Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 231/2025 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1
MATTU GIOVANNI MICHELE
RICORRENTE
CONTRO
, titolare dell'omonima ditta, con l'avv. METTA SABRINA e l'avv. CP_1
PICA FABIANA
CONVENUTA
Causa in punto di risoluzione contrattuale, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.1.2025 premesso di aver concesso in Parte_1
locazione finanziaria con contratto I2/142635 dell'11.1.2014 alla convenuta un locale commerciale con annesso cortile di pertinenza in Oristano, Frazione Massama, censito
22.5.2024 inoltrata all'utilizzatrice, e di aver inutilmente esperito il procedimento di mediazione. Ha così chiesto di dichiarare risolto (o in subordine di risolvere ex art. 1453 c.c.) il contratto e di condannare la controparte alla restituzione dei beni che ne hanno costituito oggetto.
Si è costituita la convenuta che ha resistito alle domande avversarie, eccependo la nullità per genericità della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 delle condizioni generali di contratto con conseguente sua inefficacia e contestando la sussistenza dei presupposti per la risoluzione di cui all'art. 1453 c.c., stante la carenza di legittimazione attiva della ricorrente che ha ceduto il contratto di locazione finanziaria posto a fondamento del ricorso. Ha poi affermato la non correttezza dell'importo asseritamente dovuto, in quanto il tasso di interesse applicato non avrebbe tenuto conto della riduzione di cui all'art. 6 della scrittura integrativa del contratto di leasing, inutilmente più volte sollecitata tanto che, in assenza di qualsivoglia riscontro, sono stati interrotti i pagamenti. Ha dunque contestato anche la sussistenza della gravità dell'adempimento, necessario ai fini della risoluzione.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, previa breve discussione orale, è approdata alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Le domande di cui al ricorso sono fondate e meritano integrale accoglimento.
Va anzitutto considerato che per stratificata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
3689 del 2025, 1080 del 2020 e 13685 del 2019) il creditore che agisce per la risoluzione del contratto e/o la condanna all'adempimento e/o il risarcimento dei danni da questo derivante è tenuto solo a dimostrare il titolo negoziale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore che è il soggetto tenuto a dimostrare di aver compiutamente e tempestivamente eseguito la sua prestazione. Ora, queste essendo le regole che sovrintendono la ripartizione degli oneri probatori, si osserva come con la produzione del contratto n. I2/142635 e il rogito dell'11.11.2014 (da cui si evince che i beni sono stati direttamente consegnati all'utilizzatrice: vedi art. 3) la ricorrente abbia adeguatamente provato l'origine contrattuale del diritto di credito al pagamento dei canoni, senza che la controparte abbia offerto la dimostrazione dell'adempimento.
Quanto, poi, alle specifiche contestazioni della convenuta si deve osservare come nel delineare la clausola risolutiva espressa l'art. 12 delle condizioni generali di contratto abbia fatto specifico riferimento alle obbligazioni, il cui inadempimento (anche solo parziale) avrebbe legittimato la contraente ad avvalersene, richiamando espressamente le prestazioni previste a carico dell'utilizzatrice dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 10 ed 11. Non
è, dunque, condivisibile la censura di nullità della clausola.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva fondata sulla previsione di cui all'art. 5 dell'accordo integrativo, con cui si dà atto del ricorso da parte della ricorrente per l'acquisto dei beni concessi in leasing alla provvista fornita da BEI, divenuta cessionaria pro solvendo dei crediti per canoni (che sarebbero stati comunque incassati in nome e per conto della mutuante da , sempre dunque legittimata a Parte_1
pretenderli), la stessa non può ritenersi ostativa al riconoscimento delle pretese della ricorrente che ha certamente ceduto il credito, ma non anche il contratto, rimanendo dunque titolare delle azioni contrattuali (come quella di risoluzione dichiarativa o costitutiva) che, d'altronde, sarebbero precluse alla mera cessionaria dei crediti.
Nemmeno può escludersi l'inadempimento atto a giustificare la risoluzione sulla scorta della previsione di cui all'art. 6 della scrittura integrativa relativa alla misura degli interessi: l'eventuale inadempimento all'obbligazione assunta da di Parte_1
ridurne il tasso non ha comunque per nulla inciso sulla prestazione di pagare regolarmente e integralmente il canone per capitale.
Conclusivamente, in presenza di un così grave e conclamato inadempimento e in conformità alla previsione di cui all'art. 13 delle condizioni di contratto parte ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto con missiva ricevuta dalla controparte in data 22.5.2024. Può, dunque, affermarsi che per effetto dell'esercizio di tale facoltà il contratto si è risolto a quella data e da tale risoluzione non può che derivare la condanna di titolare CP_1
dell'omonima ditta, all'immediata restituzione in favore di dei beni Parte_1
che ne hanno costituito oggetto.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo (senza la maggiorazione per i collegamenti ipertestuali, non concretamente utilizzabili), seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara risolto alla data del 22.5.2024 il contratto I2/142635 dell'11.11.2014 per grave inadempimento di titolare dell'omonima ditta;
CP_1
- condanna titolare dell'omonima ditta, all'immediato rilascio in favore CP_1
di dell'immobile costituito da locale commerciale con annesso Parte_1
cortile di pertinenza nel Comune di Oristano, Frazione Massama, ad angolo tra la Via
Casalini e la Via Carlo Emanuele, censito al NCEU al Foglio 6 col mappale 768 sub 1
e mappale 769 sub 1 area urbana di mq. 80;
-- condanna titolare dell'omonima ditta, alla rifusione in favore di CP_1
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese Parte_1
vive per Euro 545,00, rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 14.5.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella