.d. ER (nel caso in esame: come si evince dall'avviso pubblicato sulla Parte_4
G.U. parte seconda n. 52 del 5.5.2022). Questo approccio garantisce una maggiore specializzazione e professionalità nella gestione dei crediti cartolarizzati.
La legge n. 130/1999 riserva un ruolo cruciale ai ER, ovvero alle società incaricate del recupero dei crediti cartolarizzati.
In particolare, ai ER sono affidati nell'ambito di una cartolarizzazione, sia funzioni di natura operativa inerenti alla gestione del portafoglio di attivi cartolarizzati, sia funzioni di garanzia
12 relativi alla correttezza dell'operazione, tanto nell'interesse dei sottoscrittori dei titoli che, più in generale, del mercato.
Questi soggetti devono essere iscritti all'albo ex art. 106 TUB e sono indicati nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La legge prevede che solo banche e intermediari finanziari iscritti all'albo possano svolgere l'attività di riscossione dei crediti ceduti, nonché i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3).
Nella sostanza, il legislatore ha voluto che compiti così delicati, che hanno un impatto diretto sulla remuneratività dell'investimento e sulla tutela del mercato, fossero svolti da soggetti altamente qualificati e sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche. Gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB sono infatti tenuti a rispettare standard rigorosi in termini di stabilità finanziaria e sana e prudente gestione.
Ciò posto, BA d'AL (cfr. circolare n. 288 del 3/4/2015, versata in atti dalla ricorrente in riassunzione) prevede la facoltà per i ERs di esternalizzare, avvalendosi di soggetti terzi, lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti cartolarizzati e dei servizi di cassa e pagamento, nonché lo svolgimento degli altri compiti affidatigli in base al contratto o al prospetto informativo, precisando che non è comunque delegabile a terzi la funzione di verifica della conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo.
In caso di esternalizzazione delle attività di riscossione dei crediti e servizi di cassa e pagamento, le Disposizioni di Vigilanza richiedono che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il ER sia abilitato ad effettuare verifiche periodiche sui soggetti terzi incaricati, al fine di verificare l'accuratezza delle loro segnalazioni, di individuare eventuali carenze operative o frodi e di accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso.
Quindi, sempre più di frequente le operazioni di cartolarizzazioni prevedono la presenza di uno special ER o sub-ER (nel caso in esame: titolare di licenza ex art. 115 Parte_2
TULPS, allegata in atti dal ricorrente in riassunzione), al quale il ER delega le attività di gestione e incasso dei crediti.
Qualora le attività di gestione e incasso sono delegate a uno special ER, il ER svolge nella cartolarizzazione un ruolo sostanzialmente limitato alle attività ex art. 2, comma 6-bis della Legge 130 – che, come si è detto, non sono delegabili a terzi – e viene correntemente definito master ER.
Fatte tali precisazioni, occorre osservare che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, l'eventuale conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. non determina l'invalidità degli atti di riscossione da questo compiuti “in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cfr. Cassazione Civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024 -Rv. 670579 – 01-).
13 Nello specifico, con tale importante arresto, la S.C. esclude carattere imperativo all'articolo 2 della Legge 130/1999.
Secondo la Corte, sebbene qualsiasi disposizione di legge presenti profili di interesse pubblico, ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di “preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali” per riconoscere tale carattere.
Inoltre, la Corte rileva che la rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non è di per sé sufficiente per qualificare come imperativa tutta la serie di disposizioni contenute in interi apparati normativi in materia di c.d. “diritto dell'economia” (come il TUB o il TUF).
Ad avviso della S.C. in sostanza “le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla BA d'AL) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata” (Cfr. citata Cass., sez. 3, Ord. N. 7243/24).
Da quanto sopra esposto, deriva l'infondatezza di tutte le eccezioni mosse dal resistente in riassunzione, sotto tutti i profili sopra attenzionati.
§ 6. Quanto al merito della vicenda, secondo le indicazioni della S.C. in questa sede vincolanti per il giudicante, occorre prendere in esame tutto il periodo ricompreso dal 01.01.1989- 31.03.2002 al fine di verificare quale sia l'effettivo ammontare del debito/credito del correntista, tenuto conto delle poste da espungere sulla scorta di quanto già statuito dalla Corte di Appello nella sentenza n. 893/17 depositata il 18 settembre 2017, non intaccata dalla pronuncia della Cassazione e quindi divenuta definitiva sul punto.
Avuto riguardo agli esiti della CTU redatta nel procedimento di appello dal dr. Persona_3 occorre, pertanto, riconoscere e ritenere corretto il saldo rideterminato al 31.03.2002 in € 27.964,65 a debito del correntista (pari alla differenza tra il saldo negativo risultante dall'estratto conto del 31.03.2002 di € 75.010,52 e tutte le somme corrisposte illegittimamente a titolo di capitalizzazione degli interessi e della cms nell'intero periodo dal 1989 al 2002 pari ad € 47.045,87), come richiamato dal resistente nei propri scritti difensivi, senza CP_1 contestazione alcuna da parte della BA.
Essendo rimasto negativo il saldo del c/c a seguito della sua rideterminazione previa espulsione delle poste ritenute illegittime, appare evidente che, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla S.C. nell'accogliere il quarto e quinto motivo di ricorso proposto dalla BA, non può disporsi alcuna condanna di restituzione a carico della BA, la quale anzi risulta creditrice della residua somma come sopra determinata.
§ 7. Per quanto riguarda la richiesta della BA cessionaria del credito di ottenere in restituzione le somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata dalla S.C., la relativa domanda deve trovare accoglimento.
14 Tale domanda, infatti, risulta pacificamente ammissibile nell'ambito del giudizio di rinvio (Cfr. fra le tante, Cassazione civile, sezione 6-3 Ordinanza n. 3527 del 13.02.2020).
E' stato, inoltre, provato in questo giudizio che a seguito di pignoramento presso terzi avanti al Tribunale di Verona, ha ottenuto ordinanza di assegnazione del Controparte_1
10/01/2022 della somma di € 38.467,29 che è stata distratta in favore di TR creditor creditoris, che era intervenuta nella relativa procedura esecutiva, intentata ai danni di ai sensi dell'art. 511 c.p.c. in quanto a sua volta creditrice del per un Parte_3 CP_1 orto derivante da altro titolo esecutivo (mutuo agrario).
Sul punto, a differenza di quanto argomentato da parte avversa, appare sufficiente la produzione da parte della ricorrente in riassunzione dell'ordinanza emessa dal G.E.M. del Tribunale di Verona nell'ambito del procedimento esecutivo n. 1716/2018 R.G.E.M. in data 10 gennaio 2022 (cfr. doc in atti, con la quale così viene disposto: “Il Giudice dell'Esecuzione, preso atto della richiesta avanzata da , creditor creditoris, di essere sostituita ex art.511 c.p.c. a CP_2 CP_1
nell'assegnazione della somma;
verificata la legittimazione attiva , la
[...] CP_2 sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito dalla medesima fatto valere e ritenuta la legittimazione passiva del creditore procedente;
osservato che la somma corrispondente al credito del creditore procedente maggiorata degli interessi maturati è pari a complessivi Controparte_1
€.35.467,29 e che le spese di procedura spettanti al creditore procedente vengono liquidate in complessivi
€.3.000,00 (comprensivo di CPA e IVA); determinato, quindi, nella complessiva somma di €.38.467,29, l'importo spettante al creditore sostituito;
visto l'art. 511 Cod. Proc. Civ.; Controparte_1
ASSEGNA al creditore procedente la somma di €.38.467,29 disponendone la distrazione in favore di
. ORDINA al terzo pignorato il pagamento entro venti giorni dalla notifica autorizzando, CP_2 all'esito, quietanza liberatoria”).
Né assume alcun rilievo la circostanza che il relativo giudizio sia proseguito nei confronti della cedente ( ora anziché della cessionaria del credito, costituendo Parte_3 Parte_2 principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto.
§ 8. Spese processuali.
Per la regolamentazione delle spese di lite di questo giudizio di rinvio, dovendo questa Corte provvedere anche per quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente il consolidato principio secondo cui “… In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente
– al rimborso delle stesse in favore della controparte …” (Cass. civ., sez. un., n. 32906/2022).
Nel caso in esame, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per compensare tra le parti, nella misura di 1/3, le spese di tutti i gradi di giudizio, mentre i 2/3 di tali spese vanno posto a carico della BA, ed in particolare di (ora per i gradi di giudizio fino a Parte_3 Parte_2
15 quello di legittimità e a carico di ora , in solido con e Parte_3 Parte_2 Parte_1 per essa per il presente giudizio di rinvio (ciò in applicazione del principio fissato Parte_2 da Cassazione civile, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12663 del 25/06/2020, secondo il quale “il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi al giudizio di appello, risultandovi soccombente insieme al dante causa, non può essere condannato per le spese del giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali”).
All'esito complessivo del giudizio, difatti, risulta sostanzialmente Controparte_1 prevalentemente vittorioso, avendo ottenuto, a nullità di alcune clausole contrattuali la rideterminazione, in senso a lui favorevole, del saldo del conto corrente in esame, sia pure rimasto a debito del correntista.
Per altro verso, egli è rimasto, invece, parzialmente soccombente in relazione alle ulteriori pretese non accolte all'esito del giudizio di appello con decisione non intaccata dalla pronuncia di legittimità e, quindi, intangibile;
ragion per cui appare conforme a giustizia confermare la parziale compensazione di tali spese, già statuita dalla Corte di Appello nella sentenza parzialmente cassata, nella misura di 1/3.
Tali spese processuali, per tutti i gradi del giudizio, devono liquidarsi sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Ne discende che per il primo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato in base al valore della causa (scaglione da €. 26.001 a €. 52.000) ed applicando i parametri tariffari tra i minimi ed i medi (avuto riguardo all'entità delle questioni trattate), i 2/3 delle spettanze a carico della BA si determinano in complessivi € 3.900,00 (di cui € 800,00 per fase di studio;
€ 600,00 per fase introduttiva;
€ 900,00 per fase istruttoria;
€ 1.600,00 per fase decisionale), oltre €. 226,67 per spese, ed oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Per il secondo grado, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra, applicando i parametri tariffari tra i minimi ed i medi, i 2/3 delle spettanze a carico della BA si determinano in complessivi € 4.500,00 (di cui € 1.000,00 per fase di studio;
€ 700,00 per fase introduttiva;
€ 1.100,00 per fase trattazione;
€. 1.700,00 per fase decisionale), oltre €. 455,84 per spese ed oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Per il giudizio di legittimità, avuto riguardo allo scaglione tariffario come sopra individuato ed applicando i parametri tariffari compresi tra i minimi ed i medi, i 2/3 delle spettanze a carico della BA si determinano in complessivi € 2.600,00 (di cui € 1.100,00 per fase di studio;
€ 900,00 per fase introduttiva;
€ 600,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Per il giudizio di rinvio, avuto riguardo allo scaglione tariffario individuato come sopra ed applicando i parametri tariffari compresi tra minimi ed i medi, i 2/3 delle spettanze a carico della (ora e di , e per essa in solido tra loro, si Pt_3 Parte_2 Parte_1 Parte_2 ano i 3.40 i € 1.000,00 io;
€ 700,00 per fase introduttiva;
€. 1.700,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
16 Va disposta la distrazione delle somme liquidate a titolo di spese processuali, in favore del procuratore costituito, Avv. Marianna Orlando, che ha avanzato apposita richiesta, pur in mancanza di esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 31033 del 27.11.2019).
Resta ferma la condanna della BA al rimborso per l'intero delle spese di CTU, già liquidate come in atti, in favore di . Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 333/2023 RGAC sull'atto in riassunzione proposto da e per essa seguito Ordinanza della Suprema Parte_1 Parte_2
Corte di Cassazione n. 36798/2022, emessa in data 13.12.2022 e pubblicata il 15.12.2022 con la quale è stata parzialmente cassata la sentenza della Corte di Appello di Messina, n. 893/2017 depositata il 18.09.2017, previa declaratoria di contumacia di in proprio (già Parte_2
, così provvede: Parte_3
1) decidendo sui motivi oggetto dell'annullamento con rinvio della Suprema Corte di Cassazione, ridetermina il saldo debitore del conto corrente in esame per tutto il periodo ricompreso dal 01.01.1989- 31.03.2002 in €. 27.964,65, a debito del correntista;
2) per l'effetto, condanna alla restituzione in favore della BA Controparte_1
( ora per essa della somma di € 38.467,29 Parte_3 Parte_1 Parte_2 allo stesso riconosciuta dal Tribunale di Verona con ordinanza del 10/01/2012 in virtù della condanna contenuta nella sentenza della Corte di Appello n.893/2017 cassata dalla Corte di Cassazione, oltre interessi fino al soddisfo;
3) condanna la BA ( ra alla rifusione, in favore di Parte_3 Parte_2 CP_1
, delle spese di lite del giudizio di primo grado, previa loro compensazione nella
[...] misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi € 3.900,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre 226,67 per spese ed oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
4) condanna la BA ( ra alla rifusione, in favore di Parte_3 Parte_2 CP_1
, delle sp iud grado, previa loro comp
[...] nella misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi
€ 4.500,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre €. 455,84 per spese ed oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
5) condanna la BA ( ra alla rifusione, in favore di Parte_3 Parte_2 CP_1
, delle spese di lite del giudizio di legittimità, previa loro compensazione nella
[...] misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi € 2.600,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
6) condanna e per essa in solido con (ora Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_2
) alla rifusione, in favore di , delle spese di lite del presente
[...] Controparte_1
17 giudizio di rinvio, previa loro compensazione nella misura di 1/3, che liquida – già operata la superiore compensazione – in complessivi € 3.400,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
7) dispone la distrazione delle somme liquidate a titolo di spese processuali, per tutti i gradi del giudizio, in favore del difensore antistatario, Avv. Marianna Orlando;
8) resta ferma la condanna della BA al rimborso per intero delle spese di CTU, già liquidate come in atti, in favore di . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo Dott. Giuseppe Francesco D'Andrea.
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