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4 maggio 1949
4 maggio 1949
Art. 1. Articolo unico.
La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto 1 dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici e modificata col decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 29 , viene sostituita dall'allegato testo unico vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1 gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora effettuata.
La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto 1 dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici e modificata col decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 29 , viene sostituita dall'allegato testo unico vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1 gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora effettuata.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 36477 del 24https://www.laleggepertutti.it/ · 1
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Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. II, ordinanza 24/10/2025, n. 28308Provvedimento: […] OGGETTO: contratto di prestazione d'opera professionale con architetto – incarico ex art. 17 co.1 legge 143/1949 RG. 22875/2020 C.C. 24-6-2025 Civile Ord. […] La sentenza ha considerato che l'art. 17, co. 1 legge n. 143/1949 Tariffa professionale degli ingegneri e architetti prevede che «Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, 3 l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura dei registri di contabilità. […]Leggi di più...
- soccombenza·
- onorario professionista·
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- legittimazione passiva·
- contratto di prestazione d'opera·
- art. 17 legge 143/1949