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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/08/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3960/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3960/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BARRA SIMONE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentate e difese dall'avv. CUI MONICA, elettivamente domiciliate C.F._3 presso lo studio del difensore,
e contro
(C.F. ), (C.F. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._6 Controparte_6
), (C.F. , rappresentati e difesi C.F._7 Controparte_7 C.F._8 dall'avv. FRONGIA GIANCARLO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
e contro
(C.F. , CP_8 C.F._9
PARTE CONVENUTA nonché contro
(P.IVA. , rappresentata e difesa dall'avv. CARLOTTA Controparte_9 P.IVA_1
CASAMORATA e dall'avv. MARINA VANDINI
INTERVENUTO
pagina 1 di 8 OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da atto di citazione:
“dichiarare unico ed esclusivo proprietario per usucapione ultraventennale ex Parte_1 art. 1158 C.C., dei seguenti beni, situati in territorio di Sassari e così distinti al catasto terreni:
foglio 70 particella 1205, 44 are 76 ca, reddito dominicale 16,18;
foglio 70 particella 1207, 7 are 13 ca, reddito dominicale 2,58;
foglio 70 particella 846, 50 are 10 ca, reddito dominicale 18,11;
foglio 70 particella 847, 68 ca, reddito dominicale 0,25;
foglio 70 particella 849, 29 are 80 ca, reddito dominicale 10,77;
foglio 70 particella 850, 1 ca, reddito dominicale 0,01;
foglio 70 particella 851, 8 ca, reddito dominicale 0,03;
2- per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Sassari la trascrizione dell'emananda ordinanza;
3- vinte le spese del presente giudizio da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014”
Per parte convenuta e come da foglio di p.c.: Controparte_1 CP_2
“Voglia il Giudice adito:
A) respingere la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.
B) Con vittoria di spese e competenze di causa”
Per parte convenuta e CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
come da comparsa di costituzione: Controparte_7
“affinché il tribunale adito voglia accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso notificato dalla ricorrente”
Per parte intervenuta come da note scritte del 15.4.2025: Controparte_9
“ rappresentata, assistita e difesa come in atti, visto il provvedimento del Controparte_9
Giudice del 12.11.2024 con il quale il Giudice fissava l'udienza del 16.4.2025 in modalità cartolare, ciò premesso, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, memorie, verbale Controparte_9
d'udienza, chiedendo il rigetto di tutte le istanze avversarie”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva l'accertamento del diritto di Parte_1 proprietà per intervenuta usucapione di una serie d'immobili siti in Sassari, loc. Sant'Orsola, distinti nel Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 70, particella 1205; Foglio 70, particella 1207; pagina 2 di 8 Foglio 70, particella 846; Foglio 70, particella 847; Foglio 70, particella 849; Foglio 70, particella 850;
Foglio 70, particella 851.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- che i suddetti beni erano originariamente intestati a suo marito e alle di lui sorelle NA
e nonché alla loro madre Controparte_1 CP_2 NA
- di aver disposto in piena autonomia e uti dominus per oltre trent'anni di tutto il compendio immobiliare, dapprima insieme a suo marito e, dopo la sua morte avvenuta in data 1.3.2020, da sola;
- di essersi occupata della manutenzione ordinaria dei terreni, di essersi occupata della pulizia e della cura della vegetazione nonché di aver installato una pompa per l'acqua del pozzo, facendosi carico delle spese per l'utenza elettrica;
- di aver promosso la procedura di mediazione con esito negativo.
Con comparsa del 10.5.2023 (tempestiva ex art. 702 bis c.p.c.) si costituivano i convenuti CP_3
e tutti in qualità di eredi di CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
marito e asserito compossessore della ricorrente, aderendo alla domanda di usucapione NA formulata dalla ricorrente.
Con comparsa del 12.5.2023 (tempestiva ex art. 702 bis c.p.c.) si costituivano le convenute
[...]
e le quali, contestata la ricostruzione dei fatti resa da parte Controparte_1 CP_2 ricorrente, rappresentato che i terreni oggetto di causa erano da sempre stati utilizzati come ritrovo familiare e che, dunque, non erano nella disponibilità esclusiva di e della moglie NA [...]
, eccepito che la gestione dei terreni era concorde e condivisa tra tutta la famiglia, Parte_1 rappresentato che nel 2008 era stato effettuato il frazionamento dei beni ed era stata venduta una porzione del terreno originario, affermato che i terreni erano pervenuti mortis causa ai tre fratelli con il decesso del padre e, nel 2010, con il decesso della madre rappresentato che, dopo il NA decesso materno, i terreni di cui alle particelle 1205 e 1207 erano destinati a ritrovo familiare e che aveva chiesto il permesso per la coltivazione dell'orto sul terreno, rappresentato altresì NA che la restante parte del terreno (particelle 846, 847, 849, 850 e 851) era rimasta incolta e che periodicamente era chiamato un trattorista per la pulizia, eccepito che nel 2020 tale orto era stato abbandonato e i terreni rimanevano nel godimento di tutta la famiglia, tutto ciò dedotto, chiedevano, in via preliminare, la conversione del rito in rito ordinario e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 24.5.2023, veniva disposto il rinnovo della notifica nei confronti del convenuto non costituito nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_8 CP_10 in qualità di creditore ipotecario iscritto. pagina 3 di 8 Con comparsa del 19.10.2023 si costituiva l'intervenuta (in qualità di successore di CP_9
la quale, rappresentato di essere creditore nei confronti di e di CP_10 NA Parte_1 in forza del decreto ingiuntivo n. 4962/2013 e successive cessioni del credito, eccepito il
[...] difetto dei presupposti per l'acquisto per usucapione, evidenziato che la stessa ricorrente affermava che il suo possesso esclusivo era iniziato a decorrere dal marzo 2020, a seguito del decesso del marito, comproprietario della quota di 2/9, eccepita la carenza di interversione da compossessore a possessore esclusivo, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Rilevata la regolarità della notifica nei confronti di ne veniva dichiarata la contumacia. CP_8
All'udienza del 2.11.2023 veniva disposta la conversione del rito in rito ordinario con concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 16.4.2025, svolta in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice non è fondata e deve essere rigettata.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, non sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario e, più nel dettaglio, non è emerso il possesso uti dominus sui beni.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dall'attrice, il contradditorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice).
Il contradditorio è stato altresì integrato nei confronti in qualità di terzo Controparte_9 creditore ipotecario sul bene, litisconsorte necessario.
Dalle visure ipocatastali prodotte da parte attrice (nota del 22.5.2023) si evince l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale in data 1.7.2014 contro (in qualità di proprietario per la quota di 2/9). NA
Passando al merito della vertenza, occorre sin d'ora evidenziare che l'attore non può limitarsi a provare il potere di fatto sulla cosa, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente;
tale valutazione deve pagina 4 di 8 prendere in considerazione tutte le circostanze di fatto emerse in giudizio, quali le attività compiute dall'asserito possessore, la tipologia di fondo e il comportamento del proprietario formale (cfr. C. Cass.
n. 6123/2020: “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione- il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario”).
In caso di rapporti familiari tra l'istante e il proprietario formale, l'attore è tenuto a provare che l'utilizzo del bene non sia dovuto alla mera tolleranza (notoriamente più ampia per questa tipologia di rapporti), ma l'interversione del possesso deve trovare precisi riscontri che devono fondarsi, non solo sulla lunga durata dell'utilizzo del bene, ma anche sulla non transitorietà del possesso e sulla non modesta entità dell'uso (quale appunto, la coltivazione dell'orto per scopi amatoriali), ossia tutti riscontri che nel complesso possono consentire di presumere che non vi sia una semplice detenzione:
(cfr. C. Cass. n. 17880/2019: “al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione – dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art 1444 c.c., a fondare la domanda di usucapione – assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuta una durata non transitoria e sia stata non di modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre ne caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzanti vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario”).
