TRIB
Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2019
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta congiunte ed hanno concluso chiedendo pronuncia di cessata materia del contendere;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e
127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Alessia Annunziata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 164/2019 promossa da:
pagina 1 di 4 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RIZZO ERMANNO e dell'avv. , elettivamente domiciliato Parte_1 presso i predetti difensori;
ERMANNO RIZZO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
RIZZO ERMANNO e dell'avv. , elettivamente domiciliato Parte_1 presso i predetti difensore
ATTORI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. MELONE ADELE, elettivamente domicilia to presso il predetto difensore
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso perché il Tribunale volesse pronunci are cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
All'udienza del 22/4/2025, sostituita con il deposito di n ote scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante il deposito di note congiunte, davano atto di essere addivenute ad un accordo e di avere, pertanto, bonariamente pagina 2 di 4 composto la lite, alle condizioni di cui alle note stesse. La causa veniva, pertanto, rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, in occasione dell'udienza, parimenti sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano quanto rappresentato.
Al riguardo occorre, dunque, considerare che, affinché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere , occorre il sopraggiungere di una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse: in presenza di siffatte condizioni, al Giudice non resta che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal Codice di rito.
Ciò posto, nella fattispecie concreta, con le note depositate in sostituzione d'udienza del 22/4/2025, i difensori di parte opponente e parte opposta hanno rappresentato che i loro assistiti avevano raggiunto un accordo transattivo per la definizione della presente controversia , precipuamente evidenziando i termini di composizione della lite.
Di conseguenza, questo Giudice ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacificamente intervenuto, tra le parti, un accordo transattivo in merito alle spettanze dovute , anche alla luce della successiva conferma, di fatto avven uta con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 6/5/2025.
Dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere scaturisce altresì la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 407/2018 del 29/10/2018.
Dunque, venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si rende necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore pagina 3 di 4 decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”.
Tuttavia, nell'ambito del predetto accordo, le parti hanno inteso disciplinare anche l'aspetto inerente alle spese di lite, chiedendone, infatti,
l'integrale compensazione, ragione per cui il Tribunale recepisce , sotto questo punto di vista, la volontà espressa dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni divers a istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 407/2018 del 29/19/2018.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
21 giugno 2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta congiunte ed hanno concluso chiedendo pronuncia di cessata materia del contendere;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e
127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Alessia Annunziata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 164/2019 promossa da:
pagina 1 di 4 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RIZZO ERMANNO e dell'avv. , elettivamente domiciliato Parte_1 presso i predetti difensori;
ERMANNO RIZZO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
RIZZO ERMANNO e dell'avv. , elettivamente domiciliato Parte_1 presso i predetti difensore
ATTORI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. MELONE ADELE, elettivamente domicilia to presso il predetto difensore
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso perché il Tribunale volesse pronunci are cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
All'udienza del 22/4/2025, sostituita con il deposito di n ote scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante il deposito di note congiunte, davano atto di essere addivenute ad un accordo e di avere, pertanto, bonariamente pagina 2 di 4 composto la lite, alle condizioni di cui alle note stesse. La causa veniva, pertanto, rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, in occasione dell'udienza, parimenti sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano quanto rappresentato.
Al riguardo occorre, dunque, considerare che, affinché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere , occorre il sopraggiungere di una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse: in presenza di siffatte condizioni, al Giudice non resta che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal Codice di rito.
Ciò posto, nella fattispecie concreta, con le note depositate in sostituzione d'udienza del 22/4/2025, i difensori di parte opponente e parte opposta hanno rappresentato che i loro assistiti avevano raggiunto un accordo transattivo per la definizione della presente controversia , precipuamente evidenziando i termini di composizione della lite.
Di conseguenza, questo Giudice ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacificamente intervenuto, tra le parti, un accordo transattivo in merito alle spettanze dovute , anche alla luce della successiva conferma, di fatto avven uta con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 6/5/2025.
Dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere scaturisce altresì la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 407/2018 del 29/10/2018.
Dunque, venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si rende necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore pagina 3 di 4 decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”.
Tuttavia, nell'ambito del predetto accordo, le parti hanno inteso disciplinare anche l'aspetto inerente alle spese di lite, chiedendone, infatti,
l'integrale compensazione, ragione per cui il Tribunale recepisce , sotto questo punto di vista, la volontà espressa dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni divers a istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 407/2018 del 29/19/2018.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
21 giugno 2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 4 di 4