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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1145/2024 R.G. promossa da Pt_1
(rappr. e dif. dall'Avv. D. Iacono) contro (rappr. e dif. dagli Avv.ti
[...] CP_1
M. Galeano e Ugo Nucciarone), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
osserva che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' , costituendosi in giudizio, ha dichiarato, a seguito di ulteriori verifiche CP_1
relative alle singole posizioni, di voler provvedere ad archiviare l'ordinanza ingiunzione notificata ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
che è dunque pacifico che l'importo ingiunto non è dovuto dalla parte ricorrente;
che la superiore circostanza rende vana la chiesta pronuncia giudiziale, determinando la cessazione della materia del contendere;
che le spese vanno poste a carico dell' per la pacifica fondatezza del ricorso CP_1
(senza la fase decisionale non svoltasi);
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1
complessivi € 800,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 7 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1145/2024 R.G. promossa da Pt_1
(rappr. e dif. dall'Avv. D. Iacono) contro (rappr. e dif. dagli Avv.ti
[...] CP_1
M. Galeano e Ugo Nucciarone), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
osserva che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' , costituendosi in giudizio, ha dichiarato, a seguito di ulteriori verifiche CP_1
relative alle singole posizioni, di voler provvedere ad archiviare l'ordinanza ingiunzione notificata ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
che è dunque pacifico che l'importo ingiunto non è dovuto dalla parte ricorrente;
che la superiore circostanza rende vana la chiesta pronuncia giudiziale, determinando la cessazione della materia del contendere;
che le spese vanno poste a carico dell' per la pacifica fondatezza del ricorso CP_1
(senza la fase decisionale non svoltasi);
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1
complessivi € 800,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 7 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano