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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1049/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1049/2023 promossa da:
(C.F. ), ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DEL MALVO' FEDERICA, elettivamente C.F._2
domiciliato in C.SO FRANCIA, 81 10138 TORINO presso il difensore avv. DEL MALVO'
FEDERICA appellanti contro
(C.F. , e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ROSBOCH AMEDEO, elettivamente C.F._4
domiciliato in Via Campana 36 10125 Torino presso il difensore avv. ROSBOCH AMEDEO appellate
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 17.03.2025; ordinanza di rimessione della causa al Collegio in data 18.03.2025
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
pagina 1 di 22 -nel merito, riformare integralmente (e, in particolare, nei capi e nei punti individuati nell'atto di appello) la sentenza del Tribunale di Torino, n. 7261/2023, emessa nell'ambito del giudizio registrato sub R.G. 7972/2019, depositata il 20.02.2023 (già doc. 1), alla luce degli articolati motivi esposti nell'atto di appello, in particolare per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. e per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata;
per errata collocazione dell'onere della prova e/o per errata valutazione degli elementi istruttori e /o vizio motivazionale e, di conseguenza, di dichiarare la non debenza da parte dei sig.ri di alcuna somma o, in CP_3
ogni caso, la debenza della somma equitativamente valutata / ritenuta di giustizia da Codesta Corte tenuto conto delle osservazioni e degli elementi istruttori offerti;
Con vittoria di spese e compensi, anche relativi alla CTU, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Si chiede di tener conto del rigetto della proposta conciliativa formulata da Codesto Giudicante da parte dei Coniugi ”. Persona_1
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare:
- accertare e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello dei signori ed , notificato telematicamente in data 3 agosto 2023 per Parte_1 Parte_2 violazione dell'art. 342 c.p.c., con adozione di ogni conseguente provvedimento;
- rigettare la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza n. 726/2023 del Tribunale di
Torino per le ragioni di cui in atti;
nel merito, in via principale:
- respingere siccome inammissibili e/o infondate le domande tutte proposte dai signori Parte_1
ed con atto di citazione in appello notificato telematicamente in data 3
[...] Parte_2 agosto 2023 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 726/2023 del Tribunale di Torino pubblicata in data 20 febbraio 2023 non notificata, mandando assolti gli esponenti da ogni avversa pretesa;
- dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare i signori ed al Parte_1 Parte_2
risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., per i motivi di cui in atti, con liquidazione da effettuarsi in via equitativa e di ritenuta giustizia;
nel merito, in via incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 726/2023 del Tribunale di Torino pubblicata in data 20 febbraio
2023 non notificata, dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare i signori ed Parte_1
pagina 2 di 22 al pagamento integrale in favore degli esponenti delle spese legali e di CTU del Parte_2
precorso grado di giudizio;
in ogni caso: con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre C.P.A., IVA e rimborso forfettario delle spese al 15%.”.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e evocavano in giudizio avanti al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Torino i sig.ri ed , chiedendo accertarsi la responsabilità dei convenuti Parte_1 Parte_2
ex art. 2051 c.c. in ordine ai danni conseguenti alle infiltrazioni di acqua piovana prodottesi nella tavernetta di loro esclusiva proprietà a seguito dell'esecuzione di lavori di allacciamento alla rete idrica con intervento su parti comuni e condannarsi quindi i sigg.ri e all'esecuzione dei Pt_1 Pt_2
lavori necessari per la rimessione in pristino della pavimentazione dell'area di parcheggio, al fine di eliminare le infiltrazioni nella sottostante tavernetta;
chiedevano altresì la condanna dei convenuti al risarcimento in solido di tutti i danni subiti e subendi dai sig.ri nella misura di euro Parte_3
4.487,00 di cui euro 3.350,00 + iva, per lavori di ristrutturazione tavernetta ed euro 400,00 per i danni subiti ad un quadro.
Allegavano gli esponenti di essere coniugi e comproprietari di una porzione di villa sita in Collegno
(TO) Frazione Leumann alla Via Sestriere n. 6, elevato a tre piani fuori terra di cui: l'intero piano sottotetto;
il piano secondo (terzo fuori terra), l'intero piano interrato costituito da un locale ad uso tavernetta, oltre ad un locale adibito ad autorimessa. Riferivano in specie che in data 12 luglio 2017 i
Sig.ri avevano acquistato il piano primo (secondo fuori terra) della medesima villa e Parte_4 spiegavano che l'immobile risultava al piano terreno costituito da due aree parcheggio una ad ovest ed una ad est, nonché da un'area verde a nord della medesima, il tutto in comproprietà in proporzione ai millesimi di proprietà esclusiva acquistata da ciascun comproprietario. In data 25.10.2017 i sig.ri facevano eseguire lavori sull'impianto idrico finalizzato al distacco del loro immobile Parte_4 dall'impianto condominiale, con rimozione dell'intero manto in cemento dell'area parcheggio lato est.
Nel corso dei lavori venivano asportati dei blocchi di cemento, posizionati nell'area parcheggio in aderenza al muro perimetrale, aventi la funzione di prevenire infiltrazioni d'acqua nella tavernetta sottostante. L'intera area veniva quindi ricoperta con semplice terriccio e poi con uno strato sottile di bitume grezzo e tuttavia la pavimentazione dell'area parcheggio, in aderenza al muro perimetrale, al termine dei lavori predetti, presentava delle fessurazioni.
Precisavano gli esponenti che il locale interrato di loro proprietà adibito a tavernetta era situato proprio in aderenza del muro perimetrale dello stabile interessato dai lavori eseguiti dai signori Parte_4
pagina 3 di 22 nell'area parcheggio lato est dell'immobile e riferivano che alla fine del mese di marzo del 2018, a seguito di infiltrazioni d'acqua, la parete ed il tetto della tavernetta sottostante l'area parcheggio, interessata dai lavori fatti eseguire nell'agosto 2017, presentava vari danni, tra cui il distacco dell'intonaco dalla parete perimetrale, il rigonfiamento e copiosa presenza di muffa sul perlinato posto a copertura della parete. L'infiltrazione causava formazione di muffa entro la cornice di un quadro, contenente l'esposizione artistica di antiche carte dei Tarocchi, appeso alla parete rivestita da perline.
Riferivano quindi di aver richiesto un preventivo per la ristrutturazione delle parti interessate dalle infiltrazioni presenti nella tavernetta, da cui risultavano in dettaglio i lavori da eseguirsi per un costo pari ad € 3.350,00 + iva oltre euro 7.950,00 + iva per la messa in pristino dell'area parcheggio.
Lamentavano peraltro che nessun intervento fosse stato tuttavia attuato dai sigg.ri e , Pt_1 Pt_2
che pur avevano riconosciuto il danno, assumendo comunque evidente il nesso causale tra i lavori fatti eseguire dai convenuti e le infiltrazioni presenti all'interno del locale tavernetta di loro proprietà, deducendo la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. per non aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare pregiudizi a terzi in conseguenza del lavori commissionati.
Si costituivano in giudizio i sig.ri ed chiedendo il rigetto delle Parte_1 Parte_2
richieste risarcitorie attoree per infondatezza in fatto ed in diritto. Contestavano infatti che gli attori fossero in effetti proprietari esclusivi del sottotetto e del semi-interrato e davano atto che tra le parti era pendente un giudizio avente ad oggetto proprio l'accertamento della natura di aree comuni o meno del sottotetto e dell'area interrata e la loro divisibilità. Contestavano comunque la documentazione fotografica prodotta dagli attori non essendo chiare le circostanze di tempo e di luogo nelle quali sarebbe stata realizzata e ritenevano che i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte, lamentando peraltro che gli attori avessero promosso accertamento tecnico preventivo per la verifica delle cause delle lamentate infiltrazioni, senza però chiedere in quella sede l'accertamento dei danni ora allegati, con evidente aggravio di costi, chiedendo quindi valutarsi tale condotta in termini di abuso del diritto.
Contestavano comunque che i danni lamentati dagli attori fossero conseguenza dei lavori eseguiti sul piazzale, contestando i costi esposti per il ripristino.
Ritenevano peraltro infondato il richiamo all'art. 2051 c.c. rilevando che nel caso di specie, trattandosi di “condominio minimo”, la custodia spettasse congiuntamente ai condomini, sicché parte attrice avrebbe dovuto accertare l'eventuale danno alle parti comuni e verificarne la riferibilità causale alla condotta dei convenuti;
accertarne le eventuali conseguenze dannose e chiederne il risarcimento nell'interesse del “condominio minimo” e solo successivamente avrebbe potuto formulare una domanda giudiziale. Assumeva quindi carenti i presupposti.
pagina 4 di 22 Previo esperimento di C.T.U. ed assunzione di prova testimoniale, con sentenza n. 726/2023 in data
20/02/2023, il Tribunale di Torino accertava sussistente il nesso causale fra i fenomeni di infiltrazione lamentati e i lavori eseguiti dai convenuti nell'area di parcheggio e condannava i sigg.ri e Pt_1
al pagamento in favore degli attori della somma di € 2.534,44 oltre iva e interessi, accogliendo Pt_2
le conclusioni esposte in sede peritale in ordine all'entità dei danni;
compensava quindi le spese di lite tra le parti e poneva le spese di CTU a carico delle parti in pari misura.
Esaminato il contenzioso in essere fra le parti con riferimento all'immobile di cui era causa, rilevava già promosso accertamento tecnico preventivo (RG n. 28349/17 ) avente ad oggetto le canne fumarie dello stabile, promosso prima del verificarsi dei fenomeni infiltrativi oggetto di causa, lamentati dagli attori a far data dal mese di marzo 2018. Rilevava altresì promosso un giudizio di divisione, che riteneva, tuttavia, non inerente al locale al piano interrato ad uso tavernetta, ma piuttosto al locale centrale termica, al sottotetto ed all'area giardino-orto, nel cui ambito peraltro, in comparsa costitutiva depositata dai sig.ri , si riconosceva che la proprietà esclusiva di controparte Controparte_3
comprende al piano interrato il locale ad uso tavernetta.
In corso di causa era intervenuta nel giudizio di divisione sentenza non definitiva recante accertamento della titolarità in capo ai sig.ri e unicamente dell'alloggio e dell'autorimessa, ma CP_1 CP_2
non anche dei locali posti al piano interrato e al piano sottotetto, con conseguente accertamento che il vano scale, l'intero piano sottotetto ed inoltre, al piano interrato, la centrale termica, i disimpegni e locali assimilabili, l'area esterna cortile/orto/giardino risultassero perciò beni comuni ex art. 1117 c.c. al 50%.
Rilevava quindi che nel presente giudizio gli attori lamentano infiltrazioni d'acqua proprio nel locale tavernetta asseritamente di loro proprietà esclusiva, sicuramente in uso esclusivo ai sigg.ri CP_1
provenienti dall'area parcheggio interessata dai lavori fatti eseguire nell'agosto 2017 dai convenuti, invocando l'art. 2051 c.c., che prevede una forma di responsabilità oggettiva per la quale è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, la cui prova è in onere del danneggiato fornire e consiste, con specifico riferimento al danno da infiltrazioni d'acqua, nella prova che l'infiltrazione denunciata provenga dalla proprietà altrui.
Gli attori avevano infatti lamentato danni a seguito di infiltrazioni d'acqua manifestatesi alla fine del mese di marzo 2018, nella porzione della propria tavernetta sottostante l'area parcheggio interessata dai lavori fatti eseguire nell'agosto 2017 dagli odierni convenuti, rilevando in specie che nel corso di tali lavori (eseguiti sull'impianto idrico ai fini del distacco dello stesso dall'impianto erano CP_4
stati asportati dei blocchi di cemento posizionati in aderenza al muro perimetrale ed aventi la funzione di prevenire infiltrazioni d'acqua nella tavernetta sottostante, che al termine dei lavori l'area era stata pagina 5 di 22 ricoperta prima con semplice terriccio, quindi con uno strato sottile di bitume grezzo, tale da consentire il drenaggio delle acque piovane nella sottostante tavernetta, e che erano presenti, in aderenza al muro perimetrale, delle fessurazioni che contribuivano al convogliamento delle acque piovane lungo il muro perimetrale.
Ritenuta quindi esauriente e completa ai fini del decidere la CTU esperita nel giudizio svolta in corso di causa, non ravvisando i presupposti per disporne la rinnovazione, rilevava come il CTU avesse previamente descritto la porzione di passaggio carraio interessata dai lavori di rifacimento posti in essere dai convenuti nel secondo semestre dell'anno 2017 ed il locale tavernetta opportunamente descritto come “ di uso esclusivo dei signori ”, “posto in adiacenza ma Persona_1
evidentemente a quota inferiore alla muratura perimetrale confinante con la porzione oggetto di interventi sul manto al piano campagna ”. Il Consulente aveva quindi provveduto a ricostruire, a distanza di tre anni dall'esecuzione/ultimazione dei lavori, la natura ed entità degli interventi effettuati sulla base delle numerose fotografie scattate e prodotte da parte attrice, peraltro prive di date, e del documento prodotto dai convenuti riportante un dettaglio di opere “che, pur plausibili sotto il mero profilo tecnico, non risultano più interamente verificabili trattandosi di fasi di lavorazione e/o descrizione di manufatti e materiali non più visibili”. Rilevava in specie come la voce 'stesura di guaina liquida lungo la parete est del fabbricato abitativo, con altezza pari a circa 15/20 cm, lavorazione marginale ma importante, non avesse tra le parti concorde collocazione temporale, in quanto parte convenuta ne faceva risalire l'esecuzione al 2017, mentre gli attori sostenevano essere stata eseguita nel mese di giugno 2019.
Aveva quindi riscontrato e dato atto dei fenomeni infiltrativi individuandone correttamente le tracce nella tavernetta interrata, localizzate sulla parete prospiciente il terrapieno sul quale insisteva l'area di cortile pavimentata dai convenuti nell'ottobre del 2017 ed interessante porzioni superficiali di intonaco e porzioni di una boiserie in legno. Aveva quindi indicato gli elementi in forza dei quali aveva ritenuto sussistere, almeno secondo preponderante probabilità, un nesso causale rilevante tra gli interventi attuati dai convenuti e le infiltrazioni a carico della proprietà attorea, evidenziando in tal senso le misurazioni svolte tramite igrometro, la considerazione della conformazione dei luoghi (stradello e fabbricato), della geometria di locali (tavernetta) e dei manufatti (pavimentazione, boiserie), nonché la consequenzialità degli eventi.
Valutate quindi le risultanze delle prove orali assunte, rilevava in specie la pregnanza delle dichiarazioni rese dal dante causa dei convenuti e da loro indicato come teste, sig. , che aveva Tes_1 dichiarato che quando c'era lui “ il sig. non si è mai lamentato di infiltrazioni nella tavernetta” CP_1
ed escluso che si formassero pozzanghere quando lavava l'auto, osservando che, avendo abitato lì 26
pagina 6 di 22 anni, “ il sig. come i procedenti proprietari nel caso me ne avrebbero parlato. Probabilmente CP_1
l'area parcheggio aveva una pendenza perché l'acqua non si fermava mai, neppure quando pioveva, se non ricordo male c'era una griglia”. Evidenziava infatti come tali dichiarazioni confermassero la correttezza delle valutazioni svolte dal C.T.U. in ordine alla sussistenza del nesso causale tra i lavori commissionati dai convenuti e le infiltrazioni denunciate, sconfessandone la preesistenza, pur sostenuta dai convenuti stessi, evidenziando anche, con riferimento all'efficacia della guaina liquida riscontrata in adiacenza alla parete verticale del fabbricato attore, come egli avesse anche sottolineato che “ in ogni caso, anche qualora l'apposizione di guaine fosse stata eseguita, detta attività non avrebbe potuto fornire certezze a priori circa l'effettiva tenuta ai fenomeni infiltrativi atteso che queste ultime 1) devono essere state correttamente posate 2) devono essere correttamente sovrapposte (laddove necessario) 3) devono essere correttamente risvoltate (laddove necessario) 4) non devono essere state danneggiate dopo la posa (da mezzi meccanici e/o attrezzi manuali all'atto del riempimento dello scavo”.
Ritenuto peraltro ultroneo ogni accertamento sulla qualità dei lavori di impermeabilizzazione disposti dai convenuti, dovendosi valutare una domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., ravvisata quindi la responsabilità dei convenuti in relazione alle infiltrazioni denunciate dagli attori, il Tribunale riteneva accertati i costi per gli interventi di ripristino necessari nella misura di soli € 2.534,44 al netto di IVA, non ravvisando prova di un danno effettivo al quadro pure indicato dagli attori come leso per l'effetto di formazione di muffa. Rigettava invece la domanda formulata dagli attori per la condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione dell'area di parcheggio, in effetti danneggiata a seguito di diverso episodio di allagamento-ristagno non riconducibile ai lavori già effettuati dai sigg.ri nel 2017 ed indicati quale causa dei fenomeni infiltrativi denunciati in Pt_1 citazione. Il Tribunale disponeva peraltro l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ponendo a carico di entrambe in pari quota le spese relative all'indagine peritale svolta.
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello i sigg.ri ed Parte_1 Pt_2
, lamentando in premessa che fin dal momento dell'acquisto dell'immobile e dei successivi
[...]
lavori di ristrutturazione, i coniugi e avevano perseguitato gli appellanti con azioni CP_1 CP_2
ostili e moleste: avevano interrotto più volte i lavori;
acceduto, senza autorizzazione dei proprietari, all'immobile appena comprato;
cercato di avere accesso alla documentazione amministrativa dei convenuti;
presentato plurimi esposti al Comune di Collegno (tutti respinti); dato avvio a numerose controversie sia civili che penali.
Nel merito, con primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano carenza di legittimazione dei sigg.ri nell'invocare i danni da fenomeni infiltrativi in contestazione, dovendosi Parte_3
pagina 7 di 22 escludere la proprietà esclusiva degli stessi sui locali ad uso tavernetta. Contestano infatti che il
Tribunale abbia erroneamente affermato che il giudizio di divisione pendente fra le stesse parti non aveva ad oggetto il locale al piano interrato ad uso tavernetta ma solo il locale centrale termica, il sottotetto e l'area giardino orto, evidenziando come la tavernetta rientrasse pacificamente nelle aree comuni, in comproprietà, del complesso immobiliare, come confermato dalla sentenza emessa nell'ambito del giudizio sub RG 11079/2018. Assumono peraltro che il parallelo giudizio di divisione tra le parti, contrariamente a quanto affermato in sentenza, avesse ad oggetto anche la c.d. tavernetta e, accertata la comproprietà dei condividenti su tale porzione, ne aveva disposto quindi l'attribuzione in proprietà esclusiva agli odierni appellanti.
Chiedono quindi, in totale riforma della sentenza gravata, accertarsi la carenza di legittimazione attiva degli attori e la carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti.
Con secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano altresì che il Tribunale, pur avendo ricostruito correttamente la disciplina della c.d. responsabilità da custodia, abbia tuttavia erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sugli attori danneggiati con particolare riguardo al profilo del nesso causale. Assumono per contro che gli attori non abbiano fornito prova adeguata e sufficiente del nesso causale tra asseriti danni e bene in custodia/condotta, limitandosi ad affermare che i danni (le infiltrazioni) sarebbero comparsi dopo i lavori di ristrutturazione effettuati dai convenuti, evidenziando così una mera indicazione cronologica, peraltro, non provata.
Assumono per contro che le tracce di umidità siano di fatto emerse, per la prima volta, durante l'accesso effettuato dal CTU in data 22.07.2020 nell'ambito della consulenza esperita in causa, mentre almeno fino al settembre 2018 non si erano manifestate infiltrazioni, come emerso dalle testimonianze rese dai testi indicati da parte attrice e dalla CTU esperita in ambito di ATP relativo alle canne fumarie. Al riguardo evidenziano peraltro come la lettera prodotta da controparte quale doc. 15 relativa alla presunta denuncia delle infiltrazioni facesse riferimento solo al distacco di intonaco.
Rilevano peraltro gli appellanti evidenti carenze e lacune in esito all'indagine peritale svolta nel giudizio, evidenziando come gli eccessi di umidità, peraltro superficiale, riscontrati solamente nel
2020 risultino accertati unicamente all'altezza di un 1,10 m da terra, quindi esattamente all'altezza dei rubinetti.
Rilevano inoltre che le infiltrazioni riscontrate - che nella ricostruzione di parte attrice in primo grado avrebbero dovuto essere collocate, per lo più, in alto a sinistra in quanto provenienti dalle asserite fessurazioni della parete est dell'immobile dopo la porta / garage – erano invece riscontrabili soprattutto all'altezza di un metro e dieci da terra e sulla boiserie, sicché le uniche macchie da pagina 8 di 22 infiltrazioni provate erano quelle riferibili ai rubinetti ed alle tubature in uso ai sig.ri
[...]
Per_1
Con terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano comunque erronea la sentenza gravata in relazione alla quantificazione del risarcimento liquidato in favore degli attori e nel riparto delle spese di lite, rilevando in specie come siano state rigettate le domande attoree di accertamento dei lavori fatti eseguire dagli esponenti e la loro esecuzione a regola d'arte nonché di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 4.487,00 a titolo di ristoro per i danni conseguenti alle denunciate infiltrazioni, non avendo essi formulato almeno domanda subordinata di liquidazione di altro ristoro comunque conforme ritenuto congruo, la condanna emessa nei loro confronti per il pagamento della somma di € 2.534,44 a titolo risarcitorio sia stata in specie emessa in violazione del dettato ex art. 112 c.p.c., in carenza di specifica domanda attorea.
Il Tribunale, peraltro, ha riconosciuto ristoro ai coniugi a fronte dell'asserito Persona_1
“mancato godimento della tavernetta”, non considerando che i coniugi avevano Persona_1
espressamente ammesso di non usare la tavernetta da tempo per paura che nella stessa vi fosse dispersione di amianto. Infine, la sentenza ha riconosciuto un risarcimento a soggetti che, ancora all'atto del deposito del provvedimento risultavano essere meri comproprietari dell'immobile e che, dopo il deposito della sentenza, avevano finanche perduto alcun titolo al godimento del locale assegnato agli appellanti in sede di divisione.
Gli appellanti hanno peraltro formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si sono costituiti nel gravame i sigg.ri e formulando in Controparte_1 Controparte_2
via preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c, limitandosi l'atto di impugnazione a riprodurre la narrativa e le tesi difensive del primo grado;
si oppongono pertanto all'istanza di sospensiva e nel merito chiedono il rigetto dell'avversa impugnazione in quanto infondata con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Formulano altresì appello incidentale in ordine al disposto addebito delle spese della CTU a carico di entrambe le parti e chiedono infine la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.
In relazione al primo motivo ne eccepiscono l'inammissibilità oltre che l'infondatezza, assumendo anzitutto che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sia stata proposta per la prima volta in appello in palese violazione dell'art. 345 c.p.c. In ogni caso ne rilevano l'infondatezza precisando che avverso la sentenza, non definitiva, alla quale facevano riferimento gli appellati, avevano formulato riserva d'appello e in ogni caso quandanche definitivamente accertata la carenza di titolo di proprietà
(esclusiva) della tavernetta in capo ai signori la conseguenza non sarebbe Parte_3
certamente un difetto di legittimazione attiva sotto il profilo risarcitorio. Rilevano infatti come nel pagina 9 di 22 presente giudizio sia stato accertato l'utilizzo esclusivo del predetto locale in capo agli odierni appellati, con conseguente piena legittimazione attiva a richiedere il risarcimento dei danni patiti e in ogni caso la circostanza di essere comproprietari e non proprietari esclusivi del locale tavernetta non comporta il venir meno del diritto del comproprietario ad agire pro quota per il risarcimento del danno subìto.
Con riguardo al secondo motivo ritengono che il Tribunale abbia correttamente esaminato l'ampio corredo probatorio, soprattutto documentale, introdotto nel giudizio di primo grado per concludere nel senso di una responsabilità dei signori in ordine ai danni da infiltrazioni subìti dai Parte_4
coniugi Richiamano in specie il documento n. 15 prodotto, recante lettera del 07/04/2018 di CP_1
denuncia dei danni riscontrati a carico del muro della tavernetta di loro proprietà, consistenti in distacchi di intonaco dovuti alla forte umidità proveniente dal drenaggio delle acque piovane. Rilevano inoltre come l'istruttoria orale della causa abbia pienamente confermato la fondatezza delle doglianze attoree, richiamando la testimonianza del signor che aveva riferito di aver visto le Testimone_2
infiltrazioni nella primavera del 2018 e quella del sig. titolare di una ditta edile, che aveva CP_5
riferito di aver avuto diretta percezione delle denunciate infiltrazioni. Rilevano inoltre come lo stesso
CTU, esaminato scientificamente lo stato dei luoghi e le produzioni delle parti, sia giunto infine a conclusioni ritenute dal Tribunale coerenti con il complessivo materiale probatorio del giudizio.
Assumono quindi sussistente, alla luce delle risultanze probatorie del giudizio, prova adeguata e sufficiente del nesso eziologico fra interventi edili realizzati dagli appellanti e danni, con conseguente assolvimento dell'onere della prova in capo all'attore ex art. 2051 c.c.
Eccepiscono infine infondato il terzo motivo di impugnazione avverso, assumendo che il Tribunale abbia correttamente accolto le tesi degli attori in punto responsabilità dei sigg.ri in Parte_4
ordine alla determinazione dei danni conseguenti ai fenomeni infiltrativi denunciati. Rilevano infatti che sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio, i signori avevano chiesto condannarsi i CP_1 convenuti anche al pagamento della eventuale “altra somma che verrà determinata in corso di causa” a titolo risarcitorio.
Gli appellati promuovono peraltro appello incidentale avverso la sentenza gravata, lamentando erroneamente disposta la compensazione integrale delle spese di lite e di CTU, evidenziando come, in considerazione delle risultanze probatorie e della CTU, essi avessero parzialmente modificato le loro domande, chiedendo sotto il profilo risarcitorio la condanna dei convenuti “al risarcimento in solido di tutti i danni subiti e subendi dai sig.ri nella misura di euro 4.487,00 di cui euro Parte_3
3.350,00 + iva per lavori di ristrutturazione tavernetta ed euro 400,00 per i danni subiti dal quadro o altra somma che verrà determinata in corso di causa”, non potendosi perciò ravvisare una pagina 10 di 22 soccombenza degli attori su tale domanda, avendo il Tribunale riconosciuto in loro favore un ristoro di
€ 2.534,44 oltre IVA, somma quindi assolutamente in linea con le richieste attoree.
Insistono pertanto per la riforma della sentenza sul punto, chiedendo infine condanna degli appellanti ex art. 96 comma 3, c.p.c., avendo gli stessi iniziato e/o proseguito un giudizio chiaramente infondato, opponendosi comunque all'istanza di controparte ex art. 283 c.p.c , nemmeno motivata.
Desistita infine da parte degli appellanti l'istanza cautelare promossa, il Consigliere Istruttore formulava alle parti una proposta conciliativa accolta dai sigg.ri e , ma respinta invece Pt_1 Pt_2
dagli appellati.
Disposta quindi la rimessione della causa in decisione, in esito all'udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c., previo deposito delle difese di rito, la causa veniva riservata infine all'esame del Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte, a fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'appello in esame ex art. 342 c.p.c. formulata dagli appellati, che l'atto di impugnazione depositato dai sigg.ri e , seppure per ampia parte redatto in aperta violazione dei canoni di chiarezza, Pt_1 Pt_2
sinteticità e specificità imposti dal dettato normativo ex art. 342 c.p.c. come novellato ex art. 3, comma
26, del D. Lgs. n. 149/2922, reca comunque, alle pagg. 38 e seguenti dell'atto, un'esposizione sufficientemente chiara delle censure formulate rispetto alla ricostruzione della vicenda accolta dal
Tribunale a quo in riferimento ai capi di decisione contestati ed indicazione delle disposizioni di legge che si assumono quindi violate.
L'appello in esame deve ritenersi perciò ammissibile.
Merita peraltro preventivo esame anche l'istanza formulata ex art. 295 c.p.c. dagli odierni appellanti nel contesto della comparsa conclusionale depositata in data 17.02.2025, nel dare atto che “il giudizio divisorio di primo grado, registrato sub RG 11079/2018 dinnanzi al Tribunale di Torino, si è concluso con la sentenza n. 1364/2024, pubblicata in data 29.03.2023. I coniugi hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, attualmente pendente Parte_3
dinnanzi a Codesta Corte di Appello, registrato sub RG 1349/2023; giudizio per cui è stata prevista, quale prossima udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la data dell'1.10.2026”, hanno rilevato quindi che trattasi di “giudizio a seguito del quale o verrà confermata l'assegnazione della tavernetta in proprietà esclusiva ai coniugi o la stessa - con integrale stravolgimento della sentenza di I grado, Parte_4
pur non essendoci stata istanza degli appellanti in quella sede – si opterà per la soluzione contraria”, concludendo quindi “che la decisione in merito alla proprietà della tavernetta assurga a “controversia dalla cui definizione dipende la decisione di questa causa” ex art. 295 c.p.c.”
Ritiene tuttavia la Corte che l'istanza così formulata, pure proposta alla luce di dati pienamente documentati in atti, debba essere in specie valutata in riferimento alla prima censura in merito svolta pagina 11 di 22 dagli appellanti stessi in relazione alla pronuncia gravata, dovendosi in tal senso verificare l'effettiva pregiudizialità delle questioni ad oggetto del contenzioso richiamato ai fini della definizione del presente procedimento.
Impropriamente infatti gli odierni appellanti lamentano, con il primo motivo di gravame, la carenza di legittimazione attiva degli attori rispetto alla domanda risarcitoria svolta in primo grado, posto che “la
"legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre
l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” ( Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 7776 del
27/03/2017 ).
Peraltro priva di rilievo, e comunque infondata, risulta al riguardo l'avversa contestazione di tardività dell'eccezione impropriamente qualificata di “carenza di legittimazione” degli attori rispetto alla pretesa risarcitoria svolta nel giudizio.
Già in sede di comparsa di costituzione i convenuti in primo grado ( v. pagg. 2-4 ) avevano eccepito che “l'asserzione circa l'esclusività della proprietà del sottotetto e del piano interrato, già contestata, è errata e, soprattutto, non prende (stranamente) in considerazione delle circostanze ben note a parte attrice. In particolare, non si menziona un giudizio pendente tra le stesse parti avente ad oggetto proprio l'accertamento della natura di aree comuni o meno del sottotetto e dell'area interrata e la loro divisibilità”; (…) è documentalmente provato che gli odierni attori non sono proprietari esclusivi né del sottotetto, né del semi-interrato; in ogni caso, pur ritenendo diversamente, per correttezza processuale, parte attrice poteva quantomeno evidenziare l'esistenza di un altro giudizio, in cui potevano, peraltro, essere fatte valere le domande articolate nell'atto di citazione che ha dato avvio al presente giudizio” ).
In ogni caso “le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato” ( Cass. Civ. Sez. L - ,
Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021 ).
Orbene, contrariamente a quanto ritenuto erroneamente dal Tribunale a quo ( v. pronuncia gravata, pag.
6, ultimo cpv. ), la sentenza non definitiva intervenuta nel giudizio di divisione immobiliare tra le parti, pendente ora in fase di gravame, afferisce certamente anche alla titolarità del locale tavernetta nel quale risultano verificate le infiltrazioni denunciate nel presente giudizio dai sigg.ri e nel CP_1 Persona_1
quale, a fronte delle domande attoree - di “accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà delle due aree di pagina 12 di 22 parcheggio ( lato est dell'edificio )”, ovvero, in denegata ipotesi di insussistenza del diritto esclusivo di proprietà delle aree in contestazione (…) accertare e dichiarare la divisibilità delle predette aree di parcheggio e orto-giardino e per l'effetto ordinare lo scioglimento della comunione delle medesime” – i convenuti, sigg.ri e avevano chiesto invece procedersi ad “esatta individuazione delle Pt_1 Pt_2 parti comuni dell'edificio e di quelle in proprietà esclusiva” e, “previo accertamento della divisibilità del bene comune, accertatane la fattibilità”, disporne “la divisione (…).
Nella sentenza non definitiva richiamata dagli appellanti, n. 320 del Tribunale di Torino in data
29.01.2022, ora gravata, si è accertato in effetti “che il vano scala, l'intero piano sottotetto, la centrale termica del piano interrato, i disimpegni e locali assimilabili, l'area esterna cortile/orto/giardino di cui allo stabile ubicato nel Comune di Collegno ( To ) Frazione Leumann, con accesso da via Sestriere n.
6, sono da considerarsi beni comuni tra i proprietari delle unità in esso comprese” e non invece - deve desumersi – il locale tavernetta di cui si controverte.
Risultando, dunque, il giudizio pendente di divisione tra le parti relativo anche all'accertamento della titolarità degli odierni appellati sul locale in questione ben potrebbe ritenersi ex art. 295 c.p.c. che dalla sua definizione dipenda la decisione della presente controversia.
Nondimeno, secondo principi ormai da tempo ribaditi univocamente dalla Suprema Corte in materia
“la questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99, commi 6 e 7, l. fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice” ( Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024; Cass. Civ. Sez. L - , Sentenza n. 25471 del 26/10/2017; Cass. Civ.
Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 ).
In specie, tuttavia, i sigg.ri e pure gravati dall'onere di provare la titolarità del CP_1 Persona_1
rapporto dedotto in causa, non hanno in alcun modo provato di essere titolari in via esclusiva della proprietà sul locale tavernetta in contestazione, limitandosi ad allegare in merito che esso sia ricompreso nelle aree di proprietà esclusiva specificamente contemplate nell'atto di donazione stipulato in loro favore del figlio . E, tuttavia, la circostanza è stata tempestivamente e chiaramente Tes_2
contestata dai convenuti sin dal primo atto di costituzione nel giudizio a quo e nella sentenza non definitiva n. 320/2022 del Tribunale di Torino innanzi richiamata ( v. documento n. 11 di parte convenuta in primo grado, pag. 9 ) si legge unicamente che “in base alle risultanze dei titoli di acquisto pagina 13 di 22 (delle parti e dei rispettivi danti causa a risalire nel tempo) è possibile affermare, in armonia con quanto evidenziato dal CTU, che sussiste continuità di acquisto in capo agli attori solo ed esclusivamente per quanto attiene all'alloggio ed all'autorimessa, ma non anche in relazione ai locali posti al piano interrato e al piano sottotetto, che non possono ritenersi di proprietà esclusiva dei Sigg.ri
. Parte_3
Gli odierni appellanti non hanno peraltro mai contestato – ed anzi hanno apertamente riconosciuto ed affermato - che il locale tavernetta di cui si discute nel giudizio sia in proprietà comune tra le parti allegando, da ultimo nell'atto di appello in esame, che “la tavernetta rientrava pacificamente nelle aree comuni, in comproprietà, del complesso immobiliare, se così non fosse stato gli allora attori avrebbero potuto provarne la proprietà esclusiva, il che non è stato fatto”, aggiungendo quindi intervenuta infine sentenza definitiva di divisione tra le parti con cui si è disposta “l'attribuzione in proprietà esclusiva della tavernetta agli odierni appellanti (circostanza sopravvenuta dopo il deposito della sentenza che ivi si impugna, si veda doc. 3 allegato al presente atto)” ( v. atto di appello, pag. 40 ).
E, dunque, è provata comunque la titolarità attiva del diritto fatto valere dagli attori a fondamento della pretesa risarcitoria svolta, ma solo nei termini di mera comproprietà sul locale ove essi lamentano verificatesi le infiltrazioni denunciate. Risulta per vero anche acclarato con statuizione contenuta nella sentenza gravata e non oggetto di impugnazione – e non è del pari contestato - che il locale tavernetta in questione era, almeno all'epoca delle lamentate infiltrazioni , in uso esclusivo ai sigg.ri e CP_1
( v. sentenza impugnata, pag. 7 ). Nondimeno l'uso esclusivo di un bene comune anche oltre Persona_1
i limiti consentiti ex art. 1102 c.c. non costituisce certamente titolo a pretendere ristoro integrale dei danni che si siano eventualmente verificati a carico del bene stesso. Gli odierni attori hanno promosso infatti domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., allegando quindi la responsabilità extracontrattuale dei convenuti indicati quali danneggianti, e tale forma di responsabilità postula comunque lesione di un diritto assoluto di cui il danneggiato si assuma titolare, non valendo quindi il mero godimento di fatto del bene leso quale titolo idoneo a fondare la pretesa di ristoro azionata.
Non è dato quindi ravvisare in specie i presupposti per la sospensione del presente giudizio ex art. 295
c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di divisione pendente tra le parti, pure vertente anche sul locale tavernetta in cui si assumono verificate le infiltrazioni denunciate dagli odierni appellati, posto che la sentenza definitiva per l'accertamento delle porzioni in comproprietà tra le parti nell'ambito del complesso che ricomprende gli immobili di rispettiva proprietà non potrebbe comunque assumere efficacia di giudicato esterno sul titolo, di proprietà esclusiva o comune, degli odierni appellati sul locale tavernetta.
pagina 14 di 22 Ed infatti “il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio , non applicandosi la regola dello "stare decisis" , ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse” ( Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n.
211 del 04/01/2024; Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18232 del 03/07/2024; Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 32545 del 14/12/2024; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15817 del 07/06/2021 ).
Vertendo quindi il presente giudizio su una pretesa risarcitoria e quello richiamato come pregiudicante sull'accertamento di diritti reali, come tali autodeterminati, non vi è dubbio che la pronuncia resa nel giudizio richiamato non potrebbe comunque assumere valenza cogente ai fini del decidere, laddove “a norma dell'art. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata. ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5671 del
23/02/2023; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26469 del 09/12/2011 ).
Peraltro gli stessi appellati, gravati dall'onere di provare in giudizio il titolo fondante della pretesa risarcitoria svolta, si oppongono a detta sospensione mentre sussiste comunque prova della titolarità in capo ai sigg.ri e del diritto che si allega leso dal bene in custodia agli appellanti CP_1 Persona_1
quale mera comproprietà del locale danneggiato, da ritenersi in comunione tra le parti come non contestato dai sigg.ri e , almeno in riferimento all'epoca di insorgenza delle lamentate Pt_1 Pt_2
infiltrazioni.
Deve ritenersi invece infondato il secondo motivo di gravame formulato dagli appellanti, sussistendo prova adeguata e sufficiente che le infiltrazioni denunciate dagli attori, ora appellati, siano state cagionate dalle opere effettuate dagli appellanti per la sistemazione del piazzale sovrastante la tavernetta in uso alle controparti.
Risulta infatti che, con lettera raccomandata in data 7.04.2018 ( v. documento n. 15 di parte attrice in primo grado ) i sigg.ri e ebbero a denunciare che: CP_1 Persona_1
pagina 15 di 22 Si denunciavano, dunque, non già meri distacchi di intonaco sulle pareti del locale interessato, ma distacchi dovuti ad umidità generati da infiltrazioni di acque piovane dall'area sovrastante, poiché non ripristinata in modo adeguato dopo i lavori, né possono fondatamente invocarsi al fine di escludere la sussistenza di dette infiltrazioni le risultanze di consulenza per A.T.P. pure esperita tra le parti in giudizio vertente su materia del tutto diversa ( canne fumarie ) e quindi finalizzata al riscontro di ben diverse problematiche.
Le stesse risultanze dell'istruttoria orale svolta in primo grado, pure invocate dagli odierni appellanti, non consentono invece di ritenere acclarata l'insussistenza di infiltrazioni antecedenti al sopralluogo quindi svolto in sede peritale dal C.T.U. nominato nel giudizio ( luglio 2020 ).
