Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa M. Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5078/'23 del ruolo generale,
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Fabio Parte_1
D'Isanto, presso il cui studio in Napoli, alla Via Kerbaker 61, elett.te domicilia
C O N T R O
- in persona del suo Presidente p.t. Controparte_1
– rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. A di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.3.2023, l'istante in epigrafe deduceva: che dal febbraio 2023 aveva subito una trattenuta di Euro 396,93 a titolo di “Recupero somme indebitamente percepite su pensione… per il periodo 20/11/2019 al 19/10/2021”; di subire ulteriore trattenuta, da parte di , Parte_2 dell'importo mensile di euro 227,62; di essere titolare di pensione di euro 903,72. Lamentava la violazione dell'articolo 69 della legge n. 153/69, primo comma, in ragione del calcolo della somma trattenuta sull'importo lordo della pensione e la riduzione della pensione al di sotto del minimo vitale. Rassegnava le seguenti conclusioni: “- sospendere il pignoramento/trattenuta, ex articolo 69
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Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui alla seguente motivazione. Viene in rilievo il disposto della L. n. 153 del 1969, art. 69, comma 1, che consente il pignoramento dei crediti pensionistici, "nei limiti di un quinto del loro ammontare", per debiti verso lo stesso ente riconnessi ad erogazioni pregresse non dovute e, profilo che interessa la presente causa, per omissioni contributive. Infatti l'I.N.P.S., sull'ulteriore presupposto per cui il creditore può portare in compensazione verso il debitore i propri crediti verso quest'ultimo nei limiti della pignorabilità (art. 1246 c.c., n. 3), ha proceduto con ritenute mensili del quinto della pensione da essa erogata alla ricorrente, calcolando tale quota sull'ammontare lordo delle spettanze pensionistiche e quindi sul valore di esse prima dell'applicazione delle ritenute fiscali. Si osserva che il quadro della pignorabilità delle pensioni e degli emolumenti erogati in dipendenza del rapporto di lavoro ha conosciuto, negli ultimi decenni, una notevole evoluzione normativa, sulla spinta di reiterati interventi della Corte Costituzionale. Al di là dei particolari e della complessiva dinamica storica, che qui non interessano, il complessivo sistema ha raggiunto dapprima un punto di equilibrio nella sostanziale unificazione del regime di pignorabilità di stipendi e pensioni entro il quadro generale di cui al D.P.R. n. 180 del 1950, il cui evolversi normativo è stato nel senso di riportare ad esso la disciplina del pignoramento di tutte le retribuzioni, anche se erogate da aziende private (per effetto dell'aggiunta della corrispondente dizione nel D.P.R. 150 cit., art. 1, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 137, lett. a), come anche delle pensioni (art. 2, D.P.R. cit.) e della concorrenza tra cessioni e pignoramenti (per effetto della modifica della rubrica del titolo III del D.P.R. citato ad opera della lett. b dello stesso art. 137 cit.). Tale sistema ha poi trovato conferma nel testo dell'art. 545 c.p.c., quale risultante in esito alle integrazioni apportate dalla L. n. 132 del 2015, art. 13, comma 1, che viene sostanzialmente ad affiancarsi alle previsioni del D.P.R.
150 cit., in parte duplicandole, in parte lasciando al D.P.R. la regolazione esplicita di alcuni profili (ad es. il concorso di cessioni e pignoramenti già
2 menzionato) e in altra ulteriore parte regolando aspetti non disciplinati dal D.P.R. (ad esempio, i limiti generali di pignorabilità delle pensioni e i pignoramenti delle erogazioni pensionistiche confluite su conto corrente bancario). Il tema specifico del pignoramento delle pensioni è dunque regolato in via generale dal D.P.R. 150 cit., art. 2, in una con le integrazioni che derivano, ora, anche dalle previsioni dall'art. 545 c.p.c., comma 7 e ss.. Nella determinazione delle quote pignorabili il citato art. 2, stabilisce peraltro che esse, in ogni caso, siano valutate "al netto di ritenute". Non vi è quindi dubbio che la disciplina generale del pignoramento delle pensioni, riveniente da tale quadro di fondo, ne preveda il calcolo al netto e non al lordo delle ritenute fiscali. Rispetto al pignoramento delle pensioni va tuttavia considerato la L. n. 153 del 1969, già citato art. 69, che è la norma specifica da applicare nella presente controversia. Come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, cit., che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso I.N.P.S., la fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 c.p.c., comma 7) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionsitici. Non può però dirsi che, rispetto al quadro generale come sopra ricostruito e tale per cui il pignoramento ha testualmente ad oggetto le pensioni (come anche le retribuzioni) "valutate al netto di ritenute", vi siano elementi da cui desumere che l'ipotesi dell'art. 69, postuli un calcolo della quota pignorabile sul "lordo" del trattamento da percepire. Nè è a dirsi che tale elemento sia da trarre dalla previsione di cui all'art. 69, comma 2, dei minimi pensionistici, quale misura inviolabile e, nell'ipotesi defensionale dell'ente, unica tutela assicurata. Infatti l'art. 69 cit., pur nella sua diversa dinamica e nella specificità del referente soggettivo (l'I.N.P.S.) si inserisce in ogni caso, come rilevato in sostanza anche dal Pubblico Ministero, nel sistema generale del pignoramento delle pensioni quale sopra ricostruito, le cui modalità di funzionamento non possono che essere omogenee, salvo i profili che siano espressamente regolati in modo diverso, tra cui non vi è quello del calcolo della quota pignorabile al netto delle ritenute fiscali.
Deve quindi affermarsi il principio per cui, anche nel caso di compensazione attuata dall'I.N.P.S., per propri crediti, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 3 69, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato valutando tali trattamenti al netto delle ritenute che per legge siano applicate a titolo fiscale. Nel caso di specie l' , erroneamente, ha calcolato la trattenuta sull'importo CP_1 al lordo, invece che al netto delle trattenute. Pertanto, considerato che l'importo netto residuo della pensione è di euro 1.300,66 (importo lordo di euro 1984,66 – trattenuta di di euro 225,93 = importo lordo residuo di Parte_2 euro 1.758,73 – trattenute IRPEF per complessi euro 458,08 quali risultanti dalla busta paga di febbraio 2023 = 1.300,66), la trattenuta ex art 69 va rideterminata nel minore ammontare di euro 260,13 mensili - nel rispetto del minimo vitale previsto per l'annualità 2023 – con condanna dell' a CP_1 ripetere al ricorrente la somma mensile di euro 136,80 per il periodo dal febbraio al giugno 2023 (cfr piano di recupero prodotto dall ), per il complessivo CP_1 importo di euro 684,00, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla maturazione al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Condanna l'INPS a ripetere al ricorrente la complessiva somma di euro 684,00, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo;
b) Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, 15.2.2025 Il Giudice del lavoro
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