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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/01/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3060/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3060/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] e Parte_1 C.F._1 domiciliato ex art. 43 c.p.c. in Milano, via San Marco n. 38, rappresentato e difeso dall'avv. Vivian Donath, presso il cui studio in Milano, via San Marco n. 38, ha eletto domicilio
- Appellante -
Contro
(C.F ), residente in [...], in proprio, CP_1 C.F._2 con studio in Viareggio, via Coppino n. 433, ed elettivamente domiciliato presso la propria casella di pec - fax 0584 - 387694 Email_1
-Appellato -
per la riforma della sentenza n. 4315/2022, emessa dal Giudice di Pace di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa Concettina Greco, depositata il 13.6.2022, nell'ambito della causa iscritta al n. R.G. 28552/2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per le ragioni esposte e argomentate in atti, in accoglimento dell'appello proposto e a parziale riforma della Sentenza impugnata, così pronunciare:
Nel merito, in via principale: in accoglimento dell'opposizione formulata da nel giudizio R.G. 28552 /2021 (Giudice Parte_1 di Pace di Milano), per i motivi esposti in atti,
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, la nullità (divenuta insanabile) e/o inefficacia del titolo in forza del quale il precetto è stato intimato, con ogni provvedimento inerente e/o conseguenziale;
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, la nullità (divenuta insanabile) e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto, con ogni provvedimento inerente e/o conseguenziale;
pagina 1 di 7 - condannare parte opposta al risarcimento del danno ex art 96 (3) c.p.c. da quantificare in via equitativa. In ogni caso, condannare l'Avvocato al pagamento a favore del Signor delle CP_1 Pt_1 spese di lite dei due gradi di giudizio, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Per parte appellata:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. (nella versione vigente al momento dell'impugnazione) perché fondato su ricostruzioni giuridiche in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo si veda Cass.
14705/2024);
- nel merito, respingere la domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui a comparsa di costituzione e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4315/2022, Parte_1
emessa in data 13.6.2022, nell'ambito del giudizio di opposizione promosso ai sensi dell'art. 615, co. I,
c.p.c. ed iscritto al n. R.G. 28552/2021.
L'appellante ha chiesto la riforma della decisione nella parte in cui il Giudice di pace ha affermato che
“nella fattispecie esaminata la notifica del decreto ingiuntivo risulta espletata ai sensi dell'art 140
c.p.c. a mezzo ufficiale giudiziario e nelle forme previste ex lege ed al più l'opponente a voler condividere la prospettazione da lui fatta nell'atto introduttivo, al più doveva eccepire la nullità della notifica ma non l'inesistenza con la conseguenza che avrebbe dovuto espletare a difesa una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc. Alla luce di tali considerazioni questo giudicante ritiene che l'opposizione al precetto qui impugnato vada rigettata”.
A sostegno dell'appello, ha, con un primo motivo, censurato la sentenza nella parte in cui Pt_1
questi avrebbe erroneamente ritenuto nulla, anziché inesistente, la notificazione del decreto ingiuntivo.
In sintesi, secondo la ricostruzione operata dall'appellante, la notificazione del decreto ingiuntivo sarebbe stata solo “tentata” ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con la conseguenza che essa debba essere intesa come “omessa”, ossia inesistente. Difatti, pur avendo l'ufficiale giudiziario svolto gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta ed invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento), la raccomandata non è mai entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, avendo il postino indicato che il destinatario era trasferito e avendo rimesso la raccomandata al mittente, non lasciandola in giacenza presso l'Ufficio postale.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha rappresentato che, quand'anche si dovesse ritenere corretta la qualificazione giuridica del vizio della notificazione del decreto ingiuntivo in termini di nullità (come affermato nella decisione impugnata), comunque si tratterebbe di una nullità non sanata dall'avvenuta costituzione del debitore (l'odierno appellante) nel giudizio di opposizione ex art. 615
pagina 2 di 7 c.p.c., atteso che - prima di ricevere l'atto di precetto - non ha avuto conoscenza del titolo Pt_1 esecutivo che cristallizza la pretesa creditoria dell'avv. e, quindi, la possibilità di adempiere CP_1 spontaneamente. Con la conseguenza che la proposizione dell'opposizione non ha comportato la sanatoria della notificazione del decreto ingiuntivo e, stante l'inesistenza della sua notifica e la sua inefficacia, non sussiste il diritto a procedere esecutivamente e l'atto di precetto è parimenti illegittimo.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza e condannarsi alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituita la parte appellata, la quale ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., nella formulazione previgente, per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento e, nel merito, l'infondatezza dell'appello, giacché appare corretta la ricostruzione operata dal giudice di primo grado nella parte in cui lo stesso ha individuato nell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. il rimedio che l'appellante avrebbe dovuto esperire al fine di far valere la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e l'invalidità derivata dell'atto di precetto.