Se, da un lato, infatti il teste sig. figlio degli attori - la cui deposizione deve comunque Testimone_2
valutarsi criticamente e con prudenza atteso lo stretto legame parentale del teste alla parte deducente - ha comunque confermato di avere constatato gli effetti delle infiltrazioni nel locale in questione già nella primavera del 2018, dall'altro il teste sig. del tutto indifferente, ha pure confermato di aver CP_5
fatto un sopralluogo prima di redigere il preventivo relativo alle opere di impermeabilizzazione del piazzale sovrastante di cui al documento n. 18 prodotto dagli attori, datato 18.12.2018, riferendo
“ricordo che abbiamo guardato dall'interno e che c'erano delle infiltrazioni che si presume fossero dal raccordo della casa con l'asfalto. Ricordo quanto raffigurato nelle foto 7, 8, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47, in particolare nella foto 46 si vede che la guaina che era stata risvoltata sul muro si era completamente staccata. Ricordo che il sig. mi aveva chiesto un parere per le infiltrazioni, me lo ha chiesto ed CP_1
io gli ho fatto un preventivo”.
Il teste di parte convenuta, sig. , ha bensì riferito di aver eseguito i lavori di ripristino del Tes_3 piazzale sovrastante la tavernetta in uso agli odierni appellati, precisando: “non ricordo di avere visto le fessurazioni raffigurate nelle foto, non so dire quando si possano essere formate;
posso dire che oltre all'asfalto abbiamo posato una guaina catramata lungo tutto il bordo della casa per evitare il discorso delle infiltrazioni;
ricordo che la guaina è stata messa quando siamo tornati per la sigillatura, è una specie di tela che viene posta in parte sotto il manto di copertura e in parte sul muro della casa. La sigillatura è invece un catrame liquido che viene messo successivamente lungo tutto il perimetro pagina 16 di 22 dell'asfalto e va anche contro la casa, ossia finisce contro la casa. La guaina catramata è stata messa durante i lavori quando è stato fatto il manto di copertura;
il catrame liquido è stato messo successivamente, non so dire quanto tempo dopo. La sigillatura l'abbiamo fatto noi e delimita il perimetro dell'asfalto ma non va sul muro”.
Il teste sig. , dante causa degli odierni appellanti, ha peraltro riferito: “non ho mai visto Tes_1
fessurazioni lungo il lato est della casa, posso solo dire che la casa è stata costruita nel 1968; non ricordo quanto raffigurato nelle foto 41-47 che mi si esibiscono. Posso dire che quando c'ero io il sig. non si è mai lamentato di infiltrazioni nella tavernetta. Dopo la vendita non ho mai più visto i CP_1
sig.ri . CP_1
Risulta peraltro dalle stesse allegazioni de sigg.ri e che essi hanno acquistato Pt_1 Pt_2
l'immobile che era in proprietà al sig. nel luglio 2017. Tes_1
Orbene, le circostanze riferite dai testi ed hanno trovato conferma in esito alle CP_1 Tes_3
indagini peritali svolte nel giudizio a quo. Il C.T.U. ha infatti da un lato constatato i lavori eseguiti per il rifacimento del piazzale sovrastante il locale in uso agli attori, rilevando in specie che essi prevedevano la “stesura di guaina liquida lungo la parete est del fabbricato abitativo, con altezza pari a circa 15/20 cm.”, precisando che tale voce “riguarda una lavorazione marginale, anche se importante, rispetto all'intervento complessivo che tuttavia non trova condivisione temporale tra le due parti atteso che la parte convenuta ne indica l'esecuzione contestualmente a tutti gli altri interventi mentre parte attrice sottolinea come detta impermeabilizzazione della interconnessione tra la pavimentazione e la parete del fabbricato sia stata eseguita nel mese di giugno 2019 (quindi successivamente alle restanti opere eseguire nell'ottobre 2017).” ( prima relazione peritale, depositata in data 7.01.2021 ).
Il C.T.U. ha inoltre rilevato che “all'atto delle verifiche peritali, lo scrivente ha preso atto dell'esistenza di alcune tracce di infiltrazioni sulla porzione (più alta) della parete - lato est - volta al passaggio carraio in capo ai convenuti con scrostamenti di porzioni superficiali di intonaco oltrechè di tinta oltre a localizzati fenomeni di sfarinamento;
in alcuni punti della parete è stata anche rilevata l'esistenza di manufatti metallici soggetti a fenomeni di ruggine mentre per alcune porzioni della boiserie posata su parte della medesima parete - in particolare nella zona prossima agli scalini - sono state rilevate anche tracce di imbibimento dei manufatti lignei con correlato danneggiamento dello strato superficiale degli stessi che hanno interessato anche una porzione del rivestimento posto sul soffitto.
Alla luce di quanto direttamente rilevato, lo scrivente ha quindi effettuato specifiche misurazioni con igrometro manuale Tecnix modello MM-590 al fine di constatare l'esistenza di un eccessivo grado di umidità nella muratura della parete e dell'adiacente soffitto;
assumendo a riferimento il citato punto zero (fondo parete lato nord), dette misurazioni hanno fornito i seguenti dati:
pagina 17 di 22 _ 1^ misurazione (metà parete, altezza circa 110 cm): 22.1
_ 2^ misurazione (metà parete, altezza circa 160 cm): 11.7
_ 3^ misurazione (metà parete, altezza circa 90 cm): 10.7
_ 4^ misurazione (porzione angolare parete, altezza circa 190): 17.7
_ 5^ misurazione (metà parete, altezza circa 180 cm): 9.0
_ 6^ misurazione (a circa 8,5 m, sulla boiserie): 17.9
I dati acquisiti hanno evidenziato chiaramente l'esistenza di un livello eccessivo di umidità delle porzioni oggetto di specifico accertamento, con accensione della relativa spia codificata HI (alto) nella prima misurazione, MID (media) nella seconda, quarta e sesta misurazione ed LO (bassa) per la terza e quinta misurazione.
La conformazione dei luoghi (stradello e fabbricato), la geometria dei locali (tavernetta) e manufatti
(pavimentazione, boiserie) nonché la consequenzialità degli eventi (con lavori eseguiti dalla parte convenuta nell'ottobre del 2017 e prima denuncia di infiltrazioni di parte attrice datata 07.04.2018) lasciano presupporre l'esistenza di una correlazione tra l'esecuzione degli interventi di rifacimento della pavimentazione del passaggio carraio e la comparsa di tracce dei fenomeni infiltrativi e/o di umidità all'interno del locale al piano interrato adibito a tavernetta di parte attrice” ( relazione richiamata, pag. 10 ).
Anche in esito alle osservazioni dei C.T.P., in risposta a richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice, il C.T.U. ha ulteriormente precisato che “l'assunto del sottoscritto CTU circa la riconducibilità dei lavori eseguiti dalla convenuta sulla confinante parete della tavernetta non trova semplicisticamente origine - come indicato dal Legale di controparte - dalla consequenzialità degli eventi (di cui si è già detto al punto precedente) ma anche ad un'altra serie di fattori elencati già nella relazione (pur se non menzionati), riconducibili alla:
- conformazione dei luoghi (stradello e fabbricato)
- geometria dei locali (tavernetta)
- geometria dei manufatti (pavimentazione, boiserie).
Inoltre, all'esito delle misurazioni e del rilievo strumentale, il C.T.U. ha anche evidenziato, così come rilevabile anche dalla documentazione fotografica acquisita in sede di accertamenti collegiali,
l'esistenza tra l'altro di alcune tracce di infiltrazioni sulla porzione (più alta) della parete - lato est oltreché di un eccessivo grado di umidità nella muratura della parete e dell'adiacente soffitto, ad una quota lievemente inferiore rispetto al piano di calpestio dello stradello oggetto di rifacimento.
La simultaneità di tutte le suddette considerazioni (di cui allo specifico dettaglio già esposto della relazione depositata) ha condotto alle motivate conclusioni già note”.
pagina 18 di 22 E, dunque, soccorrono almeno elementi indiziari plurimi ed univoci a conforto delle conclusioni accolte dal Tribunale e riprova dell'esistenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra i lavori di rifacimento del piazzale eseguiti per incarico degli odierni appellanti e le infiltrazioni riscontrate nel locale tavernetta in comunione tra le parti ed in uso esclusivo ai sigg. e CP_1 all'epoca dell'insorgenza delle infiltrazioni stesse. Persona_1
Parimenti infondato deve ritenersi infine anche il terzo motivo di gravame formulato dagli appellanti.
Risulta infatti che già con l'atto introduttivo del giudizio i sigg.ri e avevano CP_1 Persona_1
chiesto “accertarsi i lavori di allacciamento alla rete idrica disposti dalla controparte con intervento su parti comuni e la loro non corretta esecuzione a regola d'arte con conseguenti infiltrazioni di acqua piovana nella sottostante tavernetta che assumevano di proprietà esclusiva, chiedendo, da un lato, ordinarsi ai convenuti l'esecuzione a loro cura e spese di adeguati lavori di ripristino della pavimentazione dell'area parcheggio, al fine di eliminare le infiltrazioni nella sottostante tavernetta, dall'altro condannarsi comunque i sigg.ri e al risarcimento dei danni “subiti e subendi Pt_1 Pt_2
dai sig.ri nella misura di euro 4.487,00 di cui euro 3.350,00 + iva per lavori di Parte_3
ristrutturazione tavernetta ed euro 400,00 per i danni subiti dal quadro o altra somma che verrà determinata in corso di causa”.
E, dunque, il Tribunale, accertati già eseguiti sufficienti lavori di ripristino del piazzale da parte dei convenuti, nell'accogliere la domanda risarcitoria attorea in misura pure inferire a quella invocata in citazione non ha, con ogni evidenza, pronunciato “ultra petita”, a nulla rilevando che, in motivazione, il primo Giudice abbia pur rilevato che, a fronte degli “interventi di ripristino” stimati dal C.T.U. “in complessivi € 2.534,44 oltre IVA, riferiti agli interventi sulle pareti e sulla boiserie, finalizzati a consentire il normale godimento del locale stesso, viene invero in esame la lesione del diritto di godimento del bene e del resto, come precisato dalle Sezioni Unite, il diritto al risarcimento del danno è un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà (cfr. Cass. SU n. 2951/16). Il ristoro liquidato è stato valutato e riconosciuto infatti per lavori di ripristino della parete danneggiata e quindi a ristoro del bene direttamente danneggiato in comunione delle parti, in considerazione degli oneri necessari di ripristino.
Lo stesso appello incidentale promosso dagli appellati, nel lamentare ingiustificata l'integrale compensazione delle spese di giudizio disposta dal Tribunale risulta del resto all'evidenza infondata.
Correttamente infatti nella pronuncia gravata si è rilevata la parziale soccombenza degli attori in relazione alla domanda di condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori di ripristino del piazzale e si è anche sottolineato come la stessa domanda risarcitoria, pure fondata, trovasse, tuttavia,
pagina 19 di 22 accoglimento per una somma inferiore a quella richiesta. Se è vero, dunque, che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.” (Cass. SU 31.10.2022 n. 32061), è anche vero, tuttavia, che la prima domanda attorea è stata in specie integralmente rigettata.
Sussistevano certamente quindi, in esito al primo giudizio, i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite e per il riparto in quote eguali delle spese relative all'indagine peritale svolta.
Infine, a fronte del parziale accoglimento dell'appello in esame, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dagli appellanti ex art. 96 c.p.c.
Venendo quindi a riforma pure parziale della sentenza impugnata, deve rivalutarsi, ai fini del riparto delle spese del giudizio, l'esito complessivo del giudizio nelle due fasi esperite.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Allo stato peraltro permangono, con ogni evidenza, i presupposti per l'integrale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio, sussistendo anche in esito al gravame reciproca soccombenza tra le parti.
pagina 20 di 22 E, tuttavia, deve considerarsi in specie che all'udienza di prima comparizione delle parti in sede di gravame, in data 18.04.2024, il Giudice Istruttore ha ritenuto l'opportunità di rinnovare tra le parti un tentativo di conciliazione, proponendo – proprio in considerazione dei gravi elementi emersi a conferma della mera comproprietà degli appellati sul locale tavernetta danneggiato dalle infiltrazioni in contestazione - che gli appellati corrispondessero ai sigg.ri e a tacitazione di ogni CP_1 Persona_1 pretesa dedotta nel giudizio, la somma onnicomprensiva di € 2.000,00 in luogo di quella diversa indicata nella sentenza impugnata, con abbandono degli appelli rispettivamente formulati dalle parti e con integrale compensazione tra le parti delle spese del gravame.
Detta proposta è stata valutata favorevolmente dagli appellanti, che hanno dichiarato di essere disponibili ad accettarla, ma è stata invece respinta dagli appellati che, tuttavia, in forza della pronuncia che si viene a rendere, otterranno infine il pagamento di un ristoro finanche inferiore a quello offerto in sede transattiva - € 2.534,00 + IVA = 3.091,48 + interessi da deposito sentenza = € 3318,98 / 2 =
1.659,49 -, ferma comunque la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
Sussistono pertanto in specie i presupposti ex art. 91, comma I, ultima parte, per porre interamente a carico degli appellati le spese della fase decisoria del gravame, maturate dopo il rigetto della proposta formulata dal Giudice istruttore.
Dette spese si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, come risultante in esito al giudizio in rapporto alla prestazione risarcitoria che si viene a liquidare, alla sua media complessità e per la sola fase di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellata è tenuta altresì a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, n. 726/2023 del Tribunale di Torino in data 20/02/2023, condanna i sigg.ri ed al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore dei sigg.ri e della somma complessiva di € Controparte_1 Controparte_2
1.267,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla data della sentenza che si viene a riformare al saldo;
2) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese delle fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio di gravame;
pagina 21 di 22 4) pone invece a carico della parte appellata ex art. 91, comma I, prima parte, c.p.c. le spese della fase decisoria del giudizio di gravame, che si liquidano in € 851,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
5) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1049/2023 promossa da:
(C.F. ), ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DEL MALVO' FEDERICA, elettivamente C.F._2
domiciliato in C.SO FRANCIA, 81 10138 TORINO presso il difensore avv. DEL MALVO'
FEDERICA appellanti contro
(C.F. , e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ROSBOCH AMEDEO, elettivamente C.F._4
domiciliato in Via Campana 36 10125 Torino presso il difensore avv. ROSBOCH AMEDEO appellate
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 17.03.2025; ordinanza di rimessione della causa al Collegio in data 18.03.2025
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
pagina 1 di 22 -nel merito, riformare integralmente (e, in particolare, nei capi e nei punti individuati nell'atto di appello) la sentenza del Tribunale di Torino, n. 7261/2023, emessa nell'ambito del giudizio registrato sub R.G. 7972/2019, depositata il 20.02.2023 (già doc. 1), alla luce degli articolati motivi esposti nell'atto di appello, in particolare per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. e per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata;
per errata collocazione dell'onere della prova e/o per errata valutazione degli elementi istruttori e /o vizio motivazionale e, di conseguenza, di dichiarare la non debenza da parte dei sig.ri di alcuna somma o, in CP_3
ogni caso, la debenza della somma equitativamente valutata / ritenuta di giustizia da Codesta Corte tenuto conto delle osservazioni e degli elementi istruttori offerti;
Con vittoria di spese e compensi, anche relativi alla CTU, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Si chiede di tener conto del rigetto della proposta conciliativa formulata da Codesto Giudicante da parte dei Coniugi ”. Persona_1
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare:
- accertare e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello dei signori ed , notificato telematicamente in data 3 agosto 2023 per Parte_1 Parte_2 violazione dell'art. 342 c.p.c., con adozione di ogni conseguente provvedimento;
- rigettare la richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza n. 726/2023 del Tribunale di
Torino per le ragioni di cui in atti;
nel merito, in via principale:
- respingere siccome inammissibili e/o infondate le domande tutte proposte dai signori Parte_1
ed con atto di citazione in appello notificato telematicamente in data 3
[...] Parte_2 agosto 2023 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 726/2023 del Tribunale di Torino pubblicata in data 20 febbraio 2023 non notificata, mandando assolti gli esponenti da ogni avversa pretesa;
- dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare i signori ed al Parte_1 Parte_2
risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., per i motivi di cui in atti, con liquidazione da effettuarsi in via equitativa e di ritenuta giustizia;
nel merito, in via incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 726/2023 del Tribunale di Torino pubblicata in data 20 febbraio
2023 non notificata, dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare i signori ed Parte_1
pagina 2 di 22 al pagamento integrale in favore degli esponenti delle spese legali e di CTU del Parte_2
precorso grado di giudizio;
in ogni caso: con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre C.P.A., IVA e rimborso forfettario delle spese al 15%.”.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e evocavano in giudizio avanti al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Torino i sig.ri ed , chiedendo accertarsi la responsabilità dei convenuti Parte_1 Parte_2
ex art. 2051 c.c. in ordine ai danni conseguenti alle infiltrazioni di acqua piovana prodottesi nella tavernetta di loro esclusiva proprietà a seguito dell'esecuzione di lavori di allacciamento alla rete idrica con intervento su parti comuni e condannarsi quindi i sigg.ri e all'esecuzione dei Pt_1 Pt_2
lavori necessari per la rimessione in pristino della pavimentazione dell'area di parcheggio, al fine di eliminare le infiltrazioni nella sottostante tavernetta;
chiedevano altresì la condanna dei convenuti al risarcimento in solido di tutti i danni subiti e subendi dai sig.ri nella misura di euro Parte_3
4.487,00 di cui euro 3.350,00 + iva, per lavori di ristrutturazione tavernetta ed euro 400,00 per i danni subiti ad un quadro.
Allegavano gli esponenti di essere coniugi e comproprietari di una porzione di villa sita in Collegno
(TO) Frazione Leumann alla Via Sestriere n. 6, elevato a tre piani fuori terra di cui: l'intero piano sottotetto;
il piano secondo (terzo fuori terra), l'intero piano interrato costituito da un locale ad uso tavernetta, oltre ad un locale adibito ad autorimessa. Riferivano in specie che in data 12 luglio 2017 i
Sig.ri avevano acquistato il piano primo (secondo fuori terra) della medesima villa e Parte_4 spiegavano che l'immobile risultava al piano terreno costituito da due aree parcheggio una ad ovest ed una ad est, nonché da un'area verde a nord della medesima, il tutto in comproprietà in proporzione ai millesimi di proprietà esclusiva acquistata da ciascun comproprietario. In data 25.10.2017 i sig.ri facevano eseguire lavori sull'impianto idrico finalizzato al distacco del loro immobile Parte_4 dall'impianto condominiale, con rimozione dell'intero manto in cemento dell'area parcheggio lato est.
Nel corso dei lavori venivano asportati dei blocchi di cemento, posizionati nell'area parcheggio in aderenza al muro perimetrale, aventi la funzione di prevenire infiltrazioni d'acqua nella tavernetta sottostante. L'intera area veniva quindi ricoperta con semplice terriccio e poi con uno strato sottile di bitume grezzo e tuttavia la pavimentazione dell'area parcheggio, in aderenza al muro perimetrale, al termine dei lavori predetti, presentava delle fessurazioni.
Precisavano gli esponenti che il locale interrato di loro proprietà adibito a tavernetta era situato proprio in aderenza del muro perimetrale dello stabile interessato dai lavori eseguiti dai signori Parte_4
pagina 3 di 22 nell'area parcheggio lato est dell'immobile e riferivano che alla fine del mese di marzo del 2018, a seguito di infiltrazioni d'acqua, la parete ed il tetto della tavernetta sottostante l'area parcheggio, interessata dai lavori fatti eseguire nell'agosto 2017, presentava vari danni, tra cui il distacco dell'intonaco dalla parete perimetrale, il rigonfiamento e copiosa presenza di muffa sul perlinato posto a copertura della parete. L'infiltrazione causava formazione di muffa entro la cornice di un quadro, contenente l'esposizione artistica di antiche carte dei Tarocchi, appeso alla parete rivestita da perline.
Riferivano quindi di aver richiesto un preventivo per la ristrutturazione delle parti interessate dalle infiltrazioni presenti nella tavernetta, da cui risultavano in dettaglio i lavori da eseguirsi per un costo pari ad € 3.350,00 + iva oltre euro 7.950,00 + iva per la messa in pristino dell'area parcheggio.
Lamentavano peraltro che nessun intervento fosse stato tuttavia attuato dai sigg.ri e , Pt_1 Pt_2
che pur avevano riconosciuto il danno, assumendo comunque evidente il nesso causale tra i lavori fatti eseguire dai convenuti e le infiltrazioni presenti all'interno del locale tavernetta di loro proprietà, deducendo la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. per non aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare pregiudizi a terzi in conseguenza del lavori commissionati.
Si costituivano in giudizio i sig.ri ed chiedendo il rigetto delle Parte_1 Parte_2
richieste risarcitorie attoree per infondatezza in fatto ed in diritto. Contestavano infatti che gli attori fossero in effetti proprietari esclusivi del sottotetto e del semi-interrato e davano atto che tra le parti era pendente un giudizio avente ad oggetto proprio l'accertamento della natura di aree comuni o meno del sottotetto e dell'area interrata e la loro divisibilità. Contestavano comunque la documentazione fotografica prodotta dagli attori non essendo chiare le circostanze di tempo e di luogo nelle quali sarebbe stata realizzata e ritenevano che i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte, lamentando peraltro che gli attori avessero promosso accertamento tecnico preventivo per la verifica delle cause delle lamentate infiltrazioni, senza però chiedere in quella sede l'accertamento dei danni ora allegati, con evidente aggravio di costi, chiedendo quindi valutarsi tale condotta in termini di abuso del diritto.
Contestavano comunque che i danni lamentati dagli attori fossero conseguenza dei lavori eseguiti sul piazzale, contestando i costi esposti per il ripristino.
Ritenevano peraltro infondato il richiamo all'art. 2051 c.c. rilevando che nel caso di specie, trattandosi di “condominio minimo”, la custodia spettasse congiuntamente ai condomini, sicché parte attrice avrebbe dovuto accertare l'eventuale danno alle parti comuni e verificarne la riferibilità causale alla condotta dei convenuti;
accertarne le eventuali conseguenze dannose e chiederne il risarcimento nell'interesse del “condominio minimo” e solo successivamente avrebbe potuto formulare una domanda giudiziale. Assumeva quindi carenti i presupposti.
pagina 4 di 22 Previo esperimento di C.T.U. ed assunzione di prova testimoniale, con sentenza n. 726/2023 in data
20/02/2023, il Tribunale di Torino accertava sussistente il nesso causale fra i fenomeni di infiltrazione lamentati e i lavori eseguiti dai convenuti nell'area di parcheggio e condannava i sigg.ri e Pt_1
al pagamento in favore degli attori della somma di € 2.534,44 oltre iva e interessi, accogliendo Pt_2
le conclusioni esposte in sede peritale in ordine all'entità dei danni;
compensava quindi le spese di lite tra le parti e poneva le spese di CTU a carico delle parti in pari misura.
Esaminato il contenzioso in essere fra le parti con riferimento all'immobile di cui era causa, rilevava già promosso accertamento tecnico preventivo (RG n. 28349/17 ) avente ad oggetto le canne fumarie dello stabile, promosso prima del verificarsi dei fenomeni infiltrativi oggetto di causa, lamentati dagli attori a far data dal mese di marzo 2018. Rilevava altresì promosso un giudizio di divisione, che riteneva, tuttavia, non inerente al locale al piano interrato ad uso tavernetta, ma piuttosto al locale centrale termica, al sottotetto ed all'area giardino-orto, nel cui ambito peraltro, in comparsa costitutiva depositata dai sig.ri , si riconosceva che la proprietà esclusiva di controparte Controparte_3
comprende al piano interrato il locale ad uso tavernetta.
In corso di causa era intervenuta nel giudizio di divisione sentenza non definitiva recante accertamento della titolarità in capo ai sig.ri e unicamente dell'alloggio e dell'autorimessa, ma CP_1 CP_2
non anche dei locali posti al piano interrato e al piano sottotetto, con conseguente accertamento che il vano scale, l'intero piano sottotetto ed inoltre, al piano interrato, la centrale termica, i disimpegni e locali assimilabili, l'area esterna cortile/orto/giardino risultassero perciò beni comuni ex art. 1117 c.c. al 50%.
Rilevava quindi che nel presente giudizio gli attori lamentano infiltrazioni d'acqua proprio nel locale tavernetta asseritamente di loro proprietà esclusiva, sicuramente in uso esclusivo ai sigg.ri CP_1
provenienti dall'area parcheggio interessata dai lavori fatti eseguire nell'agosto 2017 dai convenuti, invocando l'art. 2051 c.c., che prevede una forma di responsabilità oggettiva per la quale è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, la cui prova è in onere del danneggiato fornire e consiste, con specifico riferimento al danno da infiltrazioni d'acqua, nella prova che l'infiltrazione denunciata provenga dalla proprietà altrui.
Gli attori avevano infatti lamentato danni a seguito di infiltrazioni d'acqua manifestatesi alla fine del mese di marzo 2018, nella porzione della propria tavernetta sottostante l'area parcheggio interessata dai lavori fatti eseguire nell'agosto 2017 dagli odierni convenuti, rilevando in specie che nel corso di tali lavori (eseguiti sull'impianto idrico ai fini del distacco dello stesso dall'impianto erano CP_4
stati asportati dei blocchi di cemento posizionati in aderenza al muro perimetrale ed aventi la funzione di prevenire infiltrazioni d'acqua nella tavernetta sottostante, che al termine dei lavori l'area era stata pagina 5 di 22 ricoperta prima con semplice terriccio, quindi con uno strato sottile di bitume grezzo, tale da consentire il drenaggio delle acque piovane nella sottostante tavernetta, e che erano presenti, in aderenza al muro perimetrale, delle fessurazioni che contribuivano al convogliamento delle acque piovane lungo il muro perimetrale.
Ritenuta quindi esauriente e completa ai fini del decidere la CTU esperita nel giudizio svolta in corso di causa, non ravvisando i presupposti per disporne la rinnovazione, rilevava come il CTU avesse previamente descritto la porzione di passaggio carraio interessata dai lavori di rifacimento posti in essere dai convenuti nel secondo semestre dell'anno 2017 ed il locale tavernetta opportunamente descritto come “ di uso esclusivo dei signori ”, “posto in adiacenza ma Persona_1
evidentemente a quota inferiore alla muratura perimetrale confinante con la porzione oggetto di interventi sul manto al piano campagna ”. Il Consulente aveva quindi provveduto a ricostruire, a distanza di tre anni dall'esecuzione/ultimazione dei lavori, la natura ed entità degli interventi effettuati sulla base delle numerose fotografie scattate e prodotte da parte attrice, peraltro prive di date, e del documento prodotto dai convenuti riportante un dettaglio di opere “che, pur plausibili sotto il mero profilo tecnico, non risultano più interamente verificabili trattandosi di fasi di lavorazione e/o descrizione di manufatti e materiali non più visibili”. Rilevava in specie come la voce 'stesura di guaina liquida lungo la parete est del fabbricato abitativo, con altezza pari a circa 15/20 cm, lavorazione marginale ma importante, non avesse tra le parti concorde collocazione temporale, in quanto parte convenuta ne faceva risalire l'esecuzione al 2017, mentre gli attori sostenevano essere stata eseguita nel mese di giugno 2019.
Aveva quindi riscontrato e dato atto dei fenomeni infiltrativi individuandone correttamente le tracce nella tavernetta interrata, localizzate sulla parete prospiciente il terrapieno sul quale insisteva l'area di cortile pavimentata dai convenuti nell'ottobre del 2017 ed interessante porzioni superficiali di intonaco e porzioni di una boiserie in legno. Aveva quindi indicato gli elementi in forza dei quali aveva ritenuto sussistere, almeno secondo preponderante probabilità, un nesso causale rilevante tra gli interventi attuati dai convenuti e le infiltrazioni a carico della proprietà attorea, evidenziando in tal senso le misurazioni svolte tramite igrometro, la considerazione della conformazione dei luoghi (stradello e fabbricato), della geometria di locali (tavernetta) e dei manufatti (pavimentazione, boiserie), nonché la consequenzialità degli eventi.
Valutate quindi le risultanze delle prove orali assunte, rilevava in specie la pregnanza delle dichiarazioni rese dal dante causa dei convenuti e da loro indicato come teste, sig. , che aveva Tes_1 dichiarato che quando c'era lui “ il sig. non si è mai lamentato di infiltrazioni nella tavernetta” CP_1
ed escluso che si formassero pozzanghere quando lavava l'auto, osservando che, avendo abitato lì 26
pagina 6 di 22 anni, “ il sig. come i procedenti proprietari nel caso me ne avrebbero parlato. Probabilmente CP_1
l'area parcheggio aveva una pendenza perché l'acqua non si fermava mai, neppure quando pioveva, se non ricordo male c'era una griglia”. Evidenziava infatti come tali dichiarazioni confermassero la correttezza delle valutazioni svolte dal C.T.U. in ordine alla sussistenza del nesso causale tra i lavori commissionati dai convenuti e le infiltrazioni denunciate, sconfessandone la preesistenza, pur sostenuta dai convenuti stessi, evidenziando anche, con riferimento all'efficacia della guaina liquida riscontrata in adiacenza alla parete verticale del fabbricato attore, come egli avesse anche sottolineato che “ in ogni caso, anche qualora l'apposizione di guaine fosse stata eseguita, detta attività non avrebbe potuto fornire certezze a priori circa l'effettiva tenuta ai fenomeni infiltrativi atteso che queste ultime 1) devono essere state correttamente posate 2) devono essere correttamente sovrapposte (laddove necessario) 3) devono essere correttamente risvoltate (laddove necessario) 4) non devono essere state danneggiate dopo la posa (da mezzi meccanici e/o attrezzi manuali all'atto del riempimento dello scavo”.
Ritenuto peraltro ultroneo ogni accertamento sulla qualità dei lavori di impermeabilizzazione disposti dai convenuti, dovendosi valutare una domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., ravvisata quindi la responsabilità dei convenuti in relazione alle infiltrazioni denunciate dagli attori, il Tribunale riteneva accertati i costi per gli interventi di ripristino necessari nella misura di soli € 2.534,44 al netto di IVA, non ravvisando prova di un danno effettivo al quadro pure indicato dagli attori come leso per l'effetto di formazione di muffa. Rigettava invece la domanda formulata dagli attori per la condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione dell'area di parcheggio, in effetti danneggiata a seguito di diverso episodio di allagamento-ristagno non riconducibile ai lavori già effettuati dai sigg.ri nel 2017 ed indicati quale causa dei fenomeni infiltrativi denunciati in Pt_1 citazione. Il Tribunale disponeva peraltro l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ponendo a carico di entrambe in pari quota le spese relative all'indagine peritale svolta.
Avverso la predetta sentenza hanno promosso appello i sigg.ri ed Parte_1 Pt_2
, lamentando in premessa che fin dal momento dell'acquisto dell'immobile e dei successivi
[...]
lavori di ristrutturazione, i coniugi e avevano perseguitato gli appellanti con azioni CP_1 CP_2
ostili e moleste: avevano interrotto più volte i lavori;
acceduto, senza autorizzazione dei proprietari, all'immobile appena comprato;
cercato di avere accesso alla documentazione amministrativa dei convenuti;
presentato plurimi esposti al Comune di Collegno (tutti respinti); dato avvio a numerose controversie sia civili che penali.
Nel merito, con primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano carenza di legittimazione dei sigg.ri nell'invocare i danni da fenomeni infiltrativi in contestazione, dovendosi Parte_3
pagina 7 di 22 escludere la proprietà esclusiva degli stessi sui locali ad uso tavernetta. Contestano infatti che il
Tribunale abbia erroneamente affermato che il giudizio di divisione pendente fra le stesse parti non aveva ad oggetto il locale al piano interrato ad uso tavernetta ma solo il locale centrale termica, il sottotetto e l'area giardino orto, evidenziando come la tavernetta rientrasse pacificamente nelle aree comuni, in comproprietà, del complesso immobiliare, come confermato dalla sentenza emessa nell'ambito del giudizio sub RG 11079/2018. Assumono peraltro che il parallelo giudizio di divisione tra le parti, contrariamente a quanto affermato in sentenza, avesse ad oggetto anche la c.d. tavernetta e, accertata la comproprietà dei condividenti su tale porzione, ne aveva disposto quindi l'attribuzione in proprietà esclusiva agli odierni appellanti.
Chiedono quindi, in totale riforma della sentenza gravata, accertarsi la carenza di legittimazione attiva degli attori e la carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti.
Con secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano altresì che il Tribunale, pur avendo ricostruito correttamente la disciplina della c.d. responsabilità da custodia, abbia tuttavia erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sugli attori danneggiati con particolare riguardo al profilo del nesso causale. Assumono per contro che gli attori non abbiano fornito prova adeguata e sufficiente del nesso causale tra asseriti danni e bene in custodia/condotta, limitandosi ad affermare che i danni (le infiltrazioni) sarebbero comparsi dopo i lavori di ristrutturazione effettuati dai convenuti, evidenziando così una mera indicazione cronologica, peraltro, non provata.
Assumono per contro che le tracce di umidità siano di fatto emerse, per la prima volta, durante l'accesso effettuato dal CTU in data 22.07.2020 nell'ambito della consulenza esperita in causa, mentre almeno fino al settembre 2018 non si erano manifestate infiltrazioni, come emerso dalle testimonianze rese dai testi indicati da parte attrice e dalla CTU esperita in ambito di ATP relativo alle canne fumarie. Al riguardo evidenziano peraltro come la lettera prodotta da controparte quale doc. 15 relativa alla presunta denuncia delle infiltrazioni facesse riferimento solo al distacco di intonaco.
Rilevano peraltro gli appellanti evidenti carenze e lacune in esito all'indagine peritale svolta nel giudizio, evidenziando come gli eccessi di umidità, peraltro superficiale, riscontrati solamente nel
2020 risultino accertati unicamente all'altezza di un 1,10 m da terra, quindi esattamente all'altezza dei rubinetti.
Rilevano inoltre che le infiltrazioni riscontrate - che nella ricostruzione di parte attrice in primo grado avrebbero dovuto essere collocate, per lo più, in alto a sinistra in quanto provenienti dalle asserite fessurazioni della parete est dell'immobile dopo la porta / garage – erano invece riscontrabili soprattutto all'altezza di un metro e dieci da terra e sulla boiserie, sicché le uniche macchie da pagina 8 di 22 infiltrazioni provate erano quelle riferibili ai rubinetti ed alle tubature in uso ai sig.ri
[...]
Per_1
Con terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano comunque erronea la sentenza gravata in relazione alla quantificazione del risarcimento liquidato in favore degli attori e nel riparto delle spese di lite, rilevando in specie come siano state rigettate le domande attoree di accertamento dei lavori fatti eseguire dagli esponenti e la loro esecuzione a regola d'arte nonché di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 4.487,00 a titolo di ristoro per i danni conseguenti alle denunciate infiltrazioni, non avendo essi formulato almeno domanda subordinata di liquidazione di altro ristoro comunque conforme ritenuto congruo, la condanna emessa nei loro confronti per il pagamento della somma di € 2.534,44 a titolo risarcitorio sia stata in specie emessa in violazione del dettato ex art. 112 c.p.c., in carenza di specifica domanda attorea.
Il Tribunale, peraltro, ha riconosciuto ristoro ai coniugi a fronte dell'asserito Persona_1
“mancato godimento della tavernetta”, non considerando che i coniugi avevano Persona_1
espressamente ammesso di non usare la tavernetta da tempo per paura che nella stessa vi fosse dispersione di amianto. Infine, la sentenza ha riconosciuto un risarcimento a soggetti che, ancora all'atto del deposito del provvedimento risultavano essere meri comproprietari dell'immobile e che, dopo il deposito della sentenza, avevano finanche perduto alcun titolo al godimento del locale assegnato agli appellanti in sede di divisione.
Gli appellanti hanno peraltro formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si sono costituiti nel gravame i sigg.ri e formulando in Controparte_1 Controparte_2
via preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c, limitandosi l'atto di impugnazione a riprodurre la narrativa e le tesi difensive del primo grado;
si oppongono pertanto all'istanza di sospensiva e nel merito chiedono il rigetto dell'avversa impugnazione in quanto infondata con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Formulano altresì appello incidentale in ordine al disposto addebito delle spese della CTU a carico di entrambe le parti e chiedono infine la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.
In relazione al primo motivo ne eccepiscono l'inammissibilità oltre che l'infondatezza, assumendo anzitutto che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sia stata proposta per la prima volta in appello in palese violazione dell'art. 345 c.p.c. In ogni caso ne rilevano l'infondatezza precisando che avverso la sentenza, non definitiva, alla quale facevano riferimento gli appellati, avevano formulato riserva d'appello e in ogni caso quandanche definitivamente accertata la carenza di titolo di proprietà
(esclusiva) della tavernetta in capo ai signori la conseguenza non sarebbe Parte_3
certamente un difetto di legittimazione attiva sotto il profilo risarcitorio. Rilevano infatti come nel pagina 9 di 22 presente giudizio sia stato accertato l'utilizzo esclusivo del predetto locale in capo agli odierni appellati, con conseguente piena legittimazione attiva a richiedere il risarcimento dei danni patiti e in ogni caso la circostanza di essere comproprietari e non proprietari esclusivi del locale tavernetta non comporta il venir meno del diritto del comproprietario ad agire pro quota per il risarcimento del danno subìto.
Con riguardo al secondo motivo ritengono che il Tribunale abbia correttamente esaminato l'ampio corredo probatorio, soprattutto documentale, introdotto nel giudizio di primo grado per concludere nel senso di una responsabilità dei signori in ordine ai danni da infiltrazioni subìti dai Parte_4
coniugi Richiamano in specie il documento n. 15 prodotto, recante lettera del 07/04/2018 di CP_1
denuncia dei danni riscontrati a carico del muro della tavernetta di loro proprietà, consistenti in distacchi di intonaco dovuti alla forte umidità proveniente dal drenaggio delle acque piovane. Rilevano inoltre come l'istruttoria orale della causa abbia pienamente confermato la fondatezza delle doglianze attoree, richiamando la testimonianza del signor che aveva riferito di aver visto le Testimone_2
infiltrazioni nella primavera del 2018 e quella del sig. titolare di una ditta edile, che aveva CP_5
riferito di aver avuto diretta percezione delle denunciate infiltrazioni. Rilevano inoltre come lo stesso
CTU, esaminato scientificamente lo stato dei luoghi e le produzioni delle parti, sia giunto infine a conclusioni ritenute dal Tribunale coerenti con il complessivo materiale probatorio del giudizio.
Assumono quindi sussistente, alla luce delle risultanze probatorie del giudizio, prova adeguata e sufficiente del nesso eziologico fra interventi edili realizzati dagli appellanti e danni, con conseguente assolvimento dell'onere della prova in capo all'attore ex art. 2051 c.c.
Eccepiscono infine infondato il terzo motivo di impugnazione avverso, assumendo che il Tribunale abbia correttamente accolto le tesi degli attori in punto responsabilità dei sigg.ri in Parte_4
ordine alla determinazione dei danni conseguenti ai fenomeni infiltrativi denunciati. Rilevano infatti che sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio, i signori avevano chiesto condannarsi i CP_1 convenuti anche al pagamento della eventuale “altra somma che verrà determinata in corso di causa” a titolo risarcitorio.
Gli appellati promuovono peraltro appello incidentale avverso la sentenza gravata, lamentando erroneamente disposta la compensazione integrale delle spese di lite e di CTU, evidenziando come, in considerazione delle risultanze probatorie e della CTU, essi avessero parzialmente modificato le loro domande, chiedendo sotto il profilo risarcitorio la condanna dei convenuti “al risarcimento in solido di tutti i danni subiti e subendi dai sig.ri nella misura di euro 4.487,00 di cui euro Parte_3
3.350,00 + iva per lavori di ristrutturazione tavernetta ed euro 400,00 per i danni subiti dal quadro o altra somma che verrà determinata in corso di causa”, non potendosi perciò ravvisare una pagina 10 di 22 soccombenza degli attori su tale domanda, avendo il Tribunale riconosciuto in loro favore un ristoro di
€ 2.534,44 oltre IVA, somma quindi assolutamente in linea con le richieste attoree.
Insistono pertanto per la riforma della sentenza sul punto, chiedendo infine condanna degli appellanti ex art. 96 comma 3, c.p.c., avendo gli stessi iniziato e/o proseguito un giudizio chiaramente infondato, opponendosi comunque all'istanza di controparte ex art. 283 c.p.c , nemmeno motivata.
