Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3334/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3334 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Corleone, C.so dei Mille 100, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gioia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
, nato in [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO NON COSTITUITO
NONCHE'
P.I.: , nella persona del Dr. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 rappresentante della società, elettivamente domiciliata in Marsala, nel Viale Whitaker n. 19/A, presso lo studio dell'avv. Antonio Norrito, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA oggetto: risarcimento danni da circolazione veicoli conclusioni: come da verbale del 22.01.2025
n. 3334/2019 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 [...] al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato alla propria trattrice, Controparte_2 CP_4
, tg AZ898A, in ragione del sinistro verificatosi il giorno 17.08.2018.
[...]
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio deduceva:
− che in data 17.08.2018, intorno all'ora di pranzo, mentre era intento ad arare il terreno agricolo di sua proprietà sito in C. da Palastanga di Corleone, CP_1 dipendente presso la sua azienda agricola, si accostava alla sua trattrice con la propria autovettura, Toyota Corolla tg. CS483ZA, per portargli dell'acqua fresca;
− che, a quel punto, dal motore dell'autovettura di proprietà del convenuto, si sprigionavano fiamme che si propagavano sino alla trattrice adiacente, causando la distruzione di entrambi i veicoli;
− che, in seguito a ciò, intervenivano i vigili del fuoco che provvedevano a spegnere l'incendio;
− che, successivamente, denunciava il sinistro alla propria compagnia CP_1 assicurativa, la quale riconosceva la propria Controparte_2 responsabilità, e, tuttavia, nonostante la formale messa in mora, ometteva di provvedere al risarcimento dei danni.
Ciò posto, chiedeva di accertare la responsabilità esclusiva di per l'incendio CP_1 in questione, ai sensi degli artt. 2043, 2051 e/o 2054 c.c., e, conseguentemente condannarlo, in solido, con al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa tramite Controparte_2
CTU.
Si costituiva in giudizio che, preliminarmente, eccepiva il difetto Controparte_2 di legittimazione attiva dell'attore, in quanto, dalla carta di circolazione della trattrice agricola “Fendt
930”, targata AZ989A, risultava, quale proprietario, , anziché , Controparte_5 Parte_1 ossia il padre di parte attrice.
Nel merito, invece, contestava la ricostruzione dell'evento come operata da controparte, chiedendo il rigetto integrale della richiesta risarcitoria avanzata.
Non si costituiva in giudizio CP_1
n. 3334/2019 r.g.a.c. Pag. 2 Svolta l'istruttoria, all'udienza del 22.01.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda attorea non merita accoglimento non avendo parte attrice provato di vantare alcuna titolarità ad avanzare l'azione risarcitoria di cui è causa.
In merito, occorre precisare che: “oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (Cass. S.U. n. 2951/2016).
Sempre nella pronuncia sopra citata, la Suprema Corte ha precisato che: “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la n. 3334/2019 r.g.a.c. Pag. 3 negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti” (Cass. SS. UU. n. n. 2951/2016, che sulla non contestazione evidenzia che: “[…] Il silenzio
è cosa diversa dal riconoscimento (espresso, implicito o indiretto). La non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti- diritto. In particolare in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116, c.p.c.), 'a fortiori' ciò vale per la valutazione della mancata contestazione”).
Ebbene, da tutto quanto sopra riportato, ne discende che mentre la semplice prospettazione dell'attore di essere titolare del diritto risarcitorio azionato è sufficiente a ritenere integrato il requisito della legittimazione ad agire, diversamente, la prova della effettiva titolarità ad avanzare la richiesta risarcitoria, richiede la dimostrazione effettiva di una posizione giuridica presupposta, tale da fondare tale titolarità; un fatto-diritto che si sostanzia in un elemento costitutivo del diritto al risarcimento, la cui prova ex art. 2697 cc grave necessariamente sull'attore.
Ciò chiarito, sul punto deve osservarsi che, in atto di citazione, ha Parte_1 individuato il fatto-diritto idoneo a fondare la sua titolarità attiva, nella sua pretesa qualifica di proprietario del mezzo oggetto di incendio (cfr. pag. 2 atto di citazione dove è dato leggere: “1. Il giorno 17/8/18 […] l'autovettura Toyota […] si accostava alla trattrice Fendt 930 tg. AZ898A di proprietà dell'attore […]”).
n. 3334/2019 r.g.a.c. Pag. 4 Tuttavia, a seguito delle difese di controparte, nella memoria ex art. 183 co. 6 primo termine cpc, ha modificato la sua domanda, con riferimento al fatto-diritto idoneo a Parte_1 fondare la sua titolarità attiva ad avanzare la pretesa risarcitoria, asserendo di essere “detentore, possessore e proprietario di fatto oltre che conducente del mezzo”.
