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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1084/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 1084/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA: in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentate e Parte_1 CP_1 difesa dall'Avv. Stefano Ponchione del Foro di Asti, con studio in P.zza Prunotto Urbano n. 5 ed elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore con domicilio digitale
, in virtù di procura allegata all'atto di citazione Email_1 d'appello. Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante p.t. signor Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Vercelli del Foro di Asti, con studio ad Alba
[...]
(CMN) Via vittorio Emanuele II, n. 4 elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore con domicilio digitale Email_2
Appellata
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 28 febbraio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del presente appello, così provvedere: in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova dedotti dalla in occasione del giudizio di primo Parte_1 grado, su cui la stessa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni e in relazione ai
1 quali il Tribunale di Asti si è riservato di provvedere nel corso dell'ordinanza del 22.10.2019 all'esito dell'istruttoria ivi ammessa;
in ogni caso, nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 393/2022 resa dal Tribunale Ordinario di Asti, in persona del dottor Giuseppe Amoroso, datata 10.05.2022, pubblicata il successivo 26.05.2022 (r.g. n. 2212/2018) e notificata il 28.06.2022 e, per l'effetto, così provvedere:
- revocare e/o annullare e/o, in ogni caso, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato tanto in fatto quanto in diritto.
- In via riconvenzionale, in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare il grave inadempimento imputabile alla in relazione alle compravendite CP_2 intercorse dall'anno 2012 e sino all'anno 2018 tra la e la Parte_1 CP_2 configurante la consegna di aliud pro alio, dichiarando per l'effetto risolti i contratti di compravendita suddetti e, conseguentemente,
- dichiarare tenuta e condannare la al pronto ed immediato risarcimento dei CP_2 danni tutti, patiti e patiendi dalla che si quantificano in euro 955.424,00 Parte_1
o nella veriore altra somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio o che il giudice riterrà di quantificare, se del caso anche in via equitativa;
in via subordinata,
- accertare e dichiarare il grave inadempimento imputabile alla in relazione CP_2 alle compravendite intercorse nell'anno 2012 e sino all'anno 2018 tra la Parte_1
e la tale da determinare la consegna di materiale privo di qualità essenziali, CP_2 dichiarando risolti i contratti di compravendita suddetti e, per l'effetto,
- considerare la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. alla luce dell'atteggiamento doloso posto in essere da controparte nella conclusione dei contratti intercorsi con la esponente e la tempestiva denuncia effettuata dalla Pt_1
[...]
- dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la al pronto ed immediato CP_2 risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi, dalla che si quantificano Parte_1 in euro 955.424,00 o nella veriore altra somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio o che il giudice riterrà di quantificare, se del caso anche in via equitativa;
in via di ulteriore subordine, considerato il dolo imputabile a controparte ai sensi dell'art.
1439 c.c.,
- annullare i contratti di compravendita intercorsi tra la e la a Parte_1 CP_2 far data dall'anno 2012 e sino all'anno 2018, dichiarando tenuta e conseguentemente condannando quest'ultima al pronto ed immediato risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla che si quantificano in euro 955.424,00 o nella veriore Parte_1 altra somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio o che il giudice riterrà di quantificare, se del caso anche in via equitativa.
Con vittoria di spese del primo e del presente grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− rigettare le domande avversarie e confermare integralmente la sentenza n. 393/2022 resa dal Tribunale di Asti nel giudizio R.G. 2212/2018 in data 10.05.2022 e pubblicata il
26.05.2022;
IN VIA ISTRUTTORIA
2 − respingere l'istanza di parte appellante con cui si insta per l'integrazione dell'istruttoria in quanto la causa è già stata ampiamente istruita nel giudizio di prime cure;
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di ammettere le istanze istruttorie formulate ex adverso, ammettersi le prove per interrogatorio formale e per testimoni dedotte nelle memorie istruttorie di primo grado, nonché sui capitoli avversari eventualmente ammessi;
− in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, Iva e Cpa di legge”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n° 593/2018 il Tribunale di Asti ingiungeva alla di pagare Parte_1 alla la somma di euro 41.203,84, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. CP_2
Il credito ingiunto afferiva alla fornitura di porte rapide munite di chiusura in telo di poliestere spalmato in PVC oggetto della fattura n. 46 emessa da in data 31.01.2018. CP_2
Avverso il succitato provvedimento monitorio, proponeva opposizione la Parte_1 chiedendo la revoca del decreto adducendo in via principale che la merce fornita dalla CP_2 difettava del requisito della “reazione al fuoco classe 2”, che era qualità annoverata tra quelle elencate nel listino prezzi di per l'anno 2017, con ciò integrando la sussistenza di una CP_2 ipotesi di aliud pro alio.