Così delineato il rigore probatorio che l'azione di usucapione impone, nel caso di specie, Parte_1 non ha soddisfatto il suo onere probatorio.
[...]
L'attrice allegava, a sostegno della domanda, di aver posseduto tutti i terreni per oltre 20 anni, prima insieme al marito (già comproprietario per la quota di 2/9) e, dopo la sua morte NA avvenuta in data 1.3.2020, in via esclusiva.
pagina 5 di 8 I figli di si costituivano in giudizio aderendo alla domanda dell'attrice e, dunque, di NA fatto rinunciando a ogni eventuale pretesa sull'eventuale quota di proprietà acquisita per usucapione dal padre.
In primo luogo, è documentalmente emerso che in data 15.10.2008 e i tre figli NA
( e le due convenute e avevano venduto una NA Controparte_1 CP_2 porzione di terreno distinta alle particelle 1206 e 1208, ossia particelle confinanti con quelle oggetto di domanda di usucapione, derivanti dal frazionamento del 11/07/2008, così come risulta nella visura catastale e che, secondo la ricostruzione delle convenute, era stato effettuato proprio prima della compravendita dell'ottobre 2008.
Tale circostanza non è stata contestata da parte attrice (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, essa costituisce un indizio relativo al possesso dell'intero compendio da parte di tutta la famiglia, compresa la madre e le due sorelle.
Infatti, quantomeno nel 2008, tutta la famiglia aveva la diretta disponibilità dell'intero compendio Per_1 immobiliare (comprensivo sia delle particelle vendute che di quelle oggetto della domanda), essendosi le parti occupate sia di frazionare presso il Catasto l'intera area che di vendere una porzione del terreno a un soggetto terzo.
L'attività burocratica di frazionamento, posta in essere da e dai tre figli NA Per_1
e è certamente espressione del possesso condiviso sui
[...] Controparte_1 CP_2 beni oggetto della presente domanda.
E, anche se si dovesse ritenere che, subito dopo il 2008, abbia iniziato il godimento NA esclusivo sulle particelle de quibus, il requisito temporale ventennale non sarebbe soddisfatto.
Oltre al grave indizio di cui sopra, si ritiene che dallo stato dei luoghi e dalle testimonianze sia emerso che e il marito avevano svolto più che altro attività manutentive e di Parte_1 coltivazione e, considerata la comproprietà familiare, attività non in grado di manifestare all'esterno la volontà di estromettere gli altri comproprietari.
Infatti, la coppia si era occupata principalmente della pulitura del terreno e della coltivazione dell'orto, anche mediante l'applicazione di una pompa idrica;
il teste riferiva altresì che i coniugi Tes_1 [...] gli avevano commissionato il ripianamento del terreno e lo scavo per un vascone dell'acqua, Per_3 tutti lavori effettuati nella parte destinata alla coltivazione degli alberi da frutta (particelle 1205 e
1207). Per le altre particelle oggetto di domanda è invece provato lo stato di non coltivazione e di inutilizzo dei terreni (cfr. ricostruzione delle parti e teste ). Tes_1
pagina 6 di 8 Nulla veniva provato in ordine all'apposizione di recinzioni e/o di cancelli direttamente funzionali a escludere gli altri comproprietari dal godimento.
E, anzi, è emerso che l'attività di pulitura e di manutenzione del fondo veniva compiuta principalmente da il quale è comproprietario dei terreni, il quale ben avrebbe potuto svolgere tali NA attività nell'esercizio del compossesso ordinario e in presenza della tolleranza degli altri familiari.