Desistita infine da parte degli appellanti l'istanza cautelare promossa, il Consigliere Istruttore formulava alle parti una proposta conciliativa accolta dai sigg.ri e , ma respinta invece Pt_1 Pt_2
dagli appellati.
Disposta quindi la rimessione della causa in decisione, in esito all'udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c., previo deposito delle difese di rito, la causa veniva riservata infine all'esame del Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte, a fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'appello in esame ex art. 342 c.p.c. formulata dagli appellati, che l'atto di impugnazione depositato dai sigg.ri e , seppure per ampia parte redatto in aperta violazione dei canoni di chiarezza, Pt_1 Pt_2
sinteticità e specificità imposti dal dettato normativo ex art. 342 c.p.c. come novellato ex art. 3, comma
26, del D. Lgs. n. 149/2922, reca comunque, alle pagg. 38 e seguenti dell'atto, un'esposizione sufficientemente chiara delle censure formulate rispetto alla ricostruzione della vicenda accolta dal
Tribunale a quo in riferimento ai capi di decisione contestati ed indicazione delle disposizioni di legge che si assumono quindi violate.
L'appello in esame deve ritenersi perciò ammissibile.
Merita peraltro preventivo esame anche l'istanza formulata ex art. 295 c.p.c. dagli odierni appellanti nel contesto della comparsa conclusionale depositata in data 17.02.2025, nel dare atto che “il giudizio divisorio di primo grado, registrato sub RG 11079/2018 dinnanzi al Tribunale di Torino, si è concluso con la sentenza n. 1364/2024, pubblicata in data 29.03.2023. I coniugi hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, attualmente pendente Parte_3
dinnanzi a Codesta Corte di Appello, registrato sub RG 1349/2023; giudizio per cui è stata prevista, quale prossima udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la data dell'1.10.2026”, hanno rilevato quindi che trattasi di “giudizio a seguito del quale o verrà confermata l'assegnazione della tavernetta in proprietà esclusiva ai coniugi o la stessa - con integrale stravolgimento della sentenza di I grado, Parte_4
pur non essendoci stata istanza degli appellanti in quella sede – si opterà per la soluzione contraria”, concludendo quindi “che la decisione in merito alla proprietà della tavernetta assurga a “controversia dalla cui definizione dipende la decisione di questa causa” ex art. 295 c.p.c.”
Ritiene tuttavia la Corte che l'istanza così formulata, pure proposta alla luce di dati pienamente documentati in atti, debba essere in specie valutata in riferimento alla prima censura in merito svolta pagina 11 di 22 dagli appellanti stessi in relazione alla pronuncia gravata, dovendosi in tal senso verificare l'effettiva pregiudizialità delle questioni ad oggetto del contenzioso richiamato ai fini della definizione del presente procedimento.
Impropriamente infatti gli odierni appellanti lamentano, con il primo motivo di gravame, la carenza di legittimazione attiva degli attori rispetto alla domanda risarcitoria svolta in primo grado, posto che “la
"legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre
l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” ( Cass. Civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 7776 del
27/03/2017 ).
Peraltro priva di rilievo, e comunque infondata, risulta al riguardo l'avversa contestazione di tardività dell'eccezione impropriamente qualificata di “carenza di legittimazione” degli attori rispetto alla pretesa risarcitoria svolta nel giudizio.
Già in sede di comparsa di costituzione i convenuti in primo grado ( v. pagg. 2-4 ) avevano eccepito che “l'asserzione circa l'esclusività della proprietà del sottotetto e del piano interrato, già contestata, è errata e, soprattutto, non prende (stranamente) in considerazione delle circostanze ben note a parte attrice. In particolare, non si menziona un giudizio pendente tra le stesse parti avente ad oggetto proprio l'accertamento della natura di aree comuni o meno del sottotetto e dell'area interrata e la loro divisibilità”; (…) è documentalmente provato che gli odierni attori non sono proprietari esclusivi né del sottotetto, né del semi-interrato; in ogni caso, pur ritenendo diversamente, per correttezza processuale, parte attrice poteva quantomeno evidenziare l'esistenza di un altro giudizio, in cui potevano, peraltro, essere fatte valere le domande articolate nell'atto di citazione che ha dato avvio al presente giudizio” ).
In ogni caso “le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato” ( Cass. Civ. Sez. L - ,
Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021 ).
Orbene, contrariamente a quanto ritenuto erroneamente dal Tribunale a quo ( v. pronuncia gravata, pag.
6, ultimo cpv. ), la sentenza non definitiva intervenuta nel giudizio di divisione immobiliare tra le parti, pendente ora in fase di gravame, afferisce certamente anche alla titolarità del locale tavernetta nel quale risultano verificate le infiltrazioni denunciate nel presente giudizio dai sigg.ri e nel CP_1 Persona_1
quale, a fronte delle domande attoree - di “accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà delle due aree di pagina 12 di 22 parcheggio ( lato est dell'edificio )”, ovvero, in denegata ipotesi di insussistenza del diritto esclusivo di proprietà delle aree in contestazione (…) accertare e dichiarare la divisibilità delle predette aree di parcheggio e orto-giardino e per l'effetto ordinare lo scioglimento della comunione delle medesime” – i convenuti, sigg.ri e avevano chiesto invece procedersi ad “esatta individuazione delle Pt_1 Pt_2 parti comuni dell'edificio e di quelle in proprietà esclusiva” e, “previo accertamento della divisibilità del bene comune, accertatane la fattibilità”, disporne “la divisione (…).
Nella sentenza non definitiva richiamata dagli appellanti, n. 320 del Tribunale di Torino in data
29.01.2022, ora gravata, si è accertato in effetti “che il vano scala, l'intero piano sottotetto, la centrale termica del piano interrato, i disimpegni e locali assimilabili, l'area esterna cortile/orto/giardino di cui allo stabile ubicato nel Comune di Collegno ( To ) Frazione Leumann, con accesso da via Sestriere n.
6, sono da considerarsi beni comuni tra i proprietari delle unità in esso comprese” e non invece - deve desumersi – il locale tavernetta di cui si controverte.
Risultando, dunque, il giudizio pendente di divisione tra le parti relativo anche all'accertamento della titolarità degli odierni appellati sul locale in questione ben potrebbe ritenersi ex art. 295 c.p.c. che dalla sua definizione dipenda la decisione della presente controversia.
Nondimeno, secondo principi ormai da tempo ribaditi univocamente dalla Suprema Corte in materia
“la questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99, commi 6 e 7, l. fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice” ( Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024; Cass. Civ. Sez. L - , Sentenza n. 25471 del 26/10/2017; Cass. Civ.
Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 ).
In specie, tuttavia, i sigg.ri e pure gravati dall'onere di provare la titolarità del CP_1 Persona_1
rapporto dedotto in causa, non hanno in alcun modo provato di essere titolari in via esclusiva della proprietà sul locale tavernetta in contestazione, limitandosi ad allegare in merito che esso sia ricompreso nelle aree di proprietà esclusiva specificamente contemplate nell'atto di donazione stipulato in loro favore del figlio . E, tuttavia, la circostanza è stata tempestivamente e chiaramente Tes_2
contestata dai convenuti sin dal primo atto di costituzione nel giudizio a quo e nella sentenza non definitiva n. 320/2022 del Tribunale di Torino innanzi richiamata ( v. documento n. 11 di parte convenuta in primo grado, pag. 9 ) si legge unicamente che “in base alle risultanze dei titoli di acquisto pagina 13 di 22 (delle parti e dei rispettivi danti causa a risalire nel tempo) è possibile affermare, in armonia con quanto evidenziato dal CTU, che sussiste continuità di acquisto in capo agli attori solo ed esclusivamente per quanto attiene all'alloggio ed all'autorimessa, ma non anche in relazione ai locali posti al piano interrato e al piano sottotetto, che non possono ritenersi di proprietà esclusiva dei Sigg.ri
. Parte_3
Gli odierni appellanti non hanno peraltro mai contestato – ed anzi hanno apertamente riconosciuto ed affermato - che il locale tavernetta di cui si discute nel giudizio sia in proprietà comune tra le parti allegando, da ultimo nell'atto di appello in esame, che “la tavernetta rientrava pacificamente nelle aree comuni, in comproprietà, del complesso immobiliare, se così non fosse stato gli allora attori avrebbero potuto provarne la proprietà esclusiva, il che non è stato fatto”, aggiungendo quindi intervenuta infine sentenza definitiva di divisione tra le parti con cui si è disposta “l'attribuzione in proprietà esclusiva della tavernetta agli odierni appellanti (circostanza sopravvenuta dopo il deposito della sentenza che ivi si impugna, si veda doc. 3 allegato al presente atto)” ( v. atto di appello, pag. 40 ).
E, dunque, è provata comunque la titolarità attiva del diritto fatto valere dagli attori a fondamento della pretesa risarcitoria svolta, ma solo nei termini di mera comproprietà sul locale ove essi lamentano verificatesi le infiltrazioni denunciate. Risulta per vero anche acclarato con statuizione contenuta nella sentenza gravata e non oggetto di impugnazione – e non è del pari contestato - che il locale tavernetta in questione era, almeno all'epoca delle lamentate infiltrazioni , in uso esclusivo ai sigg.ri e CP_1
( v. sentenza impugnata, pag. 7 ). Nondimeno l'uso esclusivo di un bene comune anche oltre Persona_1
i limiti consentiti ex art. 1102 c.c. non costituisce certamente titolo a pretendere ristoro integrale dei danni che si siano eventualmente verificati a carico del bene stesso. Gli odierni attori hanno promosso infatti domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., allegando quindi la responsabilità extracontrattuale dei convenuti indicati quali danneggianti, e tale forma di responsabilità postula comunque lesione di un diritto assoluto di cui il danneggiato si assuma titolare, non valendo quindi il mero godimento di fatto del bene leso quale titolo idoneo a fondare la pretesa di ristoro azionata.
Non è dato quindi ravvisare in specie i presupposti per la sospensione del presente giudizio ex art. 295
c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di divisione pendente tra le parti, pure vertente anche sul locale tavernetta in cui si assumono verificate le infiltrazioni denunciate dagli odierni appellati, posto che la sentenza definitiva per l'accertamento delle porzioni in comproprietà tra le parti nell'ambito del complesso che ricomprende gli immobili di rispettiva proprietà non potrebbe comunque assumere efficacia di giudicato esterno sul titolo, di proprietà esclusiva o comune, degli odierni appellati sul locale tavernetta.
pagina 14 di 22 Ed infatti “il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio , non applicandosi la regola dello "stare decisis" , ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse” ( Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n.
211 del 04/01/2024; Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18232 del 03/07/2024; Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 32545 del 14/12/2024; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15817 del 07/06/2021 ).
Vertendo quindi il presente giudizio su una pretesa risarcitoria e quello richiamato come pregiudicante sull'accertamento di diritti reali, come tali autodeterminati, non vi è dubbio che la pronuncia resa nel giudizio richiamato non potrebbe comunque assumere valenza cogente ai fini del decidere, laddove “a norma dell'art. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata. ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5671 del
23/02/2023; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26469 del 09/12/2011 ).
Peraltro gli stessi appellati, gravati dall'onere di provare in giudizio il titolo fondante della pretesa risarcitoria svolta, si oppongono a detta sospensione mentre sussiste comunque prova della titolarità in capo ai sigg.ri e del diritto che si allega leso dal bene in custodia agli appellanti CP_1 Persona_1
quale mera comproprietà del locale danneggiato, da ritenersi in comunione tra le parti come non contestato dai sigg.ri e , almeno in riferimento all'epoca di insorgenza delle lamentate Pt_1 Pt_2
infiltrazioni.
Deve ritenersi invece infondato il secondo motivo di gravame formulato dagli appellanti, sussistendo prova adeguata e sufficiente che le infiltrazioni denunciate dagli attori, ora appellati, siano state cagionate dalle opere effettuate dagli appellanti per la sistemazione del piazzale sovrastante la tavernetta in uso alle controparti.
Risulta infatti che, con lettera raccomandata in data 7.04.2018 ( v. documento n. 15 di parte attrice in primo grado ) i sigg.ri e ebbero a denunciare che: CP_1 Persona_1
pagina 15 di 22 Si denunciavano, dunque, non già meri distacchi di intonaco sulle pareti del locale interessato, ma distacchi dovuti ad umidità generati da infiltrazioni di acque piovane dall'area sovrastante, poiché non ripristinata in modo adeguato dopo i lavori, né possono fondatamente invocarsi al fine di escludere la sussistenza di dette infiltrazioni le risultanze di consulenza per A.T.P. pure esperita tra le parti in giudizio vertente su materia del tutto diversa ( canne fumarie ) e quindi finalizzata al riscontro di ben diverse problematiche.
Le stesse risultanze dell'istruttoria orale svolta in primo grado, pure invocate dagli odierni appellanti, non consentono invece di ritenere acclarata l'insussistenza di infiltrazioni antecedenti al sopralluogo quindi svolto in sede peritale dal C.T.U. nominato nel giudizio ( luglio 2020 ).
Se, da un lato, infatti il teste sig. figlio degli attori - la cui deposizione deve comunque Testimone_2
valutarsi criticamente e con prudenza atteso lo stretto legame parentale del teste alla parte deducente - ha comunque confermato di avere constatato gli effetti delle infiltrazioni nel locale in questione già nella primavera del 2018, dall'altro il teste sig. del tutto indifferente, ha pure confermato di aver CP_5
fatto un sopralluogo prima di redigere il preventivo relativo alle opere di impermeabilizzazione del piazzale sovrastante di cui al documento n. 18 prodotto dagli attori, datato 18.12.2018, riferendo
“ricordo che abbiamo guardato dall'interno e che c'erano delle infiltrazioni che si presume fossero dal raccordo della casa con l'asfalto. Ricordo quanto raffigurato nelle foto 7, 8, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47, in particolare nella foto 46 si vede che la guaina che era stata risvoltata sul muro si era completamente staccata. Ricordo che il sig. mi aveva chiesto un parere per le infiltrazioni, me lo ha chiesto ed CP_1
io gli ho fatto un preventivo”.
Il teste di parte convenuta, sig. , ha bensì riferito di aver eseguito i lavori di ripristino del Tes_3 piazzale sovrastante la tavernetta in uso agli odierni appellati, precisando: “non ricordo di avere visto le fessurazioni raffigurate nelle foto, non so dire quando si possano essere formate;
posso dire che oltre all'asfalto abbiamo posato una guaina catramata lungo tutto il bordo della casa per evitare il discorso delle infiltrazioni;
ricordo che la guaina è stata messa quando siamo tornati per la sigillatura, è una specie di tela che viene posta in parte sotto il manto di copertura e in parte sul muro della casa. La sigillatura è invece un catrame liquido che viene messo successivamente lungo tutto il perimetro pagina 16 di 22 dell'asfalto e va anche contro la casa, ossia finisce contro la casa. La guaina catramata è stata messa durante i lavori quando è stato fatto il manto di copertura;
il catrame liquido è stato messo successivamente, non so dire quanto tempo dopo. La sigillatura l'abbiamo fatto noi e delimita il perimetro dell'asfalto ma non va sul muro”.
Il teste sig. , dante causa degli odierni appellanti, ha peraltro riferito: “non ho mai visto Tes_1
fessurazioni lungo il lato est della casa, posso solo dire che la casa è stata costruita nel 1968; non ricordo quanto raffigurato nelle foto 41-47 che mi si esibiscono. Posso dire che quando c'ero io il sig. non si è mai lamentato di infiltrazioni nella tavernetta. Dopo la vendita non ho mai più visto i CP_1
sig.ri . CP_1
Risulta peraltro dalle stesse allegazioni de sigg.ri e che essi hanno acquistato Pt_1 Pt_2
l'immobile che era in proprietà al sig. nel luglio 2017. Tes_1
Orbene, le circostanze riferite dai testi ed hanno trovato conferma in esito alle CP_1 Tes_3
indagini peritali svolte nel giudizio a quo. Il C.T.U. ha infatti da un lato constatato i lavori eseguiti per il rifacimento del piazzale sovrastante il locale in uso agli attori, rilevando in specie che essi prevedevano la “stesura di guaina liquida lungo la parete est del fabbricato abitativo, con altezza pari a circa 15/20 cm.”, precisando che tale voce “riguarda una lavorazione marginale, anche se importante, rispetto all'intervento complessivo che tuttavia non trova condivisione temporale tra le due parti atteso che la parte convenuta ne indica l'esecuzione contestualmente a tutti gli altri interventi mentre parte attrice sottolinea come detta impermeabilizzazione della interconnessione tra la pavimentazione e la parete del fabbricato sia stata eseguita nel mese di giugno 2019 (quindi successivamente alle restanti opere eseguire nell'ottobre 2017).” ( prima relazione peritale, depositata in data 7.01.2021 ).
Il C.T.U. ha inoltre rilevato che “all'atto delle verifiche peritali, lo scrivente ha preso atto dell'esistenza di alcune tracce di infiltrazioni sulla porzione (più alta) della parete - lato est - volta al passaggio carraio in capo ai convenuti con scrostamenti di porzioni superficiali di intonaco oltrechè di tinta oltre a localizzati fenomeni di sfarinamento;
in alcuni punti della parete è stata anche rilevata l'esistenza di manufatti metallici soggetti a fenomeni di ruggine mentre per alcune porzioni della boiserie posata su parte della medesima parete - in particolare nella zona prossima agli scalini - sono state rilevate anche tracce di imbibimento dei manufatti lignei con correlato danneggiamento dello strato superficiale degli stessi che hanno interessato anche una porzione del rivestimento posto sul soffitto.
Alla luce di quanto direttamente rilevato, lo scrivente ha quindi effettuato specifiche misurazioni con igrometro manuale Tecnix modello MM-590 al fine di constatare l'esistenza di un eccessivo grado di umidità nella muratura della parete e dell'adiacente soffitto;
assumendo a riferimento il citato punto zero (fondo parete lato nord), dette misurazioni hanno fornito i seguenti dati:
pagina 17 di 22 _ 1^ misurazione (metà parete, altezza circa 110 cm): 22.1
_ 2^ misurazione (metà parete, altezza circa 160 cm): 11.7
_ 3^ misurazione (metà parete, altezza circa 90 cm): 10.7
_ 4^ misurazione (porzione angolare parete, altezza circa 190): 17.7
_ 5^ misurazione (metà parete, altezza circa 180 cm): 9.0
_ 6^ misurazione (a circa 8,5 m, sulla boiserie): 17.9
I dati acquisiti hanno evidenziato chiaramente l'esistenza di un livello eccessivo di umidità delle porzioni oggetto di specifico accertamento, con accensione della relativa spia codificata HI (alto) nella prima misurazione, MID (media) nella seconda, quarta e sesta misurazione ed LO (bassa) per la terza e quinta misurazione.
La conformazione dei luoghi (stradello e fabbricato), la geometria dei locali (tavernetta) e manufatti
(pavimentazione, boiserie) nonché la consequenzialità degli eventi (con lavori eseguiti dalla parte convenuta nell'ottobre del 2017 e prima denuncia di infiltrazioni di parte attrice datata 07.04.2018) lasciano presupporre l'esistenza di una correlazione tra l'esecuzione degli interventi di rifacimento della pavimentazione del passaggio carraio e la comparsa di tracce dei fenomeni infiltrativi e/o di umidità all'interno del locale al piano interrato adibito a tavernetta di parte attrice” ( relazione richiamata, pag. 10 ).
Anche in esito alle osservazioni dei C.T.P., in risposta a richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice, il C.T.U. ha ulteriormente precisato che “l'assunto del sottoscritto CTU circa la riconducibilità dei lavori eseguiti dalla convenuta sulla confinante parete della tavernetta non trova semplicisticamente origine - come indicato dal Legale di controparte - dalla consequenzialità degli eventi (di cui si è già detto al punto precedente) ma anche ad un'altra serie di fattori elencati già nella relazione (pur se non menzionati), riconducibili alla:
- conformazione dei luoghi (stradello e fabbricato)
- geometria dei locali (tavernetta)
- geometria dei manufatti (pavimentazione, boiserie).
Inoltre, all'esito delle misurazioni e del rilievo strumentale, il C.T.U. ha anche evidenziato, così come rilevabile anche dalla documentazione fotografica acquisita in sede di accertamenti collegiali,
l'esistenza tra l'altro di alcune tracce di infiltrazioni sulla porzione (più alta) della parete - lato est oltreché di un eccessivo grado di umidità nella muratura della parete e dell'adiacente soffitto, ad una quota lievemente inferiore rispetto al piano di calpestio dello stradello oggetto di rifacimento.
La simultaneità di tutte le suddette considerazioni (di cui allo specifico dettaglio già esposto della relazione depositata) ha condotto alle motivate conclusioni già note”.
pagina 18 di 22 E, dunque, soccorrono almeno elementi indiziari plurimi ed univoci a conforto delle conclusioni accolte dal Tribunale e riprova dell'esistenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra i lavori di rifacimento del piazzale eseguiti per incarico degli odierni appellanti e le infiltrazioni riscontrate nel locale tavernetta in comunione tra le parti ed in uso esclusivo ai sigg. e CP_1 all'epoca dell'insorgenza delle infiltrazioni stesse. Persona_1
Parimenti infondato deve ritenersi infine anche il terzo motivo di gravame formulato dagli appellanti.
Risulta infatti che già con l'atto introduttivo del giudizio i sigg.ri e avevano CP_1 Persona_1
chiesto “accertarsi i lavori di allacciamento alla rete idrica disposti dalla controparte con intervento su parti comuni e la loro non corretta esecuzione a regola d'arte con conseguenti infiltrazioni di acqua piovana nella sottostante tavernetta che assumevano di proprietà esclusiva, chiedendo, da un lato, ordinarsi ai convenuti l'esecuzione a loro cura e spese di adeguati lavori di ripristino della pavimentazione dell'area parcheggio, al fine di eliminare le infiltrazioni nella sottostante tavernetta, dall'altro condannarsi comunque i sigg.ri e al risarcimento dei danni “subiti e subendi Pt_1 Pt_2
dai sig.ri nella misura di euro 4.487,00 di cui euro 3.350,00 + iva per lavori di Parte_3
ristrutturazione tavernetta ed euro 400,00 per i danni subiti dal quadro o altra somma che verrà determinata in corso di causa”.
E, dunque, il Tribunale, accertati già eseguiti sufficienti lavori di ripristino del piazzale da parte dei convenuti, nell'accogliere la domanda risarcitoria attorea in misura pure inferire a quella invocata in citazione non ha, con ogni evidenza, pronunciato “ultra petita”, a nulla rilevando che, in motivazione, il primo Giudice abbia pur rilevato che, a fronte degli “interventi di ripristino” stimati dal C.T.U. “in complessivi € 2.534,44 oltre IVA, riferiti agli interventi sulle pareti e sulla boiserie, finalizzati a consentire il normale godimento del locale stesso, viene invero in esame la lesione del diritto di godimento del bene e del resto, come precisato dalle Sezioni Unite, il diritto al risarcimento del danno è un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà (cfr. Cass. SU n. 2951/16). Il ristoro liquidato è stato valutato e riconosciuto infatti per lavori di ripristino della parete danneggiata e quindi a ristoro del bene direttamente danneggiato in comunione delle parti, in considerazione degli oneri necessari di ripristino.
Lo stesso appello incidentale promosso dagli appellati, nel lamentare ingiustificata l'integrale compensazione delle spese di giudizio disposta dal Tribunale risulta del resto all'evidenza infondata.
Correttamente infatti nella pronuncia gravata si è rilevata la parziale soccombenza degli attori in relazione alla domanda di condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori di ripristino del piazzale e si è anche sottolineato come la stessa domanda risarcitoria, pure fondata, trovasse, tuttavia,
pagina 19 di 22 accoglimento per una somma inferiore a quella richiesta. Se è vero, dunque, che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.” (Cass. SU 31.10.2022 n. 32061), è anche vero, tuttavia, che la prima domanda attorea è stata in specie integralmente rigettata.
Sussistevano certamente quindi, in esito al primo giudizio, i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite e per il riparto in quote eguali delle spese relative all'indagine peritale svolta.
Infine, a fronte del parziale accoglimento dell'appello in esame, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dagli appellanti ex art. 96 c.p.c.
Venendo quindi a riforma pure parziale della sentenza impugnata, deve rivalutarsi, ai fini del riparto delle spese del giudizio, l'esito complessivo del giudizio nelle due fasi esperite.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Allo stato peraltro permangono, con ogni evidenza, i presupposti per l'integrale compensazione delle spese dei due gradi del giudizio, sussistendo anche in esito al gravame reciproca soccombenza tra le parti.
pagina 20 di 22 E, tuttavia, deve considerarsi in specie che all'udienza di prima comparizione delle parti in sede di gravame, in data 18.04.2024, il Giudice Istruttore ha ritenuto l'opportunità di rinnovare tra le parti un tentativo di conciliazione, proponendo – proprio in considerazione dei gravi elementi emersi a conferma della mera comproprietà degli appellati sul locale tavernetta danneggiato dalle infiltrazioni in contestazione - che gli appellati corrispondessero ai sigg.ri e a tacitazione di ogni CP_1 Persona_1 pretesa dedotta nel giudizio, la somma onnicomprensiva di € 2.000,00 in luogo di quella diversa indicata nella sentenza impugnata, con abbandono degli appelli rispettivamente formulati dalle parti e con integrale compensazione tra le parti delle spese del gravame.
Detta proposta è stata valutata favorevolmente dagli appellanti, che hanno dichiarato di essere disponibili ad accettarla, ma è stata invece respinta dagli appellati che, tuttavia, in forza della pronuncia che si viene a rendere, otterranno infine il pagamento di un ristoro finanche inferiore a quello offerto in sede transattiva - € 2.534,00 + IVA = 3.091,48 + interessi da deposito sentenza = € 3318,98 / 2 =
1.659,49 -, ferma comunque la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
Sussistono pertanto in specie i presupposti ex art. 91, comma I, ultima parte, per porre interamente a carico degli appellati le spese della fase decisoria del gravame, maturate dopo il rigetto della proposta formulata dal Giudice istruttore.
Dette spese si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, come risultante in esito al giudizio in rapporto alla prestazione risarcitoria che si viene a liquidare, alla sua media complessità e per la sola fase di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellata è tenuta altresì a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, n. 726/2023 del Tribunale di Torino in data 20/02/2023, condanna i sigg.ri ed al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore dei sigg.ri e della somma complessiva di € Controparte_1 Controparte_2
1.267,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla data della sentenza che si viene a riformare al saldo;
2) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese delle fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio di gravame;
pagina 21 di 22 4) pone invece a carico della parte appellata ex art. 91, comma I, prima parte, c.p.c. le spese della fase decisoria del giudizio di gravame, che si liquidano in € 851,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
5) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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