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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/06/2024, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270/2024 R.G., avente ad oggetto “Separazione dei coniugi” e vertente
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosangela De Feo;
ricorrente
E
, nato a [...], il [...], C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Domenico Trulio;
resistente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: All'udienza del 5.6.2024 i difensori delle parti rassegnavano conclusioni congiunte, chiedendo recepirsi nell'emananda pronuncia le condizioni concordate dai coniugi.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.5.2024, proponeva domanda di separazione Parte_1 giudiziale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto matrimonio con il 24.9.20216 in CO (Av) ; Parte_1
- che dall'unione coniugale nasceva in data 8/1/2021 il figlio Persona_1
- che la convivenza era, in tempi recenti, divenuta intollerabile. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso.
Con comparsa depositata in data 15.5.2024 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 aderiva alla domanda di separazione depositando in atti l'accordo medio tempore intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione.
All'udienza del 5.6.2024, i difensori delle parti chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate.
Il Giudice, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, fatte precisare le conclusioni, sulla discussione orale, assegnava la causa in decisione al Collegio.
***
La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento.
Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile.
Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151
c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente richiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e depositato in data 15.5.2024, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Tali condizioni non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e rispondono all'interesse superiore della prole minore di età.
Possono dunque essere poste a base della presente decisione.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti dal matrimonio contratto in CO il 24.9.2016 (reg. atti matrimonio del
[...]
Comune di CO anno 2016 – atto n.
9 -parte II- serie A –), alle condizioni concordate dalle parti come riportate nell'accordo depositato in data 15.5.2024 da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) spese compensate.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.6.2024
Il Presidente
Il Giudice est. dott. Raffaele Califano dr.ssa Valentina Pierri