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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 09/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 49/2025 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. CORRERA NICOLETTA e con lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliato in NOLA VIA GIACOMO IMBRODA N. 62
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ANITA Controparte_1
TR e con la stessa elettivamente domiciliato in Brusciano alla via Quattromani 44/C
Appellato nonché
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ANITA Controparte_2
TR e con la stessa elettivamente domiciliato in Brusciano alla via Quattromani
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.01.2025, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, n.2427/2024, pubblicata l'11.12.2024 e notificata in data 12.12.2024, con la quale era stata rigettata la sua domanda avanzata in primo grado, volta: 1) all'accertamento della nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o annullabilità del provvedimento di sospensione cautelare adottato nei suoi confronti per “falsa attestazione della presenza in servizio”; 2) al conseguente annullamento del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori socialmente utili (c.d. SU) tenuti dalla Controparte_2
1 (c.d.piattaforma monitoraggio SU), d'ostacolo alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione avviata nei confronti dei predetti lavoratori;
3) alla condanna degli Enti convenuti al pagamento di tutte le indennità economiche allo stesso dovute dalla data di sospensione e/o dalla data di cancellazione sino a quella del suo riconoscimento come SU e/o comunque ad un risarcimento del danno per mancata percezione delle indennità dovute dall'Inps da quantificarsi nella somma di euro 20.000 e/o di quella maggiore o minore liquidata dal
Giudice secondo equità.
Con il proposto gravame, censurava la sentenza impugnata per avere il Parte_1 primo giudice ritenuto legittima la sospensione cautelare dal servizio disposta nei suoi confronti dal Comune di , nonostante tale sospensione fosse stata motivo dell'adozione del CP_1 provvedimento di cancellazione dalle liste regionali dei lavoratori socialmente utili, non assolvendo, in tal modo, alla sua funzione di misura cautelare avente natura disciplinare e non sanzionatoria;
ed ancora, per avere il giudice di prime cure ritenuto fondati gli addebiti mossi nei suoi confronti senza il supporto di alcun elemento probatorio;
per non avere il primo giudice rilevato l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori socialmente utili, tenuto conto che il Comune di non aveva notiziato la della reale causa CP_1 Controparte_2 della sospensione, infliggendogli la più grave delle sanzioni disciplinari previste per un lavoratore socialmente utile, peraltro non consentita dalla disciplina dei SU nell'ipotesi di sospensione cautelare;
ed infine, per non avere il giudice di prima istanza ritenuto inapplicabile il procedimento disciplinare di cui agli artt.55 e ss. del D.Lgs.n.165/2001, afferente esclusivamente ai pubblici dipendenti “stabili”.
Per tali motivi, l'appellante concludeva per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, il , contrastando gli argomenti in fatto ed Controparte_1 in diritto ex adverso affermati, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che, insistendo sull'insussistenza di qualsivoglia Controparte_2 responsabilità ad essa imputabile nella vicenda di causa, concludeva per il rigetto del gravame.
All'esito della trattazione cartolare del 09.10.2025 e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa nei seguenti termini.
***
L'appello è infondato.
1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per violazione degli artt.342 e 434 c.p.c..
2 Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
2. Sempre in via preliminare, va evidenziato che con l'odierno gravame l'appellante premette di condividere la parte della sentenza in cui si afferma la giurisdizione del giudice adito nonchè la parte della sentenza in cui si statuisce che il rapporto instauratosi tra il lavoratore socialmente utile, l'amministrazione e l'ente previdenziale erogatore dell'emolumento previdenziale- assistenziale, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, così come pacificamente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità; parimenti si evidenzia che il CP_1
non ripropone le questioni sollevate in primo grado relative alla carenza di interesse
[...] ad agire del ricorrente e al difetto di legittimazione passiva.
Ebbene, relativamente ai predetti aspetti, che non sono oggetto di impugnazione nel presente grado del giudizio, si deve indefettibilmente rilevare la formazione del giudicato interno, trattandosi di questioni che hanno formato oggetto di dibattito in primo grado e della relativa pronunzia e non sono state ritualmente riproposte dalle parti interessate nell'odierna sede del giudizio (Cass. n. n.8104/2021; n.34424/2021; n.19155/2014; 6754/2003).
3. Ciò detto, al fine di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, appare opportuno premettere - alla disamina dei motivi di gravame - la ricostruzione dei fatti storici, pacifici tra le parti.
3 lavoratore socialmente utile, sin dall'01.01.1996, del Comune di Parte_1
veniva sottoposto a procedimento disciplinare - avviato a seguito dell'ordinanza ex CP_1 artt. 418 e 419 cpp adottata dal GIP del Tribunale di Nola - con contestazione del 18.04.2018, prot. 8271/2018 per “falsa attestazione della propria presenza in servizio...”; con provvedimento del 31.07.2018, il disponeva la sospensione cautelare dal servizio, con CP_1 decorrenza dall'01.08.2018 fino al termine del procedimento penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 ter del D.lgs. n. 165/2001; il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, stante il perdurante stato di sospensione di otto lavoratori socialmente utili (tra cui il ricorrente), con nota R.U. 0011622 del 05.08.2019 indirizzata alla chiedeva “di provvedere Controparte_2 alla conferma dello status di SU oppure alla cancellazione dalle liste” di tali soggetti;
la
Giunta Regionale della Campania, con nota indirizzata agli Enti utilizzatori dei lavoratori socialmente utili, disponeva che ciascun ente provvedesse alla cancellazione dalla piattaforma www.monitoraggiolsu.it dei lavoratori che avessero superato abbondantemente i 12 mesi previsti per le sospensioni;
in data 08.10.2019, il Comune di , con determina n° 1269 CP_1 del II Settore provvedeva alla cancellazione dall'apposita “piattaforma monitoraggio SU” degli otto lavoratori socialmente utili sospesi da oltre un anno, tra i quali l'odierno appellante.
4. Tanto precisato in fatto, la Corte ritiene condivisibili le conclusioni a cui è giunto il giudice di prime cure ed infondati i motivi di gravame.
5. In particolare, in merito alla sussistenza dell'addebito della “falsa attestazione della presenza in servizio”, sotteso al provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del ricorrente ed oggetto di impugnazione nel presente giudizio, è infondata la censura dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe ritenuto accertati gli addebiti mossi al lavoratore senza alcun supporto probatorio.
E' ben che la prova della commissione dei fatti contestati è a carico del datore di lavoro e non del lavoratore, ma è altrettanto vero che l'appellante, nell'impugnare il provvedimento di sospensione dal servizio, non ha minimamente contestato i fatti ad esso sottesi, vale a dire la
“falsa attestazione della propria presenza in servizio...”.
Pertanto, posto che il lavoratore non ha preso posizione in giudizio, in modo chiaro e analitico, sui fatti contestati dal datore di lavoro, quei fatti si considerano ammessi e non necessitano di ulteriore prova.
Infatti, la non contestazione di un fatto rappresenta “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla
4 stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. ord.n.31837/2021; Cass.ord.n.17964/2021); rappresentando la mancata contestazione “in positivo e di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto […] e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso” (Cass.
S.U., n. 761/2002).
