Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG. nr. 733/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. . Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
nella causa promossa con ricorso in appello depositato il 30 settembre 2022,
da
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con domicilio eletto agli effetti del presente giudizio presso l'Ufficio Legale dell' di Venezia, Dorsoduro 3519/I, PT rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 Rep. 80974 Rogito
21569 Notaio di Roma dall'avv. Antonella Tomasello (pec: Persona_1
); Email_1
appellante
contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso come da Controparte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso di primo grado dall'avv. Enzo Urbani (pec:
, Email_3
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza n.
146/2022 d.d. 30.03.2022, non notificata.-
1
CONCLUSIONI:
: PT
“In riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 146/2022 pubblicata il 30.3.2022,
1 – rigettare il ricorso di , e per l'effetto Controparte_1
2 – condannare alla restituzione della somma lorda di € 20.876,28 Controparte_1 pagata con riserva di ripetizione in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi di legge dalla data dell'esborso al saldo effettivo. 3 – Spese di lite di entrambi
i gradi di giudizio rifuse”.
: Controparte_1
“disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1) Rigettarsi l'appello proposto dall' avverso la sentenza impugnata;
2) Spese e compensi (già diritti e onorari) di PT entrambi i gradi di giudizio rifusi, con distrazione a favore del difensore”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza riconosceva al ricorrente il diritto a percepire la pensione di reversibilità richiesta con domanda amministrativa del 12.11.2020; pertanto condannava l' a corrispondere i ratei PT maturati e non corrisposti a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda del 12.11.2020 e fino al raggiungimento del 26esimo anno di età (oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al saldo) nonché a pagare le spese di lite al difensore antistatario liquidate in € 2.000,00 (oltre accessori).
Evidenziava il giudice berico che:
a) il ricorrente chiede l'accertamento del diritto a percepire la pensione di reversibilità quale figlio a carico del pensionato PS (fondo AGO) deceduto Persona_2 in data 06.10.2019, in quanto studente universitario di età inferiore a 26 anni, in forza della domanda amministrativa presentata in data 12.11.2020, e la conseguente condanna dell' a corrispondere i ratei maturati a partire dalla PT data della domanda amministrativa e fino al raggiungimento del 26° anno di età;
b) all'epoca della morte del padre ,il ricorrente risultava iscritto al 3° anno della
2 “Laurea in Studi storici e Filologico Letterari”, quale studente fuori corso all'Università degli studi di Trento dove si era immatricolato nel 2014 al corso di durata legale di anni tre, ed era “a carico” del padre, che provvedeva al suo mantenimento in forza di quanto stabilito nella sentenza di divorzio congiunto;
c) una prima domanda per l'ottenimento del beneficio, presentata in data
24.10.2019, veniva respinta dall' in data 25.10.2019 perché “iscritto PT all'università in qualità di fuori corso oltre la durata normale del corso di studi
(tre anni)”;
d) una seconda domanda amministrativa veniva presentata in data 12.11.2020, siccome una volta ottenuta la laurea triennale in data 09.10.2020, in data
23.10.2020 si iscriveva presso l'Università degli studi di Padova al corso di laurea magistrale in linguistica, respinta dall' in quanto “lo status di studente PT universitario deve essere ricondotto alla data di decesso del dante causa”;
e) la normativa di riferimento di cui all'art. 2 della l. n. 218/1952 (che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272) recita “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n.
2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato
l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. [omissis] Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università”;
f) la normativa riportata, pur nell'infelice formulazione, deve essere interpretata nel senso che, per il caso di studenti universitari, la pensione di reversibilità spetta ai figli indipendentemente dall'età che essi abbiano al momento del decesso del genitore, purché siano iscritti a corso di laurea, per la sola durata legale di esso e comunque sino al compimento del 26° anno di età e non oltre;
g) peraltro detta disposizione viene applicata dall' , secondo quanto si legge nella PT circolare 185/2015, nel testo riportato in ricorso e non contestato dall' , nel PT senso di non considerare fuori corso lo studente che pur non essendo “in pari” con gli esami previsti risulti iscritto per un anno compreso nel limite di durata del corso
3 di studi ["Realizza tale condizione (ovvero quella del diritto alla reversibilità)
l'iscrizione classificata "fuori corso" di uno studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale;
non la realizza l'iscrizione classificata "in corso" quando tali limiti siano stati superati. Il diritto non può essere riconosciuto per un numero di anni superiore alla durata complessiva del corso di laurea o diploma"]; inoltre, come allegato dal ricorrente, l' , con Messaggio 2758 del 21 giugno PT
2016 (nel testo riportato in ricorso e non contestato), ha riconosciuto la fattispecie della “vacatio studii”, secondo cui: “Il figlio superstite o equiparato, in caso di morte del dante causa nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l'iscrizione all'università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l'iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l'iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. In tale caso la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, ed il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell'avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati. Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti”;
h) ebbene deve essere considerato che le norme di legge sopra richiamate sono state emanate in epoca anteriore alla riforma del sistema universitario che ha portato all'introduzione, in luogo dei precedenti corsi pluriennali al termine dei quali veniva conseguito il diploma di laurea, del sistema fondato su corsi triennali per il conseguimento della laurea triennale, successivamente ai quali è possibile intraprendere il percorso di studi volto al conseguimento della c.d. laurea magistrale;
i) l'applicazione del principio sopra ricordato, sancito dalla circolare 185/2015, in base al quale è considerato in corso lo studente la cui iscrizione non si collochi oltre il limite della durata legale del corso di laurea, portava con il vecchio sistema a riconoscere il diritto alla reversibilità allo studente purché iscritto all'università da un numero di anni non superiore a quello legalmente previsto per il corso prescelto
(4, 5 o 6 anni);
4 j) in relazione alla nuova disciplina, l' ha espressamente previsto, con il PT messaggio 2758/2016, che il beneficio possa essere riconosciuto considerando entrambi i corsi (laurea triennale e laurea magistrale) come se si trattasse di un unico percorso di studi, purché l'iscrizione al secondo avvenga senza soluzione di continuità, vale a dire entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi, e ciò anche se il decesso del dante causa intervenga tra la conclusione del primo ciclo e l'inizio di quello successivo, quindi in un momento in cui, formalmente, il figlio a carico non riveste la qualità di studente;
k) la condivisibile finalità della prassi dell'istituto appare essere quella di garantire ai figli a carico del pensionato che abbiano intrapreso un percorso di studi universitario gli stessi benefici garantiti in precedenza con il vecchio ordinamento, che nei limiti dei 26 anni di età e di durata del corso legale, consentivano la percezione della pensione di reversibilità sino alla conclusione del corso di studi;
l) l'applicazione dei medesimi principi al caso di specie, in cui il ricorrente, pur non avendo diritto, al momento del decesso del genitore, alla reversibilità in quanto fuori corso per la laurea triennale, senza soluzione di continuità – e cioè immediatamente dopo il conseguimento di detto ultimo titolo (circostanza non contestata) – si sia iscritto al corso di laurea magistrale, deve portare al riconoscimento, entro i medesimi limiti (fino al 26° anno di età e non oltre la durata del corso legale di studi) della pensione di reversibilità;
m) non può ostare al riconoscimento la circostanza che, al momento della morte del dante causa, il ricorrente fosse iscritto al corso di laurea triennale come fuori corso, nel senso sopra ricordato, posto che in mancanza di un espressa prescrizione in tal senso dettata dalla lettera della norma, appare maggiormente aderente alla sua ratio di prescindere dalla contestualità del decesso con il requisito della qualità di studente in corso;
n) lo stesso resistente, d'altra parte, opera nel medesimo senso con PT
l'applicazione della vacatio studii sopra ricordata;
solo in tal modo, in definitiva, si garantisce al figlio a carico infraventiseienne la possibilità di ottenere la reversibilità e proseguire nel percorso di studio con l'iscrizione alla seconda fase di esso, nonostante nella prima non abbia rispettato i tempi previsti dal piano di studi legale, con ciò riconoscendo un trattamento pari a quello di cui avrebbe goduto con il vecchio ordinamento (in cui, in ipotesi, avrebbe potuto godere della reversibilità per tutta la durata del corso di studi legale, organizzato in un'unica fase, senza necessità di ottenere alcun risultato intermedio, e quindi anche senza
5 superare alcun esame).
