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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3046/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3046/2024 promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Vaprio d'Agogna (NO), Via Marconi n.42, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Rho ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Magnani Ricotti 5, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
d'Agogna (NO) Via Nazionale n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Rho ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Magnani Ricotti 5, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1. “dichiarare la separazione personale dei coniugi / autorizzandoli a vivere separati di tetto Pt_1 CP_1
e mensa con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ovunque la propria residenza e/o domicilio;
2. nulla per l'affido dei figli, ormai maggiorenni e liberi di autodeterminarsi liberamente senza pregiudizio alcuno delle facoltà e potestà genitoriali, fermo restando, comunque, che le decisioni più importanti da adottarsi nel loro interesse saranno comunque sempre assunte da entrambi i genitori tenuto conto delle loro inclinazioni naturali, capacità ed aspirazioni;
3. il IG. s'impegna a corrispondere entro giorno 10 di ogni mese in favore della moglie la somma di E. 650,00 Pt_1 mensili a titolo di concorso nel suo mantenimento per 12 mensilità, oltre Istat;
4. Il IG. s'impegna a corrispondere in favore dei figli entro giorno 10 di ogni mese la somma di E.500,00 cadauno Pt_2 per 12 mensilità, oltre Istat, a titolo di concorso nel loro mantenimento sino alla loro piena indipendenza economica;
5. lo stesso concorrerà nella misura del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche, sportive e ricreative per entrambi i figli e da concordarsi preventivamente e comunque secondo il protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016 che le parti dichiarano di conoscere;
6. la IG.ra continuerà ad abitare insieme ai figli l'immobile adibito a residenza coniugale sito in Vaprio d'Agogna CP_1
(No) Via Nazionale 27 Piano 1,2, T, in NCE fg.8, n.885, sub. 6,7, ctg. F/4 e A/2 (doc.5), che ne sopporterà i costi relativi alle utenze, esclusi oneri straordinari a carico invece dell'intera proprietà;
7. entro la data del 30 Giugno 2025 i coniugi procederanno alla stipula di atto di trasferimento di proprietà in favore dei figli dell'immobile adibito a residenza coniugale con contestuale riconoscimento del parallelo diritto di usufrutto vita natural durante in favore della madre. Si presta altresì reciproco consenso la rilascio dei passaporti e si chiede che l'emananda sentenza, di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, sia trascritta presso il competente Ufficio di Stato Civile.” Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Vaprio d'Agogna (NO) Parte_1 CP_1 il 5.10.1998, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune. Dall'unione matrimoniale sono nati (il 14.11.2002) e (l'1.6.2005). Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. All'udienza del 22.1.2025, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il Giudice relatore ha ordinato il deposito di memoria integrativa assegnando nuovo termine per il deposito di note scritte al 19.2.2025. Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.2.2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti al mantenimento della prole, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vaprio d'Agogna (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 7.3.2025.
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3046/2024 promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Vaprio d'Agogna (NO), Via Marconi n.42, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Rho ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Magnani Ricotti 5, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
d'Agogna (NO) Via Nazionale n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Rho ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Magnani Ricotti 5, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“1. “dichiarare la separazione personale dei coniugi / autorizzandoli a vivere separati di tetto Pt_1 CP_1
e mensa con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ovunque la propria residenza e/o domicilio;
2. nulla per l'affido dei figli, ormai maggiorenni e liberi di autodeterminarsi liberamente senza pregiudizio alcuno delle facoltà e potestà genitoriali, fermo restando, comunque, che le decisioni più importanti da adottarsi nel loro interesse saranno comunque sempre assunte da entrambi i genitori tenuto conto delle loro inclinazioni naturali, capacità ed aspirazioni;
3. il IG. s'impegna a corrispondere entro giorno 10 di ogni mese in favore della moglie la somma di E. 650,00 Pt_1 mensili a titolo di concorso nel suo mantenimento per 12 mensilità, oltre Istat;
4. Il IG. s'impegna a corrispondere in favore dei figli entro giorno 10 di ogni mese la somma di E.500,00 cadauno Pt_2 per 12 mensilità, oltre Istat, a titolo di concorso nel loro mantenimento sino alla loro piena indipendenza economica;
5. lo stesso concorrerà nella misura del 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche, sportive e ricreative per entrambi i figli e da concordarsi preventivamente e comunque secondo il protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016 che le parti dichiarano di conoscere;
6. la IG.ra continuerà ad abitare insieme ai figli l'immobile adibito a residenza coniugale sito in Vaprio d'Agogna CP_1
(No) Via Nazionale 27 Piano 1,2, T, in NCE fg.8, n.885, sub. 6,7, ctg. F/4 e A/2 (doc.5), che ne sopporterà i costi relativi alle utenze, esclusi oneri straordinari a carico invece dell'intera proprietà;
7. entro la data del 30 Giugno 2025 i coniugi procederanno alla stipula di atto di trasferimento di proprietà in favore dei figli dell'immobile adibito a residenza coniugale con contestuale riconoscimento del parallelo diritto di usufrutto vita natural durante in favore della madre. Si presta altresì reciproco consenso la rilascio dei passaporti e si chiede che l'emananda sentenza, di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, sia trascritta presso il competente Ufficio di Stato Civile.” Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Vaprio d'Agogna (NO) Parte_1 CP_1 il 5.10.1998, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune. Dall'unione matrimoniale sono nati (il 14.11.2002) e (l'1.6.2005). Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. All'udienza del 22.1.2025, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il Giudice relatore ha ordinato il deposito di memoria integrativa assegnando nuovo termine per il deposito di note scritte al 19.2.2025. Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.2.2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti al mantenimento della prole, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vaprio d'Agogna (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 7.3.2025.
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini