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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
VERBALE D'UDIENZA a TRATTAZIONE SCRITTA
R.G. 257/2024
Oggi 18/04/2025 innanzi al giudice dott. Francesco Tonon nessuno è comparso, ma le parti hanno depositato note di trattazione scritta in cui hanno precisato le conclusioni come segue:
parte ricorrente “1) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 02.05.2023; 2) Conseguentemente condannarsi
l' a corrispondere alla signora l'assegno sociale con la decorrenza di cui al punto 1), oltre CP_1 Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) Spese, diritti ed onorari rifusi da liquidare al sottoscritto patrocinio che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso onorari”;
parte resistente “Rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto.
Spese rifuse o, in subordine, compensate”.
Il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa, nonché le note di trattazione scritta depositate dalle parti, pronuncia sentenza mediante deposito telematico.
Il giudice
dott. Francesco Tonon
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 18/04/2025 il giudice dr. Francesco Tonon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 257/2024 tra le parti:
Ricorrente: , con l'avv. M.E. De Salvo Parte_1
Resistente: Controparte_2 con gli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero.
Ritenuto in fatto e in diritto
La ricorrente, nata in [...] il [...] e residente in Porcia (PN), in data 02.05.2023 presentava domanda di assegno sociale trovandosi in stato di bisogno dopo la separazione dal marito che concorre al suo mantenimento unicamente con euro 50,00 mensili e avendo oramai compiuto 69 anni di età.
Con provvedimento del 11.09.2023 l' di Pordenone respingeva la domanda per il CP_1 seguente motivo: “l'assegno di mantenimento è di importo irrisorio cioè sostanzialmente irrilevante ai fini della funzione di alleviare lo stato di bisogno del coniuge”.
Contro tale provvedimento la ricorrente presentava ricorso gerarchico evidenziando l'infondatezza del provvedimento di rigetto alla luce della recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione in merito alla rilevanza dell'assegno di mantenimento in caso di domanda di assegno sociale.
Il Comitato Provinciale dell' con delibera del 19.03.2024 confermava il rigetto della CP_1 domanda considerato il breve lasso di tempo tra la separazione legale e la domanda di assegno sociale e l'esiguità dell'importo dell'assegno di mantenimento.
2 La signora si vede, pertanto, costretta a ricorrere all'Autorità giudiziaria Parte_1 per vedere accertato il suo diritto all'assegno sociale sussistendone tutti i requisiti.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei presupposti di CP_1 fatto e di diritto per il riconoscimento dell'assegno sociale a favore della ricorrente.
Celebrata l'udienza di comparizione parti il 30 ottobre 2024 il procedimento veniva rinviato per la discussione e la decisione dapprima all'udienza del 5 febbraio 2025 e poi, a seguito del mutamento del Giudice, all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le seguenti ragioni.
Condizioni per poter beneficiare dell'assegno sociale sono ai sensi dell'art. 3 della legge
335/95 l'età di 65 anni (requisito anagrafico che è incrementato di un anno a decorrere dal 1 gennaio 2018 a norma dell'art. 24, c. 8 del d.l.
6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011
n. 214), la cittadinanza italiana e l'effettiva residenza sul territorio nazionale per almeno 10 anni, e la mancanza di reddito o meglio il non superamento dei limiti stabiliti dalla legge perché possa dirsi sussistente uno stato di bisogno meritevole della prestazione assistenziale.
Nel caso di specie, l' respinge la domanda della ricorrente ritenendo che la stessa CP_1 non si trovi in stato di bisogno perché “l'assegno di mantenimento è di importo irrisorio”.
Rappresenta principio di diritto ribadito a più riprese tanto dalla giurisprudenza di merito (ex pluribus cfr. Tribunale di Lucca 23 marzo 2023, n. 109) quanto da quella di legittimità (ex pluribus cfr. Cass. civile sez. lav., 13/08/2024, n. 22755 e Cass. civile sez. lav.,
01/12/2023, n.33513) quello secondo il quale “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale (L. n.
335 del 1995, ex art. 3, comma 6), prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. In particolare, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”.
3 Pertanto il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato o abbia richiesto in maniera non adeguata, e senza che tale mancata richiesta in misura adeguata possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
Per tali ragioni il diniego opposto dall' all'istanza di parte ricorrente di vedersi CP_1 riconosciuto l'assegno sociale è illegittimo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa si rinvengono specifici elementi, rappresentati dalla semplicità delle questioni trattate e dalla speditezza del rito, di personalizzazione che giustificano l'applicazione dei minimi tariffari per le fasi e le attività effettivamente svolte per lo scaglione di riferimento [ da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00].
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda come formulata da parte ricorrente e per l'effetto, accertato il diritto della ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 02.05.2023, condanna l' a corrispondere alla CP_1 signora l'assegno sociale con la decorrenza dal 2 maggio 2023, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna l' a rifondere a le spese legali del presente CP_1 Parte_1 procedimento che si liquidano in Euro 1.700,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, da liquidarsi a favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa a verbale, ex art 429 c.p.c.