6. Parimenti, è priva di pregio la doglianza di parte appellante secondo cui il giudice di primo grado avrebbe erroneamente dichiarato la legittimità del provvedimento di sospensione dal servizio adottato nei suoi confronti dal di , a causa del quale era stato CP_1 CP_1 cancellato dal bacino dei lavoratori socialmente utili, facendo perdere in tal modo al provvedimento di sospensione la sua “funzione di misura cautelare avente natura disciplinare
e non sanzionatoria” e, al tempo stesso, errando nell'applicazione degli artt. 55 e ss. del
D.Lgs.n.165/2001 ai lavoratori socialmente utili benchè privi della qualifica di dipendenti pubblici, con conseguente inapplicabilità anche della disciplina del CCNL Enti Locali e della normativa disciplinare del Comune di , quest'ultima da ritenersi, altresì, inesistente CP_1 al momento dei fatti contestati (2014), tenuto conto che solo nel 2016 il aveva esteso CP_1
l'applicazione del regolamento disciplinare ai lavoratori socialmente utili.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, la Corte ritiene condivisibile il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto legittima la sospensione dal servizio posta in essere dal (a norma degli artt.55 e Controparte_1 ss. del D.Lgs.n.165/2001) in funzione cautelare.
Deve, infatti, ritenersi che detto provvedimento possa legittimamente fondare sull'applicazione analogica delle predette norme alla fattispecie di causa che, pur non connotata da rapporto di pubblico impiego, è ad esso assimilabile in relazione al profilo del dovere di leale collaborazione e corretta esecuzione del rapporto e delle conseguenze della sua violazione.
Come correttamente osservato dal primo giudice, poichè la speciale normativa statale che regolamenta i lavoratori socialmente utili dettata dal D.lgs. 01.12.1997, n. 468, successivamente integrato e in buona parte abrogato dal successivo D.lgs. 28.02.2000, n. 81, offre scarni strumenti per sanzionare il comportamento disciplinarmente rilevante dei predetti lavoratori
(limitandosi alla previsione, per alcuni specifici casi, della decadenza dal rapporto di lavoro) si determina una lacuna dell'ordinamento giuridico, da colmare in via analogica mediante la disciplina dettata per i dipendenti “stabili” del Comparto, e dunque la disciplina dettata dal
D.lgs. 165/2001 – norma di rango primario - e, nel caso in esame, anche dal CCNL-Enti Locali dell'11.04.2008, con particolare riferimento all'art.3 recante il Codice disciplinare per dipendenti dell'Ente.
5 Invero, nonostante il D.lgs.n. 165/2001 faccia esplicito riferimento ai soli dipendenti “stabili” della PA, a fronte di una medesima condotta illecita, è legittimo applicare analogicamente ai lavoratori socialmente utili - chiamati a svolgere compiti che, comunque, comportano la loro integrazione nell'apparato pubblicistico e che li rendono, pertanto, parte di un notevole complesso di obbligazioni di correttezza e lealtà verso l'amministrazione – lo strumento cautelare previsto per i dipendenti pubblici.
Sotto altro profilo, l'adozione di un provvedimento cautelare ben può esser ricondotta nel generale potere/dovere della PA di tutelare l'interesse pubblico e di garantire l'efficienza dei pubblici servizi, compromessa dalla fraudolenta sottrazione del SU ai propri doveri contrattualmente assunti.
7. In merito alla legittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori socialmente utili, tenuti dalla parte appellante lamenta che il giudice di Controparte_2 prime cure abbia erroneamente ritenuto legittimo il predetto provvedimento senza considerare, tuttavia, che il non aveva comunicato alla il reale motivo della Controparte_1 CP_2 sospensione, che non era l'assenza ingiustificata, bensì la sospensione cautelare.
La tesi è infondata dal momento che la sospensione dal servizio era stata correttamente imputata dal all'assenza ingiustificata dell' - connaturata e sottesa alla “falsa CP_1 Parte_1 attestazione della propria presenza in servizio...”, contestata dal GIP del Tribunale di Nola ed, in seguito, in sede disciplinare dal – che aveva determinato l'esigenza CP_1 CP_1 cautelare della sospensione dal servizio.
8. Né può ritenersi che la cancellazione dell'appellante dalle liste regionali dei lavoratori socialmente utili sia illegittima in quanto la causa della stessa – sospensione cautelare dal servizio per oltre 12 mesi – non rientrerebbe tra le ipotesi tipizzate atte a giustificarla, essendo essa prevista soltanto nei diversi casi di sospensione dovuta a motivi di studio, lavoro o gravi motivi personali o familiari, protratta oltre il termine di 12 mesi.
