Articolo 2176 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2176. Borse di studio per le Forze di polizia a ordinamento militare 1. Nei confronti del personale per le Forze di polizia a ordinamento militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 . 2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.
Nota all'art. 2176:
- Per il testo dell' art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 , si veda la nota all'art. 1837.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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