Anche parte appellata ha chiesto la condanna al pagamento delle spese di lite e per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. va disattesa, dal momento che i motivi di appello poggiano sul richiamo di copiosa giurisprudenza di legittimità, che imponeva di approfondire nel merito le questioni devolute al Giudice di seconde cure.
3. Nel merito, l'appello non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
3.1. Innanzitutto, va disatteso il primo motivo di impugnazione, con cui parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha qualificato il vizio della notificazione del decreto ingiuntivo in termini di nullità anziché di inesistenza.
Ed infatti, le doglianze dell'appellante non fanno buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di distinzione tra la categoria dell'inesistenza e quella di nullità della notificazione.
Sul punto occorre richiamare il principio enunciato dalla nota pronuncia n. 14916/2016, resa a Sezioni
Unite, secondo cui “l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in
pagina 3 di 7 base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.
Detta distinzione, è appena il caso di rilevarlo, è stata a più riprese confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità anche con riferimento al procedimento notificatorio relativo ad altri atti processuali, tra cui il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. ord. n. 14692/2023).
Infine, ai fini della determinazione di quando la notifica debba considerarsi meramente tentata ma non compiuta - e, quindi, in definitiva omessa -, assume particolare rilievo, nella fattispecie in esame, la pronuncia di legittimità richiamata dalla parte appellata, secondo cui “ora, è evidente che il caso in cui
l'atto di appello è spedito, ma ad un indirizzo non più valido, non può essere considerato un caso di omessa notifica, solo tentata, e dunque un caso di inesistenza, o di attività priva degli elementi essenziali della notificazione e non riconoscibile come tale. Ed è altrettanto evidente che la decisione sopra citata si riferisce al caso in cui l'atto, consegnato al notificatore, non è neanche spedito, e viene dunque restituito al mittente, senza che stata compiuta una qualche attività di notificazione. Ove l'atto sia spedito con raccomandata al destinatario è invece compiuta una attività di notificazione, sebbene non andata a buon fine” (cfr. Cass. n. 14705/2024 resa seppur in un caso di atto d'appello notificato ad un precedente indirizzo di residenza del destinatario).
Sulla scorta di detti principi, ritiene il Tribunale che la mancata consegna della raccomandata con avviso di ricevimento per irreperibilità di fatto del destinatario all'indirizzo ha impedito il perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma non l'ha resa inesistente e tantomeno meramente tentata.
Difatti, nel caso di specie la notifica non è priva dei requisiti essenziali di una notifica, essendo stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. Tuttavia, la raccomandata contenente l'avviso del deposito presso la casa comunale non è stata consegnata per un errore del postino che l'ha rispedita al mittente, il quale, preso atto dell'esito, avrebbe dovuto riattivare il procedimento notificatorio.
Con riferimento alla raccomandata giova rilevare che la stessa è stata indirizzata in data 28.2.2021 in un luogo che era il domicilio eletto ex art. 43 c.c. dal destinatario e, altresì, dove pochi giorni prima (in data 20.2.2021) era stata effettuata la notifica dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
pagina 4 di 7 Pertanto, dando seguito ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve affermarsi che il procedimento posto in essere è attività riconoscibile come notificazione e, quindi, i vizi che lo hanno connotato nella fase di consegna della raccomandata comportano che la notifica del decreto ingiuntivo sia nulla e non già inesistente.
E del resto, la più volte citata decisione delle Sezioni unite considera come inesistente la notificazione
“nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”, mentre nel caso in esame vi è stata un'attività di notifica consistente nella spedizione dell'atto nelle forme previste dal modello legale di cui all'art. 140 c.p.c., salvo non essere stata consegnata la raccomandata con avviso di ricevimento con cui si dava notizia del deposito della copia presso la casa comunale, peraltro ad un indirizzo cui già in precedenza il destinatario era stato rinvenuto dall'ufficiale giudiziario.
Ebbene, correttamente il Giudice di Pace ha escluso che la notificazione del decreto ingiuntivo sotteso all'atto di precetto fosse riconducibile alla categoria dell'inesistenza e ha riconosciuto la nullità dell'attività notificatoria, vizio da farsi valere non già con lo strumento di cui all'art. 615 c.p.c., bensì con quello dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo prevista dall'art. 650 c.p.c.
Pertanto, la sentenza di primo grado in parte qua va confermata.
3.2. Deve ritenersi, del pari, infondato anche il secondo motivo di appello.
Con tale doglianza, l'appellante deduce che, anche a voler considerare nulla la notifica del decreto ingiuntivo, il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere sanata detta nullità con la proposizione dell'opposizione a precetto e a non aver dichiarato la nullità derivata dell'atto di precetto in conseguenza dell'inefficacia del titolo esecutivo.
Invero, nella pronuncia impugnata non si discorre in alcun modo di sanatoria.
Il Giudice di primo grado si è limitato ad affermare, sulla scorta di un orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità e che codesto Tribunale condivide, che, venendo in rilievo un'ipotesi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, l'odierno appellante avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni non già con lo strumento dell'opposizione al precetto (art. 615
c.p.c.), bensì attraverso il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico, ossia l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c.
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice a quo si pongono in perfetta armonia con i principi enunciati dalla Suprema Corte in subiecta materia. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimedio dell'opposizione tardiva (e non già quello ex artt. 615 e 617 c.p.c.) rappresenta l'unico strumento per contestare la validità della notificazione del decreto ingiuntivo: “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo,
pagina 5 di 7 può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli artt. 615
o 617 cod. proc. civ. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che, benché l'opponente avesse dedotto l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, si verteva in realtà in un caso di nullità della stessa, sicché il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni a norma dell'art. 650 cod. proc. civ. e non con l'opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ.)”
(così Cass. sent. n. 8011/2009, ma si vedano altresì Cass. civ. n. 13365/2023, n. 9050/2020).
3.3. Peraltro, nel caso in esame, non può essere nemmeno accolta la censura relativa alla nullità derivata dell'atto di precetto in conseguenza dell'invalida notificazione del decreto ingiuntivo e/o della sua inefficacia, qualificabile alla stregua di un motivo ex art. 617 c.p.c., in quanto la giurisprudenza di legittimità afferma che, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, se, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto va considerato viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615
c.p.c., per dedurre l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza (cfr. Cass. civ. n. 17308/2015).
Pertanto, la censura inerente all'illegittimità dell'atto di precetto andava parimenti formulata nell'ambito dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., essendo strettamente connessa all'accertamento relativo all'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo.
4. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato, andando esente da censure la sentenza impugnata sia sotto il profilo della ricostruzione giuridica del vizio della notificazione del decreto ingiuntivo sia sotto il profilo del rimedio esperibile nel caso di specie (ossia,
l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 del codice di rito e non già l'opposizione di cui agli artt. 615 e
617 c.p.c.).
5. Il rigetto dell'impugnazione comporta l'assorbimento della domanda risarcitoria formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6. La domanda di risarcimento danni ex art. 96, co. 3, c.p.c. formulata dalla parte appellata non può trovare accoglimento, dal momento che l'appellante ha comunque sostenuto le proprie ragioni (benché
pagina 6 di 7 infondate) nel pieno esercizio del diritto di agire in giudizio, senza trasmodare nell'abuso dello strumento processuale e senza manifestare intenti temerari (dolo o colpa grave). Ne discende, quindi, la non configurabilità della responsabilità processuale aggravata contemplata dalla richiamata disposizione codicistica.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, introduttiva e decisionale.
8. Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4315/2022, emessa il 13.6.2022;
- rigetta le domande risarcitorie formulate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna l'appellante a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2, co. 2, d.m. n. 55/2014, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- accerta la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato nella misura di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Milano, 17.1.2025
Il Giudice
dott. Silvia Vaghi
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio del Magistrato in tirocinio dott. Antonio Mele.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3060/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] e Parte_1 C.F._1 domiciliato ex art. 43 c.p.c. in Milano, via San Marco n. 38, rappresentato e difeso dall'avv. Vivian Donath, presso il cui studio in Milano, via San Marco n. 38, ha eletto domicilio
- Appellante -
Contro
(C.F ), residente in [...], in proprio, CP_1 C.F._2 con studio in Viareggio, via Coppino n. 433, ed elettivamente domiciliato presso la propria casella di pec - fax 0584 - 387694 Email_1
-Appellato -
per la riforma della sentenza n. 4315/2022, emessa dal Giudice di Pace di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa Concettina Greco, depositata il 13.6.2022, nell'ambito della causa iscritta al n. R.G. 28552/2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per le ragioni esposte e argomentate in atti, in accoglimento dell'appello proposto e a parziale riforma della Sentenza impugnata, così pronunciare:
Nel merito, in via principale: in accoglimento dell'opposizione formulata da nel giudizio R.G. 28552 /2021 (Giudice Parte_1 di Pace di Milano), per i motivi esposti in atti,
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, la nullità (divenuta insanabile) e/o inefficacia del titolo in forza del quale il precetto è stato intimato, con ogni provvedimento inerente e/o conseguenziale;
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, la nullità (divenuta insanabile) e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto, con ogni provvedimento inerente e/o conseguenziale;
pagina 1 di 7 - condannare parte opposta al risarcimento del danno ex art 96 (3) c.p.c. da quantificare in via equitativa. In ogni caso, condannare l'Avvocato al pagamento a favore del Signor delle CP_1 Pt_1 spese di lite dei due gradi di giudizio, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Per parte appellata:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. (nella versione vigente al momento dell'impugnazione) perché fondato su ricostruzioni giuridiche in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo si veda Cass.
14705/2024);
- nel merito, respingere la domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui a comparsa di costituzione e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compenso professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4315/2022, Parte_1
emessa in data 13.6.2022, nell'ambito del giudizio di opposizione promosso ai sensi dell'art. 615, co. I,
c.p.c. ed iscritto al n. R.G. 28552/2021.
L'appellante ha chiesto la riforma della decisione nella parte in cui il Giudice di pace ha affermato che
“nella fattispecie esaminata la notifica del decreto ingiuntivo risulta espletata ai sensi dell'art 140
c.p.c. a mezzo ufficiale giudiziario e nelle forme previste ex lege ed al più l'opponente a voler condividere la prospettazione da lui fatta nell'atto introduttivo, al più doveva eccepire la nullità della notifica ma non l'inesistenza con la conseguenza che avrebbe dovuto espletare a difesa una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc. Alla luce di tali considerazioni questo giudicante ritiene che l'opposizione al precetto qui impugnato vada rigettata”.
A sostegno dell'appello, ha, con un primo motivo, censurato la sentenza nella parte in cui Pt_1
questi avrebbe erroneamente ritenuto nulla, anziché inesistente, la notificazione del decreto ingiuntivo.
In sintesi, secondo la ricostruzione operata dall'appellante, la notificazione del decreto ingiuntivo sarebbe stata solo “tentata” ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con la conseguenza che essa debba essere intesa come “omessa”, ossia inesistente. Difatti, pur avendo l'ufficiale giudiziario svolto gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta ed invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento), la raccomandata non è mai entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, avendo il postino indicato che il destinatario era trasferito e avendo rimesso la raccomandata al mittente, non lasciandola in giacenza presso l'Ufficio postale.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha rappresentato che, quand'anche si dovesse ritenere corretta la qualificazione giuridica del vizio della notificazione del decreto ingiuntivo in termini di nullità (come affermato nella decisione impugnata), comunque si tratterebbe di una nullità non sanata dall'avvenuta costituzione del debitore (l'odierno appellante) nel giudizio di opposizione ex art. 615
pagina 2 di 7 c.p.c., atteso che - prima di ricevere l'atto di precetto - non ha avuto conoscenza del titolo Pt_1 esecutivo che cristallizza la pretesa creditoria dell'avv. e, quindi, la possibilità di adempiere CP_1 spontaneamente. Con la conseguenza che la proposizione dell'opposizione non ha comportato la sanatoria della notificazione del decreto ingiuntivo e, stante l'inesistenza della sua notifica e la sua inefficacia, non sussiste il diritto a procedere esecutivamente e l'atto di precetto è parimenti illegittimo.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza e condannarsi alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituita la parte appellata, la quale ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., nella formulazione previgente, per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento e, nel merito, l'infondatezza dell'appello, giacché appare corretta la ricostruzione operata dal giudice di primo grado nella parte in cui lo stesso ha individuato nell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. il rimedio che l'appellante avrebbe dovuto esperire al fine di far valere la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo e l'invalidità derivata dell'atto di precetto.
