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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9582/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 9582 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate con note telematiche depositate nel termine del 30 giugno 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
– con Controparte_1 CP_2 Controparte_3
(P.I. ), con sede in Rho (MI) L.go Metropolitana n. 5, in
[...] P.IVA_1
persona del procuratore avv. Amelia De Luca, Responsabile della Funzione Litigation &
Customer Disputes, giusta procura generale del 7 maggio 2020, rep. 23817, racc. 8283,
per notaio in Milano rappresentata e difesa come da procura in calce Persona_1
all'atto di citazione in appello dall'avvocato Daniele Cutolo con studio in Napoli alla pagina 1 di 9 Via D. Cimarosa n. 186 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Serena
Marotta, via Mario Mascia n. 16.
APPELLANTE
E
, contumace. Controparte_4
APPELLATO
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.443/2020, resa a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'RG 1201/19 pubblicata il 28 maggio 2020, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 30 giugno 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso per decreto ingiuntivo notificato a Controparte_1 CP_4
chiedeva che alla compagnia telefonica fosse ingiunta la consegna della
[...]
copia del contratto relativa alla propria utenza mobile contraddistinta dal numero
3407465482.
Il giudice di pace emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
114/2019, R.G.566/2019, depositato in cancelleria il 4 giugno 2019 e notificato il successivo 14 giugno 2019, unitamente ad atto di precetto per euro 510,31 al netto della r.a. per le spese ed onorari della procedura, con cui veniva ingiunto alla la CP_1
pagina 2 di 9 consegna immediata del contratto relativo alla suddetta utenza e relativa condanna al pagamento di euro 221,50 per onorari e spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al difensore costituito.
Alla base della chiesta ingiunzione stava la richiesta -inevasa dalla società telefonica –
da parte del ricorrente , possessore di una utenza telefonica con la società CP_4
ingiunta, di conoscere quali fossero le proprie condizioni contrattuali al fine di confronto e controllo ed a tale scopo instava per l'invio di copia del contratto.
La società telefonica proponeva opposizione, sollevando eccezioni di incompetenza per materia, per valore, di carenza di interesse ad agire, di mancato rispetto della normativa in materia di privacy cui al D.lgs. 196/2003 nell'invio della relativa richiesta, ex art. 7
D.lgs. 196/2003.
Con sentenza n. 443/2020 il giudice di pace rigettava l'opposizione, adducendone l'infondatezza: venivano disattese le eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, quelle per incompetenza per materia e per valore, veniva dichiarata la violazione ai sensi dell'art.51 del Codice del consumo dei doveri di correttezza e buona fede, equità e trasparenza da parte della società e veniva disattesa anche l'eccezione di carenza di agire.
Non si pronunciava, infine, in merito alla violazione della legge in materia di privacy cui al D. lgs. 196/2003, nell'invio della richiesta.
Sulla base di tali motivazioni, il giudice confermava il decreto e condannava la società al pagamento delle spese di giudizio.
pagina 3 di 9 provvedeva al pagamento delle somme liquidate. CP_1
Avverso tale decisione la proponeva appello impugnando e contestando la CP_1
resa decisioni per ragioni connesse a questioni di natura processuale, al merito della vicenda oggetto del giudizio di primo grado, nonché alla carenza dei presupposti di validità della sentenza emessa sul piano delle motivazioni e concludeva per sentir:
“Accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando integralmente la
sentenza n. 443/2020 emessa in riferimento al procedimento con RG 1201/2019
pubblicata il 28.05.2020 non notificata.
b) In via preliminare, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui
è stata rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice adito sotto il profilo
dell'incompetenza per valore e materia e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza per
valore e per materia del giudice di pace adito in favore del Tribunale di Salerno;
c) Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione e l'erroneità
della sentenza per carenza di interesse ad agire a promuovere l'azione monitoria;
d) Accertare e dichiarare l'omessa ed erronea pronuncia da parte del giudice di primo
grado in merito alla normativa cui all'art. 7 del D. lgs. 196/2003, e dichiarare la
violazione da parte delle disposizioni di cui all' art. 9, D. lgs. 196/2003;
e) Accertare e dichiarare altresì la legittimità dell'operato dell'appellante per tutti i
motivi esposti nel presente atto;
f) in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per essere la domanda monitoria
infondata e non provata;
pagina 4 di 9 g) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a
qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale conseguenza del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado.
h) condannare l'appellata alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
i) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento.”
Incardinato il giudizio di secondo grado innanzi la II° sez. civile del Tribunale di
Salerno, con RG n. 9582/2020 nessuno si costituiva per l'odierno appellato.
Veniva preliminarmente verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello e, quindi, veniva dichiarata la contumacia dell'appellante ritualmente citato e non costituito.
