CA
Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/06/2025, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 22.01.2025, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Recupito (C.F. ) per procura in atti C.F._2
– Appellante principale, appellato incidentale –
E
, in Roma Largo R. Pettazzoni n. 42, in p.l.r.p.t. (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Marchio (C.F. P.IVA_1
) per procura in atti C.F._3
– Appellato, appellante incidentale –
OGGETTO: altri rapporti condominiali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti, oggetto di causa, sono così riassunti nella sentenza impugnata:
Il in Roma, premesso di aver promosso ricorso ex art. Controparte_1
700 c.p.c,. per ottenere dall'amministratore uscente la consegna della documentazione afferente la gestione condominiale, mancante dopo il passaggio di consegne con il nuovo amministratore, avvenuto il 22.12.2011; Parte_2
che, in accoglimento della domanda, il Tribunale di Roma, con ordinanza del
15.11.2012, ha ordinato al di consegnare immediatamente al Pt_1 CP_1
tutta la documentazione amministrativa e contabile, ancora in suo possesso, ed, in particolare, il documento di nomina del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza, i “quadri AC” ed il libro cassa;
che l'assemblea condominiale del 5.12.2011, in mancanza della documentazione, non ha approvato il consuntivo, 1.9.2010-31.8.2011, e ha disposto la restituzione del fondo accantonato di euro 13.000,00; che dal conto corrente bancario del , acceso presso la CP_1 Controparte_2
, alla data del 30.9.2010, risultava un saldo finale di euro 41.341,18 e
[...]
successivamente tratti 25 assegni in ordine ai quali (ed ai relativi destinatari) si era in attesa di informazioni all'istituto bancario;
-che, nel corso del procedimento cautelare, il aveva consegnato due assegni, Pt_1
dell'importo complessivo di euro 10.023,18 da portare in detrazione;
ha eccepito l'inadempimento dell'amministratore uscente agli obblighi scaturenti dal mandato gestorio, sanciti anche dal regolamento condominiale, e ha chiesto la condanna alla restituzione della documentazione, ancora in suo possesso, del rendiconto con i documenti giustificativi dal 1.9.2010 al 5.12.2011 e dell'inventario delle cose mobili di proprietà comune, nonché al pagamento della somma di euro
100,00 per ogni giorno di ritardo, non avendo il provveduto ad ottemperare Pt_1
all'ordine di consegna contenuto nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., e di euro 33.861,44, quale ammanco di cassa emergente dai dati contabili in possesso del . CP_1 Il si è costituito sostenendo di aver adempiuto alla consegna in quattro fasi, Pt_1
a causa di problemi fisici, tra il 22.12.2011 ed il 15.9.2012, e di un assegno di euro
643,18; ha precisato che l'importo richiesto dalla SIRAM riguardava la fornitura CP_3
del servizio di energia, per il periodo da novembre 2011 ad aprile 2012, afferente all'esercizio 2011/2012 gestito da altro amministratore;
che il conto corrente bancario, in data 20.12.2012, era stato, in sua assenza, oggetto di voltura da parte dell'amministratore, a lui subentrato, cosi da non poter conoscere le giacenze;
che l'assegno n. 9856 era stato emesso a favore della società e di non poter CP_4
verificare il destinatario del secondo assegno indicato in citazione.
In conclusione, ha chiesto rigettarsi la domanda attorea rappresentando di avere consegnato la documentazione condominiale e restituito le somme risultanti dalla situazione di cassa;
ha aggiunto che il conto corrente bancario intestato al CP_1
presso la era stato volturato, in sua assenza, Controparte_2
dall'amministratore a lui subentrato in data 20.12.2012 e di non aver potuto conoscere le somme giacenti su tale conto.
Nel corso del giudizio, sono stati acquisiti i documenti prodotti, è stata espletata c.t.u. contabile per accertare la situazione di dare-avere tra le parti sulla base dei bilanci regolarmente approvati dal e della documentazione versati in atti. CP_1
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ed il tribunale, con sentenza n.
16659/2019, ha confermato l'ordinanza cautelare e, per l'effetto, condannato il convenuto alla consegna dei documenti, in essa, indicati, non avendovi dato esecuzione;
al pagamento della somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; alla restituzione della somma di euro
40.651,81, oltre interessi legali dal dì della domanda sino a quello di effettivo pagamento ed il rimborso delle spese di lite, comprese quelle di c.t.u.
di Guida ha impugnato la sentenza, insistendo per il rigetto della domanda del Pt_1
; con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Il ha proposto appello incidentale. CP_1 Due sono i motivi dell'appello principale.
Il primo è infondato.
Il eccepisce la nullità della CTU, per aver il consulente, in violazione delle Pt_1
preclusioni processuali, utilizzato documenti prodotti, per la prima volta, nel corso delle indagini peritali. L'appellante non indica quali siano i documenti contestati, né in che misura abbiano inciso sugli accertamenti del ctu e poi sulla decisione del tribunale.