2. Impugna la sentenza l' svolgendo un unico articolato motivo di appello, con il quale PT denuncia la violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento erroneamente estesa per analogia, laddove il giudice a quo ha omesso di considerare che la lettera della norma fissa claris verbis il momento in cui si deve valutare la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, che è quello della morte del dante causa.
Con riferimento alla data del decesso, va allora verificato se il figlio è iscritto a un corso universitario e verificare se è in corso, spettando il beneficio per la sola durata del corso di laurea cui lo studente è iscritto.
Alla data della morte del padre (6.10.2019) era fuori corso nella Controparte_1 frequenza del corso di studi triennale che ha terminato solo il 9.10.2020, a 25 anni, diplomandosi dopo aver superato l'esame di laurea appunto il 9.10.2020.
E' pacifico che il ha completato la laurea triennale come fuori corso il 9.10.2020, CP_1 ovvero nell'arco di 6 anni, ed è perciò evidentemente che alla data del decesso del padre avvenuto il 6.10.2019 e comunque alla data della domanda di pensione del 12.11.2020, erano già decorsi i cinque anni (3 laurea breve + 2 laurea magistrale) di corso di laurea, per cui al non poteva comunque essere riconosciuto il diritto di accedere alla CP_1 pensione di reversibilità, essendo già spirato il periodo di durata del corso legale degli studi universitari intrapresi.
La decisione è errata siccome non ha colto che il problema non sta nella vacatio studii tra laurea triennale e laurea magistrale, non essendo in contestazione che il ricorrente si era iscritto tempestivamente dopo la laurea triennale alla laurea magistrale, ma nel fatto che alla data del decesso del padre era fuori corso e che la successiva iscrizione al corso di laurea magistrale fatta il 23.10.2020 era successiva al decesso e non lo
“rimetteva in termini” per la fruizione della pensione di reversibilità.
Confidando nell'accoglimento del gravame evidenzia, infine, di aver dato esecuzione alla sentenza appellata con riserva di ripetizione versando la pensione di Controparte_1 reversibilità dal dicembre 2020 all'ottobre 2021 per un importo pari alla somma lorda di € 20.876,28 e per l'effetto, formula domanda di condanna dell'odierno appellato alla restituzione delle somme pagate ex art. 336 comma 2 c.p.c..
3. Radicatosi il contradditorio parte appellata difende nel merito l'impugnata pronuncia della quale chiede l'integrale conferma, richiamando a supporto delle proprie tesi
6 giurisprudenza della Corte dei Conti e la circolare n. 185/2015. PT
4. La causa dopo un paio di rinvii d'ufficio per riequilibrio ruolo è stata discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025 come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'art. 13 del R.D.L. n. 636/1939 (sostituito dall'art. 2 della l. n. 218/1952 e poi dall'art. 22 della l. n. 903/1965) in materia di assicurazione generale obbligatoria di invalidità e vecchiaia stabilisce che: "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lett. a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di diciotto anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro a carico del genitore al momento del decesso di questi….Per
i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università”;
6. L'appello è fondato e da accogliere per quanto di ragione.
7. Osserva la Corte che dal tenore letterale 22 della l. n. 603/1965 emerge la volontà del legislatore di individuare “nel momento della morte del pensionato” l'epoca da prendere in considerazione quale riferimento temporale per la verifica della sussistenza nei superstiti dei requisiti necessari per fruire della pensione dell'assicurato dante causa.
Il legislatore ha riconosciuto la pensione ai superstiti in favore dei figli che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato il 18° anno di età indipendentemente dallo stato di studente e in favore dei figli che, al momento del decesso, risultino a carico del genitore, non prestino lavoro retribuito ed abbiano superato il limite di età di 18 anni, ma non anche i 21 anni se frequentano una scuola media professionale,
e i 26 anni se frequentano l'Università e per tutta la durata del corso legale.
Dal tenore letterale della disposizione emerge chiara la volontà del legislatore di individuare nel momento della morte del pensionato l'epoca da prendere in considerazione quale riferimento temporale per la verifica della sussistenza nei superstiti dei requisiti necessari per fruire della pensione dell'assicurato dante causa.
Diversamente, non potrebbe intendersi la dicitura di cui al primo comma (per il quale
“spetta una pensione (...) ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato
o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età
7 riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”), che appunto radica al momento della morte l'epoca in cui verificare che i figli che intendano beneficiare della pensione non abbiano superato il limite di età dei 18 anni, e quella di cui al secondo comma (a mente del quale “il limite di età di cui al primo comma è elevato a
21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso”), che eleva quel limite di età – dai 18 anni ai 21 e ai 26 anni – dei figli studenti, a condizione che
“frequentino una scuola media professionale o l'Università”, che intendano fruire della pensione del genitore.
Del resto a queste conclusioni è giunta anche risalente giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 15440/2004) che nell'interpretare la norma in scrutinio (in relazione al beneficio a favore del figlio inabile) ha evidenziato che “la pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultra diciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento”.
Anche la giurisprudenza di merito che si è occupata specificamente del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio studente universitario è giunta sul punto ai medesimi approdi (cfr. C.d.A. BA n. 1613/2018 d.d. 26.09.2018, 26/09/2018, C.D.A. RM n.
3062/2022 d.d. 25.07.2022), rilevando come tale interpretazione è anche coerente con la ratio dell'istituto che è quella di consentire ai figli di continuare a ricevere una quota parte della pensione in astratto spettante al proprio genitore defunto per consentire la prosecuzione degli studi.
8. L'art. 22 citato per la parte che in questa sede rileva nello stabilire che la pensione spetta ai figli che, al “momento del decesso del genitore” non abbiano ancora compiuto 26 anni e che frequentino l'università, puntualizza che tanto si verifica “per tutta la durata del corso legale”.
8.1. Viene in rilievo il significato di 'durata del corso legale”, laddove il motivo di appello con cui l' censura ricalca quella ragione di diniego della prestazione enucleato, in sede PT amministrativa, nella nota del 22.12.2020, secondo cui “..lo status di studente universitario deve essere ricondotto alla data di decesso del dante causa”.
8 8.2. La critica si sostanzia quindi nel fatto che, al momento della morte del padre, CP_1
non possedeva lo status di “studente universitario” (sottinteso “in corso”),
[...] difettando il requisito del rispetto della “durata del corso legale” circostanza di cui - sostiene l - il giudice vicentino non ha tenuto conto. PT
Del resto, la disposizione consente al superstite di beneficiare della prestazione solo se il percorso universitario è rispettoso dei tempi di durata dei corsi di laurea stabiliti dalla normativa [cfr. Cass. mutatis mutandis Cass. n. 11390/1998, con riferimento all'interpretazione dell'art. 20 comma 1° lett. b) della l. n. 12/1973 relativo alle pensioni di reversibilità il cui testo è del tutto identico a quello di cui all'art. 13 del R.D.L. Per_3
n. 636/1939].
8.3. Osserva al Corte che il significato della dizione “durata del corso legale” di cui all'art. 22 cit. va letto alla luce della normativa di cui alla l. n. 127/1997 e al d.m. n. 270/1994 in materia di riforma universitaria.
8.4. Lo stesso istituto nella circolare n. 185/2015 al paragrafo 4.3. relativo alla durata dell'anno accademico e del corso di laurea, ha espressamente richiamato il proprio “messaggio n.
26667 del 28 novembre 2008 in relazione alle innovazioni intervenute con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 in tema di riforma universitaria …”.
8.5. Quindi, la durata del corso legale è di tre anni se riferita al corso di laurea e di due anni se riferita al corso di laurea magistrale.
8.6. Ed invero, nel caso di specie, in punto di fatto, è pacifico che (nato il Controparte_1
02.10.1995) al momento del decesso del padre (06.10.2019), pur avendo meno di 26 anni era studente 'fuori corso' per l'anno accademico 2020/2021 del terzo anno del corso di laurea triennale in “Studi Storici e Filologico Letterari” dell'Università di Trento, ove si era immatricolato nell'anno accademico 2014/2015, conseguendo poi il titolo di studio il successivo 09.10.2020.
8.7. Il giudice berico non ha fatto, allora, buon governo della norma di cui all'art. 22 della l. n.
603/1965, riconoscendo la pensione di reversibilità dal 12.11.2020 fino al compimento del
26 anno di età, nonostante non risultasse integrato il requisito – che deve si ribadisce sussistere al momento del decesso (06.10.2019) – non solo della frequenza dell'università ma anche del rispetto della “durata del corso legale”, risultando il ricorrente iscritto al corso di laurea dal 2014 ed avendo così superato il limite di legale durata del corso (3 anni) ed avendo poi conseguito la laurea in data 09.10.2020.
8.8. E' allora irrilevante che in data 23.10.2020 il ricorrente si fosse iscritto presso l'Università degli studi di Padova al corso di laurea magistrale in linguistica (oltre un anno dopo la morte e in relazione al successivo anno accademico 2020/2021) siccome l'iscrizione
9 successiva alla data del decesso del genitore, deve avvenire, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l'iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo.
8.9. Peraltro, la già menzionata circolare n. 185/2014 ha specificato che solo il periodo di PT vacatio studi fra decesso del pensionato e iscrizione al secondo ciclo di studi universitario incide favorevolmente consentendo il riconoscimento comunque del beneficio: “Si rinvia all'informativa Inpdap n. 42 del 23 aprile 2002 che disciplina il periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione (es. luglio 2015) e
l'iscrizione all'università (es. novembre 2015). In tal caso, il figlio superstite mantiene il suo status di studente e ha diritto, al ricorrere degli altri requisiti previsti dall'ordinamento, a percepire la quota di pensione. Medesimo principio trova applicazione per ciò che concerne il mantenimento dello status di studente nel periodo compreso tra il completamento del corso di laurea triennale e l'iscrizione al corso di laurea specialistica. In caso di morte del genitore nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio (nell'intervallo di tempo compreso tra il secondo ciclo di istruzione – es. liceo – e l'istruzione superiore – l'Università – oppure nel periodo compreso tra due livelli di istruzione secondaria – es. laurea triennale e specialistica), il figlio o equiparato conserva lo status di studente ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che l'iscrizione, successiva alla data del decesso del genitore, avvenga, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l'iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo. Si tratta, infatti, di prosieguo all'interno della carriera formativa dello studente che conserva il suo status”.
8.10. L'impugnata sentenza non ha allora tenuto conto che il beneficio della reversibilità vale per la sola durata del corso legale degli studi universitari sempreché lo studente sia in corso al momento del decesso della morte del genitore/pensionato.
8.11. Nondimeno, anche a ritenere (come evidenziato dal giudice berico) che in caso di iscrizione alla laurea magistrale il limite di durata del corso legale di laurea non sia distinto in 3+2 anni ma vada calcolato in 5 anni complessivi (come sembra indicato anche nella circolare n. 185/2015), alla data del decesso del de cuius anche tale limite “per sommatoria” PT
(che ricalca il precedente ordinamento degli studi universitari) risultava abbondantemente superato.
9. Irrilevante è il richiamo sul quale insiste alla giurisprudenza favorevole alle proprie tesi della Corte dei Conti, trattandosi dell'interpretazione di norme (art. 81 e 82 del D.P.R. n.
1092 del 1973) riferite ad altro ordinamento pensionistico (gestione dipendenti pubblici ex
10 INPDAP) e che invero non prevedendo espressamente che il dies a quo per la maturazione del diritto alla reversibilità possa essere diverso e successivo al decesso del pensionato, risultando invece il de cuius pensionato nel regime generale Fondo Persona_2 PT
Pensioni Lavoratori Dipendenti.
10. La domanda restitutoria svolta dall' in relazione alle sole somme corrisposte a PT ricorrente va accolta al netto delle ritenute fiscali siccome indebito oggettivo ex art. 2033
c.c. e comunque ex art. 150 del d.l. n. 77/2020.
11. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore di causa in valore prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (€ 5.200,01 a €
26.000,00) tenuto conto della semplicità della decisione nonché della ripetitività del contenuto degli atti di parte, senza spese di fase istruttoria.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda accolta in primo grado;
2) condanna il ricorrente alla restituzione della somma di € 20.876,28 al netto delle ritenute fiscali con gli interessi legali dal pagamento dei singoli ratei al saldo;
3) condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 3.689,00 e quanto al grado di appello in € 3.473,00 per compensi, oltre spese generali ex lege.
Venezia, 20.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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