CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILAVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Dott.ssa ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1352/2019 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 con provvedimento comunicato alle parti il 29 aprile2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Sinopoli, giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Giulio Erminio Moraca giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: per l'appellante < “...Voglia l'Ecc.ma CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO adita, contrariis reiectis: 1) In via pregiudiziale, ritenere ammissibile il presente gravame e/o giudizio di appello avverso la sentenza n. 739/2018 emessa dal Tribunale Civile di
Lamezia Terme, in composizione monocratica -depositata in Cancelleria e/o pubblicata in data
12.11.2018, non notificata-, a definizione del giudizio civile RGAC n. 878/2009;
2) In via principale e nel merito:
- In via rescindente ed in accoglimento dei motivi di appello illustrati e dedotti nel presente atto,
1 annullare e/o riformare la sentenza n. 739/2018 emessa dal Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica -depositata in Cancelleria e/o pubblicata in data 21.06.2018, non notificata-, a definizione del giudizio civile RGAC n. 878/2009;
- In via rescissoria e sempre in accoglimento dei motivi di appello illustrati e dedotti nel presente atto, accogliere le conclusioni tutte le conclusioni formulate dal sig. nel Parte_1 corso del giudizio di primo grado e precisamente:
- accertare e dichiarare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, della società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine ai fatti descritti in narrativa
[...] ed in particolare per aver fornito e/o consegnato al sig. un'autovettura Parte_1 diversa rispetto a quella scelta ed acquistata dall'attore, giusto ordine di acquisto del
12.05.2008;
Per l'effetto:
- dichiarare, per l'effetto, la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e concluso in data 12.05.2008, per inadempimento imputabile alla società CP_1
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 sede in Montepaone (CZ) alla via Marconi – S.S. 106 uscita Soverato Lido, al pagamento, in favore del sig. -a titolo di restituzione del prezzo pagato dall'appellante Parte_1
e/o di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quest'ultimo per effetto della vicenda descritta in atti -ivi compresi i danni patrimoniale, non patrimoniale, morale, esistenziale, alla vita di relazione-, della somma di € 18.000,00 o di quella maggiore ovvero minore che risulterà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia, il tutto oltre alla condanna della società al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al CP_1 soddisfo e/o del danno da ritardato adempimento;
In ogni caso, condannare la società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] con sede in Montepaone (CZ) alla via Marconi – S.S. 106 uscita Soverato Lido, al pagamento, sempre in favore del sig. , delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado e del Parte_1 presente giudizio di secondo grado e/o di appello, oltre il rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge, di sentenza e successive occorrende, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc.
4) Emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria del caso.>
Per l'appellata < Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa ed adottata ogni altra eventuale declaratoria occorrenda, per le ragioni analiticamente indicate in narrativa: IN
VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., l'appello
2 proposto dal per le ragioni indicate in atto, NEL MERITO, salvo ed impregiudicato Parte_1 quanto eccepito in via preliminare, rigettare l'appello proposto dal in quanto Parte_1 pretestuoso oltre che destituito di fondamento giuridico e fattuale, confermando la sentenza n.
739/2018, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 21.06.2018 e depositata in pari data.
Con vittoria di spese e competenze, di entrambi i gradi di giudizio.>
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata ha adito il Tribunale di Lamezia Terme chiedendo la risoluzione del Parte_1 contratto di compravendita concluso con il rivenditore sul presupposto che il veicolo CP_1 consegnatogli fosse radicalmente diverso da quello pattuito: in particolare l'attore ha dedotto di avere ordinato una fiat Punto !& V classi dynamic multijet 5 p serie VI ultimo restyling e di avere
V e non all'ultima serie. Ha lamentato ancora Controparte_2 che al momento dell'erogazione del finanziamento gli erano stati addebitati ulteriori 323 euro non previsti in contratto.
Sulla base di tali premesse di fatto ha chiesto la risoluzione del contratto di compravendita e la condanna della società convenuta alla restituzione del prezzo pagato.
