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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr.ssa Maura Barberis Consigliere rel ing. Coffano Michele Luigi Componente tecnico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1528/2024 promossa in primo grado
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA PINO RAJNA N.
1- SONDRIO presso lo studio dell'Avv.
ENRICO MUFFATTI, che la rappresenta e difende come da delega in atti
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 10 Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, che lo rappresenta e difende ex lege
RESISTENTE
e
, elettivamente domiciliata in IL piazza Città di Controparte_2
Lombardia n.1 presso l'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv.
ALESSANDRA ZIMMITTI come da delega in atti
TERZA CHIAMATA
e
, elettivamente domiciliato in VIA SAN Controparte_3
BARNABA N.30 - MILANO presso lo studio dell'Avv. ANGELA SARLI, rappresentato e difeso dall'Avv. LORENZO SPALLINO del foro di Como come da delega in atti
TERZO INTERVENUTO
avente ad oggetto: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche
sulle seguenti conclusioni:
Per “ Nel merito: voglia il Tribunale Regionale Parte_1 delle Acque Pubbliche accertare e dichiarare che, per le ragioni descritte e comprovate in atti, sono di proprietà della ricorrente l'area distinta ai mappali nn. 345, 346, Parte_1 347, 348 a F. 77 del Comune di LF (SO), nonché l'area non accatastata, descritta ed individuata nella planimetria prodotta da come doc. n. 1 ed ivi Parte_1 evidenziata in bianco / rosso tratteggiato, per complessivi mq. 2762, salvo miglior misurazione in corso di giudizio, ordinando ai competenti Uffici di procedere all'accatastamento per la parte di area che ne è priva e ordinando altresì la trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
In via istruttoria: voglia il Tribunale adito, ammettere i seguenti capitoli di prova, sui quali saranno chiamati a testimoniare i soggetti di cui infra:
pagina 2 di 10 1. “Vero che a far tempo dal 1937 e residenti a [...] Parte_3
Forni, prima, i loro successori poi, fino al 1973, hanno coltivato a pascolo e prato i mappali situati a sud del numero 265 a F. 77 del Comune di , tra detto mappale e sino all'argine del torrente CP_3
Frodolfo, sia nella parte tratteggiata di cui ai documenti 1c e 1d prodotti da Parte_1 con l'atto di citazione, che si mostrano al teste, che nell'area rappresentata nel doc. n. 11 prodotto
[...] dal Comune di , tra i capannone a nord e l'argine del fiume a sud, ove nel documento sono CP_3 indicate, tra l'altro, le gru metalliche, l'impianto mobile di betonaggio, i container metallici, la vasca di decantazione e le baracche metalliche di cantiere, documento che pure si mostra al teste”. 2.“Vero che nell'anno 1973 i fratelli eredi di e , in particolare Pt_2 Parte_2 Parte_3
, affittarono a e i terreni e le aree descritte Persona_1 Parte_4 Parte_5 nel capitolo precedente e rappresentante nei documenti nn. 1c e 1d, prodotti da
[...] e n. 11 prodotto dal Comune di ”. Parte_1 CP_3
3. “Vero che , nell'anno 1974, presentò al Comune di la licenza edilizia Persona_1 CP_3 prodotta come doc. n. 12 da per costruire un deposito di attrezzi e fienile, Parte_1 che si mostra al teste”.
4. “Vero che la domanda di cui al capitolo precedente fu volturata l'anno seguente da Persona_1 a ”. Parte_4
5. ”Vero che e realizzarono, nell'anno 1974, l'immobile Parte_4 Parte_5 rappresentato nelle fotografie costituenti i documenti di cui ai capitoli precedenti, già mostrate al teste, ivi evidenziato con il numero 345 di mappale”.
6. “Vero che dal 1973 i terreni di cui ai capitoli precedenti ed in particolare al capitolo 1), rappresentati nelle fotografie sopra indicate, che nuovamente si mostrano al teste, cessato il godimento a prato e pascolo di , sono stati goduti dagli affittuari del predetto Persona_1
e che vi hanno realizzato un capannone, hanno iniziato, Parte_4 Parte_5 proseguito e mantenuto attività di estrazione, lavaggio e deposito di materiale inerte, confezionamento di calcestruzzo, realizzazione della strada di accesso e viabilità interna sterrata, deposito, parcheggio e movimentazione di camion, autovetture ed altri veicoli per attività edilizia nonché deposito di attrezzature, container, baracche di cantiere e ponteggi, materiale da costruzione edile, come rappresentato nelle fotografie prodotte come n. 8 da che Parte_1 si mostrano al testimone”. 7. “Vero che le attività che precedono, sull'area rappresentata nelle fotografie prodotte come doc nn. 1c-1d e 8 da nonché 11 da che si mostrano al Parte_1 Controparte_3 teste, a far tempo dal 1991 sono state svolte, in particolare sull'area tratteggiata nelle citate fotografie, dalla società sino alla data odierna”. Parte_1
8. “Vero che la sentenza prodotta da come doc. n. 11 è stata emessa Parte_1 nei confronti di suo fratello per attività di coltivazione svolte sull'area distinta a mappali nn. 270 e 271, in particolare sul sedime risultante dalla cartografia catastale quale ramo secondario del torrente Frodolfo, rappresentato nelle fotografie nn. 1c e 1d di e 11 del Parte_1 Comune di . CP_3 9. “Vero che l'ing. conferma di avere redatto la perizia ed i contenuti della Tes_1 medesima, che si mostra al teste, prodotta come doc. n. 10 da . Parte_1
Si indicano quali testi i signori:
, residente a [...], residente a Testimone_2 Testimone_3
LF (SO), via S. Caterina n. 28, , residente a [...]
n. 70 e , residente a [...] sui capitoli da 1 a 7; Testimone_5
, residente a [...], sui capitoli da 1 a 8; Testimone_6
-dott. Ing. , residente a [...], sul capitolo n. 9. Tes_1
Si insiste infine affinchè il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, letta la motivazione dell'ordinanza n.4074/2023 della Corte di Cassazione all'esito del ricorso per regolamento di competenza proposto da disponga e dia incarico per l'effettuazione Parte_1 pagina 3 di 10 di una verifica tecnica in ordine alla esatta collocazione del terreno di cui la ricorrente ha chiesto di essere dichiarata proprietaria, all'interno o all'esterno dell'alveo di una ramificazione del torrente Frodolfo e quindi sulla delimitazione dell'alveo medesimo. Con vittoria di competenze e spese di lite”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo giudice adito contrariis reiectis:
- nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
- in via riconvenzionale, condannare la società attrice al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo delle aree demaniali di cui si discute e al risarcimento per l'ingiustificato arricchimento ottenuto dallo sfruttamento dell'area, somme che saranno determinata in corso di causa o in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Controparte_3
Pubbliche adito, ogni contraria eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito: accogliersi le conclusioni dell' nel procedimento avanti il Controparte_1
Tribunale di IL, R.G. 16956/2021 rigettando le domande di in quanto infondate in fatto e in diritto e Parte_1 comunque non provate;
condannando al pagamento a favore dell Parte_1 Controparte_1 dell'indennità di occupazione sine titulo delle aree di cui si discute e al risarcimento per l'ingiustificato arricchimento ottenuto dallo sfruttamento dell'area, somme che saranno determinata in corso di causa o in via equitativa, per l'effetto respingendo la domanda proposta da Parte_1
In via istruttoria: si chiede la prova per testi sui seguenti capitoli
1) Vero è che in data 24 giugno 2021, nel corso del sopralluogo all'area di cantiere, si sono potuti consegnare solo parzialmente i lavori a causa dell'indisponibilità di alcune aree, compresa la strada di cantiere, giusto verbale di consegna parziale dei lavori (doc. 20) che si rammostra.
Si indicano a testimonio sui capitoli dedotti:
- sig. quale legale rappresentante della Ditta Costruzioni Cerri s.r.l.; Tes_7
- ing. quale responsabile della sicurezza. Tes_8 in punto spese: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per : “Piaccia all'Ecc.mo TRAP adito, contrarijs reijectis, così Controparte_2 giudicare:
- in via principale e nel merito: respingere ogni domanda nei confronti della Controparte_2 perché infondata in fatto e in diritto e atteso il ruolo della stessa nella presente controversia per le ragioni illustrate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.06.2024;
- in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.06.2024.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito e riservati ogni altro diritto, ragione ed azione. Con condanna alle spese e ai compensi”.
FATTO E DIRITTO
pagina 4 di 10 Con ricorso depositato in data 23.5.24 la ha riassunto avanti Parte_1
questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche il giudizio già introdotto avanti il Tribunale ordinario di IL (definitivamente dichiarato incompetente,
a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.4869/4), chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate: ha dunque chiesto che venisse accertata la proprietà a suo favore dei terreni di cui alle particelle nn. 345-346-
347- 348 del Foglio 77 del catasto Comune di (per complessivi mq CP_3
2762), stante l'avvenuta usucapione delle stesse non aventi natura demaniale. A sostegno della domanda ha allegato che detti terreni erano stati coltivati a pascolo e prato a partire dal 1937 da tali e e quindi dai loro Parte_2 Parte_3
successori, e ciò fino al 1973, allorquando li aveva affittati a Persona_1
e (volturando loro anche la licenza Parte_4 Parte_5
edilizia per la costruzione di un deposito attrezzi e fienile sul mappale 345), che vi avevano da quel momento esercitato attività di estrazione, lavaggio e deposito materiale inerte, e genericamente edile, fino al 1991, quando a Parte_5
era subentrata la ha dunque negato che le aree
[...] Parte_1
in questioni avessero mai avuto natura demaniale, non essendo state mai coperte da acque (se non per un brevissimo periodo nel 1945, in occasione di una temporanea esondazione del torrente Frodolfo).
L'Agenzia del Demanio ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, stante la natura demaniale di tutte le aree per le quali era stato chiesto l'accertamento di avvenuta usucapione, come da risultanze catastali quantomeno a partire dal 1974: richiamata la normativa applicabile in caso di abbandono dell'alveo fluviale, ha sottolineato come questo fosse stato provocato dalla costruzione negli anni '50 del secolo scorso di un argine di contenimento del torrente Frodolfo, che fino ad allora occupava proprio le aree in discussione. Ha rilevato comunque come nessun possesso utile ai fini della pretesa usucapione fosse stato nemmeno allegato dalla ricorrente, che semmai sarebbe stata mera detentrice dei terreni e che non avrebbe potuto sommare il proprio possesso a quello di (in difetto di Parte_5
pagina 5 di 10 fenomeni successori fra loro). Stante l'occupazione senza titolo dei terreni da parte della ricorrente con ingiustificato arricchimento, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della stessa al pagamento di un'indennità da quantificarsi anche in via equitativa.
già chiamata in causa su istanza dell' , Controparte_2 Controparte_1
ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente, riferendo di aver già richiesto alla stessa il pagamento della somma di Euro 35.583,87 a titolo di indennità di occupazione per il periodo 2004-2015, parametrata al canone concessorio.
Il Comune di , già intervenuto volontario in adesione alle conclusioni CP_3
dell , ha precisato di essere titolare di concessione Controparte_1
demaniale per la realizzazione su parte dei terreni oggetto di causa di una elisuperficie, impedita dall'abusiva occupazione da parte della
[...]
Parte_1
Come sopra accennato, la ha sostenuto di occupare Parte_1
la aree che pretende di aver usucapito per averle ricevute nel 1991 da Parte_5
(che aveva ceduto all'odierna società l'azienda ivi esercitata: doc.14 ric.),
[...]
il quale – insieme con il fratello - a sua volta li avrebbe ottenuti dagli Pt_4
eredi di e (ed in particolare da ), i quali Parte_2 Parte_3 Persona_1
avrebbero acquistato i terreni nel 1937, attraverso un contratto di affitto: mai i terreni di cui ai mappali n.345, 346, 347, 348 Foglio 77 Comune di CP_3
avrebbero fatto parte dei demanio idrico (per essere stati occupati dall'alveo del torrente Frodolfo), ma sarebbero stati di proprietà dei A prescindere dal Pt_2
fatto che, secondo tale prospettazione, l'accertamento dell'usucapione avrebbe dovuto essere richiesto anche nei confronti degli eredi deve rilevarsi Pt_2
come le stesse allegazioni della ricorrente escludano che questa possa vantare una situazione di possesso utile ai fini dell'art. 1158 c.c.. I fratelli Parte_1
( e ), rispetto alla cui posizione dovrebbe valutarsi l'accessione del Pt_4 Pt_5
possesso della società ex art.1146 c.c., avrebbero infatti ottenuto il godimento dei beni sulla base di una locazione, e dunque di titolo idoneo a configurarli come pagina 6 di 10 meri detentori, senza che si deduca alcuna interversione rilevante ex art.1164 c.c.
(e cioè un successivo comportamento con il quale si sia manifestata l'intenzione di cessare di esercitare il potere di fatto in nome altrui e di continuarlo esclusivamente in nome proprio). Si osserva, d'altronde, che il solo godimento in capo alla – ove configurabile come possesso – Parte_1
sarebbe insufficiente ai fini della pretesa usucapione, essendo iniziato nel 1991 e contestato dalla Regione quantomeno nel 2007 (come da nota citata CP_1
dalla ricorrente al proprio allegato 1).
Quanto detto sarebbe sufficiente per il rigetto della domanda della ricorrente: ad escludere ulteriormente la pretesa usucapione dei fondi, tuttavia, si pone la natura demaniale degli stessi, che deve in questa sede essere dichiarata in vista della domanda riconvenzionale dell , la quale ha chiesto la Controparte_1
condanna della al pagamento dell'indennità di Parte_1
occupazione sine titulo proprio su tale presupposto.
Va detto che i terreni di cui all'intero foglio 77 risultano formalmente accatastati come appartenenti al demanio idrico statale a partire dal 23.11.1974 (come da doc.16 , con la denominazione “ACQUE ESENT”, che allude CP_1
all'avvenuto ritiro in sede delle preesistenti acque del torrente Frodolfo: la natura demaniale degli stessi, pertanto, non può trarsi da un formale atto della PA, bensì dalla loro appartenenza necessaria al demanio fluviale ai sensi dell'art.822 c.c., quale (ex) alveo di fiume/torrente (circostanza che la Parte_6
ha negato, assumendo che mai le aree in questione sarebbero state occupate
[...]
da rami secondari del torrente Frodolfo). Dalla stessa perizia di parte ricorrente a firma Ing. (doc. 10 , tuttavia, emerge come una Tes_1 Parte_1
biforcazione del greto e dell'alveo del torrente nell'area in discussione fosse presente nel 1945, come da foto aerea allegata, scomparendo successivamente in concomitanza con la realizzazione negli anni '50 di “un argine artificiale del fiume che, di fatto, impedisce qualsiasi flusso d'acqua nella ramificazione superiore del torrente indicata nelle mappe catastali e, conseguentemente, nelle pagina 7 di 10 proprietà . La presenza di acque fluviali in loco nel 1945, pertanto, Parte_1
non è stato un fenomeno occasionale ed eccezionale, come sostenuto dalla ricorrente, bensì uno stato di fatto per modificare il quale è stata necessaria la realizzazione di un manufatto, causa pertanto dell'inalveamento del corso d'acqua: l'eccezionalità e unicità della situazione del 1945, del resto, non è stata in alcun modo dimostrata, mentre va ricordato che “a norma degli artt. 1 TU
n.1775 del 1933 e 822 c.c. fanno parte di un corso d'acqua pubblico, e perciò appartengono al demanio idrico, non solo il letto di magra del fiume, ma anche le zone che, comprese tra questo e l'argine (naturale o artificiale), sono soggette a rimanere sommerse in caso di piene ordinarie” (Cass. SU n. n.361/99; v. anche
Cass. SU n. 13834/05). Deve dunque ritenersi che ab origine i fondi di cui al foglio
77 Comune di appartenessero al demanio fluviale. L'abbandono da CP_3
parte del torrente di una parte del terreno facente parte dell'alveo si è verificato in periodo compreso tra il 1942 (e cioè dall'entrata in vigore del Codice Civile) e l'entrata in vigore della l. n.37/94, e dunque sotto la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 947, II co. c.c., a mente del quale “la disposizione dell'art.941 c.c. (accessione per alluvione) non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica”: ne segue che i terreni creatisi dall'abbandono dell'alveo da parte del torrente Frodolfo hanno continuato ad essere di proprietà dell , cui “è rimesso il potere di disporre Controparte_1
la sdemanializzazione del terreno già appartenente all'alveo per acquisirlo al patrimonio disponibile” (Cass. SU n. 4013/16). Come si è detto, nessuna usucapione può riconoscersi essere maturata in capo alla
[...]
in difetto di utile possesso: essa sarebbe comunque preclusa dalla Parte_1
natura demaniale dei terreni (ex art.823 c.c.), atteso che, benché sia ammissibile per il demanio fluviale la cd. sdemanializzazione tacita (e cioè in assenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa), è a tal fine necessario che la PA abbia reso manifesta, con comportamenti positivi, la perdita della destinazione pagina 8 di 10 pubblica del bene (circostanza in alcun modo emergente). Dalla proprietà pubblica dei fondi discende la natura abusiva dell'occupazione da parte della ricorrente, che va in questa sede dichiarata, ed il diritto dell Controparte_1
al versamento della relativa indennità, senza tuttavia che si possa procedere alla condanna di pagamento della medesima, atteso che nessun elemento è stato offerto in ordine alla sua quantificazione (nemmeno richiamando quella indicata da . Controparte_2
Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna al pagamento a favore di tutte le controparti costituite delle spese di lite per il presente giudizio e per quello relativo al regolamento di competenza, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa (indeterminabile, complessità media) e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
IL, definitivamente pronunciando, respinte le altre domande, così dispone:
1. respinge le domande proposte da Parte_1
2. Dichiara che i terreni identificati al foglio 77 particelle 345, 346, 347
e 348 catasto Comune di appartengono al demanio idrico CP_3
fluviale.
3. Condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali a favore dell' Controparte_4
della e del
[...] Controparte_2 Controparte_3
liquidate a favore di ciascuno di questi per il giudizio avanti la Corte di Cassazione in Euro 6.585,00 (di cui Euro 2.869,00 per la fase di studio, Euro 2.224,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.492,00 per la fase decisionale) e per il giudizio avanti il Tribunale Regionale delle pagina 9 di 10 Acque Pubbliche in Euro 10.313,00 (di cui Euro 2.518,00 la fase di studio, Euro 1.665,00 per la fase introduttiva, Euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed Euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso in IL il 26.3.2025
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. Roberto Aponte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr.ssa Maura Barberis Consigliere rel ing. Coffano Michele Luigi Componente tecnico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1528/2024 promossa in primo grado
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA PINO RAJNA N.
