Articolo 8 della Legge 11 luglio 1877, n. 3940
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11 agosto 1877
Art. 8. I comuni dai quali sara' distaccata una parte del territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito risultante dal bilancio approvato per l'anno 1877 proporzionata a quella parte della rendita ordinaria, che loro verra' meno perdendo il prodotto dei centesimi addizionali gravanti sul territorio distaccato.

L'ammontare del debito da porsi a carico del comune al quale il territorio dovra' essere aggregato sara' determinato nel tempo stesso in cui si deliberera' il progetto della nuova circoscrizione.

Entrata in vigore il 11 agosto 1877