Essendo la causa di natura documentale, ed assegnato il giudizio al presente giudicante,
le parti venivano rinviate alla udienza cartolare del 30.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuto a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Occorre preliminarmente rilevare che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Le sollevate eccezioni di incompetenza per valore e per materia del giudice del decreto ingiuntivo non risultano fondate in quanto la domanda attivata in via monitoria ha ad pagina 5 di 9 oggetto obbligazioni di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore va determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla parte appellata, ex art. 14 c.p.c. Nel caso di specie, era stato dichiarato che il valore della causa era nei limiti di euro 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del giudice adito con il ricorso monitorio.
Nel merito va evidenziato che né il Codice della Privacy, né il Codice del consumo
(D.lgs. 6/9/2005 n. 206), prevedono un diritto sostanziale dell'utente di un contratto telefonico a richiedere ed ottenere dal gestore telefonico una copia del contratto, come per esempio prevede l'art. 119 comma 4 del D.lgs. 1/9/1993 n. 385 (Testo Unico
Bancario).
A tal fine la parte deve dimostrare di essere intestataria dell'utenza telefonica indicata,
Par atteso che sul punto la menzione del numero di utenza o del numero della , o il possesso stesso della relativa card, non provano nulla.
Inoltre, deve indicare l'esistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire, come richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Nella specie, l'indicazione degli specifici disservizi sopportati non è mai stata effettuata,
non risultando dedotta l'esistenza di segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali, né
alcuna circostanza o modalità concreta di tali disservizi.
Va poi rilevato che nel settore della telefonia, è previsto a pena di improcedibilità - si sottraggono solo per i procedimenti cautelari, tra i quali non rientra di certo il ricorso per ingiunzione - il tentativo di conciliazione davanti al Corecom, che deve precedere il pagina 6 di 9 ricorso al giudice, anche quando questo avviene con il procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c. Invece, nel caso in esame, l'appellata presentò ricorso per ingiunzione, senza aver prima esperito il tentativo di conciliazione davanti al
Corecom.
L'appello va dunque accolto.
Quanto alla condanna alla restituzione delle somme pagate dalla in Controparte_1
forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, va rilevato che, pur non essendo l'avvocato parte del giudizio di appello, la domanda di condanna alla restituzione è ammissibile nel presente processo. Secondo la S.C. “In tema di distrazione
delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza,
costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte
vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo é il
difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il
pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato
dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma
corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215
del04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016).
Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro
(la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha pagina 7 di 9 fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
Le somme eventualmente corrisposte vanno dunque automaticamente restituite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione ad un valore della causa non superiore ad euro 1.100,00 tariffe medie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza caducata.
pagina 8 di 9 2) Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del Controparte_4
doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in euro 350,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in euro 64,50 per esborsi ed euro
630,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 16 ottobre 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 9582 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate con note telematiche depositate nel termine del 30 giugno 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
– con Controparte_1 CP_2 Controparte_3
(P.I. ), con sede in Rho (MI) L.go Metropolitana n. 5, in
[...] P.IVA_1
persona del procuratore avv. Amelia De Luca, Responsabile della Funzione Litigation &
Customer Disputes, giusta procura generale del 7 maggio 2020, rep. 23817, racc. 8283,
per notaio in Milano rappresentata e difesa come da procura in calce Persona_1
all'atto di citazione in appello dall'avvocato Daniele Cutolo con studio in Napoli alla pagina 1 di 9 Via D. Cimarosa n. 186 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Serena
Marotta, via Mario Mascia n. 16.
APPELLANTE
E
, contumace. Controparte_4
APPELLATO
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.443/2020, resa a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'RG 1201/19 pubblicata il 28 maggio 2020, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 30 giugno 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso per decreto ingiuntivo notificato a Controparte_1 CP_4
chiedeva che alla compagnia telefonica fosse ingiunta la consegna della
[...]
copia del contratto relativa alla propria utenza mobile contraddistinta dal numero
3407465482.
Il giudice di pace emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
114/2019, R.G.566/2019, depositato in cancelleria il 4 giugno 2019 e notificato il successivo 14 giugno 2019, unitamente ad atto di precetto per euro 510,31 al netto della r.a. per le spese ed onorari della procedura, con cui veniva ingiunto alla la CP_1
pagina 2 di 9 consegna immediata del contratto relativo alla suddetta utenza e relativa condanna al pagamento di euro 221,50 per onorari e spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al difensore costituito.
Alla base della chiesta ingiunzione stava la richiesta -inevasa dalla società telefonica –
da parte del ricorrente , possessore di una utenza telefonica con la società CP_4
ingiunta, di conoscere quali fossero le proprie condizioni contrattuali al fine di confronto e controllo ed a tale scopo instava per l'invio di copia del contratto.
La società telefonica proponeva opposizione, sollevando eccezioni di incompetenza per materia, per valore, di carenza di interesse ad agire, di mancato rispetto della normativa in materia di privacy cui al D.lgs. 196/2003 nell'invio della relativa richiesta, ex art. 7
D.lgs. 196/2003.
Con sentenza n. 443/2020 il giudice di pace rigettava l'opposizione, adducendone l'infondatezza: venivano disattese le eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, quelle per incompetenza per materia e per valore, veniva dichiarata la violazione ai sensi dell'art.51 del Codice del consumo dei doveri di correttezza e buona fede, equità e trasparenza da parte della società e veniva disattesa anche l'eccezione di carenza di agire.
