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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13690/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesca Saccullo, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), non RT C.F._2
rappresentato né difeso
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 3/1/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/11/2023, premesso che dalla convivenza Parte_1
more uxorio con erano nati i figli (il 2/3/2010) e (il RT Per_1 Per_2
19/11/2017), riconosciuti da entrambi i genitori, ha chiesto a questo Tribunale la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori, deducendo: che avevano fissato la residenza a Palermo nel Vicolo Cilio n. 1, immobile bifamiliare concesso
1 in comodato d'uso gratuito dai genitori del che ne occupavano l'altra parte;
che CP_1
dopo anni di convivenza serena, nel gennaio 2023 avevano posto fine alla convivenza a causa della instaurazione da parte del di un'altra relazione;
di avere lasciato la CP_1 casa familiare insieme ai minori rifugiandosi presso la sua famiglia di origine a Palermo;
che, dal quel momento, il aveva continuato a frequentare i minori, sebbene in CP_1
maniera altalenante, tenendoli con sé talvolta anche per il pernottamento, ma non aveva mai contribuito al loro mantenimento;
di essere disoccupata e di percepire il reddito di cittadinanza;
che il resistente lavorava come muratore, ma senza regolare contratto.
Ha chiesto, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo la prassi del
Tribunale di Palermo;
l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno RT di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 200,00 ciascuno), oltre al 70% delle spese straordinarie relative agli stessi;
l'attribuzione dell'intero assegno unico in proprio favore ovvero, in subordine, l'attribuzione del 50% dell'assegno unico a fronte dell'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del resistente ad € 600,00 mensili.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza di comparizione del 14 marzo 2024, la ricorrente dichiarava quanto segue:
““io e il padre dei miei figli non ci parliamo. Vede i miei figli e concorda direttamente con mio figlio quando vedersi. I miei figli vedono volentieri il padre. Non lavoro, non percepisco ancora Per_1
l'assegno di inclusione per il quale ho comunque fatto richiesta. Mi aiutano economicamente i miei genitori. Il sig. lavora e percepiva circa 1.200/1.500 euro quando svolgeva l'attività di CP_1 carpentiere. Dal mese di ottobre 2023 ha riaperto l'attività di autolavaggio in zona Guadagna, non so se regolare, mentre al momento della proposizione del ricorso faceva il muratore. So questo in quanto riferitomi da mio figlio Non mi corrisponde niente per il mantenimento dei figli. A Per_1 loro dà ogni tanto 20 euro. Percepisco l'intero assegno unico che ammonta a € 175 circa a minore”.
Il Giudice, quindi, rinviava la causa per la discussione orale, previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza del 14-18/3/2024:
- affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
- obbligo a carico di di corrispondere a la somma RT Parte_1
complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché
2 il 70% delle spese extra assegno secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il
Tribunale di Palermo;
- percezione dell'intero assegno unico in favore di . Parte_1
Scaduto il termine dell'8/1/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
________________
Deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di , regolarmente citato e RT
non costituito nel presente giudizio.
Ciò posto, con riferimento al regime di affidamento dei minori e , va Per_1 Per_2
evidenziato che, ai sensi dell'articolo 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che, con la comparsa conclusionale, la ricorrente ha dedotto che continua a tenere con sé i figli a fine settimana alternati, RT
anche per il pernottamento, ma non si attiene al regime di visita e omette di corrispondere il contributo al mantenimento disposto con ordinanza del 14-18/3/2024. Ha chiesto, quindi, di valutare una modifica dell'ordinanza stessa in ordine al regime dell'affidamento dei minori, confermandone il contenuto quanto al resto.
Sul punto, occorre osservare che la domanda avanzata da parte ricorrente è formulata in termini generici e non è adeguatamente supportata da un compendio probatorio dal quale desumere elementi di pregiudizio per i minori, tali da imporre una deroga al regime ordinario di affidamento.
Deve, pertanto, confermarsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Quanto al diritto di visita paterno, deve disporsi che, salvo diverso accordo tra le parti,
potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente schema: RT
- due pomeriggi a settimana, in caso di disaccordo il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
- due weekend al mese, secondo il criterio dell'alternanza, dalle ore 16:00 del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica;
3 - in occasione delle festività natalizie, per 3 giorni comprendenti il 25 dicembre ovvero il
1° gennaio, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- la domenica di Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 20:00 ovvero il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle ore 20:00, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- in occasione delle ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, garantendo contatti telefonici quotidiani con il genitore non presente e comunicando preventivamente ogni variazione di domicilio.
Relativamente al mantenimento del minore, deve osservarsi che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha esposto: di essere disoccupata e di non percepire ancora l'assegno di inclusione;
che il resistente lavorava prima come muratore e poi come carpentiere percependo circa € 1.200,00/1.500,00 al mese e che dal mese di ottobre
2023 avrebbe riaperto l'attività di autolavaggio in zona Guadagna.
