Art. 8. I comuni dai quali sara' distaccata una parte del territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito risultante dal bilancio approvato per l'anno 1877 proporzionata a quella parte della rendita ordinaria, che loro verra' meno perdendo il prodotto dei centesimi addizionali gravanti sul territorio distaccato.
L'ammontare del debito da porsi a carico del comune al quale il territorio dovra' essere aggregato sara' determinato nel tempo stesso in cui si deliberera' il progetto della nuova circoscrizione.
L'ammontare del debito da porsi a carico del comune al quale il territorio dovra' essere aggregato sara' determinato nel tempo stesso in cui si deliberera' il progetto della nuova circoscrizione.