Va poi aggiunto, in punto di diritto, – e la considerazione è dirimente - che il ragionamento del tribunale, che ha ritenuto ammissibili le nuove produzioni, perché avvenute con il consenso delle parti, è sostanzialmente in linea con l'orientamento della
Suprema Corte, a sezioni unite, sentenza n. 3086/2022.
La pronuncia costituisce un arresto giurisprudenziale riguardo ai poteri del consulente tecnico d'ufficio ed agli effetti che possono derivare da eventuali abusi, avendo affermato i seguenti principi di diritto: "in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio".
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti
a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio". "In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni".
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o
l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso".
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto
a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.".
Nella fattispecie, è contestata l'acquisizione di documenti, in violazione delle preclusioni processuali, ma si tratta di una perizia contabile, per la quale sono previsti ampi poteri del ctu, in ragione della mole di documenti da esaminare. L'acquisizione di nuovi documenti è avvenuta nel contraddittorio delle parti - e, peraltro, in pieno accordo, nè sono dedotte ulteriori circostanze che renderebbero invalida la consulenza.
Un ulteriore rilievo riguarda l'assegno n. 9856, secondo l'appellante erroneamente ricompreso nel periodo di gestione dell'amministratore uscente. La contestazione non
è chiara: si tratta di un assegno di cui non si contesta la firma, ma il periodo di emissione, quando in sentenza, si dà puntualmente atto di prelievi, privi di giustificazione, effettuati dal sul cc. bancario del condominio, anche dopo il Pt_1
passaggio delle consegne al nuovo amministratore.
La seconda censura riguarda la condanna alla restituzione della documentazione, indicata nell'ordinanza cautelare, ex art. 700 c.p.c., confermata con la sentenza impugnata.
L'appellante contesta che tale documentazione, nomina del responsabile del servizio di sicurezza, quadri AC relativi alle certificazioni delle ritenute d'acconto e il libro cassa, all'epoca, non fosse obbligatoria;
l'obbligo di tenuta sarebbe stato introdotto solo successivamente al suo mandato, con la legge del 2012, che ha apportato modifiche in materia di condominio. Ancora, assume che il tribunale avrebbe dovuto verificare i danni patiti da e l'illegittimità della condanna, ai sensi dell'art. CP_1
614 bis cpc, al pagamento di € 100,00 al giorno, in assenza di un termine di inizio e fine conteggi.
L'eccezione della mancanza di un obbligo di tenuta dei documenti contabili è nuova e, comunque, infondata.
Occorre premettere che la nomina del responsabile del servizio prevenzione è regolata dal d.lgs. 81/2008, dunque, in vigore all'epoca del mandato del Ugualmente, Pt_1
i quadri A C, che riguardano la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori, sono stati introdotti con il D.P.R. 605/73 come aggiornato dal 1 gennaio 1998 (legge n. 449/1997 art. 21). Il libro cassa è, invece, previsto dal regolamento condominiale, oltre la regola generale prevista dall'art. 1713 cc.
Iniqua appare, invece, la condanna, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento di €
100,00 al giorno, per ogni giorno di ritardo. All'esito del giudizio, si deve ritenere che l'amministratore non ha redatto i documenti richiesti e non è detto sia nella possibilità di redigerli, dunque la misura coercitiva non è idonea allo scopo. La ricostruzione contabile è avvenuta attraverso la ctu e l'inadempimento dell'amministratore può eventualmente legittimare solo una domanda di danni.
La sentenza va, dunque, riformata limitatamente al relativo capo di condanna.
Passando all'esame dell'appello incidentale, la prima censura è rubricata “ Erroneo rigetto della condanna al pagamento del convenuto delle maggiori somme richieste dal e, in parte, accertate con la stessa sentenza appellata. Mancata CP_1
pronuncia sulle residue somme dovute dal precedente amministratore ed accertate dalle risultanze istruttorie.”
L'appellante chiede la condanna del convenuto al pagamento di ulteriori € 24.739,95, oltre interessi e rivalutazione. Assume che la la decisione del tribunale, che ha ritenuto di dover ridimensionare la condanna, nei limiti della domanda tempestivamente proposta, non è in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale (“Quando
l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo,
l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo.” Cass.ord. n. 20707/2018)
Propone, dunque, una rilettura dell'atto di citazione e delle memorie ex art. 183 cpc, per ottenere una riforma della sentenza impugnata, con la condanna del al Pt_1
pagamento di un maggior importo.
Nella fattispecie, effettivamente, la domanda, è posta nei termini indicati dalla S.C, quantificando un importo risarcitorio e rimettendo all'autorità giudiziaria l'esatta determinazione, all'esito dell'istruttoria.
Le contestazioni, fin dall'atto di citazione, riguardavano il bilancio settembre 2010 – agosto 2011, non approvato dall'assemblea condominiale, ma con la precisazione che, dal 14/9/2010 al 23/12/2011, erano stati tratti 25 assegni bancari, senza alcuna giustificazione. Ciò posto devono essere risconosciute le voci accertate dal tribunale, sulla base della consulenza di ufficio, di 7.005,72 euro, per uscite dal c/c condominiale, dopo la nomina del nuovo amministratore, dal 5/12/2011 al 20/12/2011, e di € 4.521,58 per prelevamenti dal c/c condominiale dal 1/9/2011 al 5/12/2011, accertati in sentenza, sulla base della relazione del ctu;
l'importo complessivo di 11527,3 euro sarà devalutato al dicembre 2011 e poi rivalutato anno per anno con il calcolo degli interessi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Per le voci restanti, con le note, ex art. 183 n.1 cpc, il ha introdotto il CP_1
problema specifico della manutenzione degli ascensori e del mancato pagamento dei compensi alla società Ha rappresentato una situazione particolare che si era CP_5
venuta a creare per la manutenzione degli ascensori, perchè la società aveva agito CP_5
in giudizio, per chiedere i compensi, impugnando la disdetta comunicata dall'amministratore nel frattempo, l'amministratore aveva dato incarico alla Pt_1
società alla quale erano stati pagati i compensi, per il servizio reso. Ha Parte_3
dunque, chiesto l'importo di € 6.408,25 per la manutenzione degli ascensori, precisando di aver definito transattivamente il giudizio. L'importo è costituito da quanto versato alla soc. (€ 1.452,00 x 3 quadrimestri = 4.356,00), e dalle Parte_3
spese, per l'accordo transattivo, di € 2.052,25.
Ora, a prescindere dalla duplicazione delle somme richieste, perché il CP_1
deve, comunque, provvedere alle spese di manutenzione dell'ascensore, la domanda ha carattere di novità rispetto a quella originaria, presupponendo l'accertamento di una specifica responsabilità dell'amministratore, a fronte di una transazione della controversia giudiziaria, a cui è rimasto del tutto estraneo.
Ancora, solo con le note ex art. 183 n.3 cpc, il ha introdotto la domanda di CP_1
rimborso di € 4.400,00 per un versamento a tale effettuato nel 2009 CP_6
dall'amministratore uscente, non inserito in alcun rendiconto, non approvato dall'assemblea del , e privo di giustificazione. La domanda trae origine CP_1
dalla documentazione depositata dallo stesso di ed ha anch'essa carattere di Pt_1
novità, venendo ad estendere il tema di indagine ai rendiconti del 2008/2009 e del 2009/2010. Ugualmente, non può essere accolta l'ulteriore domanda, volta ad ottenere il rimborso di € 4.404,40, quali spese affrontate dal condominio per la revisione del bilancio 2010/2011, risultando soltanto un avviso di parcella ed alcuna spesa effettiva.
E' fondata l'ulteriore censura, proposta con appello incidentale, che riguarda il mancato rimborso delle spese di ctp.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. (Cass. civ. ord. n. 26729/2024)
Il condominio ha depositato, in primo grado, la fattura n. 444/2018 del ctp, dr.
[...]
per € 7.428,32, documentando anche il pagamento con bonifico del Per_1
20/12/2018. I compensi sono richiesti sia per vacazioni, indicando genericamente 36 ore di attività per riunioni peritali, sia in base al D.M. 140/2012, capo terzo, art.22, riquadro
4, tab. C. Le voci appaiono sostanzialmente duplicate si liquidano così 2974,61 euro, in base alle specifiche tariffe per scaglioni, oltre iva cassa e previdenza.
L'esito finale della controversia giustica una compensazione delle spese processuali, nella misura di 1/3, restando la parte residua a carico del Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_4
nei confronti del in Roma Largo R. Pettazzoni n° Controparte_7
42, avverso la sentenza n. 16659/2019, del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede, fermo il resto:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale, rigetta la domanda di condanna di al pagamento della somma di euro 100,00 per ogni giorno Parte_4
di ritardo nell'adempimento ai sensi dell'art. 614 c.p.c. 2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna Parte_1
al pagamento, in favore del , dell'ulteriore importo Controparte_1
pari ad € 11.527,3; su tale importo saranno calcolati interessi e rivalutazione, secondo le indicazioni in motivazione.
3) In parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna Parte_1
alla rifusione delle spese, sostenute dal condominio, per la consulenza tecnica di parte, pari ad € 2974,61, oltre iva, cassa e previdenza ed interessi legali dalla domanda al saldo.
4) Rigetta per il resto i rispettivi appelli;
5) Condanna alla rifusione delle spese di lite del grado, in favore Parte_4
del condominio in Roma, che si liquidano, nella misura di 2/3, Controparte_1
in complessivi € 4.600,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
6) Dichiara la compensazione per la parte residua.
Così deciso in Roma il giorno 11.6.2025
Il Presidente relatore
Dr. Maria Rosaria Rizzo