Articolo 941 del Codice civile
Articolo 940Articolo 942
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19 aprile 1942
Art. 941.

(Alluvione).

Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto e' disposto dalle leggi speciali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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