Il teste , confinante, riferiva che la pulitura periodica era svolta da (“in Tes_2 NA particolare, vedevo il sig. recarsi per la pulitura periodica, grossolana ma periodica NA
(circa due volte l'anno). Il terreno in questi anni è stato curato in altri modi? Negli anni '90 no, solo pulitura”); il teste lavoratore per conto di confermava di essersi Testimone_3 NA occupato della pulitura dei terreni poiché “i lavori mi venivano commissionati dal sig. NA marito della sig.ra (…) ricordo di aver effettuato svariati lavori su incarico del sig. Pt_1
. Parte_2
Entrambi i testimoni riferivano che il godimento del terreno da parte di era esercitato NA mediante la coltivazione dell'orto: tale circostanza è pacifica tra le parti (anche le sorelle convenute confermano che il fratello si occupava in via esclusiva dell'orto); ciò che non è stato provato è che tale godimento fosse esercitato con l'estromissione degli altri comproprietari.
Anzi, i testimoni e il teste conoscenti delle parti, dichiaravano di Testimone_4 Testimone_5 aver frequentato i terreni per cui è causa, entrambi su invito di figlia della convenuta Persona_4
per partecipare a pranzi conviviali di famiglia (cfr. teste “venivo invitata Controparte_1 Tes_4 principalmente dalla sig.ra la quale mi ha detto che il terreno è un terreno di Persona_4 famiglia e che veniva usato dalla stessa come luogo di ritrovo per i pranzi. Io in particolare mi recavo lì la domenica per pranzare tutti insieme (…) C'era la sig.ra con il marito, c'ero io con la mia Pt_1 amica e il fidanzato, c'era anche la cognata usai . Poi altre persone in base alle volte”; teste CP_2
“andavo la domenica, andavo spesso, magari in inverno non andavo. Ricordo che erano Tes_5 sempre belle giornate. Cosa faceva quando stava lì? Mangiavamo tutti insieme, si chiacchierava e si faceva la sorta di scampagnata. Come si cucinava? Io ricordo che la mia compagna portava qualcosa,
e anche altri portavano qualcosa”).
Queste attività sono tutte compatibili con la ricostruzione resa dalle convenute e Controparte_1
CP_2
Così ricostruito il quadro probatorio si ritiene non raggiunta la prova dell'acquisto per usucapione.
Le attività compiute non costituiscono gravi indizi, precisi e concordanti del potere di fatto esclusivo ed escludente rispetto agli altri comproprietari nonché dell'interversione del possesso. pagina 7 di 8 Stante la parentela tra tutti i cointestatari, sussiste una presunzione di tolleranza del cointestatario in forza della quale le attività compiute da trovano fondamento non tanto nella CP_1 Parte_1 condotta uti dominus dell'asserito possessore, bensì nella tolleranza degli altri comproprietari.
E la prova testimoniale non è stata sufficiente a superare tale tolleranza in quanto i testimoni si limitavano a descrivere le attività materiali compiute sui terreni (anzi, a ben vedere solo sulle particelle
1205 e 1207, essendo incontestato tra le parti che le altre particelle da 846 a 851 sono incolte e inutilizzate), senza tuttavia che il ricorrente allegasse o provasse che tali condotte erano effettivamente manifestazione di possesso e non di mero godimento su tolleranza degli altri comproprietari.
Non sono, in sostanza, emersi atti esterni di interversione nel possesso.
E, stante la natura accertativa reale della domanda, l'accertamento giudiziale non può appiattirsi sulla non contestazione di alcuni dei comproprietari costituiti (convenuti assistiti da avv. Frongia) in quanto la pronuncia di usucapione deve fondarsi sulla prova di tutti i presupposti di fatto, che sono elementi distinti dalla mera “confessione” degli intestatari formali.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non siano stati provati i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., così come sopra ampiamente delineati.
La domanda di parte attrice deve essere pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il DM n. 55/2014, scaglione sino a 26.000,00, valori minimi attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, ridotta la fase decisionale atteso il tenore delle difese, si liquidano in € 2.200,00 a favore di e di nonché in € 2.200,00 a favore di oltre Controparte_1 CP_2 Controparte_9
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 Controparte_1
e di per la somma di € 2.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
[...] CP_2
3) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di per la Parte_1 Controparte_9 somma di € 2.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Sassari, 5.8.2025
Il Giudice
Elisa Remonti pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3960/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BARRA SIMONE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentate e difese dall'avv. CUI MONICA, elettivamente domiciliate C.F._3 presso lo studio del difensore,
e contro
(C.F. ), (C.F. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._6 Controparte_6
), (C.F. , rappresentati e difesi C.F._7 Controparte_7 C.F._8 dall'avv. FRONGIA GIANCARLO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
e contro
(C.F. , CP_8 C.F._9
PARTE CONVENUTA nonché contro
(P.IVA. , rappresentata e difesa dall'avv. CARLOTTA Controparte_9 P.IVA_1
CASAMORATA e dall'avv. MARINA VANDINI
INTERVENUTO
pagina 1 di 8 OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da atto di citazione:
“dichiarare unico ed esclusivo proprietario per usucapione ultraventennale ex Parte_1 art. 1158 C.C., dei seguenti beni, situati in territorio di Sassari e così distinti al catasto terreni:
foglio 70 particella 1205, 44 are 76 ca, reddito dominicale 16,18;
foglio 70 particella 1207, 7 are 13 ca, reddito dominicale 2,58;
foglio 70 particella 846, 50 are 10 ca, reddito dominicale 18,11;
foglio 70 particella 847, 68 ca, reddito dominicale 0,25;
foglio 70 particella 849, 29 are 80 ca, reddito dominicale 10,77;
foglio 70 particella 850, 1 ca, reddito dominicale 0,01;
foglio 70 particella 851, 8 ca, reddito dominicale 0,03;
2- per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Sassari la trascrizione dell'emananda ordinanza;
3- vinte le spese del presente giudizio da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014”
Per parte convenuta e come da foglio di p.c.: Controparte_1 CP_2
“Voglia il Giudice adito:
A) respingere la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.
B) Con vittoria di spese e competenze di causa”
Per parte convenuta e CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
come da comparsa di costituzione: Controparte_7
“affinché il tribunale adito voglia accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso notificato dalla ricorrente”
Per parte intervenuta come da note scritte del 15.4.2025: Controparte_9
“ rappresentata, assistita e difesa come in atti, visto il provvedimento del Controparte_9
Giudice del 12.11.2024 con il quale il Giudice fissava l'udienza del 16.4.2025 in modalità cartolare, ciò premesso, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, memorie, verbale Controparte_9
d'udienza, chiedendo il rigetto di tutte le istanze avversarie”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva l'accertamento del diritto di Parte_1 proprietà per intervenuta usucapione di una serie d'immobili siti in Sassari, loc. Sant'Orsola, distinti nel Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 70, particella 1205; Foglio 70, particella 1207; pagina 2 di 8 Foglio 70, particella 846; Foglio 70, particella 847; Foglio 70, particella 849; Foglio 70, particella 850;
Foglio 70, particella 851.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- che i suddetti beni erano originariamente intestati a suo marito e alle di lui sorelle NA
e nonché alla loro madre Controparte_1 CP_2 NA
- di aver disposto in piena autonomia e uti dominus per oltre trent'anni di tutto il compendio immobiliare, dapprima insieme a suo marito e, dopo la sua morte avvenuta in data 1.3.2020, da sola;
- di essersi occupata della manutenzione ordinaria dei terreni, di essersi occupata della pulizia e della cura della vegetazione nonché di aver installato una pompa per l'acqua del pozzo, facendosi carico delle spese per l'utenza elettrica;
- di aver promosso la procedura di mediazione con esito negativo.
Con comparsa del 10.5.2023 (tempestiva ex art. 702 bis c.p.c.) si costituivano i convenuti CP_3
e tutti in qualità di eredi di CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
marito e asserito compossessore della ricorrente, aderendo alla domanda di usucapione NA formulata dalla ricorrente.
Con comparsa del 12.5.2023 (tempestiva ex art. 702 bis c.p.c.) si costituivano le convenute
[...]
e le quali, contestata la ricostruzione dei fatti resa da parte Controparte_1 CP_2 ricorrente, rappresentato che i terreni oggetto di causa erano da sempre stati utilizzati come ritrovo familiare e che, dunque, non erano nella disponibilità esclusiva di e della moglie NA [...]