In senso contrario deve osservarsi che è evidente l'assimilabilità - in punto di ratio sottesa alla cancellazione dalle liste dei SU quale conseguenza di una perdurante sospensione dal servizio
- delle ipotesi tipizzate di sospensione del servizio rispetto a quella della sospensione cautelare.
Difatti, la sospensione protratta oltre l'anno – qualunque ne sia la causa - si traduce in una inevitabile compromissione del buon andamento delle attività socialmente utili e del conseguimento dei risultati del progetto, che rende certamente giustificata la cancellazione dalle relative liste dei lavoratori addetti alle predette attività.
Inoltre, come i motivi di studi, lavoro o personali/familiari anche le condotte causative delle esigenze cautelari, a base della sospensiva dal servizio, sono imputabili al SU sicchè è da
6 escludere che la cancellazione, che ad essa ha fatto seguito, derivi da una libera scelta pregiudizievole del Comune.
9. La cancellazione dell' appare, altresì, legittima anche laddove intesa sotto un CP_3 diverso profilo qualificatorio ovverosia non quale conseguenza necessitata dello spirare del termine massimo di sospensione, ma quale atto di recesso unilaterale dal rapporto, adottato dall'ente a seguito dell'inadempimento contrattuale di cui alla contestazione disciplinare del
18.04.2018 per esser incorso l' “in un numero considerevole di assenze dal servizio, CP_3 ricorrendo in modo reiterato all'uscita dalla Casa Comunale senza attestarne, per il tramite del sistema marcatempo, l'uscita e avvalendosi altresì dello scambio del cartellino per falsificarne le risultanze” (pag.8 memoria di costituzione in appello).
Ricorrono, infatti, gli estremi dell'assoluta gravità dell'inadempimento ex art. 1455 cc.: la condotta tenuta dal SU (mai contestata nella sua verificazione fenomenica, come già precisato al punto 6) rappresenta un'evidente violazione delle più elementari regole di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni, trattandosi di una condotta connotata da fraudolenza, diretta ad ingannare la Pubblica Amministrazione, altamente lesiva dell'interesse pubblicistico che dovrebbe esser soddisfatto dai servizi affidati alla categoria di lavoratori in esame.
Sul punto vale la pena evidenziare che il cartellino marcatempo è un documento ad uso esclusivo del titolare e, dunque, non cedibile a terzi, pena la frustrazione di ogni finalità di controllo e rilevazione delle presenze. Invero, lo scopo della marcatura del badge da parte dell'intestatario è quella di consentire all'amministrazione il controllo della presenza sul luogo di lavoro e dell'osservanza dell'orario di lavoro.
A suffragio della predetta conclusione circa la estrema gravità della condotta dell' CP_3 basti richiamare la considerazione che per analoghe condotte tenute dal pubblico dipendente, il legislatore – manifestando un giudizio di alto disvalore, anche sociale, nei confronti di simili illeciti - ha previsto il licenziamento disciplinare di cui all'art. 55-quater lett. a, del D.Lgs. n.
165 del 2001.
10. Va, in subordine, precisato che – anche ove, per assurdo, non volesse ritenersi la legittimità del provvedimento di cancellazione dalle liste dei SU - NN SE mai potrebbe lamentare di aver subito un danno conseguente all'estromissione dalla procedura di stabilizzazione, in quanto alla stessa comunque egli non avrebbe potuto partecipare in ragione dell'assenza del requisito di legge che impone di non aver procedimenti penali in corso, come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado.
11. In conclusione, al lume delle riferite argomentazioni e assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello deve esser rigettato.
7 12. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm., difettando profili di novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado del giudizio nei confronti delle parti appellate che liquida in euro 1984,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato
Napoli, 09.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Vincenza Totaro
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