1- SONDRIO presso lo studio dell'Avv.
ENRICO MUFFATTI, che la rappresenta e difende come da delega in atti
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 10 Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, che lo rappresenta e difende ex lege
RESISTENTE
e
, elettivamente domiciliata in IL piazza Città di Controparte_2
Lombardia n.1 presso l'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv.
ALESSANDRA ZIMMITTI come da delega in atti
TERZA CHIAMATA
e
, elettivamente domiciliato in VIA SAN Controparte_3
BARNABA N.30 - MILANO presso lo studio dell'Avv. ANGELA SARLI, rappresentato e difeso dall'Avv. LORENZO SPALLINO del foro di Como come da delega in atti
TERZO INTERVENUTO
avente ad oggetto: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche
sulle seguenti conclusioni:
Per “ Nel merito: voglia il Tribunale Regionale Parte_1 delle Acque Pubbliche accertare e dichiarare che, per le ragioni descritte e comprovate in atti, sono di proprietà della ricorrente l'area distinta ai mappali nn. 345, 346, Parte_1 347, 348 a F. 77 del Comune di LF (SO), nonché l'area non accatastata, descritta ed individuata nella planimetria prodotta da come doc. n. 1 ed ivi Parte_1 evidenziata in bianco / rosso tratteggiato, per complessivi mq. 2762, salvo miglior misurazione in corso di giudizio, ordinando ai competenti Uffici di procedere all'accatastamento per la parte di area che ne è priva e ordinando altresì la trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
In via istruttoria: voglia il Tribunale adito, ammettere i seguenti capitoli di prova, sui quali saranno chiamati a testimoniare i soggetti di cui infra:
pagina 2 di 10 1. “Vero che a far tempo dal 1937 e residenti a [...] Parte_3
Forni, prima, i loro successori poi, fino al 1973, hanno coltivato a pascolo e prato i mappali situati a sud del numero 265 a F. 77 del Comune di , tra detto mappale e sino all'argine del torrente CP_3
Frodolfo, sia nella parte tratteggiata di cui ai documenti 1c e 1d prodotti da Parte_1 con l'atto di citazione, che si mostrano al teste, che nell'area rappresentata nel doc. n. 11 prodotto
[...] dal Comune di , tra i capannone a nord e l'argine del fiume a sud, ove nel documento sono CP_3 indicate, tra l'altro, le gru metalliche, l'impianto mobile di betonaggio, i container metallici, la vasca di decantazione e le baracche metalliche di cantiere, documento che pure si mostra al teste”. 2.“Vero che nell'anno 1973 i fratelli eredi di e , in particolare Pt_2 Parte_2 Parte_3
, affittarono a e i terreni e le aree descritte Persona_1 Parte_4 Parte_5 nel capitolo precedente e rappresentante nei documenti nn. 1c e 1d, prodotti da
[...] e n. 11 prodotto dal Comune di ”. Parte_1 CP_3
3. “Vero che , nell'anno 1974, presentò al Comune di la licenza edilizia Persona_1 CP_3 prodotta come doc. n. 12 da per costruire un deposito di attrezzi e fienile, Parte_1 che si mostra al teste”.
4. “Vero che la domanda di cui al capitolo precedente fu volturata l'anno seguente da Persona_1 a ”. Parte_4
5. ”Vero che e realizzarono, nell'anno 1974, l'immobile Parte_4 Parte_5 rappresentato nelle fotografie costituenti i documenti di cui ai capitoli precedenti, già mostrate al teste, ivi evidenziato con il numero 345 di mappale”.
6. “Vero che dal 1973 i terreni di cui ai capitoli precedenti ed in particolare al capitolo 1), rappresentati nelle fotografie sopra indicate, che nuovamente si mostrano al teste, cessato il godimento a prato e pascolo di , sono stati goduti dagli affittuari del predetto Persona_1
e che vi hanno realizzato un capannone, hanno iniziato, Parte_4 Parte_5 proseguito e mantenuto attività di estrazione, lavaggio e deposito di materiale inerte, confezionamento di calcestruzzo, realizzazione della strada di accesso e viabilità interna sterrata, deposito, parcheggio e movimentazione di camion, autovetture ed altri veicoli per attività edilizia nonché deposito di attrezzature, container, baracche di cantiere e ponteggi, materiale da costruzione edile, come rappresentato nelle fotografie prodotte come n. 8 da che Parte_1 si mostrano al testimone”. 7. “Vero che le attività che precedono, sull'area rappresentata nelle fotografie prodotte come doc nn. 1c-1d e 8 da nonché 11 da che si mostrano al Parte_1 Controparte_3 teste, a far tempo dal 1991 sono state svolte, in particolare sull'area tratteggiata nelle citate fotografie, dalla società sino alla data odierna”. Parte_1
8. “Vero che la sentenza prodotta da come doc. n. 11 è stata emessa Parte_1 nei confronti di suo fratello per attività di coltivazione svolte sull'area distinta a mappali nn. 270 e 271, in particolare sul sedime risultante dalla cartografia catastale quale ramo secondario del torrente Frodolfo, rappresentato nelle fotografie nn. 1c e 1d di e 11 del Parte_1 Comune di . CP_3 9. “Vero che l'ing. conferma di avere redatto la perizia ed i contenuti della Tes_1 medesima, che si mostra al teste, prodotta come doc. n. 10 da . Parte_1
Si indicano quali testi i signori:
, residente a [...], residente a Testimone_2 Testimone_3
LF (SO), via S. Caterina n. 28, , residente a [...]