Non si pronunciava, infine, in merito alla violazione della legge in materia di privacy cui al D. lgs. 196/2003, nell'invio della richiesta.
Sulla base di tali motivazioni, il giudice confermava il decreto e condannava la società al pagamento delle spese di giudizio.
pagina 3 di 9 provvedeva al pagamento delle somme liquidate. CP_1
Avverso tale decisione la proponeva appello impugnando e contestando la CP_1
resa decisioni per ragioni connesse a questioni di natura processuale, al merito della vicenda oggetto del giudizio di primo grado, nonché alla carenza dei presupposti di validità della sentenza emessa sul piano delle motivazioni e concludeva per sentir:
“Accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando integralmente la
sentenza n. 443/2020 emessa in riferimento al procedimento con RG 1201/2019
pubblicata il 28.05.2020 non notificata.
b) In via preliminare, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui
è stata rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice adito sotto il profilo
dell'incompetenza per valore e materia e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza per
valore e per materia del giudice di pace adito in favore del Tribunale di Salerno;
c) Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione e l'erroneità
della sentenza per carenza di interesse ad agire a promuovere l'azione monitoria;
d) Accertare e dichiarare l'omessa ed erronea pronuncia da parte del giudice di primo
grado in merito alla normativa cui all'art. 7 del D. lgs. 196/2003, e dichiarare la
violazione da parte delle disposizioni di cui all' art. 9, D. lgs. 196/2003;
e) Accertare e dichiarare altresì la legittimità dell'operato dell'appellante per tutti i
motivi esposti nel presente atto;
f) in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per essere la domanda monitoria
infondata e non provata;
pagina 4 di 9 g) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a
qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale conseguenza del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado.
h) condannare l'appellata alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
i) emettere ogni consequenziale ed ulteriore provvedimento.”
Incardinato il giudizio di secondo grado innanzi la II° sez. civile del Tribunale di
Salerno, con RG n. 9582/2020 nessuno si costituiva per l'odierno appellato.
Veniva preliminarmente verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello e, quindi, veniva dichiarata la contumacia dell'appellante ritualmente citato e non costituito.
Essendo la causa di natura documentale, ed assegnato il giudizio al presente giudicante,
le parti venivano rinviate alla udienza cartolare del 30.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuto a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Occorre preliminarmente rilevare che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Le sollevate eccezioni di incompetenza per valore e per materia del giudice del decreto ingiuntivo non risultano fondate in quanto la domanda attivata in via monitoria ha ad pagina 5 di 9 oggetto obbligazioni di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore va determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla parte appellata, ex art. 14 c.p.c. Nel caso di specie, era stato dichiarato che il valore della causa era nei limiti di euro 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del giudice adito con il ricorso monitorio.
Nel merito va evidenziato che né il Codice della Privacy, né il Codice del consumo
(D.lgs. 6/9/2005 n. 206), prevedono un diritto sostanziale dell'utente di un contratto telefonico a richiedere ed ottenere dal gestore telefonico una copia del contratto, come per esempio prevede l'art. 119 comma 4 del D.lgs. 1/9/1993 n. 385 (Testo Unico
Bancario).
A tal fine la parte deve dimostrare di essere intestataria dell'utenza telefonica indicata,
Par atteso che sul punto la menzione del numero di utenza o del numero della , o il possesso stesso della relativa card, non provano nulla.
Inoltre, deve indicare l'esistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire, come richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Nella specie, l'indicazione degli specifici disservizi sopportati non è mai stata effettuata,
non risultando dedotta l'esistenza di segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali, né
alcuna circostanza o modalità concreta di tali disservizi.
Va poi rilevato che nel settore della telefonia, è previsto a pena di improcedibilità - si sottraggono solo per i procedimenti cautelari, tra i quali non rientra di certo il ricorso per ingiunzione - il tentativo di conciliazione davanti al Corecom, che deve precedere il pagina 6 di 9 ricorso al giudice, anche quando questo avviene con il procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c. Invece, nel caso in esame, l'appellata presentò ricorso per ingiunzione, senza aver prima esperito il tentativo di conciliazione davanti al
Corecom.
L'appello va dunque accolto.
Quanto alla condanna alla restituzione delle somme pagate dalla in Controparte_1
forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, va rilevato che, pur non essendo l'avvocato parte del giudizio di appello, la domanda di condanna alla restituzione è ammissibile nel presente processo. Secondo la S.C. “In tema di distrazione
delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza,
costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte
vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo é il
difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il
pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato
dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma
corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215
del04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016).
Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro
(la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha pagina 7 di 9 fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
Le somme eventualmente corrisposte vanno dunque automaticamente restituite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione ad un valore della causa non superiore ad euro 1.100,00 tariffe medie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza caducata.
pagina 8 di 9 2) Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del Controparte_4
doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in euro 350,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in euro 64,50 per esborsi ed euro
630,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 16 ottobre 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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