Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
1021 38 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 2042/00 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Cron. 4834834 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep. 628 Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel Consigliere Ud. 27/06/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
USI/2 PENTRIA ISERNIA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA ODESCALCHI 64, presso l'avvocato UMBERTO PAOLO BEVACQUA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a 2002 margine del controricorso;
1470 controricorrente nonchè contro elettivamente domiciliato in ROMA RA IC PIAZZA ACILIA 4 presso l'Avvocato ANTONIO FUNARI che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 71/99 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 06/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Macaluso che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 9/6/92 il dr. RA NI conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ER la US IT MO RN e la NE IS chiedendone la condanna, in solido, al pagamento in suo favore, della somma di lire 216.823.859 che as- sumeva dovutagli a titolo di differenza fra gli emolu- menti erogatigli nel periodo 28/4/82-21/9/87 quale me- dico generico che aveva prestato assistenza in regime 2 di convenzione e quelli che gli sarebbero spettati, se non gli fosse stato decurtato il massimale degli assi- stibili;
chiedeva - altresì la condanna alla corre- sponsione di £ 17.019.138 per contributi ENPAM, nonché al risarcimento dei danni morali da liquidarsi in via equitativa. Adduceva l'attore che, con sentenza del 5/4/91 il Consiglio di Stato aveva riformando sul punto una precedente decisione del TAR - annullato una delibera del 1982 con la quale la US gli aveva ridotto la pla- tea dei clienti, e che pertanto era divenuto incon- testabile il suo diritto a percepire le quote capitarie sull'intero massimale. Non si costituivano in giudizio gli enti convenu- ti, ed all'esito di produzione documentale, il Tribuna- le, con sentenza del 19-28 febbraio 1997, accoglieva la domanda ( esclusa la sola pretesa risarcitoria ) nei confronti della sola US, ritenendo invece la NE estranea al rapporto convenzionale. La pronuncia del Tribunale veniva impugnata dalla AU$L n. 2 "Pentria" di ER la quale chiedeva ri- gettarsi le domande del dr. RA e, con distinto atto di citazione, dal dr. RA { il quale ultimo si doleva della mancata condanna della NE IS). Si costituiva in giudizio la NE con comparsa 3 di risposta, deducendo come la disciplina normativa in- vocata dal dr. RA delineasse una fase amministra- tiva di ricognizione e di liquidazione dei crediti, in corrispondenza della quale non potesse non configurarsi un difetto temporaneo di giurisdizione, e come in ogni caso il suo ruolo fosse assimilabile a quello di fideiussore-garante ex lege delle AUS, e limitato ai soli aspetti finanziari. Tanto premesso ed avendo di- chiarato di aderire, in via ulteriormente subordinata e nel merito, alle prospettazioni della AUS favorevoli alla sua posizione, la NE concludeva chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 5/10-6/10/99, dichiarava inammissibili entrambi gli appelli, rilevando, quanto allo RA, l'assenza di ogni interesse al gravame, disponendo egli già - ai sensi del IV comma dell'art. 111 c.p.c. di un titolo esecutivo suscettibile di esecuzione nei confronti del- la NE IS ai sensi dell'art. 6 della legge n. 724/94 come interpretato dalla sentenza n. 1989/1997 delle S.U. della Corte di Cassazione, essendo la stessa succeduta nelle posizioni debitorie e creditorie delle soppresse US. Quanto al gravame della AUS, la Corte di Appello rilevava ad un tempo sia il difetto di interesse, sia la stessa carenza di legittimazione ad 4 impugnare, stante la ricordata mancata successione del- la stessa nei debiti della soppressa US. Propone ricorso per cassazione la NE IS, sulla base di 2 motivi. Resistono con controricorso sia la AUS che il dr. RA MOTIVI DELLA DECISIONE Con il I motivo la NE, premessa la esistenza di un suo preciso interesse ad impugnare ( interesse il quale nascerebbe chiaro dal fatto che, benché la sen- tenza impugnata non contenga di per sé statuizioni sfa- vorevoli ad essa NE, tuttavia, presenterebbe, in sede di motivazione della declaratoria di inammissibi- lità dell'appello dell'AUS n. 2 "Pentria", affermazio- ni relative ad una avvenuta successione di essa Re- gione nel debito accertato nel giudizio di primo grado, tali da configurare un suo evidente interesse alla ri- forma della gravata sentenza, e da non poter non ri- flettersi sui profili relativi alla legittimazione al- l'impugnazione ), nel lamentare VIOLAZIONE DI LEGGE E VIZI DELLA MOTIVAZIONE sostiene, da un lato, non essere convincente l'orientamento giurisprudenziale relativo ad una supposta successione delle Regioni nei debiti delle US soppresse, fatto proprio dalla CORTE di Ap- pello sulla scorta delle sentenze n. 1989/97 e 102/99 5 delle S.U. della Suprema Corte di cassazione, e, dal- l'altro, come, proprio a seguire l'affermazione fatta propria da S.U. n. 102/99 secondo cui l'appello propo- sto dal direttore generale di una AUS sia imputabile direttamente alle sezioni stralcio e perciò in ultima analisi alle Regioni, la Corte di Appello avrebbe dovu- to procedere all'analisi del ricorso della AUS impu- tandolo ad essa NE ( la quale - fra l'altro - ave- va espressamente aderito ad esso), e non avrebbe perciò potuto dichiararlo inammissibile. Con il II motivo la NE IS, invece, nel dedurre, in relazione all'art. 360 nn. 2 e 5 c.p.c.; VIOLAZIONE DI LEGGE Ε VIZI DELLA MOTIVAZIONE, la- menta - in via subordinata - come: a) del tutto erro- neamente, i giudici della Corte di Appello non avrebbe- ro in alcun modo preso in considerazione come la da essi accolta pretesa troverebbe in realtà origine in un giudicato ( la sentenza n. 569/91 del Consiglio di Stato ) formatosi in un giudizio cui essa NE era rimasta del tutto estranea;
b) un tale ultimo profilo si porrebbe come fattore aggiuntivo di non configura- bilità di alcuna successione di essa NE alla ces- sata US IT MO RN, tanto più consi- - derato che, proprio in virtù dei principi affermati dalle S.U. con la sentenza n. 102/99), dovrebbe rite- 6 nersi che l'avvenuta trasformazione delle Gestioni stralcio in Gestioni Liquidatorie abbia determinato un prolungamento della soggettività degli enti soppressi. Fregiudiziale rispetto al concreto esame dei motivi del ricorso si rivela l'analisi del profilo relativo alla sussistenza оme- no della legittimazione della NE IS a pro- porre ricorso per Cassazione alla luce di quelli che sono i contenuti della decisione impugnata. Sotto un tal punto di vista, va osservato prelimi- narmente, sul piano storico processuale: a) come, dopo che la pronuncia di I grado aveva accolto la originaria domanda del dr. RA, solo nei confronti della USI IT MO RN, e l'aveva respinta inve- ce nei riguardi della NE IS, 1'appello avverso la suddetta decisione sia stato presentato - per moti- dallavazioni ovviamente del tutto diverse fra loro AUS n. 2 "Pentria" di ER ( sulla base del ritenu-- to presupposto di essere naturalmente succeduta alla soppressa US-IT MO RN), € dal dr. RA;
b) tale AUS appellante abbia agito in giu- dizio in persona del suo Direttore Generale, il quale, a tal fine, ha però speso esclusivamente la sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, senza operare alcun riferimento alla sua concomitante qualità di Commissa- 7 della "gestione liquidatoria" della rio liquidatore soppressa US;
c) costituendosi nel conseguente giudi- zio la NE IS abbia - per suo conto -, in se- de di conclusioni, richiesto il rigetto non solo del- l'appello proposto dal dr. RA, ma anche di quello proposto dalla AUS sunnominata;
d) la Corte di appello di Campobasso, in sede di sentenza, abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall' AUS n. 2 "Pentria", per difetto di legittimazione passiva, spie- gando, in motivazione, come, in virtù dei meccanismi legislativi attraverso cui si era realizzato il fenome- no della soppressione del sistema delle vecchie US ( art. 6 della 1. n. 724/94 così come interpretato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenze 5 marzo 1997, n. 1989, e 26 febbraio 1999, n. 102 ) gli unici e veri successori delle US soppresse dovessero intendersi le Regioni, e perciò - nel caso della US-IT MO RN, la NE IS, la quale, tuttavia, benché costituisse perciò l'unico soggetto legittimato a impugnare la pronuncia di I grado di condanna della US-IT MO Vol- turno, non aveva assunto alcun iniziativa al riguardo. Questo rappresentando il quadro fattua- le di riferimento, va preliminarmente sottolineato CO- me ovviamente, ai fini della configurabilità della 8 legittimazione ad impugnare non si renda sufficiente l'a legazione di un mero interesse generico al gravame, ma occorra che esso interesse si connetta ad una più complessa realtà imperniata sul duplice presupposto per cui in danno del soggetto che pretenda di far valere il suo interesse ad impugnare ( o in danno del soggetto al quale egli deduca di essere succeduto a titolo uni- versale o particolare ): a) si sia verificato, in virtù della sentenza che si intenda impugnare, un fenomeno di "soccombenza", da intendersi come l'avvenuta adozione in suo danno - di una statuizione o di condanna, ○ CO- stitutiva, 0 di accertamento, che egli perciò voglia sui punti rimuovere;
b) non si sia già costituita fatti oggetto di gravame alcuna situazione di "giu- didato". Nella presente fattispecie un tale duplice presup- posto non ricorre, invece, in favore della NE Mo- lise, la cui complessiva linea argomentativa - del re- si presenta caratterizzata da una più generale sto - ambiguità la quale si rende percepibile nel momento in cul ad esempio nel mentre а taluni fini essa pretende di derivare la sua legittimazione a ricorrere in questa sede proprio dall'avvenuta secondo la giu- risprudenza di questa Suprema Corte sua successione nei rapporti della soppressa US, ad altri fini invoca 9 invece un titolo di legittimazione del tutto autonomo - per di più ed indipendente;
un titolo che - essa pretende di sviluppare proprio al fine di sentire ne- gare che quella medesima successione sia mai avvenu- ta. Tale assenza di presupposti ha modo di essere verificata, sia che si assuma a riferimento il primo dei suddetti schemi logico giuridici fatti valere dal- la NE IS (quello di una avvenuta sua succes- sidne nelle ragioni di impugnazione della soppressa US-IT MO RN), sia che si assuma, in- veqe, a riferimento il secondo dei suddetti schemi (quello di un del tutto autonomo titolo di legittima- zione della NE, rappresentato dalla sua qualità di soggetto del tutto distinto rispetto ad essa US). Ed infatti, sotto il punto di vista del primo schema, va rilevato come, la NE IS non possa non risentire il pregiudizio del giudicato già matura- tosi in ordine alla condanna dell'US-IT MO. RN a seguito della pronuncia del Tribunale di ER, nel momento in cui, giusta i principi affer- matisi, dopo il 1997, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte ( vedi S.U. Cass. 6 marzo 1997, n. 1989; S.J. Cass. 26 febbraio 1999, n. 102 ), solo un gravame proposto dal Direttore Generale della AUS n. 2 "Pen- 10 tria" ( non già in quanto legale rappresentante del- l'Ente, ma } nella sua qualità di Commissario liquida- tore della "gestione liquidatoria" della estinta US, о direttamente dalla NE IS avrebbe potuto evi- tare il passaggio in giudicato della pronuncia di con- danna dell'US-IT MO, adottata dal Tribunale di ER, laddove invece, come già innanzi visto, la AUS n. 2 "Pentria" ha proposto, del tutto in proprio, l'atto di appello (il quale - -pertanto meno che mai potrebbe in qualche modo. essere riferibile anche alla NE), e d'altro canto la NE IS, lungi dal proporre essa l'appello quale successore appunto nei rapporti della soppressa US, si è limitata - CO- - a chiedere il rigetto di entrambi i gra- stituendosi vami proposti avverso la pronuncia di I grado, salvo ad inconcludentemente dichiarare di far proprie, in via subordinata, le ragioni del gravame proposto in pro- Mprio dalla AUS n. 2 "Pentria" di ER Sotto il punto di vista del secondo schema, inve- ce non può non rilevarsi come, nessuna statuizione a carico della NE IS sia stata adottata dai giu- dici della Corte di appello di Campobasso, essendosi essi limitati ad affermare, in motivazione - ma senza perciò alcuna attitudine al giudicato nei confronti della NE l'inammissibilità del gravame proposto 11 dalla AUS n. 2 "Pentria", siccome non succeduta essa alla soppressa US-IT MO RN ( e sicco- me priva perciò sia di interesse che di legittima- - zione ad impugnare), e risultando - d'altronde la af- fermazione della carenza di interesse del dr. RA a conseguire, in sede di impugnazione, un titolo giudi- ziale di condanna a carico della NE IS (caren- za di interesse ricostruita sulla base della autonoma possibilità di far valere, in ragione della disciplina di cui all'art. 6 della 1. n. 724/94 così come inter- pretata nel 1997 dalle S.U. della Cassazione, diretta- mente e per altra via, nei confronti della NE, il titolo giudiziale già acquisito nei confronti della US IT MO RN), la risultante non già di una pronuncia che i giudici di II grado ( i quali, in realtà, lungi dal pronunciare nel merito, si sono limitati a dichiarare - in rito - l'inammissibilità dei due gravami ) abbiano inteso assumere ( ed abbiano as- sunto ) nei confronti della NE IS, ma di una valutazione del tutto incidentale compiuta, in sede di motivazione, in relazione ai contenuti ed ai rifles- si del citato art. 6 della 1. n. 724/94 . Il ricorso della NE IS si rende, conseguentemente, del tutto inaccoglibile, e va pertan- to rigettato. 12 Ricorrono, tuttavia, giusti motivi - in ragione delle incertezze interpretative che hanno per lungo -tempo caratterizzato la materia per un'integrale com- pensazione delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di questa fase di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione del 27 giugno 2002. Il consigliere estensore Il Presidente Onofrio Fittipadi Rosario De Musis Pally mis Depositate Welleria IL CANCELLIERE 13 FEB. 2003 Luisa Passinetti CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 6-6-2003 serie 4 al n. 21604...versate € 170.43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORET CARTE Robeno Bitc 13