, eccepito che la gestione dei terreni era concorde e condivisa tra tutta la famiglia, Parte_1 rappresentato che nel 2008 era stato effettuato il frazionamento dei beni ed era stata venduta una porzione del terreno originario, affermato che i terreni erano pervenuti mortis causa ai tre fratelli con il decesso del padre e, nel 2010, con il decesso della madre rappresentato che, dopo il NA decesso materno, i terreni di cui alle particelle 1205 e 1207 erano destinati a ritrovo familiare e che aveva chiesto il permesso per la coltivazione dell'orto sul terreno, rappresentato altresì NA che la restante parte del terreno (particelle 846, 847, 849, 850 e 851) era rimasta incolta e che periodicamente era chiamato un trattorista per la pulizia, eccepito che nel 2020 tale orto era stato abbandonato e i terreni rimanevano nel godimento di tutta la famiglia, tutto ciò dedotto, chiedevano, in via preliminare, la conversione del rito in rito ordinario e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 24.5.2023, veniva disposto il rinnovo della notifica nei confronti del convenuto non costituito nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_8 CP_10 in qualità di creditore ipotecario iscritto. pagina 3 di 8 Con comparsa del 19.10.2023 si costituiva l'intervenuta (in qualità di successore di CP_9
la quale, rappresentato di essere creditore nei confronti di e di CP_10 NA Parte_1 in forza del decreto ingiuntivo n. 4962/2013 e successive cessioni del credito, eccepito il
[...] difetto dei presupposti per l'acquisto per usucapione, evidenziato che la stessa ricorrente affermava che il suo possesso esclusivo era iniziato a decorrere dal marzo 2020, a seguito del decesso del marito, comproprietario della quota di 2/9, eccepita la carenza di interversione da compossessore a possessore esclusivo, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Rilevata la regolarità della notifica nei confronti di ne veniva dichiarata la contumacia. CP_8
All'udienza del 2.11.2023 veniva disposta la conversione del rito in rito ordinario con concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 16.4.2025, svolta in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice non è fondata e deve essere rigettata.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, non sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario e, più nel dettaglio, non è emerso il possesso uti dominus sui beni.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dall'attrice, il contradditorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice).
Il contradditorio è stato altresì integrato nei confronti in qualità di terzo Controparte_9 creditore ipotecario sul bene, litisconsorte necessario.
Dalle visure ipocatastali prodotte da parte attrice (nota del 22.5.2023) si evince l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale in data 1.7.2014 contro (in qualità di proprietario per la quota di 2/9). NA
Passando al merito della vertenza, occorre sin d'ora evidenziare che l'attore non può limitarsi a provare il potere di fatto sulla cosa, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente;
tale valutazione deve pagina 4 di 8 prendere in considerazione tutte le circostanze di fatto emerse in giudizio, quali le attività compiute dall'asserito possessore, la tipologia di fondo e il comportamento del proprietario formale (cfr. C. Cass.
n. 6123/2020: “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione- il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario”).
In caso di rapporti familiari tra l'istante e il proprietario formale, l'attore è tenuto a provare che l'utilizzo del bene non sia dovuto alla mera tolleranza (notoriamente più ampia per questa tipologia di rapporti), ma l'interversione del possesso deve trovare precisi riscontri che devono fondarsi, non solo sulla lunga durata dell'utilizzo del bene, ma anche sulla non transitorietà del possesso e sulla non modesta entità dell'uso (quale appunto, la coltivazione dell'orto per scopi amatoriali), ossia tutti riscontri che nel complesso possono consentire di presumere che non vi sia una semplice detenzione:
(cfr. C. Cass. n. 17880/2019: “al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione – dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art 1444 c.c., a fondare la domanda di usucapione – assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuta una durata non transitoria e sia stata non di modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre ne caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzanti vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario”).