In subordine la società eccepiva a) l'applicabilità della disciplina in materia di vizi Pt_1 della cosa venduta, dettata dall'art. 2491 cod. civ., che fa decorrere il termine di prescrizione del diritto di credito, dal giorno della scoperta qualora il debitore occulti dolosamente l'esistenza di una situazione di debito – costituita, come nel caso in esame, da un'inadempienza contrattuale e b) l'annullabilità del contratto intercorso con la per dolo ex art. 1439 cod. CP_2 civ. stante l'occultamento fraudolento da parte della venditrice dei vizi della merce venduta che avrebbe impedito alla di avvedersi dell'acquisto di articoli non rispondenti ai Parte_1 suoi bisogni.
La inoltre, chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione di tutti i contratti Parte_1 intercorsi con la dal 2012 sino al marzo 2018, e la sua condanna al risarcimento dei CP_2 danni subiti e subendi, che quantificava in euro 955.424,00.
La si costituiva in giudizio e resisteva alle domande della opponente evidenziando che CP_2 la “reazione al fuoco classe 2” non era mai stata oggetto di esplicita richiesta negli ordini provenienti dalla che la avrebbe potuto avvedersi agevolmente della Parte_1 Parte_1 assenza della “reazione al fuoco classe 2” mancando il relativo marchio di certificazione europea sui teli forniti dalla CP_2
La spiegava a sua volta domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della CP_2 Pt_1
[... al pagamento dell'ulteriore domma di euro 98.270,82 relativa a due fatture insolute, la n. 145/18 del 28.02.2018, dell'importo di euro 89.133,54 e la n. 255/18, del 31.03.2018, dell'importo di euro 19.204,78.
L'istruttoria si sostanziava nella produzione di documentazione conferente e nell'assunzione di prova per testi;
all'esito della stessa, precisate le conclusioni e decorsi i termini concessi ex art. 190 c.p.c., il Tribunale decideva la causa con sentenza n° 393/22, pubblicata in data 26.05.2022 e notificata in data 28 luglio 2022, statuendo il rigetto dell'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 593/2018, Parte_1
3 emesso dal Tribunale di Asti in data 30.04.2018, nonchè il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e di ogni altra domanda e/o istanza proposta dalla stessa.
Dichiarava quindi inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in opposizione e condannava la soccombente alla rifusione delle spese CP_2 Parte_1 processuali che liquidava in euro 27.804,04 per compensi, oltre spese generali, iva ed accessori di legge.
Avverso tale sentenza, notificata in data 28.06.2022, la ha interposto appello con Parte_1 atto notificato in data 28.07.2022, prospettando sette motivi di censura.
Con il primo motivo, l'appellante denuncia una erronea valutazione dei presupposti in fatto per aver il primo Giudice ritenuto la decaduta dal diritto di far valere la garanzia Parte_1 per i vizi della cosa venduta e/o mancanza delle qualità promesse.
Con il secondo, lamenta una erronea valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto inapplicabile l'istituto dell'aliud pro alio.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante contesta l'inapplicabilità della disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., affermata dalla sentenza impugnata.
Con il quarto motivo, la censura l'inapplicabilità della disciplina del dolo di cui Parte_1 all'art.1439 c.c., ritenuta dalla sentenza impugnata.
Con il quinto motivo, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia provveduto sulla richiesta formulata dalla stessa con la memoria ex art. 183 VI co. n. 2, di ammissione dei mezzi istruttori sui quali si era riservato di provvedere all'esito delle prove ammesse con l'ordinanza del 22.10.2019.
Con il sesto motivo si duole del mancato accoglimento, anche solo parziale, dei danni patiti.
Con il settimo motivo, l'appellante impugna il capo relativo al regolamento delle spese di lite.
Parte appellata si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 28.02.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
*** *** *** I primi quattro motivi, suscettibili di esame congiunto per la loro connessione, sono infondati.
Deve antecedere l'esame sulla tempestività della denuncia e delle altre censure, appurare se l'obbligazione contrattuale della prevedesse o meno che la merce venduta alla CP_2 Pt_1
[...
costituita da “porte rapide munite di chiusura in telo di poliestere spalmato di PVC”, dovesse avere come qualità necessaria, la “reazione al fuoco classe 2” e se questo fosse stato contemplato, da entrambe le parti nella negoziazione, ciò in rapporto all'art. 1490 c.c., a norma del quale: “ Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
4 Parte appellata lo ha contestato sin dalla comparsa di costituzione in primo grado (cfr. pag. 7 della sentenza n. 1).
La Corte osserva che i contratti di compravendita in esame si sono sempre perfezionati ai sensi dell'art. 1326 c.c., con “ordine” della trasmesso via fax o via posta elettronica, a cui Pt_1 ha fatto seguito l'accettazione della proposta da parte della mediante l'invio della CP_2 fattura unitamente alla dichiarazione di conformità CE (c.d. DOP); questi i documenti, quindi, in cui la volontà negoziale delle parti si è cristallizzata.
Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, ai sensi dell'art. 1362 e ss. c.c., il primo e principale strumento ermeneutico è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo chiaro ed immediato dalle espressioni utilizzate. Con la precisazione che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato considerando le singole clausole in correlazione tra loro a norma dell'art. 1363 c.c. (cfr. Cass. 14206/14).
Applicando tale canone per accertare se la fornitura di “porte rapide munite di chiusura in telo di poliestere spalmato di PVC” dovesse avere nelle intenzioni delle parti come qualità necessaria, la “reazione al fuoco classe 2” o, quantomeno, che la particolare utilizzazione della cose vendute giustificasse tale specifica qualità della merce, deve rilevarsi che la sentenza impugnata - (pur esprimendosi in maniera equivoca, tale cioè da indurre parte appellante a ritenere che “lo stesso giudice di primo grado ha riconosciuto la sussistenza di una diversità tra i beni ricevuti dall'attrice e quelli ordinati” (cfr. pag. 12 atto di appello) deduzione questa che non può che ritenersi errata, in quanto apodittica, contraddittoria e priva di concludenza) - ha, per quanto qui rileva, condivisibilmente affermato che:
“Nel caso in esame, non è dato riscontrare una simile pattuizione né nella documentazione agli atti né nelle risultanze della prova testimoniale.
In particolare, nessuno degli ordini provenienti dalla (erroneamente indicata CP_4 CP_2
[...
contiene un espresso riferimento alla reazione al fuoco classe 2, pur presentando una elencazione estremamente analitica delle caratteristiche dei singoli articoli commissionati alla creditrice opposta (ivi comprese le varie classi di “resistenza al vento” documenti 24-25- 26-27-28 delle produzioni di parte attrice).
I riferiti esiti dell'esame che il Tribunale ha condotto sugli ordini della trovano Parte_1 Contr conferma estendendo l'indagine alle fatture della ed alle dichiarazioni CE (i c.d. CP_2 rilasciate dalla società venditrice, posto che pure in tali documenti non compare alcun riferimento alla “reazione al fuoco classe 2”. (cfr. “copia ordini DOP fatture” doc. 3, fascicolo Co di primo grado ).
Parte appellante sostiene tuttavia che il contenuto dell'accordo contrattuale debba ritenersi integrato dai listini prezzi della nei quali risulta tra le caratteristiche degli articoli in CP_2 vendita, anche la “reazione al fuoco classe 2”.
L'argomento non è condivisibile.
L'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto mediante eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, non trova infatti agli atti alcuna giustificazione.
5 Il Tribunale ha esaminato il rilievo qui riproposto valutandolo “Non meritevole di accoglimento, in tale prospettiva, risulta l'argomentazione di parte attrice secondo cui la mancata menzione della “reazione al fuoco classe 2” degli ordini provenienti da Parte_1 testimonierebbe l'implicita inclusione di tale caratteristica in tutti gli ordini commissionati alla l'affermazione - oltre a tradursi in un sostanziale aggiramento dell'onere della CP_2 prova – è priva di qualsiasi riscontro sul piano istruttorio ed è stata contraddetta dalle dichiarazioni rese, in sede di prova testimoniale, dal teste il quale ha Testimone_1 affermato che la resistenza al fuoco, comportando un incremento del prezzo di vendita, doveva essere espressamente richiesta dall'acquirente (verbale del 28.07.2021)”.
La Corte rileva inoltre che se la considerava così importante, addirittura essenziale, Parte_1 la caratteristica che i teli in PVC delle porte oggetto della fornitura avessero “reazione al fuoco classe 2”, al punto da sostenere la sussistenza di una vendita di aliud pro alio, non si spiega perché la stessa non abbia trovato specifica menzione nell'ordine di acquisto che la Pt_1
[... ha effettuato, tanto più considerato che l'ordine di acquisto contiene “una elencazione estremamente analitica delle caratteristiche dei singoli articoli commissionati alla creditrice opposta”, come sottolineato dal Giudice di primo grado.
In applicazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico;
posto quindi che le specifiche dei prodotti oggetto del
Contratto devono considerarsi esclusivamente quelle indicate nella conferma d'ordine ovvero nella fattura mentre i listini, alla stregua di qualsiasi altra descrizione o illustrazione contenuta in cataloghi anche se editi dalla parte venditrice, non possono che ritenersi presentazioni di carattere generale ed il contenuto degli stessi, non può essere ritenuto vincolante per i contraenti se non in presenza di specifico richiamo nell'ordine di acquisto e nella relativa fattura, qui mancanti, ovvero, nel caso di vendita alla quale rimanda l'art. 1522 c.c., di cui, tuttavia, qui non ricorrono i presupposti per l'applicabilità.
Stabilito quindi che la caratteristica della “reazione al fuoco classe 2” di cui la Parte_1 lamenta la mancanza non ha costituito oggetto della comune volontà dei contraenti e che la stessa costituisce l'unica pretesa difformità o vizio contestato dalla alla Parte_1 CP_2 deve escludersi che la merce venduta da quest'ultima risulti affetta da difformità e/o vizi riconducibili alla garanzia ex art. 1490 c.c. o, a maggior ragione, renda i beni venduti un aliud pro alio perché completamente diversi da quelli pattuiti.
Quanto esposto esonera dallo scrutinio sulla tempestività della denuncia e sull'applicabilità della disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. .
Anche la domanda di annullamento del contratto di vendita ex art. 1439 c.c., rileva il Collegio, non può prescindere dall'accertamento di ciò che ha formato oggetto di pattuizione tra le parti.
Vale tuttavia osservare che questo capo della sentenza è ben argomentato dal primo Giudice il quale ha spiegato “che non sussiste alcuna prova che abbia tenuto condotte idonee ad CP_2 essere classificate come artificio e/o raggiro non potendosi ritenere tale la mera inclusione, nel catalogo di vendita predisposto dalla società convenuta, di un'informazione non rispondente alla realtà: qualsiasi interpretazione in senso contrario, infatti, determinerebbe una illegittima sovrapposizione tra la disciplina di cui agli articoli 1490 e ss. e quella degli artt. 1439 e ss. c.c.”
6 Il Tribunale ha posto altresì in rilievo che la in quanto operatore professionale del Parte_1 settore, era “tenuta ad adottare un livello di diligenza superiore a quello di un semplice consumatore privato” il che, merita osservare, risulta incompatibile con il fatto che la Pt_1
[... non si sia accorta per anni dell'assenza di documentazione certificatoria per la difformità che lamenta, ossia la “reazione al fuoco classe 2” e non abbia ritenuto di verificare il codice corrispondente che deve essere impresso sui teli delle porte vendute, (come prescritto dall'art. 2 del D.M. 25.06.84 - cfr. memoria ex art. 183 VI co. n. 1) ed è, perciò, facilmente Pt_1 riconoscibile con un esame superficiale condotto con la dovuta diligenza al momento del ricevimento della cosa mobile acquistata e che, ancora, la abbia fornito le porte Parte_1 acquistate dalla ai propri clienti per anni senza ricevere reclami perché prive di CP_2
“reazione al fuoco classe 2” in quanto ciò induce a ritenere che le “porte rapide munite di chiusura in telo di poliestere spalmato in PVC” fornite dalla alla fossero CP_2 Parte_1 idonee all'uso al quale erano destinate.
Il quinto ed il sesto motivo d'appello possono essere esaminati unitariamente.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non ha svolto l'attività istruttoria richiesta dalla con la propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c che secondo Parte_1 l'appellante, era finalizzata “a fornire al giudicante gli elementi necessari alla quantificazione della pretesa risarcitoria” (cfr. pag. 37 atto di appello) mentre con il sesto la si Parte_1 duole del mancato riconoscimento del risarcimento dei danni.
Entrambi i motivi risultano assorbiti dal preliminare ed assorbente accertamento che non Co sussiste un inadempimento della da cui far conseguire un risarcimento dei danni.
Con il settimo motivo di gravame, infine, l'appellante impugna il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite adottato dal Tribunale, che le ha poste interamente a carico della in quanto “il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla Parte_1 convenuta in opposizione non determina la sussistenza di un'ipotesi di soccombenza virtuale, attesa la sua reiezione in rito e l'esigenza di far riferimento, per la determinazione dell'originario thema decidendum, al momento della presentazione del ricorso in sede monitoria”
Il motivo è inammissibile.
La censura si è limitata ad indicare il capo impugnato, senza formulare specifiche critiche dirette a contraddirne e ad infirmarne la motivazione, né individuare le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, non avendo enunciato, in particolare, le ragioni per le quali il giudice di primo grado avrebbe erroneamente deciso sul punto, sicché il motivo di gravame, non essendo conforme alla finalità sottesa all'art. 342, co 1, c.p.c., risulta inammissibile.
Al rigetto dell'appello proposto, consegue la condanna di parte appellante in favore di parte appellata, al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio che si liquidano applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 520,01 ed 1milione, ai valori minimi, temendo conto che, in sede di gravame, non è stata svolta attività istruttoria e così in complessivi € 9.256,00= distinti come segue: per la “Fase di studio” € 2.853,00=, introduttiva € 1659,00=, decisionale € 4.256,00=, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
7
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_2 avverso la sentenza del tribunale di Asti n. 393/2022, pubblicata in data 26.05.2022 e notificata il 28.06.2022,
- Respinge l'impugnazione;
- Condanna parte appellante, a rifondere alla le spese del gravame che liquida, CP_2 come esposto in motivazione, in complessivi € 9.256,00=, oltre rimborso forfettario stabilito nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, CPA ed IVA se dovuta.
- Ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 10 luglio 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 1084/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA: in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentate e Parte_1 CP_1 difesa dall'Avv. Stefano Ponchione del Foro di Asti, con studio in P.zza Prunotto Urbano n. 5 ed elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore con domicilio digitale
, in virtù di procura allegata all'atto di citazione Email_1 d'appello. Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante p.t. signor Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Vercelli del Foro di Asti, con studio ad Alba
[...]
(CMN) Via vittorio Emanuele II, n. 4 elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore con domicilio digitale Email_2
Appellata
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 28 febbraio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del presente appello, così provvedere: in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova dedotti dalla in occasione del giudizio di primo Parte_1 grado, su cui la stessa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni e in relazione ai
1 quali il Tribunale di Asti si è riservato di provvedere nel corso dell'ordinanza del 22.10.2019 all'esito dell'istruttoria ivi ammessa;
in ogni caso, nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 393/2022 resa dal Tribunale Ordinario di Asti, in persona del dottor Giuseppe Amoroso, datata 10.05.2022, pubblicata il successivo 26.05.2022 (r.g. n. 2212/2018) e notificata il 28.06.2022 e, per l'effetto, così provvedere:
- revocare e/o annullare e/o, in ogni caso, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato tanto in fatto quanto in diritto.
- In via riconvenzionale, in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare il grave inadempimento imputabile alla in relazione alle compravendite CP_2 intercorse dall'anno 2012 e sino all'anno 2018 tra la e la Parte_1 CP_2 configurante la consegna di aliud pro alio, dichiarando per l'effetto risolti i contratti di compravendita suddetti e, conseguentemente,
- dichiarare tenuta e condannare la al pronto ed immediato risarcimento dei CP_2 danni tutti, patiti e patiendi dalla che si quantificano in euro 955.424,00 Parte_1
o nella veriore altra somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio o che il giudice riterrà di quantificare, se del caso anche in via equitativa;
in via subordinata,
- accertare e dichiarare il grave inadempimento imputabile alla in relazione CP_2 alle compravendite intercorse nell'anno 2012 e sino all'anno 2018 tra la Parte_1
e la tale da determinare la consegna di materiale privo di qualità essenziali, CP_2 dichiarando risolti i contratti di compravendita suddetti e, per l'effetto,
- considerare la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. alla luce dell'atteggiamento doloso posto in essere da controparte nella conclusione dei contratti intercorsi con la esponente e la tempestiva denuncia effettuata dalla Pt_1
[...]
- dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la al pronto ed immediato CP_2 risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi, dalla che si quantificano Parte_1 in euro 955.424,00 o nella veriore altra somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio o che il giudice riterrà di quantificare, se del caso anche in via equitativa;
in via di ulteriore subordine, considerato il dolo imputabile a controparte ai sensi dell'art.
1439 c.c.,
- annullare i contratti di compravendita intercorsi tra la e la a Parte_1 CP_2 far data dall'anno 2012 e sino all'anno 2018, dichiarando tenuta e conseguentemente condannando quest'ultima al pronto ed immediato risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla che si quantificano in euro 955.424,00 o nella veriore Parte_1 altra somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio o che il giudice riterrà di quantificare, se del caso anche in via equitativa.
Con vittoria di spese del primo e del presente grado di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− rigettare le domande avversarie e confermare integralmente la sentenza n. 393/2022 resa dal Tribunale di Asti nel giudizio R.G. 2212/2018 in data 10.05.2022 e pubblicata il
26.05.2022;
IN VIA ISTRUTTORIA
2 − respingere l'istanza di parte appellante con cui si insta per l'integrazione dell'istruttoria in quanto la causa è già stata ampiamente istruita nel giudizio di prime cure;
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di ammettere le istanze istruttorie formulate ex adverso, ammettersi le prove per interrogatorio formale e per testimoni dedotte nelle memorie istruttorie di primo grado, nonché sui capitoli avversari eventualmente ammessi;
− in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, Iva e Cpa di legge”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n° 593/2018 il Tribunale di Asti ingiungeva alla di pagare Parte_1 alla la somma di euro 41.203,84, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. CP_2
Il credito ingiunto afferiva alla fornitura di porte rapide munite di chiusura in telo di poliestere spalmato in PVC oggetto della fattura n. 46 emessa da in data 31.01.2018. CP_2
Avverso il succitato provvedimento monitorio, proponeva opposizione la Parte_1 chiedendo la revoca del decreto adducendo in via principale che la merce fornita dalla CP_2 difettava del requisito della “reazione al fuoco classe 2”, che era qualità annoverata tra quelle elencate nel listino prezzi di per l'anno 2017, con ciò integrando la sussistenza di una CP_2 ipotesi di aliud pro alio.
