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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/12/2024, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3909/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3909/2023 tra:
(c.f.: , difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Troiano Gerardo;
- ATTORE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
- CONVENUTA
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)- autorizzare il ricorrente a vivere separato dalla resistente;
b)- pronunciare la separazione dei coniugi;
c)- nulla sull'affido e diritti di visita dei figli;
d)- nulla sull'assegnazione della casa coniugale;
e)- nulla sull'assegno di mantenimento;
f)- con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre
pagina 1 di 2 rimborso forfettario iva e cna come per legge da distrarsi in favore dello Stato stante l'avvenuta ammissione al beneficio del gratuito patrocinio del Sig. ”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 31/10/1994 a San Ferdinando di Puglia, trascritto presso il registro dello stato civile al n. 3, parte I, anno 1994, nel corso del quale sono nati due figli maggiorenni: e . Persona_1 Persona_2
Il marito, nella contumacia della moglie, ha domandato la separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sull'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
In mancanza di domande accessorie – avendo l'attore rinunciato alla domanda di addebito – null'altro va disposto.
Considerato che è stata pronunciata la sola separazione personale dei coniugi, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (nt. a Parte_1
Barletta il 22/05/1964) e (nt. a Trinitapoli il 24/07/1975); CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara le spese di lite irripetibili.
Foggia, 17/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Concetta Potito
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3909/2023 tra:
(c.f.: , difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Troiano Gerardo;
- ATTORE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
- CONVENUTA
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)- autorizzare il ricorrente a vivere separato dalla resistente;
b)- pronunciare la separazione dei coniugi;
c)- nulla sull'affido e diritti di visita dei figli;
d)- nulla sull'assegnazione della casa coniugale;
e)- nulla sull'assegno di mantenimento;
f)- con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre
pagina 1 di 2 rimborso forfettario iva e cna come per legge da distrarsi in favore dello Stato stante l'avvenuta ammissione al beneficio del gratuito patrocinio del Sig. ”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 31/10/1994 a San Ferdinando di Puglia, trascritto presso il registro dello stato civile al n. 3, parte I, anno 1994, nel corso del quale sono nati due figli maggiorenni: e . Persona_1 Persona_2
Il marito, nella contumacia della moglie, ha domandato la separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sull'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
In mancanza di domande accessorie – avendo l'attore rinunciato alla domanda di addebito – null'altro va disposto.
Considerato che è stata pronunciata la sola separazione personale dei coniugi, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (nt. a Parte_1
Barletta il 22/05/1964) e (nt. a Trinitapoli il 24/07/1975); CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara le spese di lite irripetibili.
Foggia, 17/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Concetta Potito
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