Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/1999, n. 4230
CASS
Sentenza 28 aprile 1999

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Il conduttore il quale deduca la obiettiva inesistenza delle esigenze abitative transitorie menzionate nel contratto e di avere corrisposto, per effetto dell'esistenza dichiarata un canone locativo superiore a quello legale, e chieda la restituzione di quanto pagato in eccedenza, ha l'onere di provare che il locatore, in base alla obiettiva situazione di fatto da lui conosciuta al momento della conclusione del contratto, era in grado di valutare l'inesistenza della situazione ivi dedotta allo scopo di eludere la normativa sull'equo - canone.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/1999, n. 4230
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4230
    Data del deposito : 28 aprile 1999

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