Così delineato il rigore probatorio che l'azione di usucapione impone, nel caso di specie, Parte_1 non ha soddisfatto il suo onere probatorio.
[...]
L'attrice allegava, a sostegno della domanda, di aver posseduto tutti i terreni per oltre 20 anni, prima insieme al marito (già comproprietario per la quota di 2/9) e, dopo la sua morte NA avvenuta in data 1.3.2020, in via esclusiva.
pagina 5 di 8 I figli di si costituivano in giudizio aderendo alla domanda dell'attrice e, dunque, di NA fatto rinunciando a ogni eventuale pretesa sull'eventuale quota di proprietà acquisita per usucapione dal padre.
In primo luogo, è documentalmente emerso che in data 15.10.2008 e i tre figli NA
( e le due convenute e avevano venduto una NA Controparte_1 CP_2 porzione di terreno distinta alle particelle 1206 e 1208, ossia particelle confinanti con quelle oggetto di domanda di usucapione, derivanti dal frazionamento del 11/07/2008, così come risulta nella visura catastale e che, secondo la ricostruzione delle convenute, era stato effettuato proprio prima della compravendita dell'ottobre 2008.
Tale circostanza non è stata contestata da parte attrice (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, essa costituisce un indizio relativo al possesso dell'intero compendio da parte di tutta la famiglia, compresa la madre e le due sorelle.
Infatti, quantomeno nel 2008, tutta la famiglia aveva la diretta disponibilità dell'intero compendio Per_1 immobiliare (comprensivo sia delle particelle vendute che di quelle oggetto della domanda), essendosi le parti occupate sia di frazionare presso il Catasto l'intera area che di vendere una porzione del terreno a un soggetto terzo.
L'attività burocratica di frazionamento, posta in essere da e dai tre figli NA Per_1
e è certamente espressione del possesso condiviso sui
[...] Controparte_1 CP_2 beni oggetto della presente domanda.
E, anche se si dovesse ritenere che, subito dopo il 2008, abbia iniziato il godimento NA esclusivo sulle particelle de quibus, il requisito temporale ventennale non sarebbe soddisfatto.
Oltre al grave indizio di cui sopra, si ritiene che dallo stato dei luoghi e dalle testimonianze sia emerso che e il marito avevano svolto più che altro attività manutentive e di Parte_1 coltivazione e, considerata la comproprietà familiare, attività non in grado di manifestare all'esterno la volontà di estromettere gli altri comproprietari.
Infatti, la coppia si era occupata principalmente della pulitura del terreno e della coltivazione dell'orto, anche mediante l'applicazione di una pompa idrica;
il teste riferiva altresì che i coniugi Tes_1 [...] gli avevano commissionato il ripianamento del terreno e lo scavo per un vascone dell'acqua, Per_3 tutti lavori effettuati nella parte destinata alla coltivazione degli alberi da frutta (particelle 1205 e
1207). Per le altre particelle oggetto di domanda è invece provato lo stato di non coltivazione e di inutilizzo dei terreni (cfr. ricostruzione delle parti e teste ). Tes_1
pagina 6 di 8 Nulla veniva provato in ordine all'apposizione di recinzioni e/o di cancelli direttamente funzionali a escludere gli altri comproprietari dal godimento.
E, anzi, è emerso che l'attività di pulitura e di manutenzione del fondo veniva compiuta principalmente da il quale è comproprietario dei terreni, il quale ben avrebbe potuto svolgere tali NA attività nell'esercizio del compossesso ordinario e in presenza della tolleranza degli altri familiari.
Il teste , confinante, riferiva che la pulitura periodica era svolta da (“in Tes_2 NA particolare, vedevo il sig. recarsi per la pulitura periodica, grossolana ma periodica NA
(circa due volte l'anno). Il terreno in questi anni è stato curato in altri modi? Negli anni '90 no, solo pulitura”); il teste lavoratore per conto di confermava di essersi Testimone_3 NA occupato della pulitura dei terreni poiché “i lavori mi venivano commissionati dal sig. NA marito della sig.ra (…) ricordo di aver effettuato svariati lavori su incarico del sig. Pt_1
. Parte_2
Entrambi i testimoni riferivano che il godimento del terreno da parte di era esercitato NA mediante la coltivazione dell'orto: tale circostanza è pacifica tra le parti (anche le sorelle convenute confermano che il fratello si occupava in via esclusiva dell'orto); ciò che non è stato provato è che tale godimento fosse esercitato con l'estromissione degli altri comproprietari.
Anzi, i testimoni e il teste conoscenti delle parti, dichiaravano di Testimone_4 Testimone_5 aver frequentato i terreni per cui è causa, entrambi su invito di figlia della convenuta Persona_4
per partecipare a pranzi conviviali di famiglia (cfr. teste “venivo invitata Controparte_1 Tes_4 principalmente dalla sig.ra la quale mi ha detto che il terreno è un terreno di Persona_4 famiglia e che veniva usato dalla stessa come luogo di ritrovo per i pranzi. Io in particolare mi recavo lì la domenica per pranzare tutti insieme (…) C'era la sig.ra con il marito, c'ero io con la mia Pt_1 amica e il fidanzato, c'era anche la cognata usai . Poi altre persone in base alle volte”; teste CP_2
“andavo la domenica, andavo spesso, magari in inverno non andavo. Ricordo che erano Tes_5 sempre belle giornate. Cosa faceva quando stava lì? Mangiavamo tutti insieme, si chiacchierava e si faceva la sorta di scampagnata. Come si cucinava? Io ricordo che la mia compagna portava qualcosa,
e anche altri portavano qualcosa”).
Queste attività sono tutte compatibili con la ricostruzione resa dalle convenute e Controparte_1
CP_2
Così ricostruito il quadro probatorio si ritiene non raggiunta la prova dell'acquisto per usucapione.
Le attività compiute non costituiscono gravi indizi, precisi e concordanti del potere di fatto esclusivo ed escludente rispetto agli altri comproprietari nonché dell'interversione del possesso. pagina 7 di 8 Stante la parentela tra tutti i cointestatari, sussiste una presunzione di tolleranza del cointestatario in forza della quale le attività compiute da trovano fondamento non tanto nella CP_1 Parte_1 condotta uti dominus dell'asserito possessore, bensì nella tolleranza degli altri comproprietari.
E la prova testimoniale non è stata sufficiente a superare tale tolleranza in quanto i testimoni si limitavano a descrivere le attività materiali compiute sui terreni (anzi, a ben vedere solo sulle particelle
1205 e 1207, essendo incontestato tra le parti che le altre particelle da 846 a 851 sono incolte e inutilizzate), senza tuttavia che il ricorrente allegasse o provasse che tali condotte erano effettivamente manifestazione di possesso e non di mero godimento su tolleranza degli altri comproprietari.
Non sono, in sostanza, emersi atti esterni di interversione nel possesso.
E, stante la natura accertativa reale della domanda, l'accertamento giudiziale non può appiattirsi sulla non contestazione di alcuni dei comproprietari costituiti (convenuti assistiti da avv. Frongia) in quanto la pronuncia di usucapione deve fondarsi sulla prova di tutti i presupposti di fatto, che sono elementi distinti dalla mera “confessione” degli intestatari formali.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non siano stati provati i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., così come sopra ampiamente delineati.
La domanda di parte attrice deve essere pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il DM n. 55/2014, scaglione sino a 26.000,00, valori minimi attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, ridotta la fase decisionale atteso il tenore delle difese, si liquidano in € 2.200,00 a favore di e di nonché in € 2.200,00 a favore di oltre Controparte_1 CP_2 Controparte_9
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 Controparte_1
e di per la somma di € 2.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
[...] CP_2
3) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di per la Parte_1 Controparte_9 somma di € 2.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Sassari, 5.8.2025
Il Giudice
Elisa Remonti pagina 8 di 8