n. 70 e , residente a [...] sui capitoli da 1 a 7; Testimone_5
, residente a [...], sui capitoli da 1 a 8; Testimone_6
-dott. Ing. , residente a [...], sul capitolo n. 9. Tes_1
Si insiste infine affinchè il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, letta la motivazione dell'ordinanza n.4074/2023 della Corte di Cassazione all'esito del ricorso per regolamento di competenza proposto da disponga e dia incarico per l'effettuazione Parte_1 pagina 3 di 10 di una verifica tecnica in ordine alla esatta collocazione del terreno di cui la ricorrente ha chiesto di essere dichiarata proprietaria, all'interno o all'esterno dell'alveo di una ramificazione del torrente Frodolfo e quindi sulla delimitazione dell'alveo medesimo. Con vittoria di competenze e spese di lite”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo giudice adito contrariis reiectis:
- nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
- in via riconvenzionale, condannare la società attrice al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo delle aree demaniali di cui si discute e al risarcimento per l'ingiustificato arricchimento ottenuto dallo sfruttamento dell'area, somme che saranno determinata in corso di causa o in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Controparte_3
Pubbliche adito, ogni contraria eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito: accogliersi le conclusioni dell' nel procedimento avanti il Controparte_1
Tribunale di IL, R.G. 16956/2021 rigettando le domande di in quanto infondate in fatto e in diritto e Parte_1 comunque non provate;
condannando al pagamento a favore dell Parte_1 Controparte_1 dell'indennità di occupazione sine titulo delle aree di cui si discute e al risarcimento per l'ingiustificato arricchimento ottenuto dallo sfruttamento dell'area, somme che saranno determinata in corso di causa o in via equitativa, per l'effetto respingendo la domanda proposta da Parte_1
In via istruttoria: si chiede la prova per testi sui seguenti capitoli
1) Vero è che in data 24 giugno 2021, nel corso del sopralluogo all'area di cantiere, si sono potuti consegnare solo parzialmente i lavori a causa dell'indisponibilità di alcune aree, compresa la strada di cantiere, giusto verbale di consegna parziale dei lavori (doc. 20) che si rammostra.
Si indicano a testimonio sui capitoli dedotti:
- sig. quale legale rappresentante della Ditta Costruzioni Cerri s.r.l.; Tes_7
- ing. quale responsabile della sicurezza. Tes_8 in punto spese: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per : “Piaccia all'Ecc.mo TRAP adito, contrarijs reijectis, così Controparte_2 giudicare:
- in via principale e nel merito: respingere ogni domanda nei confronti della Controparte_2 perché infondata in fatto e in diritto e atteso il ruolo della stessa nella presente controversia per le ragioni illustrate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.06.2024;
- in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.06.2024.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito e riservati ogni altro diritto, ragione ed azione. Con condanna alle spese e ai compensi”.
FATTO E DIRITTO
pagina 4 di 10 Con ricorso depositato in data 23.5.24 la ha riassunto avanti Parte_1
questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche il giudizio già introdotto avanti il Tribunale ordinario di IL (definitivamente dichiarato incompetente,
a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.4869/4), chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate: ha dunque chiesto che venisse accertata la proprietà a suo favore dei terreni di cui alle particelle nn. 345-346-
347- 348 del Foglio 77 del catasto Comune di (per complessivi mq CP_3
2762), stante l'avvenuta usucapione delle stesse non aventi natura demaniale. A sostegno della domanda ha allegato che detti terreni erano stati coltivati a pascolo e prato a partire dal 1937 da tali e e quindi dai loro Parte_2 Parte_3
successori, e ciò fino al 1973, allorquando li aveva affittati a Persona_1
e (volturando loro anche la licenza Parte_4 Parte_5
edilizia per la costruzione di un deposito attrezzi e fienile sul mappale 345), che vi avevano da quel momento esercitato attività di estrazione, lavaggio e deposito materiale inerte, e genericamente edile, fino al 1991, quando a Parte_5
era subentrata la ha dunque negato che le aree
[...] Parte_1
in questioni avessero mai avuto natura demaniale, non essendo state mai coperte da acque (se non per un brevissimo periodo nel 1945, in occasione di una temporanea esondazione del torrente Frodolfo).
L'Agenzia del Demanio ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, stante la natura demaniale di tutte le aree per le quali era stato chiesto l'accertamento di avvenuta usucapione, come da risultanze catastali quantomeno a partire dal 1974: richiamata la normativa applicabile in caso di abbandono dell'alveo fluviale, ha sottolineato come questo fosse stato provocato dalla costruzione negli anni '50 del secolo scorso di un argine di contenimento del torrente Frodolfo, che fino ad allora occupava proprio le aree in discussione. Ha rilevato comunque come nessun possesso utile ai fini della pretesa usucapione fosse stato nemmeno allegato dalla ricorrente, che semmai sarebbe stata mera detentrice dei terreni e che non avrebbe potuto sommare il proprio possesso a quello di (in difetto di Parte_5
pagina 5 di 10 fenomeni successori fra loro). Stante l'occupazione senza titolo dei terreni da parte della ricorrente con ingiustificato arricchimento, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della stessa al pagamento di un'indennità da quantificarsi anche in via equitativa.
già chiamata in causa su istanza dell' , Controparte_2 Controparte_1
ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente, riferendo di aver già richiesto alla stessa il pagamento della somma di Euro 35.583,87 a titolo di indennità di occupazione per il periodo 2004-2015, parametrata al canone concessorio.
Il Comune di , già intervenuto volontario in adesione alle conclusioni CP_3
dell , ha precisato di essere titolare di concessione Controparte_1
demaniale per la realizzazione su parte dei terreni oggetto di causa di una elisuperficie, impedita dall'abusiva occupazione da parte della
[...]
Parte_1
Come sopra accennato, la ha sostenuto di occupare Parte_1
la aree che pretende di aver usucapito per averle ricevute nel 1991 da Parte_5
(che aveva ceduto all'odierna società l'azienda ivi esercitata: doc.14 ric.),
[...]
il quale – insieme con il fratello - a sua volta li avrebbe ottenuti dagli Pt_4
eredi di e (ed in particolare da ), i quali Parte_2 Parte_3 Persona_1
avrebbero acquistato i terreni nel 1937, attraverso un contratto di affitto: mai i terreni di cui ai mappali n.345, 346, 347, 348 Foglio 77 Comune di CP_3
avrebbero fatto parte dei demanio idrico (per essere stati occupati dall'alveo del torrente Frodolfo), ma sarebbero stati di proprietà dei A prescindere dal Pt_2
fatto che, secondo tale prospettazione, l'accertamento dell'usucapione avrebbe dovuto essere richiesto anche nei confronti degli eredi deve rilevarsi Pt_2
come le stesse allegazioni della ricorrente escludano che questa possa vantare una situazione di possesso utile ai fini dell'art. 1158 c.c.. I fratelli Parte_1
( e ), rispetto alla cui posizione dovrebbe valutarsi l'accessione del Pt_4 Pt_5
possesso della società ex art.1146 c.c., avrebbero infatti ottenuto il godimento dei beni sulla base di una locazione, e dunque di titolo idoneo a configurarli come pagina 6 di 10 meri detentori, senza che si deduca alcuna interversione rilevante ex art.1164 c.c.
(e cioè un successivo comportamento con il quale si sia manifestata l'intenzione di cessare di esercitare il potere di fatto in nome altrui e di continuarlo esclusivamente in nome proprio). Si osserva, d'altronde, che il solo godimento in capo alla – ove configurabile come possesso – Parte_1
sarebbe insufficiente ai fini della pretesa usucapione, essendo iniziato nel 1991 e contestato dalla Regione quantomeno nel 2007 (come da nota citata CP_1
dalla ricorrente al proprio allegato 1).
Quanto detto sarebbe sufficiente per il rigetto della domanda della ricorrente: ad escludere ulteriormente la pretesa usucapione dei fondi, tuttavia, si pone la natura demaniale degli stessi, che deve in questa sede essere dichiarata in vista della domanda riconvenzionale dell , la quale ha chiesto la Controparte_1
condanna della al pagamento dell'indennità di Parte_1
occupazione sine titulo proprio su tale presupposto.
