Art. 1. Articolo unico.
La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto 1 dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici e modificata col decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 29 , viene sostituita dall'allegato testo unico vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1 gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora effettuata.
La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto 1 dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici e modificata col decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 29 , viene sostituita dall'allegato testo unico vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1 gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora effettuata.