In subordine la società eccepiva a) l'applicabilità della disciplina in materia di vizi Pt_1 della cosa venduta, dettata dall'art. 2491 cod. civ., che fa decorrere il termine di prescrizione del diritto di credito, dal giorno della scoperta qualora il debitore occulti dolosamente l'esistenza di una situazione di debito – costituita, come nel caso in esame, da un'inadempienza contrattuale e b) l'annullabilità del contratto intercorso con la per dolo ex art. 1439 cod. CP_2 civ. stante l'occultamento fraudolento da parte della venditrice dei vizi della merce venduta che avrebbe impedito alla di avvedersi dell'acquisto di articoli non rispondenti ai Parte_1 suoi bisogni.
La inoltre, chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione di tutti i contratti Parte_1 intercorsi con la dal 2012 sino al marzo 2018, e la sua condanna al risarcimento dei CP_2 danni subiti e subendi, che quantificava in euro 955.424,00.
La si costituiva in giudizio e resisteva alle domande della opponente evidenziando che CP_2 la “reazione al fuoco classe 2” non era mai stata oggetto di esplicita richiesta negli ordini provenienti dalla che la avrebbe potuto avvedersi agevolmente della Parte_1 Parte_1 assenza della “reazione al fuoco classe 2” mancando il relativo marchio di certificazione europea sui teli forniti dalla CP_2
La spiegava a sua volta domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della CP_2 Pt_1
[... al pagamento dell'ulteriore domma di euro 98.270,82 relativa a due fatture insolute, la n. 145/18 del 28.02.2018, dell'importo di euro 89.133,54 e la n. 255/18, del 31.03.2018, dell'importo di euro 19.204,78.
L'istruttoria si sostanziava nella produzione di documentazione conferente e nell'assunzione di prova per testi;
all'esito della stessa, precisate le conclusioni e decorsi i termini concessi ex art. 190 c.p.c., il Tribunale decideva la causa con sentenza n° 393/22, pubblicata in data 26.05.2022 e notificata in data 28 luglio 2022, statuendo il rigetto dell'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 593/2018, Parte_1
3 emesso dal Tribunale di Asti in data 30.04.2018, nonchè il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e di ogni altra domanda e/o istanza proposta dalla stessa.
Dichiarava quindi inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in opposizione e condannava la soccombente alla rifusione delle spese CP_2 Parte_1 processuali che liquidava in euro 27.804,04 per compensi, oltre spese generali, iva ed accessori di legge.
Avverso tale sentenza, notificata in data 28.06.2022, la ha interposto appello con Parte_1 atto notificato in data 28.07.2022, prospettando sette motivi di censura.
Con il primo motivo, l'appellante denuncia una erronea valutazione dei presupposti in fatto per aver il primo Giudice ritenuto la decaduta dal diritto di far valere la garanzia Parte_1 per i vizi della cosa venduta e/o mancanza delle qualità promesse.
Con il secondo, lamenta una erronea valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto inapplicabile l'istituto dell'aliud pro alio.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante contesta l'inapplicabilità della disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., affermata dalla sentenza impugnata.
Con il quarto motivo, la censura l'inapplicabilità della disciplina del dolo di cui Parte_1 all'art.1439 c.c., ritenuta dalla sentenza impugnata.
Con il quinto motivo, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia provveduto sulla richiesta formulata dalla stessa con la memoria ex art. 183 VI co. n. 2, di ammissione dei mezzi istruttori sui quali si era riservato di provvedere all'esito delle prove ammesse con l'ordinanza del 22.10.2019.
Con il sesto motivo si duole del mancato accoglimento, anche solo parziale, dei danni patiti.
Con il settimo motivo, l'appellante impugna il capo relativo al regolamento delle spese di lite.
Parte appellata si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 28.02.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
*** *** *** I primi quattro motivi, suscettibili di esame congiunto per la loro connessione, sono infondati.
Deve antecedere l'esame sulla tempestività della denuncia e delle altre censure, appurare se l'obbligazione contrattuale della prevedesse o meno che la merce venduta alla CP_2 Pt_1
[...
costituita da “porte rapide munite di chiusura in telo di poliestere spalmato di PVC”, dovesse avere come qualità necessaria, la “reazione al fuoco classe 2” e se questo fosse stato contemplato, da entrambe le parti nella negoziazione, ciò in rapporto all'art. 1490 c.c., a norma del quale: “ Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
4 Parte appellata lo ha contestato sin dalla comparsa di costituzione in primo grado (cfr. pag. 7 della sentenza n. 1).
La Corte osserva che i contratti di compravendita in esame si sono sempre perfezionati ai sensi dell'art. 1326 c.c., con “ordine” della trasmesso via fax o via posta elettronica, a cui Pt_1 ha fatto seguito l'accettazione della proposta da parte della mediante l'invio della CP_2 fattura unitamente alla dichiarazione di conformità CE (c.d. DOP); questi i documenti, quindi, in cui la volontà negoziale delle parti si è cristallizzata.
Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, ai sensi dell'art. 1362 e ss. c.c., il primo e principale strumento ermeneutico è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo chiaro ed immediato dalle espressioni utilizzate. Con la precisazione che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato considerando le singole clausole in correlazione tra loro a norma dell'art. 1363 c.c. (cfr. Cass. 14206/14).
Applicando tale canone per accertare se la fornitura di “porte rapide munite di chiusura in telo di poliestere spalmato di PVC” dovesse avere nelle intenzioni delle parti come qualità necessaria, la “reazione al fuoco classe 2” o, quantomeno, che la particolare utilizzazione della cose vendute giustificasse tale specifica qualità della merce, deve rilevarsi che la sentenza impugnata - (pur esprimendosi in maniera equivoca, tale cioè da indurre parte appellante a ritenere che “lo stesso giudice di primo grado ha riconosciuto la sussistenza di una diversità tra i beni ricevuti dall'attrice e quelli ordinati” (cfr. pag. 12 atto di appello) deduzione questa che non può che ritenersi errata, in quanto apodittica, contraddittoria e priva di concludenza) - ha, per quanto qui rileva, condivisibilmente affermato che:
“Nel caso in esame, non è dato riscontrare una simile pattuizione né nella documentazione agli atti né nelle risultanze della prova testimoniale.
In particolare, nessuno degli ordini provenienti dalla (erroneamente indicata CP_4 CP_2
[...
contiene un espresso riferimento alla reazione al fuoco classe 2, pur presentando una elencazione estremamente analitica delle caratteristiche dei singoli articoli commissionati alla creditrice opposta (ivi comprese le varie classi di “resistenza al vento” documenti 24-25- 26-27-28 delle produzioni di parte attrice).
I riferiti esiti dell'esame che il Tribunale ha condotto sugli ordini della trovano Parte_1 Contr conferma estendendo l'indagine alle fatture della ed alle dichiarazioni CE (i c.d. CP_2 rilasciate dalla società venditrice, posto che pure in tali documenti non compare alcun riferimento alla “reazione al fuoco classe 2”. (cfr. “copia ordini DOP fatture” doc. 3, fascicolo Co di primo grado ).
Parte appellante sostiene tuttavia che il contenuto dell'accordo contrattuale debba ritenersi integrato dai listini prezzi della nei quali risulta tra le caratteristiche degli articoli in CP_2 vendita, anche la “reazione al fuoco classe 2”.
L'argomento non è condivisibile.
L'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto mediante eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, non trova infatti agli atti alcuna giustificazione.
5 Il Tribunale ha esaminato il rilievo qui riproposto valutandolo “Non meritevole di accoglimento, in tale prospettiva, risulta l'argomentazione di parte attrice secondo cui la mancata menzione della “reazione al fuoco classe 2” degli ordini provenienti da Parte_1 testimonierebbe l'implicita inclusione di tale caratteristica in tutti gli ordini commissionati alla l'affermazione - oltre a tradursi in un sostanziale aggiramento dell'onere della CP_2 prova – è priva di qualsiasi riscontro sul piano istruttorio ed è stata contraddetta dalle dichiarazioni rese, in sede di prova testimoniale, dal teste il quale ha Testimone_1 affermato che la resistenza al fuoco, comportando un incremento del prezzo di vendita, doveva essere espressamente richiesta dall'acquirente (verbale del 28.07.2021)”.
La Corte rileva inoltre che se la considerava così importante, addirittura essenziale, Parte_1 la caratteristica che i teli in PVC delle porte oggetto della fornitura avessero “reazione al fuoco classe 2”, al punto da sostenere la sussistenza di una vendita di aliud pro alio, non si spiega perché la stessa non abbia trovato specifica menzione nell'ordine di acquisto che la Pt_1
[... ha effettuato, tanto più considerato che l'ordine di acquisto contiene “una elencazione estremamente analitica delle caratteristiche dei singoli articoli commissionati alla creditrice opposta”, come sottolineato dal Giudice di primo grado.
In applicazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico;
posto quindi che le specifiche dei prodotti oggetto del
Contratto devono considerarsi esclusivamente quelle indicate nella conferma d'ordine ovvero nella fattura mentre i listini, alla stregua di qualsiasi altra descrizione o illustrazione contenuta in cataloghi anche se editi dalla parte venditrice, non possono che ritenersi presentazioni di carattere generale ed il contenuto degli stessi, non può essere ritenuto vincolante per i contraenti se non in presenza di specifico richiamo nell'ordine di acquisto e nella relativa fattura, qui mancanti, ovvero, nel caso di vendita alla quale rimanda l'art. 1522 c.c., di cui, tuttavia, qui non ricorrono i presupposti per l'applicabilità.
Stabilito quindi che la caratteristica della “reazione al fuoco classe 2” di cui la Parte_1 lamenta la mancanza non ha costituito oggetto della comune volontà dei contraenti e che la stessa costituisce l'unica pretesa difformità o vizio contestato dalla alla Parte_1 CP_2 deve escludersi che la merce venduta da quest'ultima risulti affetta da difformità e/o vizi riconducibili alla garanzia ex art. 1490 c.c. o, a maggior ragione, renda i beni venduti un aliud pro alio perché completamente diversi da quelli pattuiti.
Quanto esposto esonera dallo scrutinio sulla tempestività della denuncia e sull'applicabilità della disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. .
Anche la domanda di annullamento del contratto di vendita ex art. 1439 c.c., rileva il Collegio, non può prescindere dall'accertamento di ciò che ha formato oggetto di pattuizione tra le parti.
Vale tuttavia osservare che questo capo della sentenza è ben argomentato dal primo Giudice il quale ha spiegato “che non sussiste alcuna prova che abbia tenuto condotte idonee ad CP_2 essere classificate come artificio e/o raggiro non potendosi ritenere tale la mera inclusione, nel catalogo di vendita predisposto dalla società convenuta, di un'informazione non rispondente alla realtà: qualsiasi interpretazione in senso contrario, infatti, determinerebbe una illegittima sovrapposizione tra la disciplina di cui agli articoli 1490 e ss. e quella degli artt. 1439 e ss. c.c.”
6 Il Tribunale ha posto altresì in rilievo che la in quanto operatore professionale del Parte_1 settore, era “tenuta ad adottare un livello di diligenza superiore a quello di un semplice consumatore privato” il che, merita osservare, risulta incompatibile con il fatto che la Pt_1
[... non si sia accorta per anni dell'assenza di documentazione certificatoria per la difformità che lamenta, ossia la “reazione al fuoco classe 2” e non abbia ritenuto di verificare il codice corrispondente che deve essere impresso sui teli delle porte vendute, (come prescritto dall'art. 2 del D.M. 25.06.84 - cfr. memoria ex art. 183 VI co. n. 1) ed è, perciò, facilmente Pt_1 riconoscibile con un esame superficiale condotto con la dovuta diligenza al momento del ricevimento della cosa mobile acquistata e che, ancora, la abbia fornito le porte Parte_1 acquistate dalla ai propri clienti per anni senza ricevere reclami perché prive di CP_2
“reazione al fuoco classe 2” in quanto ciò induce a ritenere che le “porte rapide munite di chiusura in telo di poliestere spalmato in PVC” fornite dalla alla fossero CP_2 Parte_1 idonee all'uso al quale erano destinate.
Il quinto ed il sesto motivo d'appello possono essere esaminati unitariamente.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non ha svolto l'attività istruttoria richiesta dalla con la propria memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c che secondo Parte_1 l'appellante, era finalizzata “a fornire al giudicante gli elementi necessari alla quantificazione della pretesa risarcitoria” (cfr. pag. 37 atto di appello) mentre con il sesto la si Parte_1 duole del mancato riconoscimento del risarcimento dei danni.
Entrambi i motivi risultano assorbiti dal preliminare ed assorbente accertamento che non Co sussiste un inadempimento della da cui far conseguire un risarcimento dei danni.
Con il settimo motivo di gravame, infine, l'appellante impugna il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite adottato dal Tribunale, che le ha poste interamente a carico della in quanto “il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla Parte_1 convenuta in opposizione non determina la sussistenza di un'ipotesi di soccombenza virtuale, attesa la sua reiezione in rito e l'esigenza di far riferimento, per la determinazione dell'originario thema decidendum, al momento della presentazione del ricorso in sede monitoria”
Il motivo è inammissibile.
La censura si è limitata ad indicare il capo impugnato, senza formulare specifiche critiche dirette a contraddirne e ad infirmarne la motivazione, né individuare le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, non avendo enunciato, in particolare, le ragioni per le quali il giudice di primo grado avrebbe erroneamente deciso sul punto, sicché il motivo di gravame, non essendo conforme alla finalità sottesa all'art. 342, co 1, c.p.c., risulta inammissibile.
Al rigetto dell'appello proposto, consegue la condanna di parte appellante in favore di parte appellata, al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio che si liquidano applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 520,01 ed 1milione, ai valori minimi, temendo conto che, in sede di gravame, non è stata svolta attività istruttoria e così in complessivi € 9.256,00= distinti come segue: per la “Fase di studio” € 2.853,00=, introduttiva € 1659,00=, decisionale € 4.256,00=, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_2 avverso la sentenza del tribunale di Asti n. 393/2022, pubblicata in data 26.05.2022 e notificata il 28.06.2022,
- Respinge l'impugnazione;
- Condanna parte appellante, a rifondere alla le spese del gravame che liquida, CP_2 come esposto in motivazione, in complessivi € 9.256,00=, oltre rimborso forfettario stabilito nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, CPA ed IVA se dovuta.
- Ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 10 luglio 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
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