Articolo 1 della Legge 2 marzo 1949, n. 143
Versione
4 maggio 1949
Art. 1. Articolo unico.

La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto 1 dicembre 1932 del Ministro per i lavori pubblici e modificata col decreto legislativo Presidenziale del 27 giugno 1946, n. 29 , viene sostituita dall'allegato testo unico vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1 gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora effettuata.

Entrata in vigore il 4 maggio 1949
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente