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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/07/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1009/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Nicotera, via Foschea, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonino Cosentino (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli (PEC: E
), Silvia Parisi (PEC: Email_2 E
) e Gianfranco Esposito (PEC: Email_4
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), via V. Veneto, n. 36, presso lo studio dell'avv. Antonio Sannino (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_5 procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 24/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202200000149000, notificato il 19.04.2023, di importo pari a 27.148,94€, cui
1 sono sottesi gli avvisi di addebito n. 4392013000087578000; 43920130000932315000; 43920140000468914000 e 43920160000520430000. Il ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese contributive riportate, per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare per tutti i motivi di opposizione come sopra spiegati che non sono stati posti in essere atti interruttivi e dichiarare la prescrizione sopravvenuta di tutti i crediti vantati dalle parti resistenti opposti con il presente ricorso, ed indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202200000149000, emessa da (cartelle Controparte_3
43920130000873578000; 43920130000932315000; 43920140000468914000; 43920160000520430000), anche a decorrere dalla eventuale notifica delle cartelle di pagamento, dichiarando l'illegittimità anche di ogni atto presupposto o consequenziale. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando le CP_1 CP_4 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e l'accoglimento, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della
2 legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L previdenziale ha dato prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi alla CP_5 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Le notifiche sono state validamente eseguite nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920130000873578000 è stato notificato il 6.02.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920130000932315000 è stato notificato il 6.02.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000468914000 è stato notificato il 4.08.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920160000520430000 è stato notificato il 21.09.2016. 5. Occorre, tuttavia, rilevare come il Concessionario, mediante la produzione dell'estratto di ruolo aggiornato (all. 3 della memoria di costituzione ) abbia documentato l'avvenuto sgravio delle CP_4 pretese contributive riportate dagli avvisi di addebito n. 43920130000873578000 e 43920130000932315000, il cui importo residuo è pari a zero euro.
5.1. Per tale motivo, si dichiara la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 43920130000873578000 e 43920130000932315000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
6. Relativamente agli avvisi di addebito residui, invece, le parti resistenti non hanno dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente delle richieste di pagamento atte a interrompere il termine quinquennale di prescrizione. Di talché, si segnala come dalla data di notifica degli avvisi di addebito n. 43920140000468914000 (4.08.2014) e 43920160000520430000 (21.09.2016) a quella di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale (19.04.2023) è abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
7. Anche laddove si considerasse la sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni complessivi) il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
3 decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, il termine prescrizionale sarebbe comunque decorso.
8. Pertanto, relativamente agli avvisi di addebito n. 43920140000468914000 e 43920160000520430000, richiamati dalla comunicazione impugnata in via principale, il ricorso deve essere accolto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei rapporti tra il ricorrente ed , mentre possono essere integralmente compensate nei rapporti con CP_4 CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 43920130000873578000 e 43920130000932315000, richiamati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
- accoglie il ricorso, nel resto e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito n. 43920140000468914000 e 43920160000520430000, richiamati dalla comunicazione impugnata in via principale;
- Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con ; CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 900,00€, oltre CP_4 spese generali, IVA e CPA da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 16.7.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Nicotera, via Foschea, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonino Cosentino (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli (PEC: E
), Silvia Parisi (PEC: Email_2 E
) e Gianfranco Esposito (PEC: Email_4
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), via V. Veneto, n. 36, presso lo studio dell'avv. Antonio Sannino (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_5 procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 24/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202200000149000, notificato il 19.04.2023, di importo pari a 27.148,94€, cui
1 sono sottesi gli avvisi di addebito n. 4392013000087578000; 43920130000932315000; 43920140000468914000 e 43920160000520430000. Il ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese contributive riportate, per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare per tutti i motivi di opposizione come sopra spiegati che non sono stati posti in essere atti interruttivi e dichiarare la prescrizione sopravvenuta di tutti i crediti vantati dalle parti resistenti opposti con il presente ricorso, ed indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202200000149000, emessa da (cartelle Controparte_3
43920130000873578000; 43920130000932315000; 43920140000468914000; 43920160000520430000), anche a decorrere dalla eventuale notifica delle cartelle di pagamento, dichiarando l'illegittimità anche di ogni atto presupposto o consequenziale. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando le CP_1 CP_4 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e l'accoglimento, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della
2 legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L previdenziale ha dato prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi alla CP_5 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Le notifiche sono state validamente eseguite nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920130000873578000 è stato notificato il 6.02.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920130000932315000 è stato notificato il 6.02.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000468914000 è stato notificato il 4.08.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920160000520430000 è stato notificato il 21.09.2016. 5. Occorre, tuttavia, rilevare come il Concessionario, mediante la produzione dell'estratto di ruolo aggiornato (all. 3 della memoria di costituzione ) abbia documentato l'avvenuto sgravio delle CP_4 pretese contributive riportate dagli avvisi di addebito n. 43920130000873578000 e 43920130000932315000, il cui importo residuo è pari a zero euro.
5.1. Per tale motivo, si dichiara la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 43920130000873578000 e 43920130000932315000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
6. Relativamente agli avvisi di addebito residui, invece, le parti resistenti non hanno dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente delle richieste di pagamento atte a interrompere il termine quinquennale di prescrizione. Di talché, si segnala come dalla data di notifica degli avvisi di addebito n. 43920140000468914000 (4.08.2014) e 43920160000520430000 (21.09.2016) a quella di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale (19.04.2023) è abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
7. Anche laddove si considerasse la sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni complessivi) il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
3 decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, il termine prescrizionale sarebbe comunque decorso.
8. Pertanto, relativamente agli avvisi di addebito n. 43920140000468914000 e 43920160000520430000, richiamati dalla comunicazione impugnata in via principale, il ricorso deve essere accolto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei rapporti tra il ricorrente ed , mentre possono essere integralmente compensate nei rapporti con CP_4 CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 43920130000873578000 e 43920130000932315000, richiamati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
- accoglie il ricorso, nel resto e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito n. 43920140000468914000 e 43920160000520430000, richiamati dalla comunicazione impugnata in via principale;
- Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con ; CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 900,00€, oltre CP_4 spese generali, IVA e CPA da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 16.7.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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