Anche parte appellata ha chiesto la condanna al pagamento delle spese di lite e per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. va disattesa, dal momento che i motivi di appello poggiano sul richiamo di copiosa giurisprudenza di legittimità, che imponeva di approfondire nel merito le questioni devolute al Giudice di seconde cure.
3. Nel merito, l'appello non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
3.1. Innanzitutto, va disatteso il primo motivo di impugnazione, con cui parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha qualificato il vizio della notificazione del decreto ingiuntivo in termini di nullità anziché di inesistenza.
Ed infatti, le doglianze dell'appellante non fanno buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di distinzione tra la categoria dell'inesistenza e quella di nullità della notificazione.
Sul punto occorre richiamare il principio enunciato dalla nota pronuncia n. 14916/2016, resa a Sezioni
Unite, secondo cui “l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in
pagina 3 di 7 base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.
Detta distinzione, è appena il caso di rilevarlo, è stata a più riprese confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità anche con riferimento al procedimento notificatorio relativo ad altri atti processuali, tra cui il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. ord. n. 14692/2023).
Infine, ai fini della determinazione di quando la notifica debba considerarsi meramente tentata ma non compiuta - e, quindi, in definitiva omessa -, assume particolare rilievo, nella fattispecie in esame, la pronuncia di legittimità richiamata dalla parte appellata, secondo cui “ora, è evidente che il caso in cui
l'atto di appello è spedito, ma ad un indirizzo non più valido, non può essere considerato un caso di omessa notifica, solo tentata, e dunque un caso di inesistenza, o di attività priva degli elementi essenziali della notificazione e non riconoscibile come tale. Ed è altrettanto evidente che la decisione sopra citata si riferisce al caso in cui l'atto, consegnato al notificatore, non è neanche spedito, e viene dunque restituito al mittente, senza che stata compiuta una qualche attività di notificazione. Ove l'atto sia spedito con raccomandata al destinatario è invece compiuta una attività di notificazione, sebbene non andata a buon fine” (cfr. Cass. n. 14705/2024 resa seppur in un caso di atto d'appello notificato ad un precedente indirizzo di residenza del destinatario).
Sulla scorta di detti principi, ritiene il Tribunale che la mancata consegna della raccomandata con avviso di ricevimento per irreperibilità di fatto del destinatario all'indirizzo ha impedito il perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma non l'ha resa inesistente e tantomeno meramente tentata.
Difatti, nel caso di specie la notifica non è priva dei requisiti essenziali di una notifica, essendo stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. Tuttavia, la raccomandata contenente l'avviso del deposito presso la casa comunale non è stata consegnata per un errore del postino che l'ha rispedita al mittente, il quale, preso atto dell'esito, avrebbe dovuto riattivare il procedimento notificatorio.
Con riferimento alla raccomandata giova rilevare che la stessa è stata indirizzata in data 28.2.2021 in un luogo che era il domicilio eletto ex art. 43 c.c. dal destinatario e, altresì, dove pochi giorni prima (in data 20.2.2021) era stata effettuata la notifica dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
pagina 4 di 7 Pertanto, dando seguito ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve affermarsi che il procedimento posto in essere è attività riconoscibile come notificazione e, quindi, i vizi che lo hanno connotato nella fase di consegna della raccomandata comportano che la notifica del decreto ingiuntivo sia nulla e non già inesistente.
E del resto, la più volte citata decisione delle Sezioni unite considera come inesistente la notificazione
“nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione”, mentre nel caso in esame vi è stata un'attività di notifica consistente nella spedizione dell'atto nelle forme previste dal modello legale di cui all'art. 140 c.p.c., salvo non essere stata consegnata la raccomandata con avviso di ricevimento con cui si dava notizia del deposito della copia presso la casa comunale, peraltro ad un indirizzo cui già in precedenza il destinatario era stato rinvenuto dall'ufficiale giudiziario.
Ebbene, correttamente il Giudice di Pace ha escluso che la notificazione del decreto ingiuntivo sotteso all'atto di precetto fosse riconducibile alla categoria dell'inesistenza e ha riconosciuto la nullità dell'attività notificatoria, vizio da farsi valere non già con lo strumento di cui all'art. 615 c.p.c., bensì con quello dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo prevista dall'art. 650 c.p.c.
Pertanto, la sentenza di primo grado in parte qua va confermata.
3.2. Deve ritenersi, del pari, infondato anche il secondo motivo di appello.
Con tale doglianza, l'appellante deduce che, anche a voler considerare nulla la notifica del decreto ingiuntivo, il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere sanata detta nullità con la proposizione dell'opposizione a precetto e a non aver dichiarato la nullità derivata dell'atto di precetto in conseguenza dell'inefficacia del titolo esecutivo.
Invero, nella pronuncia impugnata non si discorre in alcun modo di sanatoria.
Il Giudice di primo grado si è limitato ad affermare, sulla scorta di un orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità e che codesto Tribunale condivide, che, venendo in rilievo un'ipotesi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, l'odierno appellante avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni non già con lo strumento dell'opposizione al precetto (art. 615
c.p.c.), bensì attraverso il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico, ossia l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c.
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice a quo si pongono in perfetta armonia con i principi enunciati dalla Suprema Corte in subiecta materia. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimedio dell'opposizione tardiva (e non già quello ex artt. 615 e 617 c.p.c.) rappresenta l'unico strumento per contestare la validità della notificazione del decreto ingiuntivo: “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo,
pagina 5 di 7 può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli artt. 615
o 617 cod. proc. civ. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che, benché l'opponente avesse dedotto l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, si verteva in realtà in un caso di nullità della stessa, sicché il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni a norma dell'art. 650 cod. proc. civ. e non con l'opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ.)”
(così Cass. sent. n. 8011/2009, ma si vedano altresì Cass. civ. n. 13365/2023, n. 9050/2020).
3.3. Peraltro, nel caso in esame, non può essere nemmeno accolta la censura relativa alla nullità derivata dell'atto di precetto in conseguenza dell'invalida notificazione del decreto ingiuntivo e/o della sua inefficacia, qualificabile alla stregua di un motivo ex art. 617 c.p.c., in quanto la giurisprudenza di legittimità afferma che, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, se, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto va considerato viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615
c.p.c., per dedurre l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza (cfr. Cass. civ. n. 17308/2015).
Pertanto, la censura inerente all'illegittimità dell'atto di precetto andava parimenti formulata nell'ambito dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., essendo strettamente connessa all'accertamento relativo all'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo.
4. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato, andando esente da censure la sentenza impugnata sia sotto il profilo della ricostruzione giuridica del vizio della notificazione del decreto ingiuntivo sia sotto il profilo del rimedio esperibile nel caso di specie (ossia,
l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 del codice di rito e non già l'opposizione di cui agli artt. 615 e
617 c.p.c.).
5. Il rigetto dell'impugnazione comporta l'assorbimento della domanda risarcitoria formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6. La domanda di risarcimento danni ex art. 96, co. 3, c.p.c. formulata dalla parte appellata non può trovare accoglimento, dal momento che l'appellante ha comunque sostenuto le proprie ragioni (benché
pagina 6 di 7 infondate) nel pieno esercizio del diritto di agire in giudizio, senza trasmodare nell'abuso dello strumento processuale e senza manifestare intenti temerari (dolo o colpa grave). Ne discende, quindi, la non configurabilità della responsabilità processuale aggravata contemplata dalla richiamata disposizione codicistica.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, introduttiva e decisionale.
8. Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4315/2022, emessa il 13.6.2022;
- rigetta le domande risarcitorie formulate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna l'appellante a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2, co. 2, d.m. n. 55/2014, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- accerta la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato nella misura di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Milano, 17.1.2025
Il Giudice
dott. Silvia Vaghi
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio del Magistrato in tirocinio dott. Antonio Mele.
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