Alla domanda ha resistito la venditrice contestando decisamente la ricostruzione in fatto offerta dall'attore, precisando che il veicolo previsto nell'ordine era quello effettivamente consegnato e che il cliente prima di ordinarlo aveva preso visione di uno identico presso la concessionaria. Per completezza aggiungeva che le due versioni delle autovetture differiscono per caratteristiche assolutamente marginali.
Istruita la causa con i documenti prodotti e le prove orali articolate dalle parti la causa è stata decisa con sentenza pubblicata il 21 giugno 2018 con la quale il Tribunale ha : 1) ritenuto provato che la parte avesse effettivamente ordinato una autovettura serie VI e ricevuto invece una serie V ma che le marginali differenze tra le due tipologie di veicoli non integrassero l'aliud pro alio e non giustificassero quindi l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto;
2) ha riconosciuto che il rivenditore aveva riscosso l'importo di € 300 per l'istruttoria del finanziamento senza averne titolo e lo ha condannato alla restituzione di detta somma.
Ha compensato tra le parti le spese di lite.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme ha proposto tempestivo appello
[...] affidandolo ai motivi che saranno di seguito esaminati, Parte_1
Ha resistito con comparsa la eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
3 Dopo una serie di rinvii la causa, a seguito della soppressione della terza sezione di questa corte,
è pervenuta alla seconda sezione.
L'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 26 marzo 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione.
Entrambe le parti hanno depositato le note e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1
Con un primo articolato motivo di censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto ricorrere gli estremi dell'inadempimento colpevole legittimante l'accoglimento della domanda di risoluzione e tanto sebbene: 1) gli elementi istruttori deponessero univocamente nel senso di una rilevante malafede contrattuale per avere la parte venditrice dolosamente fornito un bene completamente diverso da quello promesso, nella piena consapevolezza della difformità e senza attivarsi in alcun modo per porre rimedio al proprio inadempimento nonostante la tempestiva denunzia del vizio;
2) il veicolo fornito fosse completamente diverso da quello promesso, avendo la venditrice consegnato un veicolo < obsoleto > invece che uno nuovo per come richiesto dall'acquirente e tanto in eclatante violazione dell'art. 129 codice del consumo che valorizza, ai fini della tutela del consumatore tutte le difformità idonee ad incidere sulla funzionalità e sul pregio del prodotto venduto;
3) l'istruttoria svolta avesse pienamente confermato che oggetto dell'ordine era la versione VI di restyling dell'auto mentre invece fu fornita la V,
Il motivo è infondato e ai limiti della inammissibilità. E' inammissibile in primo luogo nella parte in cui si dilunga sulla violazione dei doveri di lealtà e buona fede contrattuale che non solo non hanno costituito oggetto del dibattito processuale di primo grado, ma non valgono da soli a fondare l'accoglimento dell'unica domanda sin dall'inizio proposta dall'appellante che è quella di risoluzione contrattuale conseguente ad una fattispecie di aliud pro alio, con consequenziale condanna alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno. Ebbene non conoscendo il nostro ordinamento ipotesi di c.d. danno punitivo, la condotta della controparte contrattuale con specifico riferimento alla intensità dell'elemento soggettivo, resta totalmente irrilevante, qualora non acceda ad un fatto qualificabile come inadempimento in senso oggettivo. Ebbene con specifico riferimento alla mancanza di qualità della cosa compravenduta che dovrebbe legittimare l'accoglimento della domanda l'appellante non offre alcun concreto elemento che consenta di superare la valutazione espressa dal primo giudice che ha messo in evidenza che dalla documentazione versata in atti emerge che le differenze tra le due diverse versioni siano assolutamente marginali, afferendo ad aspetti trascurabili delle rifiniture interne ed esterne del
4 veicolo che non ne alterano in alcun modo la qualità e le caratteristiche. A fronte di tali argomentazioni l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che l'auto consegnata fosse vecchia e obsoleta, facendo tuttavia discendere tali caratteristiche esclusivamente dalla circostanza che si trattasse della penultima versione di restyling e non dell'ultima: trattasi tuttavia di una operazione deduttiva apodittica e non supportata da alcun elemento concreto. Deve peraltro rilevarsi che nemmeno è possibile accogliere la tesi secondo cui l'appartenenza ad una o ad un'altra versione di restyling possa concretamente incidere sulla futura commerciabilità del veicolo, non essendo detta tesi suffragata da nessuna evidenza istruttoria. Inammissibile è infine l'ultima parte del motivo che addebita alla sentenza di non avere tenuto conto degli esiti istruttori che hanno confermato la circostanza che l'auto prenotata fosse del VI restyling e quella fornita del V, posto che, al contrario, il Tribunale ha dato per pacifica detta circostanza ( per la verità non emergente in maniera così cristallina dalla istruttoria svolta ) ma ha ritenuto che le differenze tra i due diversi allestimenti fossero assolutamente marginali e inidonee a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
2.2
Con il secondo motivo di censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno relativa alle somme pagate per la custodia dell'autoveicolo che la società venditrice ha sempre rifiutato di ritirare.