Pordenone, 18/04/2025
Il Giudice
dr. Francesco Tonon
4 5
R.G. 257/2024
Oggi 18/04/2025 innanzi al giudice dott. Francesco Tonon nessuno è comparso, ma le parti hanno depositato note di trattazione scritta in cui hanno precisato le conclusioni come segue:
parte ricorrente “1) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 02.05.2023; 2) Conseguentemente condannarsi
l' a corrispondere alla signora l'assegno sociale con la decorrenza di cui al punto 1), oltre CP_1 Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) Spese, diritti ed onorari rifusi da liquidare al sottoscritto patrocinio che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso onorari”;
parte resistente “Rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto.
Spese rifuse o, in subordine, compensate”.
Il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa, nonché le note di trattazione scritta depositate dalle parti, pronuncia sentenza mediante deposito telematico.
Il giudice
dott. Francesco Tonon
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 18/04/2025 il giudice dr. Francesco Tonon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 257/2024 tra le parti:
Ricorrente: , con l'avv. M.E. De Salvo Parte_1
Resistente: Controparte_2 con gli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero.
Ritenuto in fatto e in diritto
La ricorrente, nata in [...] il [...] e residente in Porcia (PN), in data 02.05.2023 presentava domanda di assegno sociale trovandosi in stato di bisogno dopo la separazione dal marito che concorre al suo mantenimento unicamente con euro 50,00 mensili e avendo oramai compiuto 69 anni di età.
Con provvedimento del 11.09.2023 l' di Pordenone respingeva la domanda per il CP_1 seguente motivo: “l'assegno di mantenimento è di importo irrisorio cioè sostanzialmente irrilevante ai fini della funzione di alleviare lo stato di bisogno del coniuge”.
Contro tale provvedimento la ricorrente presentava ricorso gerarchico evidenziando l'infondatezza del provvedimento di rigetto alla luce della recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione in merito alla rilevanza dell'assegno di mantenimento in caso di domanda di assegno sociale.
Il Comitato Provinciale dell' con delibera del 19.03.2024 confermava il rigetto della CP_1 domanda considerato il breve lasso di tempo tra la separazione legale e la domanda di assegno sociale e l'esiguità dell'importo dell'assegno di mantenimento.
2 La signora si vede, pertanto, costretta a ricorrere all'Autorità giudiziaria Parte_1 per vedere accertato il suo diritto all'assegno sociale sussistendone tutti i requisiti.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei presupposti di CP_1 fatto e di diritto per il riconoscimento dell'assegno sociale a favore della ricorrente.
Celebrata l'udienza di comparizione parti il 30 ottobre 2024 il procedimento veniva rinviato per la discussione e la decisione dapprima all'udienza del 5 febbraio 2025 e poi, a seguito del mutamento del Giudice, all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le seguenti ragioni.
Condizioni per poter beneficiare dell'assegno sociale sono ai sensi dell'art. 3 della legge
335/95 l'età di 65 anni (requisito anagrafico che è incrementato di un anno a decorrere dal 1 gennaio 2018 a norma dell'art. 24, c. 8 del d.l.
6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011
n. 214), la cittadinanza italiana e l'effettiva residenza sul territorio nazionale per almeno 10 anni, e la mancanza di reddito o meglio il non superamento dei limiti stabiliti dalla legge perché possa dirsi sussistente uno stato di bisogno meritevole della prestazione assistenziale.
Nel caso di specie, l' respinge la domanda della ricorrente ritenendo che la stessa CP_1 non si trovi in stato di bisogno perché “l'assegno di mantenimento è di importo irrisorio”.
Rappresenta principio di diritto ribadito a più riprese tanto dalla giurisprudenza di merito (ex pluribus cfr. Tribunale di Lucca 23 marzo 2023, n. 109) quanto da quella di legittimità (ex pluribus cfr. Cass. civile sez. lav., 13/08/2024, n. 22755 e Cass. civile sez. lav.,
01/12/2023, n.33513) quello secondo il quale “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale (L. n.
335 del 1995, ex art. 3, comma 6), prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. In particolare, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”.
3 Pertanto il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato o abbia richiesto in maniera non adeguata, e senza che tale mancata richiesta in misura adeguata possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
Per tali ragioni il diniego opposto dall' all'istanza di parte ricorrente di vedersi CP_1 riconosciuto l'assegno sociale è illegittimo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa si rinvengono specifici elementi, rappresentati dalla semplicità delle questioni trattate e dalla speditezza del rito, di personalizzazione che giustificano l'applicazione dei minimi tariffari per le fasi e le attività effettivamente svolte per lo scaglione di riferimento [ da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00].
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda come formulata da parte ricorrente e per l'effetto, accertato il diritto della ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 02.05.2023, condanna l' a corrispondere alla CP_1 signora l'assegno sociale con la decorrenza dal 2 maggio 2023, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna l' a rifondere a le spese legali del presente CP_1 Parte_1 procedimento che si liquidano in Euro 1.700,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, da liquidarsi a favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa a verbale, ex art 429 c.p.c.
Pordenone, 18/04/2025
Il Giudice
dr. Francesco Tonon
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