Articolo 947 del Codice civile
Articolo 946Articolo 982
Versione
19 aprile 1942
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Versione
3 febbraio 1994
Art. 947.

(( (Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso). )) ((Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attivita' antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attivita' antropica.

In ogni caso e' esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico))
Entrata in vigore il 3 febbraio 1994
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