Trattandosi di motivo connesso all'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale per fornitura di aliud pro alio, esso rimane assorbito dal rigetto del primo motivo.
2.3
Infondato è infine il terzo motivo di censura relativo alle spese di lite posto che la compensazione disposta dal Tribunale era ampiamente giustificata dalla circostanza che l'accoglimento in primo grado ha riguardato una capo di domanda decisamente marginale e che in ipotesi di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi l'unico limite che incontra il giudice è quello del divieto di condanna dell'attore parzialmente vittorioso ( cfr. tra le altre Cass. 13212 del 2023 )
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado devono essere disciplinate in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 23769 del 2024 e, quindi, vengono compensate in ragione del parziale seppure residuale accoglimento della domanda in primo grado.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza di Lamezia Terme n. 739 del 2018 e nei confronti di
[...] CP_1 così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 26 luglio 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILAVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Dott.ssa ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1352/2019 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 con provvedimento comunicato alle parti il 29 aprile2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Sinopoli, giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Giulio Erminio Moraca giusta procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: per l'appellante < “...Voglia l'Ecc.ma CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO adita, contrariis reiectis: 1) In via pregiudiziale, ritenere ammissibile il presente gravame e/o giudizio di appello avverso la sentenza n. 739/2018 emessa dal Tribunale Civile di
Lamezia Terme, in composizione monocratica -depositata in Cancelleria e/o pubblicata in data
12.11.2018, non notificata-, a definizione del giudizio civile RGAC n. 878/2009;
2) In via principale e nel merito:
- In via rescindente ed in accoglimento dei motivi di appello illustrati e dedotti nel presente atto,
1 annullare e/o riformare la sentenza n. 739/2018 emessa dal Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica -depositata in Cancelleria e/o pubblicata in data 21.06.2018, non notificata-, a definizione del giudizio civile RGAC n. 878/2009;
- In via rescissoria e sempre in accoglimento dei motivi di appello illustrati e dedotti nel presente atto, accogliere le conclusioni tutte le conclusioni formulate dal sig. nel Parte_1 corso del giudizio di primo grado e precisamente:
- accertare e dichiarare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, della società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine ai fatti descritti in narrativa
[...] ed in particolare per aver fornito e/o consegnato al sig. un'autovettura Parte_1 diversa rispetto a quella scelta ed acquistata dall'attore, giusto ordine di acquisto del
12.05.2008;
Per l'effetto:
- dichiarare, per l'effetto, la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e concluso in data 12.05.2008, per inadempimento imputabile alla società CP_1
- condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 sede in Montepaone (CZ) alla via Marconi – S.S. 106 uscita Soverato Lido, al pagamento, in favore del sig. -a titolo di restituzione del prezzo pagato dall'appellante Parte_1
e/o di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quest'ultimo per effetto della vicenda descritta in atti -ivi compresi i danni patrimoniale, non patrimoniale, morale, esistenziale, alla vita di relazione-, della somma di € 18.000,00 o di quella maggiore ovvero minore che risulterà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia, il tutto oltre alla condanna della società al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al CP_1 soddisfo e/o del danno da ritardato adempimento;
In ogni caso, condannare la società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] con sede in Montepaone (CZ) alla via Marconi – S.S. 106 uscita Soverato Lido, al pagamento, sempre in favore del sig. , delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado e del Parte_1 presente giudizio di secondo grado e/o di appello, oltre il rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge, di sentenza e successive occorrende, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc.
4) Emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria del caso.>
Per l'appellata < Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa ed adottata ogni altra eventuale declaratoria occorrenda, per le ragioni analiticamente indicate in narrativa: IN
VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., l'appello
2 proposto dal per le ragioni indicate in atto, NEL MERITO, salvo ed impregiudicato Parte_1 quanto eccepito in via preliminare, rigettare l'appello proposto dal in quanto Parte_1 pretestuoso oltre che destituito di fondamento giuridico e fattuale, confermando la sentenza n.
739/2018, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 21.06.2018 e depositata in pari data.
Con vittoria di spese e competenze, di entrambi i gradi di giudizio.>
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata ha adito il Tribunale di Lamezia Terme chiedendo la risoluzione del Parte_1 contratto di compravendita concluso con il rivenditore sul presupposto che il veicolo CP_1 consegnatogli fosse radicalmente diverso da quello pattuito: in particolare l'attore ha dedotto di avere ordinato una fiat Punto !& V classi dynamic multijet 5 p serie VI ultimo restyling e di avere
V e non all'ultima serie. Ha lamentato ancora Controparte_2 che al momento dell'erogazione del finanziamento gli erano stati addebitati ulteriori 323 euro non previsti in contratto.
Sulla base di tali premesse di fatto ha chiesto la risoluzione del contratto di compravendita e la condanna della società convenuta alla restituzione del prezzo pagato.
Alla domanda ha resistito la venditrice contestando decisamente la ricostruzione in fatto offerta dall'attore, precisando che il veicolo previsto nell'ordine era quello effettivamente consegnato e che il cliente prima di ordinarlo aveva preso visione di uno identico presso la concessionaria. Per completezza aggiungeva che le due versioni delle autovetture differiscono per caratteristiche assolutamente marginali.
Istruita la causa con i documenti prodotti e le prove orali articolate dalle parti la causa è stata decisa con sentenza pubblicata il 21 giugno 2018 con la quale il Tribunale ha : 1) ritenuto provato che la parte avesse effettivamente ordinato una autovettura serie VI e ricevuto invece una serie V ma che le marginali differenze tra le due tipologie di veicoli non integrassero l'aliud pro alio e non giustificassero quindi l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto;
2) ha riconosciuto che il rivenditore aveva riscosso l'importo di € 300 per l'istruttoria del finanziamento senza averne titolo e lo ha condannato alla restituzione di detta somma.
Ha compensato tra le parti le spese di lite.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme ha proposto tempestivo appello
[...] affidandolo ai motivi che saranno di seguito esaminati, Parte_1
Ha resistito con comparsa la eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
3 Dopo una serie di rinvii la causa, a seguito della soppressione della terza sezione di questa corte,
è pervenuta alla seconda sezione.
L'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 26 marzo 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione.
Entrambe le parti hanno depositato le note e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1
Con un primo articolato motivo di censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto ricorrere gli estremi dell'inadempimento colpevole legittimante l'accoglimento della domanda di risoluzione e tanto sebbene: 1) gli elementi istruttori deponessero univocamente nel senso di una rilevante malafede contrattuale per avere la parte venditrice dolosamente fornito un bene completamente diverso da quello promesso, nella piena consapevolezza della difformità e senza attivarsi in alcun modo per porre rimedio al proprio inadempimento nonostante la tempestiva denunzia del vizio;
2) il veicolo fornito fosse completamente diverso da quello promesso, avendo la venditrice consegnato un veicolo < obsoleto > invece che uno nuovo per come richiesto dall'acquirente e tanto in eclatante violazione dell'art. 129 codice del consumo che valorizza, ai fini della tutela del consumatore tutte le difformità idonee ad incidere sulla funzionalità e sul pregio del prodotto venduto;
3) l'istruttoria svolta avesse pienamente confermato che oggetto dell'ordine era la versione VI di restyling dell'auto mentre invece fu fornita la V,
Il motivo è infondato e ai limiti della inammissibilità. E' inammissibile in primo luogo nella parte in cui si dilunga sulla violazione dei doveri di lealtà e buona fede contrattuale che non solo non hanno costituito oggetto del dibattito processuale di primo grado, ma non valgono da soli a fondare l'accoglimento dell'unica domanda sin dall'inizio proposta dall'appellante che è quella di risoluzione contrattuale conseguente ad una fattispecie di aliud pro alio, con consequenziale condanna alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno. Ebbene non conoscendo il nostro ordinamento ipotesi di c.d. danno punitivo, la condotta della controparte contrattuale con specifico riferimento alla intensità dell'elemento soggettivo, resta totalmente irrilevante, qualora non acceda ad un fatto qualificabile come inadempimento in senso oggettivo. Ebbene con specifico riferimento alla mancanza di qualità della cosa compravenduta che dovrebbe legittimare l'accoglimento della domanda l'appellante non offre alcun concreto elemento che consenta di superare la valutazione espressa dal primo giudice che ha messo in evidenza che dalla documentazione versata in atti emerge che le differenze tra le due diverse versioni siano assolutamente marginali, afferendo ad aspetti trascurabili delle rifiniture interne ed esterne del
4 veicolo che non ne alterano in alcun modo la qualità e le caratteristiche. A fronte di tali argomentazioni l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che l'auto consegnata fosse vecchia e obsoleta, facendo tuttavia discendere tali caratteristiche esclusivamente dalla circostanza che si trattasse della penultima versione di restyling e non dell'ultima: trattasi tuttavia di una operazione deduttiva apodittica e non supportata da alcun elemento concreto. Deve peraltro rilevarsi che nemmeno è possibile accogliere la tesi secondo cui l'appartenenza ad una o ad un'altra versione di restyling possa concretamente incidere sulla futura commerciabilità del veicolo, non essendo detta tesi suffragata da nessuna evidenza istruttoria. Inammissibile è infine l'ultima parte del motivo che addebita alla sentenza di non avere tenuto conto degli esiti istruttori che hanno confermato la circostanza che l'auto prenotata fosse del VI restyling e quella fornita del V, posto che, al contrario, il Tribunale ha dato per pacifica detta circostanza ( per la verità non emergente in maniera così cristallina dalla istruttoria svolta ) ma ha ritenuto che le differenze tra i due diversi allestimenti fossero assolutamente marginali e inidonee a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
2.2
Con il secondo motivo di censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno relativa alle somme pagate per la custodia dell'autoveicolo che la società venditrice ha sempre rifiutato di ritirare.
Trattandosi di motivo connesso all'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale per fornitura di aliud pro alio, esso rimane assorbito dal rigetto del primo motivo.
2.3
Infondato è infine il terzo motivo di censura relativo alle spese di lite posto che la compensazione disposta dal Tribunale era ampiamente giustificata dalla circostanza che l'accoglimento in primo grado ha riguardato una capo di domanda decisamente marginale e che in ipotesi di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi l'unico limite che incontra il giudice è quello del divieto di condanna dell'attore parzialmente vittorioso ( cfr. tra le altre Cass. 13212 del 2023 )
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado devono essere disciplinate in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 23769 del 2024 e, quindi, vengono compensate in ragione del parziale seppure residuale accoglimento della domanda in primo grado.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza di Lamezia Terme n. 739 del 2018 e nei confronti di
[...] CP_1 così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 26 luglio 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
6