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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 543 /2025 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. TORTI GUIDO e con domicilio eletto presso il suo studio in
Viale Vittorio Emanuele II, 5, 27100 Pavia
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 12/03/2017, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte II, Serie C n.
116, dell'anno 2017; separati consensualmente con accordo concluso davanti all'Ufficiale di stato civile del comune di Pantelleria in data 20.10.2022, con atto iscritto nel registro di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n. 32 parte II Serie C.
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) pronunciare ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 3 punto 2 lett. b Legge
n.898/1970 lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pavia tra la sig.ra ed il Parte_1 signor in data 12.03.2017, e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Parte_2 Comune di Carbonara al Ticino numero 116, anno 2017, numero 3 registro atti di matrimonio, parte II serie C come risulta dall'Atto integrale di matrimonio e, conseguentemente
b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 e successive modificazioni.
c) compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
d) dare atto delle volontà dei coniugi espresse nella seguente
Convenzione
La moglie versa al marito la somma mensile di €. 150,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Sino a quando il marito non avrà reperito occupazione lavorativa.
Le parti si danno reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14.02.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(comunicazione rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di Pantelleria che attesta che con accordo concluso in data 22.10.2022 avanti allo stesso e confermato in data 23.02.2023 è avvenuta la separazione personale tra i coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'accordo dinanzi l' Ufficiale di stato civile del comune di Pantelleria. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine
Pag. 2 di 3 pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Pavia il giorno 12/03/2017 (atto n. 116, parte II, serie C, anno Parte_2
2017);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 543 /2025 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. TORTI GUIDO e con domicilio eletto presso il suo studio in
Viale Vittorio Emanuele II, 5, 27100 Pavia
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 12/03/2017, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte II, Serie C n.
116, dell'anno 2017; separati consensualmente con accordo concluso davanti all'Ufficiale di stato civile del comune di Pantelleria in data 20.10.2022, con atto iscritto nel registro di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n. 32 parte II Serie C.
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) pronunciare ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 3 punto 2 lett. b Legge
n.898/1970 lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pavia tra la sig.ra ed il Parte_1 signor in data 12.03.2017, e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Parte_2 Comune di Carbonara al Ticino numero 116, anno 2017, numero 3 registro atti di matrimonio, parte II serie C come risulta dall'Atto integrale di matrimonio e, conseguentemente
b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 e successive modificazioni.
c) compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
d) dare atto delle volontà dei coniugi espresse nella seguente
Convenzione
La moglie versa al marito la somma mensile di €. 150,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Sino a quando il marito non avrà reperito occupazione lavorativa.
Le parti si danno reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14.02.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(comunicazione rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di Pantelleria che attesta che con accordo concluso in data 22.10.2022 avanti allo stesso e confermato in data 23.02.2023 è avvenuta la separazione personale tra i coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'accordo dinanzi l' Ufficiale di stato civile del comune di Pantelleria. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine
Pag. 2 di 3 pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Pavia il giorno 12/03/2017 (atto n. 116, parte II, serie C, anno Parte_2
2017);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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