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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1628 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 16.09.2024, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catanzaro alla via G. Jannoni n. 43 presso lo studio dell'avv. Sacchi Francesco, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 6.12.2021; attrice
E
(cod. fisc. , nato a [...] il [...], RT C.F._2 elettivamente domiciliato in TE (Cs) alla via Basilicata n. 4 presso lo studio dell'avv.
Metallo Concetta, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva depositata il 10.02.2022; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 6.12.2021, ha proposto domanda di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in TE il 25.03.1995 (trascritto RT nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1995), in Per_ costanza del quale sono nati tre figli, il 26.02.1996, il 2.03.1999 e il Per_1 Per_2
1 23.10.2002. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, omologata con decreto n. 3335/2010 emesso in data 30.06.2010. In particolare, ha dedotto che con tale decreto è stato disposto: - l'affido condiviso dei figli (all'epoca minori) ad entrambi i coniugi, con disciplina dell'esercizio del diritto di visita, - l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, unitamente ai figli, - l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento dei tre figli mediante il versamento in suo favore della somma complessiva di
600,00 entro il giorno cinque di ogni mese;
successivamente, , con ricorso RT depositato il 12.12.2011, ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione consensuale dei coniugi, ovvero, nello specifico, di quelle concernenti l'affido dei figli e l'assegnazione della casa coniugale;
il Tribunale di Paola, con decreto n. 2013/2012 del 22.03.2012, ha modificato le anzidette condizioni disponendo che: - il figlio risiedesse stabilmente con il padre, Per_1 Per_ mentre gli altri due figli, e continuassero a risiedere con lei nella sua nuova Per_2 abitazione in Montagnareale (Me), ove si era trasferita per esigenze lavorative, - la casa coniugale venisse assegnata al marito, suo proprietario, avendo lei rinunciato, con la sottoscrizione dell'accordo raggiunto nell'ambito del relativo procedimento, a qualunque pretesa sulla stessa casa e sul TFR maturato e/o maturando dal coniuge, - il mantenimento del figlio fosse posto a carico del padre, mentre lei vi avrebbe contribuito nella misura e Per_1 nei modi ritenuti più congrui, nonché il padre avrebbe provveduto al mantenimento dei figli Per_
e con il versamento della somma mensile complessiva di euro 450,00; inoltre, con Per_2 atto di citazione del 20.06.2021, notificato il 30.06.2021, l'ha citata in RT giudizio innanzi al Tribunale di Paola per accertare che si fosse resa inadempiente all'obbligo di rinunciare in favore dello stesso alla quota di proprietà dell'ex casa coniugale. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n.
898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “I. dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. Parte_1
2) lett. b) L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 25.03.1995 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TE
(CS), Atto n. 2 p. III s. A. reg. degli atti di matrimonio, contratto in TE (CS) tra il SI.
e la SI.ra ; II. ordinare al sig. di versare RT Parte_1 CP_1 Per_ direttamente alla IG la somma di euro 350,00 a titolo di mantenimento della stessa, oltre agli aggiornamenti ISTAT, come per legge e non corrisposti fino ad ora. Si evidenzia che la ragazza intende ed è in procinto di iscriversi all'università, per cui necessita dell'aiuto e del sostegno dei propri genitori per accedere alla facoltà universitaria;
III. accertare e dichiarare che l'immobile, sito in Campora San Giovanni, è in comproprietà di entrambi i coniugi. La ricorrente non intende cedere al sig. la propria quota per la quale formula sin da ora CP_1 rinuncia in favore dei figli;
IV. accertare e riconoscere in favore della ricorrente pro quota la
2 percependa somma del TFR e pensionistica del sig. . La ricorrente, fin da ora, si rende CP_1 disponibile a rinunciarvi in favore dei propri figli”.
si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 10.02.2022. Lo RT stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha rilevato l'inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, dell'avversa richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento Per_ previsto per la IG e di versamento diretto in favore di quest'ultima, trattandosi di Per_ domande che ormai maggiorenne, avrebbe dovuto proporre autonomamente, oltre che, comunque, non supportate da riscontri probatori circa la ricorrenza di circostanze sopravvenute alla pronuncia di separazione dei coniugi;
diversamente da quanto stabilito in sede di separazione, il figlio (già collocato presso la madre), dopo poco tempo dopo, si è Per_2 trasferito presso la sua residenza, senza che la madre abbia mai contribuito in alcun modo al suo mantenimento (a nulla rilevando lo stato di disoccupazione della stessa, in quanto di giovane età
e dotata di capacità lavorativa); egli, in ogni caso, è impossibilitato a corrispondere importi maggiori rispetto a quelli già posti a suo carico, in quanto, a fronte della sua unica fonte di reddito costituita dallo stipendio mensile ammontante ad euro 1.710,00, deve sostenere plurimi esborsi (quali, la rata mensile del mutuo contratto per la casa coniugale pari ad euro 280,00 circa, la rata di un prestito contratto per le primarie esigenze di vita pari alla somma mensile di Per_ euro 265,00, il mantenimento mensile per la IG pari ad euro 225,00, le somme occorrenti per soddisfare i figli e , con lui residenti, i costi per le utenze Per_1 Per_2 domestiche pari a euro 150,00 circa e le spese per primarie necessità sue e della compagna, con lui convivente); altresì, in modo del tutto infondato, ha avanzato pretese Parte_1 relativamente alla casa coniugale (sita in TE, fraz. Campora S. Giovanni, al Corso 107/d); infatti, sebbene lui abbia sempre impiegato tutte le proprie risorse per la crescita dei figli e far fronte al mutuo e al mantenimento di tale casa (ove vive), la moglie, pur sollecitata a tenere fede agli impegni presi con l'accordo di separazione circa il trasferimento in suo favore della propria quota di proprietà del medesimo bene, ha frapposto un ingiustificato rifiuto, sicché è stato costretto ad intraprendere un giudizio ex art. 2932 c.c. (iscritto dinanzi al Tribunale di Paola al
R.G. n. 934/2021, ancora pendente) per ottenere l'esecuzione in forma specifica di tale accordo di separazione;
inoltre, del tutto infondatamente, la moglie ha chiesto la corresponsione della sua quota del TFR e pensionistica, stante (a fronte, peraltro, della rinuncia a qualsivoglia relativa pretesa concordata all'udienza del 15.02.2012 e omologata dal Tribunale) l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 12 bis, primo comma, della legge sul divorzio, il fatto che lui non è in procinto di andare in pensione e l'irritualità di una rinuncia in favore dei figli. Pertanto,
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare: - ai sensi RT dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 25.03.1995 in TE e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di TE (Cs), Atto n. 22/A Reg. 1995 Ufficio di Stato Civile del
3 Comune di TE, contratto tra il SI. e la SI.ra ; RT Parte_1 rigettare: - le domande della ricorrente formulate ai punti II e ss. Del ricorso Parte_1 introduttivo, relativamente all'aumento dell'assegno di mantenimento ed alla corresponsione diretta dello stesso in favore della IG;
alla proprietà del 50% della casa CP_2 coniugale e alla percependa quota del tfr e pensionistica del SI. ; confermare: - gli CP_1 accordi di separazione raggiunti tra i sigg.ri e , contenuti nel RT Parte_1 verbale d'udienza del 15.02.2012 ed omologati dal Tribunale di Paola con decreto del
21.03.2012 a conclusione del proc. n. 517/2011 RCC relativamente alla casa coniugale e alla quota del TFR e pensionistica del sig. ; - nella somma non superiore ad € 225,00 il CP_1 contributo mensile del resistente al mantenimento della IG , RT CP_2 oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della stessa, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
revocare: - il contributo mensile corrisposto dal sig. alla RT ricorrente per il mantenimento del figlio , stante il trasferimento del figlio presso Persona_4 la residenza paterna in TE;
determinare: - nella somma di € 225,00 il contributo mensile della ricorrente al resistente per il mantenimento del figlio Parte_1 RT
, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, Persona_4 scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse dello stesso, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. subordinatamente alla suddetta richiesta: - stante la collocazione Per_ dei figli e presso il padre e della sola IG presso la madre, revocare Per_1 Per_2 Per_ l'assegno di mantenimento gravante sul sig. per la IG stabilendo che il sig. CP_1
provveda autonomamente al mantenimento dei figli e , presso di lui CP_1 Per_2 Per_1 collocati e la sig.ra , invece, provveda autonomamente al mantenimento della sola _1 Per_ IG , con lei convivente, fermi restando gli obblighi di contribuzione di ambedue i coniugi nella misura del 50% alle spese straordinarie documentate, sostenute per ciascun figlio. In ogni caso: - con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M.
55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% se dovuta e successive spese occorrende”.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 28.01.2022 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c.. In particolare, disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva sollevata da RT Per_ relativamente alle avverse richieste riguardanti il mantenimento per la IG maggiorenne
è stato disposto: “che in via provvisoria la casa coniugale, situata in TE – Campora San
Giovanni rimanga assegnata a affinché possa abitarvi con il figlio;
- RT Per_2 che in via provvisoria sia esonerato dal versamento dell'assegno di RT mantenimento nei confronti del figlio;
- che in via provvisoria Per_1 RT provveda al mantenimento integrale del figlio;
- che in via provvisoria Per_2 RT
4 versi, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di mantenimento pari a € 300,00 alla Per_ IG , da rivalutarsi secondo indice ISTAT;
- che in via provvisoria i coniugi concorrano
(la moglie nella misura del 40% , il marito nella misura del 60%) alle spese extra assegno Per_ relative ai figli e (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo Per_2 contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del tribunale)”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 7.03.2022.
Instaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di atti integrativi ex art. 709
c.p.c.. In particolare, l'attrice, con la memoria depositata il 30.03.2022, reiterando quanto già dedotto, ha chiesto, a parziale modifica delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio (per il resto ribadite), di “Ordinare al sig. di versare direttamente alla IG CP_1 Per_
la somma di € 350,00 a titolo di mantenimento della stessa, con integrazione di ulteriori €
50,00 rispetto al provvedimento provvisorio emesso dal Presidente del Tribunale di Paola, in considerazione della volontà espressa della stessa di continuare gli studi intraprendendo la strada universitaria”. Dal suo canto, il convenuto, con la comparsa depositata il 22.09.2022, reiterando quanto già dedotto, nel modificare parzialmente le conclusioni rassegnate (per il resto ribadite), ha chiesto, in via preliminare, “in parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dall' Ill.mo Presidente del Tribunale Civile di Paola, disporre la revoca Per_ dell'assegno posto a carico del sig. per la IG o quanto meno - in subordine - CP_1 Per_ disporre un assegno di mantenimento in favore della IG di importo non superiore ad
€ 250,00 con contestuale obbligo della sig.ra di corrispondere un assegno di pari _1 importo per il mantenimento del figlio fermi restando gli obblighi di contribuzione di Per_2 ambedue i coniugi,in pari misura, alle spese straordinarie documentate, sostenute per ciascun figlio”.
Disattesa, con ordinanza del 22.02.2023, l'istanza del convenuto di modifica dei provvedimenti presidenziali (poiché non fondata su rilevanti circostanze sopravvenute o preesistenti, ma conosciute successivamente), si è proceduto all'escussione dei testi indicati dalle parti.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.09.2024, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, precisando le conclusioni, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi;
quindi, con ordinanza del 16.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con la trasmissione degli atti al Collegio e la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esaminati gli atti di causa, innanzitutto, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto n. 3335/2010 emesso in data
5 30.06.2010, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal citato art. 3, n. 2, lett. b), così come risulta dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Nell'esaminare le altre questioni oggetto del contendere, in primo luogo, va rilevato che tutti i figli delle parti in causa sono attualmente maggiorenni, sicché nulla va disposto relativamente al loro affido, collocamento ed esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Altresì, si evince dagli atti di causa che, dal 2019, il primogenito (prima convivente Per_1 con il padre) si è trasferito a Carmagnola e lavora alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, quindi è economicamente autosufficiente. Invece, il secondogenito , prima convivente con Per_2 la madre, dal 2019 si è trasferito dal padre, convivendo con lo stesso nella casa coniugale, Per_ mentre l'ultima IG delle parti in causa, ovvero continua a vivere con la madre in Sicilia, ove quest'ultima ha costituito un nuovo nucleo familiare, anche con la nascita di altre due figlie.
Dunque, le questioni da esaminare riguardanti la prole attengono, sostanzialmente, al Per_ mantenimento da parte dei genitori di e (rispettivamente di 25 e 22 anni di età), in Per_2 quanto gli stessi, seppur maggiorenni, non hanno ancora raggiunto una piena autosufficienza economica (circostanza non oggetto di specifiche contestazioni tra le parti). È, infatti, emerso nel corso dell'istruttoria che svolge lavori saltuari con prestazioni occasionali, che, Per_2 comunque, non gli consentono di mantenersi da solo totalmente, né di contribuire alle spese della casa coniugale ove vive con il padre, essendo le stesse a esclusivo carico di quest'ultimo
(invero, il fatto che non abbia raggiunto una propria completa indipendenza economica è Per_2 stato confermato dai fratelli escussi in corso di causa, nonché lo stesso, all'udienza del
15.01.2024, ha dichiarato: “Sia io che mio fratello abbiamo svolto lavoretti saltuari. Per_1
Con i lavori saltuari che svolgevo e svolgo tuttora non riesco a mantenermi totalmente. Da quando mi sono trasferito da mio padre, mia madre solo in occasione di eventi, ad esempio al mio compleanno, mi fa dei regali, altrimenti non mi corrisponde dei soldi. Da quando sono in
Calabria non ho mai chiesto dei soldi a mia madre, ma comunque penso che se glieli avessi chiesti me li avrebbe dati. Da quando vivo con mio padre, quando è capitato di chiedere dei soldi a mio padre me li ha sempre dati. Non sono stato assunto per i lavori che ho svolto e che svolgo occasionalmente, essendo prestazioni occasionali”; “… se ne occupa mio padre in maniera esclusiva, sia della manutenzione ordinaria che straordinaria”; “… non contribuisco a Per_ nessuna spesa, se ne occupa mio padre”). Invece priva di occupazione lavorativa, non si è ancora iscritta all'università, essendo indecisa sul percorso di studi o lavorativo da intraprendere, pur avendo presentato, senza esito positivo, alcune domande di lavoro (invero, tanto è stato riferito dal fratello , oltre che da lei stessa, avendo, all'udienza del Per_1
6 15.01.2024, affermato: “No sono ancora totalmente sicura ma ho pensato di iscriversi all'università perché mi piace insegnare o lavorare nel mondo della moda, sono ancora indecisa. Non ho mai fatto l'iscrizione all'università. Ho fatto delle domande al mio Comune per lo spazio lavoro e ho fatto anche la domanda per scrutatrice presso il Comune per le elezioni, ma non mi hanno chiamata”). Ebbene, a fronte di quanto osservato, per costante giurisprudenza, l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, non venendo automaticamente meno al raggiungimento della maggiore età, trova il suo limite, logico e naturale, allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita o abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto la piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II del 7.07.2004 n. 12477). Circostanze, comunque, non emerse nel caso di specie e non in contestazione tra le parti. Per_ In ogni caso, per quanto riguarda il contributo paterno al mantenimento di (convivente con la madre), va evidenziato che il convenuto, nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata il 14.11.2024, ha rilevato: “Atteso il decreto Presidenziale del Febbraio 2022 - col quale veniva stabilito che in via provvisoria versasse entro il giorno cinque RT Per_ di ogni mese, un assegno di mantenimento pari a € 300,00 alla IG , da rivalutarsi secondo indice ISTAT - e considerato che nelle more del procedimento il sig. ha CP_1 Per_ sempre puntualmente corrisposto quanto disposto in favore della IG , con la quale fortunatamente sembrano essersi lentamente ristabiliti i rapporti, si ritiene non necessario insistere per una modifica di detta statuizione, essendo la stessa vertente direttamente tra padre e IG e volendo il padre continuare a corrispondere alla IG direttamente la cifra di
300,00 euro stabilita dal provvedimento Presidenziale vigente. Si evidenzia però, a tal proposito, come non possa trovare accoglimento la richiesta di aumentare ulteriormente Per_ l'assegno in favore della IG sino alla somma di € 350,00 avanzata dalla madre - odierna attrice - attesa la circostanza che la ragazza non ha affatto intrapreso gli Studi
Universitari” (cfr. pagina 9). Quindi, nell'anzidetta comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.,
ha rassegnato le seguenti conclusioni a parziale modifica di quelle già RT formulate (per il resto reiterate): “Disporre un assegno di mantenimento a carico del sig. Per_
in favore della IG di importo non superiore ad € 300,00 con contestuale obbligo CP_1 della sig.ra di corrispondere un assegno di pari importo per il mantenimento del figlio _1
, fermi restando gli obblighi di contribuzione di ambedue i coniugi, in pari misura, alle Per_2 spese straordinarie documentate, sostenute per ciascun figlio” (cfr. pagina 15). A fronte di ciò,
l'anzidetta somma mensile di euro 300,00 posta a carico del convenuto quale contributo al
7 Per_ mantenimento della IG maggiorenne (già stabilita con l'ordinanza presidenziale del
28.02.2022, con il suo versamento, altresì, direttamente in favore della medesima IG) appare, in ogni caso, congrua, considerate le condizioni economiche delle parti (di seguito precisate), Per_ l'età di e le sue presumibili esigenze di vita. Né, tra l'altro, si evince dagli atti di causa che Per_ si sia effettivamente iscritta all'università, circostanza che, secondo quanto dedotto dall'attrice nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., avrebbe reso opportuno l'aumento del contributo paterno al suo mantenimento di euro 50,00 (richiesta, peraltro, non specificamente reiterata nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.). Va, quindi, confermato l'obbligo di di versare, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con RT Per_ assegno, bonifico o vaglia postale), alla IG a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Per quanto riguarda, invece, il figlio , occorre evidenziare che dall'istruttoria è emerso che Per_2 lo stesso da tempo svolge lavori saltuari, che, seppur non gli garantiscono una completa autosufficienza economica, comunque non lo fanno dipendere in toto dal padre con cui convive
(pur non partecipando ad alcuna spesa della casa), tanto che “quando è capitato di chiedere dei soldi” al convenuto, questi non si è rifiutato di corrisponderglieli. A fronte di ciò, risulta dagli atti di causa che l'attrice (per motivi di salute e familiari, come riferito dai figli e Per_1 Per_
non ha alcuna occupazione lavorativa e fonte di reddito, invece il convenuto, assunto come ragioniere da una società, ha uno stipendio mensile netto di euro 1.700,00, nonché negli anni di imposta 2018, 2019 e 2020 ha dichiarato redditi complessivi pari alle rispettive somme di euro 22.767,00, 21.128,000 e 21.023,00. In ordine, poi, alle spese mensili che CP_1
deve affrontare, va rilevato che, a parte la rata mensile di euro 280,00 circa relativa al
[...] mutuo contratto per la casa coniugale, gli ulteriori esborsi da lui indicati non hanno trovato un preciso riscontro probatorio con riguardo sia agli importi effettivamente sostenuti, sia al fatto che gli stessi (con preciso riferimento alle rate mensili degli altri due finanziamenti) siano riconducibili a spese necessarie ed indispensabili e/o sostenute nell'interesse dell'originario nucleo familiare. Dunque, quanto osservato, fa ritenere opportuno che RT continui a provvedere in via esclusiva mantenimento del figlio maggiorenne (al netto Per_2 delle somme da quest'ultimo guadagnate per i lavori saltuari svolti), con lui convivente (in continuità con quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale del 28.02.2022).
Parimenti, la disparità reddituale delle parti fa ritenere opportuna la ripartizione tra entrambi i Per_ genitori delle spese straordinarie occorrenti per i figli e (da individuare secondo le Per_2 linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017) nella misura già prevista nell'anzidetta ordinanza presidenziale (peraltro, a fronte di un quadro istruttorio sostanzialmente immutato, non reclamata). Pertanto, e dovranno concorrere alle anzidette Parte_1 RT spese straordinarie nella rispettiva misura del 40% e 60%.
8 Inoltre, la convivenza del figlio (maggiorenne e non completamente autosufficiente dal Per_2 punto di vista economico) con il padre presso la casa coniugale, giustifica l'assegnazione della stessa al convenuto, affinché vi possa continuare ad abitare con tale figlio.
È, infatti, noto che “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge
n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 7.02.2018 n. 3015; nonché in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 4.10.2018 n. 24254, secondo cui “In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti”).
Esulano, invece, dal precipuo oggetto del presente giudizio (né possono ritenersi ad esso connesse) le domande riguardanti la proprietà della casa coniugale, in ordine alle quali, peraltro, risulta già pendente presso questo Tribunale un altro giudizio iscritto al R.G. n. 934/2021. Tali domande, pertanto, devono ritenersi inammissibili.
Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, è esclusa la possibilità̀ di un simultaneus processus tra l'azione di separazione (o di divorzio) e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni, lo scioglimento della comunione legale e la divisione di beni immobili, essendo queste ultime domande autonome e distinte dalla prima, nonché soggette al rito ordinario di cognizione
(cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I dell'8.09.2014 n. 18870, Cass. civ. sez. VI del
24.12.2014 n. 27386, Cass. civ. sez. I del 29.01.2010 n. 2155, Cass. civ. sez. I del 21.5.2009 n.
11828 e Cass. civ. sez. I del 22.10.2004 n. 20638).
In ultimo, va dichiarata l'inammissibilità della domanda con cui l'attrice ha chiesto di accertare e riconoscere la quota a lei spettante sulla “percependa somma del TFR e pensionistica” del convenuto, dichiarandosi disponibile a rinunciarvi in favore dei figli.
Invero, secondo l'art. 12 bis, comma 1, della legge n. 898/1970, “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della
9 cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”.
Ebbene, nel caso di specie alcun assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 della citata legge n.
898/1970 è stato riconosciuto in favore dell'attrice (e, prima ancora, da lei richiesto), sicché la suddetta domanda deve ritenersi inammissibile, stante l'assenza di una delle condizioni normativamente previste (come correttamente eccepito anche dal convenuto). Circostanza, peraltro, che esime dalla delibazione delle ulteriori contestazioni mosse con riguardo alla domanda in questione da (il cui rapporto di lavoro, peraltro, non risulta RT cessato).
La parziale fondatezza ed ammissibilità delle domande proposte dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1628/2021, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in TE il 25.03.1995 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 RT matrimonio del medesimo Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1995);
- dispone che corrisponda, entro giorno cinque di ogni mese (in contanti o con RT Per_ bonifico, assegno o vaglia postale), alla IG maggiorenne e non economicamente autosufficiente, a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
- dispone che provveda al mantenimento in via esclusiva del figlio , RT Per_2 maggiorenne e non economicamente autosufficiente, con lui convivente;
- dispone che e contribuiscano, nella rispettiva misura del 40% Parte_1 RT Per_ e 60%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli e , maggiorenni e Per_2 non economicamente autosufficienti (da individuare secondo le linee guida recepite nel
Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale”);
- dispone che la casa coniugale sia assegnata a , affinché vi possa continuare RT ad abitare con il figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
Per_2
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di TE perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 18.12.2024.
10 Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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