Orbene, deve evidenziarsi che: “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta […] nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività […]” (Cass. SS.UU. n. 12310/2015).
È, dunque, ammissibile modificare con la prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc la domanda originariamente proposta, anche incidendo sul “petitum” o sulla “causa pentendi”, purché essa si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, ponendosi in un rapporto di incompatibilità logica con quella inizialmente formulata (cfr. anche Cass. SS.UU. n. 22404/2018).
Nel caso di specie, la decisione dell'attore di fondare la sua titolarità al risarcimento del danno non più sulla qualifica di proprietario del bene, bensì su quella o di detentore o di possessore, è espressione di un potere di modifica della domanda. Un potere di modifica tale da far configurare una domanda autonoma, in necessario rapporto di incompatibilità logica con la precedente, e, quindi, tale da non affiancarsi a quella originaria, in maniera da poter essere accolte entrambe, bensì idonea a sostituirla, o al più tale a porsi in rapporto di subordinazione.
Trattandosi, allora, di modifica della domanda, la facoltà esercitata dall'attore nella memoria primo termine deve considerarsi certamente legittima, con la precisazione che la domanda modificata non è stata posta in rapporto di subordinazione con la precedente, bensì, ha integralmente sostituito la precedente (da intendersi così rinunciata), come si evince dalle richieste finali formulate, dove è dato espressamente leggere che la richiesta al Tribunale adito è stata limitata a: “Ritenere e dichiarare che l'attore Sig. , era detentore possessore e proprietario di fatto della trattrice FENDT Parte_1
930 tg. AZ898A […]”.
Tutto ciò posto, deve considerarsi che: “[…] il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto - reale o personale - che egli abbia all'esercizio di quel potere (nello stesso senso Cass. Sez. 3^, n. 14232 del 1999). Va, dunque, affermato il principio che è tutelabile in n. 3334/2019 r.g.a.c. Pag. 5 sede risarcitoria la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c.. L'applicazione di tale principio ai singoli casi concreti impone al Giudice del merito di accertare che l'attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché l'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiede il ristoro […]” (cfr. Cass. n. 4003/2006).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente affermato che: “[…] legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo” (Cass. n. 3082/2015).
È, quindi, necessario al fine di fondare la titolarità attiva, tanto del detentore che del possessore, non solo dimostrare tali qualifiche, ma anche dimostrare la sussistenza di un accordo in virtù del quale essi sono obbligati a tenere indenne il proprietario dai danni patiti al mezzo, nonché la prova di aver già provveduto a proprie spese alla riparazione del veicolo, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli, successivamente, di essere risarcito dal danneggiante.
Nel caso di specie, indipendentemente dal se l'attore abbia fornito la prova di essere detentore o possessore del mezzo, nessuna titolarità a chiedere un ristoro dei danni al mezzo per gli eventi di cui è causa può essere a lui attribuita, in quanto, in ogni caso, non è stato dedotto un danneggiamento e una conseguente riparazione della trattrice, con i relativi costi anticipati e sostenuti da Parte_1
. Al contrario è stata dedotta la distruzione integrale della trattrice, con una richiesta
[...] risarcitoria da intendersi come necessariamente funzionale a conseguire, non le spese anticipate di riparazione, ma il valore integrale del mezzo distrutto “ante” sinistro. Diritto necessariamente spettante al proprietario del mezzo.
Per le ragioni sopra dette, la domanda deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore eccezione sollevata dalle parti in virtù del principio c.d. “della ragione più liquida” (cfr. Cass. n. 9309/2020 secondo cui: “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
n. 3334/2019 r.g.a.c. Pag. 6 Le spese di lite tra la e seguono la Controparte_2 Parte_1 soccombenza, venendo così poste a carico della parte attrice, e liquidate, d'ufficio, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto della concreta attività svolta, da parametrarsi secondo i valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate (valore causa indeterminabile complessità bassa;
in merito cfr. Cass. n. 11213/2022 che richiamando precedenti orientamenti ha ribadito che: “il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. 10984/2021;
Cass. 19455/ 2018)”).
Quanto alle spese di lite tra e esse devono essere dichiarate Parte_1 CP_1 non ripetibili, data la mancata costituzione di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite di Parte_1 Controparte_2
che liquida in complessivi € 3.809,00 (tremilaottocentonove,00) per compenso
[...] professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva (se dovuta) e
Cpa, come per legge;
3) dichiara non ripetibili le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 CP_1
15.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
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