Va detto che i terreni di cui all'intero foglio 77 risultano formalmente accatastati come appartenenti al demanio idrico statale a partire dal 23.11.1974 (come da doc.16 , con la denominazione “ACQUE ESENT”, che allude CP_1
all'avvenuto ritiro in sede delle preesistenti acque del torrente Frodolfo: la natura demaniale degli stessi, pertanto, non può trarsi da un formale atto della PA, bensì dalla loro appartenenza necessaria al demanio fluviale ai sensi dell'art.822 c.c., quale (ex) alveo di fiume/torrente (circostanza che la Parte_6
ha negato, assumendo che mai le aree in questione sarebbero state occupate
[...]
da rami secondari del torrente Frodolfo). Dalla stessa perizia di parte ricorrente a firma Ing. (doc. 10 , tuttavia, emerge come una Tes_1 Parte_1
biforcazione del greto e dell'alveo del torrente nell'area in discussione fosse presente nel 1945, come da foto aerea allegata, scomparendo successivamente in concomitanza con la realizzazione negli anni '50 di “un argine artificiale del fiume che, di fatto, impedisce qualsiasi flusso d'acqua nella ramificazione superiore del torrente indicata nelle mappe catastali e, conseguentemente, nelle pagina 7 di 10 proprietà . La presenza di acque fluviali in loco nel 1945, pertanto, Parte_1
non è stato un fenomeno occasionale ed eccezionale, come sostenuto dalla ricorrente, bensì uno stato di fatto per modificare il quale è stata necessaria la realizzazione di un manufatto, causa pertanto dell'inalveamento del corso d'acqua: l'eccezionalità e unicità della situazione del 1945, del resto, non è stata in alcun modo dimostrata, mentre va ricordato che “a norma degli artt. 1 TU
n.1775 del 1933 e 822 c.c. fanno parte di un corso d'acqua pubblico, e perciò appartengono al demanio idrico, non solo il letto di magra del fiume, ma anche le zone che, comprese tra questo e l'argine (naturale o artificiale), sono soggette a rimanere sommerse in caso di piene ordinarie” (Cass. SU n. n.361/99; v. anche
Cass. SU n. 13834/05). Deve dunque ritenersi che ab origine i fondi di cui al foglio
77 Comune di appartenessero al demanio fluviale. L'abbandono da CP_3
parte del torrente di una parte del terreno facente parte dell'alveo si è verificato in periodo compreso tra il 1942 (e cioè dall'entrata in vigore del Codice Civile) e l'entrata in vigore della l. n.37/94, e dunque sotto la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 947, II co. c.c., a mente del quale “la disposizione dell'art.941 c.c. (accessione per alluvione) non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica”: ne segue che i terreni creatisi dall'abbandono dell'alveo da parte del torrente Frodolfo hanno continuato ad essere di proprietà dell , cui “è rimesso il potere di disporre Controparte_1
la sdemanializzazione del terreno già appartenente all'alveo per acquisirlo al patrimonio disponibile” (Cass. SU n. 4013/16). Come si è detto, nessuna usucapione può riconoscersi essere maturata in capo alla
[...]
in difetto di utile possesso: essa sarebbe comunque preclusa dalla Parte_1
natura demaniale dei terreni (ex art.823 c.c.), atteso che, benché sia ammissibile per il demanio fluviale la cd. sdemanializzazione tacita (e cioè in assenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa), è a tal fine necessario che la PA abbia reso manifesta, con comportamenti positivi, la perdita della destinazione pagina 8 di 10 pubblica del bene (circostanza in alcun modo emergente). Dalla proprietà pubblica dei fondi discende la natura abusiva dell'occupazione da parte della ricorrente, che va in questa sede dichiarata, ed il diritto dell Controparte_1
al versamento della relativa indennità, senza tuttavia che si possa procedere alla condanna di pagamento della medesima, atteso che nessun elemento è stato offerto in ordine alla sua quantificazione (nemmeno richiamando quella indicata da . Controparte_2
Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna al pagamento a favore di tutte le controparti costituite delle spese di lite per il presente giudizio e per quello relativo al regolamento di competenza, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa (indeterminabile, complessità media) e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
IL, definitivamente pronunciando, respinte le altre domande, così dispone:
1. respinge le domande proposte da Parte_1
2. Dichiara che i terreni identificati al foglio 77 particelle 345, 346, 347
e 348 catasto Comune di appartengono al demanio idrico CP_3
fluviale.
3. Condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali a favore dell' Controparte_4
della e del
[...] Controparte_2 Controparte_3
liquidate a favore di ciascuno di questi per il giudizio avanti la Corte di Cassazione in Euro 6.585,00 (di cui Euro 2.869,00 per la fase di studio, Euro 2.224,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.492,00 per la fase decisionale) e per il giudizio avanti il Tribunale Regionale delle pagina 9 di 10 Acque Pubbliche in Euro 10.313,00 (di cui Euro 2.518,00 la fase di studio, Euro 1.665,00 per la fase introduttiva, Euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed Euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso in IL il 26.3.2025
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. Roberto Aponte
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