Sulla base degli elementi suesposti, deve confermarsi a carico di RT
l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1 assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e (€ 200,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, Per_1 Per_2
oltre al 70% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo le modalità indicate nel
Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio
4 dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
Infine, in ragione del collocamento assolutamente prevalente dei minori presso la madre e delle relative condizioni reddituali, deve altresì confermarsi l'intera percezione dell'assegno unico e universale per i figli in favore della ricorrente . Parte_1
Le spese di giudizio – stante l'opzione di contumacia del resistente – devono essere lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) conferma l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno secondo quanto disposto in parte motiva;
b) conferma a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di RT
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 400,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e (€ 200,00 ciascuno), Per_1 Per_2
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo;
c) conferma la percezione dell'intero assegno unico e universale per i figli in favore di
; Parte_1
d) lascia le spese di giudizio a carico della ricorrente.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13690/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesca Saccullo, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), non RT C.F._2
rappresentato né difeso
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 3/1/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/11/2023, premesso che dalla convivenza Parte_1
more uxorio con erano nati i figli (il 2/3/2010) e (il RT Per_1 Per_2
19/11/2017), riconosciuti da entrambi i genitori, ha chiesto a questo Tribunale la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori, deducendo: che avevano fissato la residenza a Palermo nel Vicolo Cilio n. 1, immobile bifamiliare concesso
1 in comodato d'uso gratuito dai genitori del che ne occupavano l'altra parte;
che CP_1
dopo anni di convivenza serena, nel gennaio 2023 avevano posto fine alla convivenza a causa della instaurazione da parte del di un'altra relazione;
di avere lasciato la CP_1 casa familiare insieme ai minori rifugiandosi presso la sua famiglia di origine a Palermo;
che, dal quel momento, il aveva continuato a frequentare i minori, sebbene in CP_1
maniera altalenante, tenendoli con sé talvolta anche per il pernottamento, ma non aveva mai contribuito al loro mantenimento;
di essere disoccupata e di percepire il reddito di cittadinanza;
che il resistente lavorava come muratore, ma senza regolare contratto.
Ha chiesto, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo la prassi del
Tribunale di Palermo;
l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno RT di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 200,00 ciascuno), oltre al 70% delle spese straordinarie relative agli stessi;
l'attribuzione dell'intero assegno unico in proprio favore ovvero, in subordine, l'attribuzione del 50% dell'assegno unico a fronte dell'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del resistente ad € 600,00 mensili.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza di comparizione del 14 marzo 2024, la ricorrente dichiarava quanto segue:
““io e il padre dei miei figli non ci parliamo. Vede i miei figli e concorda direttamente con mio figlio quando vedersi. I miei figli vedono volentieri il padre. Non lavoro, non percepisco ancora Per_1
l'assegno di inclusione per il quale ho comunque fatto richiesta. Mi aiutano economicamente i miei genitori. Il sig. lavora e percepiva circa 1.200/1.500 euro quando svolgeva l'attività di CP_1 carpentiere. Dal mese di ottobre 2023 ha riaperto l'attività di autolavaggio in zona Guadagna, non so se regolare, mentre al momento della proposizione del ricorso faceva il muratore. So questo in quanto riferitomi da mio figlio Non mi corrisponde niente per il mantenimento dei figli. A Per_1 loro dà ogni tanto 20 euro. Percepisco l'intero assegno unico che ammonta a € 175 circa a minore”.
Il Giudice, quindi, rinviava la causa per la discussione orale, previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza del 14-18/3/2024:
- affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
- obbligo a carico di di corrispondere a la somma RT Parte_1
complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché
2 il 70% delle spese extra assegno secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il
Tribunale di Palermo;
- percezione dell'intero assegno unico in favore di . Parte_1
Scaduto il termine dell'8/1/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
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Deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di , regolarmente citato e RT
non costituito nel presente giudizio.
Ciò posto, con riferimento al regime di affidamento dei minori e , va Per_1 Per_2
evidenziato che, ai sensi dell'articolo 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che, con la comparsa conclusionale, la ricorrente ha dedotto che continua a tenere con sé i figli a fine settimana alternati, RT
anche per il pernottamento, ma non si attiene al regime di visita e omette di corrispondere il contributo al mantenimento disposto con ordinanza del 14-18/3/2024. Ha chiesto, quindi, di valutare una modifica dell'ordinanza stessa in ordine al regime dell'affidamento dei minori, confermandone il contenuto quanto al resto.
Sul punto, occorre osservare che la domanda avanzata da parte ricorrente è formulata in termini generici e non è adeguatamente supportata da un compendio probatorio dal quale desumere elementi di pregiudizio per i minori, tali da imporre una deroga al regime ordinario di affidamento.
Deve, pertanto, confermarsi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Quanto al diritto di visita paterno, deve disporsi che, salvo diverso accordo tra le parti,
potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente schema: RT
- due pomeriggi a settimana, in caso di disaccordo il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
- due weekend al mese, secondo il criterio dell'alternanza, dalle ore 16:00 del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica;
3 - in occasione delle festività natalizie, per 3 giorni comprendenti il 25 dicembre ovvero il
1° gennaio, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- la domenica di Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 20:00 ovvero il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle ore 20:00, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- in occasione delle ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, garantendo contatti telefonici quotidiani con il genitore non presente e comunicando preventivamente ogni variazione di domicilio.
Relativamente al mantenimento del minore, deve osservarsi che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha esposto: di essere disoccupata e di non percepire ancora l'assegno di inclusione;
che il resistente lavorava prima come muratore e poi come carpentiere percependo circa € 1.200,00/1.500,00 al mese e che dal mese di ottobre
2023 avrebbe riaperto l'attività di autolavaggio in zona Guadagna.
Sulla base degli elementi suesposti, deve confermarsi a carico di RT
l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, un Parte_1 assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e (€ 200,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, Per_1 Per_2
oltre al 70% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo le modalità indicate nel
Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio
4 dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
Infine, in ragione del collocamento assolutamente prevalente dei minori presso la madre e delle relative condizioni reddituali, deve altresì confermarsi l'intera percezione dell'assegno unico e universale per i figli in favore della ricorrente . Parte_1
Le spese di giudizio – stante l'opzione di contumacia del resistente – devono essere lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) conferma l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno secondo quanto disposto in parte motiva;
b) conferma a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di RT
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 400,00 mensili a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e (€ 200,00 ciascuno), Per_1 Per_2
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo;
c) conferma la percezione dell'intero assegno unico e universale per i figli in favore di
; Parte_1
d) lascia le spese di giudizio a carico della ricorrente.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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