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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 5411/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato il 18/11/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per delega allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Mariavittoria De Luca
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vittorio Veneto;
C.F._2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Paolo Saccon (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Conegliano;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi concludono come da proposta di conciliazione riportata nel verbale di udienza dell'11/03/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5411/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che dal rapporto di convivenza Parte_1
more uxorio intrattenuto con il resistente, nascevano due figlie gemelle in data 13/02/2021: e Per_1
che naufragata la relazione si rendeva quindi necessario regolare la responsabilità genitoriale Per_2
delle parti con le figlie minori.
Ampiamente illustrate le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, la ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva in data 06/02/2025 contestando integralmente gli assunti di Controparte_1
controparte ritenuti incompleti e fuorvianti. Fornita quindi la propria la ricostruzione dei fatti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza di prima comparizione dell'11/03/2025 erano presenti i procuratori e le parti in persona.
Il Giudice formulava ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano pertanto conclusioni congiunte, chiedendo l'approvazione dell'accordo proposto.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alle condizioni congiunte di cui le parti chiedono l'accoglimento, ritenute congrue e rispondenti all'interesse delle figlie minori e Per_1
non presentando profili di illegittimità. Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti che di seguito si riportano integralmente:
1) La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per le figlie minorenni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno prese di comune accordo dai genitori.
2) e rimarranno affidate ad entrambi i genitori, salvo avere residenza stabile presso Per_1 Per_2
l'abitazione della madre, ove già vivono.
3) Al fine di garantire alle minori un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, il padre avrà la facoltà di tenerle presso di sé a settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola materna fino alla domenica alle ore 18.30 quando le accompagnerà a casa della mamma. Le bambine, nella settimana in cui non è previsto il weekend presso il padre, potranno trascorrere con
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5411/2024 lo stesso la giornata di lunedì a partire dall'uscita della scuola materna sino al mercoledì mattina quando il padre le raccompagnerà a scuola.
4) Quando le figlie sono con un genitore, potranno parlare al telefono con l'altro, ma la telefonata deve avvenire ad orario compatibile con gli orari di riposo delle gemelle e comunque non oltre le ore 20,00.
5) I genitori trascorreranno con le figlie le vacanze di Natale e del Capodanno in anni alternati (un anno dal 23 al 31 dicembre e quello successivo dall'1 al 7 gennaio) e tre giorni durante il periodo delle feste pasquali (con la festività della Pasqua in anni alternati). Infine, i genitori trascorreranno con e ciascuno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, da concordare Per_1 Per_2
fra loro entro la fine del mese di maggio.
I coniugi di comune accordo potranno variare la ripartizione dei tempi sopra indicati.
6) Il signor verserà alla signora quale contributo al mantenimento della prole, la CP_1 Pt_1 somma di € 220,00 (duecentoventi) per ciascuna bambina, e così € 440,00 mensili a far data dal mese di marzo 2025.
Tale assegno sarà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora Tale somma sarà annualmente rivalutata Pt_1
secondo gli indici ISTAT.
7) Il signor inoltre, verserà alla signora la somma di 3500,00 a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento delle figlie per il periodo pregresso. Tale importo sarà corrisposto in 35 rate mensili di euro 100 cadauna, sempre a far data dal corrente mese di marzo. Per l'effetto le prossime 35 mensilità che lo stesso dovrà corrispondere saranno pari a complessivi euro 540,00 cadauna (di cui 440 per l'assegno ordinario più 100 per gli arretrati).
8) L'assegno unico universale relativo alle figlie minori verrà percepito per intero dalla signora
Pt_1
9) I genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alle figlie, comprese quelle mediche specialistiche eccezionali, nonché scolastiche, educative e ricreative tutte, nessuna esclusa in conformità al Protocollo del Tribunale di Treviso.
10) Spese di causa compensate.
Così deciso in Treviso in data 11/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5411/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 5411/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato il 18/11/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per delega allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Mariavittoria De Luca
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vittorio Veneto;
C.F._2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Paolo Saccon (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Conegliano;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi concludono come da proposta di conciliazione riportata nel verbale di udienza dell'11/03/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5411/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che dal rapporto di convivenza Parte_1
more uxorio intrattenuto con il resistente, nascevano due figlie gemelle in data 13/02/2021: e Per_1
che naufragata la relazione si rendeva quindi necessario regolare la responsabilità genitoriale Per_2
delle parti con le figlie minori.
Ampiamente illustrate le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, la ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva in data 06/02/2025 contestando integralmente gli assunti di Controparte_1
controparte ritenuti incompleti e fuorvianti. Fornita quindi la propria la ricostruzione dei fatti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza di prima comparizione dell'11/03/2025 erano presenti i procuratori e le parti in persona.
Il Giudice formulava ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano pertanto conclusioni congiunte, chiedendo l'approvazione dell'accordo proposto.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alle condizioni congiunte di cui le parti chiedono l'accoglimento, ritenute congrue e rispondenti all'interesse delle figlie minori e Per_1
non presentando profili di illegittimità. Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti che di seguito si riportano integralmente:
1) La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per le figlie minorenni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno prese di comune accordo dai genitori.
2) e rimarranno affidate ad entrambi i genitori, salvo avere residenza stabile presso Per_1 Per_2
l'abitazione della madre, ove già vivono.
3) Al fine di garantire alle minori un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, il padre avrà la facoltà di tenerle presso di sé a settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola materna fino alla domenica alle ore 18.30 quando le accompagnerà a casa della mamma. Le bambine, nella settimana in cui non è previsto il weekend presso il padre, potranno trascorrere con
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5411/2024 lo stesso la giornata di lunedì a partire dall'uscita della scuola materna sino al mercoledì mattina quando il padre le raccompagnerà a scuola.
4) Quando le figlie sono con un genitore, potranno parlare al telefono con l'altro, ma la telefonata deve avvenire ad orario compatibile con gli orari di riposo delle gemelle e comunque non oltre le ore 20,00.
5) I genitori trascorreranno con le figlie le vacanze di Natale e del Capodanno in anni alternati (un anno dal 23 al 31 dicembre e quello successivo dall'1 al 7 gennaio) e tre giorni durante il periodo delle feste pasquali (con la festività della Pasqua in anni alternati). Infine, i genitori trascorreranno con e ciascuno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, da concordare Per_1 Per_2
fra loro entro la fine del mese di maggio.
I coniugi di comune accordo potranno variare la ripartizione dei tempi sopra indicati.
6) Il signor verserà alla signora quale contributo al mantenimento della prole, la CP_1 Pt_1 somma di € 220,00 (duecentoventi) per ciascuna bambina, e così € 440,00 mensili a far data dal mese di marzo 2025.
Tale assegno sarà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità, tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora Tale somma sarà annualmente rivalutata Pt_1
secondo gli indici ISTAT.
7) Il signor inoltre, verserà alla signora la somma di 3500,00 a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento delle figlie per il periodo pregresso. Tale importo sarà corrisposto in 35 rate mensili di euro 100 cadauna, sempre a far data dal corrente mese di marzo. Per l'effetto le prossime 35 mensilità che lo stesso dovrà corrispondere saranno pari a complessivi euro 540,00 cadauna (di cui 440 per l'assegno ordinario più 100 per gli arretrati).
8) L'assegno unico universale relativo alle figlie minori verrà percepito per intero dalla signora
Pt_1
9) I genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alle figlie, comprese quelle mediche specialistiche eccezionali, nonché scolastiche, educative e ricreative tutte, nessuna esclusa in conformità al Protocollo del Tribunale di Treviso.
10) Spese di causa compensate.
Così deciso in Treviso in data 11/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5411/2024