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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4101/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4101/2019 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – opposizione ad estratto di ruolo e vertente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
, in persona del suo procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa,
[...]
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Patrizia Nulli ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, individuata come in atti CP_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
Controparte_2
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio l'
[...]
, sulla base delle argomentazioni in atti, proponeva appello Parte_1
avverso la Sentenza N. 1836/2018, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia il
04.09.2018 e depositata in Cancelleria in data 20.02.2019.
L'appellante chiedeva, sulla base delle argomentazioni in atti, la riforma integrale della sentenza gravata e la conseguente declaratoria di inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione agli estratti di ruolo contenenti le cartelle di pagamento n. 07120130046535281000, n. 07120120160539554000 e n.
07120120127947203000; il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, in quanto infondata ed
[...]
inammissibile; con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituiva in giudizio, invece, nonostante la regolarità della CP_1
notifica dell'atto di appello nei suoi confronti;
pertanto, all'udienza del 26.05.2020, il
Tribunale, in diversa composizione, ne dichiarava la contumacia.
Tanto premesso, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
2 È opportuno evidenziare che l' , parte convenuta in Parte_1
primo grado, nel precedente grado di giudizio aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da per carenza di interesse CP_1
ad agire, essendo i titoli opposti, nel caso di specie, costituiti da tre estratti di ruolo, come si evince chiaramente dall'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
Reiterata tale eccezione nell'atto di appello, l'odierna appellante, alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, ha nuovamente e specificatamente articolato, nelle successive note di udienza,
l'eccezione di inammissibilità della relativa opposizione, poiché la nuova normativa, per statuizione della Suprema Corte a Sezioni Unite, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica anche alle cause pendenti, qual è quella indicata in epigrafe.
In ogni caso, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata)” (Cass. Civ., Ordinanza n. 2963/2023).
Infine, va evidenziato che a tale rilievo il Tribunale è legittimato anche alla luce del principio di cui al brocardo iura novit curia.
Orbene, la domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l'impugnazione di tre estratti di ruolo ed andava dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha erroneamente accolto l'opposizione proposta da che andava invece dichiarata inammissibile. CP_1
Ed invero, parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento opposte a seguito di spontanea
3 consultazione dei propri estratti di ruolo, eccependo l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento in essi indicate, con la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione del credito erariale in esse riportato;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tali estratti di ruolo onde ottenere l'annullamento delle cartelle negli stessi iscritte.
Orbene, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore, che, attraverso l'art. 3 bis del citato D.L. n.
146/2021, convertito in L. n. 215/2021, in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (Sentenza n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre
2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle
4 norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/1981 e 206 del d.Lgs. n. 285/1992.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n.
31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella legislativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L.
17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del
5 Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “la disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è, quindi, coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, sottolineando che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall'altro, in
6 quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
D'altronde, la Sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023 della Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973.
Pertanto, applicando i principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis del
D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte attrice in primo grado, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che gli estratti di ruolo impugnati dall'opponente non costituiscono, in concreto, atti autonomamente impugnabili, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto del fatto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata in primo grado da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentata davanti al Giudice di Pace.
Da quanto sopra esposto deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta.
Pertanto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda proposta da va dichiarata inammissibile per difetto di CP_1
7 interesse ad agire ex art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata Sentenza N. 1836/2018 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia il 04.09.2018 e depositata in Cancelleria in data 20.02.2019, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da CP_1
avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento n.
07120130046535281000, n. 07120120160539554000 e n. 07120120127947203000;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 10.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4101/2019 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – opposizione ad estratto di ruolo e vertente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
, in persona del suo procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa,
[...]
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Patrizia Nulli ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, individuata come in atti CP_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
Controparte_2
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio l'
[...]
, sulla base delle argomentazioni in atti, proponeva appello Parte_1
avverso la Sentenza N. 1836/2018, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia il
04.09.2018 e depositata in Cancelleria in data 20.02.2019.
L'appellante chiedeva, sulla base delle argomentazioni in atti, la riforma integrale della sentenza gravata e la conseguente declaratoria di inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione agli estratti di ruolo contenenti le cartelle di pagamento n. 07120130046535281000, n. 07120120160539554000 e n.
07120120127947203000; il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, in quanto infondata ed
[...]
inammissibile; con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituiva in giudizio, invece, nonostante la regolarità della CP_1
notifica dell'atto di appello nei suoi confronti;
pertanto, all'udienza del 26.05.2020, il
Tribunale, in diversa composizione, ne dichiarava la contumacia.
Tanto premesso, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
2 È opportuno evidenziare che l' , parte convenuta in Parte_1
primo grado, nel precedente grado di giudizio aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da per carenza di interesse CP_1
ad agire, essendo i titoli opposti, nel caso di specie, costituiti da tre estratti di ruolo, come si evince chiaramente dall'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
Reiterata tale eccezione nell'atto di appello, l'odierna appellante, alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, ha nuovamente e specificatamente articolato, nelle successive note di udienza,
l'eccezione di inammissibilità della relativa opposizione, poiché la nuova normativa, per statuizione della Suprema Corte a Sezioni Unite, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica anche alle cause pendenti, qual è quella indicata in epigrafe.
In ogni caso, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata)” (Cass. Civ., Ordinanza n. 2963/2023).
Infine, va evidenziato che a tale rilievo il Tribunale è legittimato anche alla luce del principio di cui al brocardo iura novit curia.
Orbene, la domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l'impugnazione di tre estratti di ruolo ed andava dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha erroneamente accolto l'opposizione proposta da che andava invece dichiarata inammissibile. CP_1
Ed invero, parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento opposte a seguito di spontanea
3 consultazione dei propri estratti di ruolo, eccependo l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento in essi indicate, con la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione del credito erariale in esse riportato;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tali estratti di ruolo onde ottenere l'annullamento delle cartelle negli stessi iscritte.
Orbene, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore, che, attraverso l'art. 3 bis del citato D.L. n.
146/2021, convertito in L. n. 215/2021, in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (Sentenza n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre
2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle
4 norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/1981 e 206 del d.Lgs. n. 285/1992.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n.
31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella legislativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L.
17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del
5 Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “la disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è, quindi, coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, sottolineando che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall'altro, in
6 quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
D'altronde, la Sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023 della Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973.
Pertanto, applicando i principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis del
D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte attrice in primo grado, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che gli estratti di ruolo impugnati dall'opponente non costituiscono, in concreto, atti autonomamente impugnabili, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto del fatto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata in primo grado da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentata davanti al Giudice di Pace.
Da quanto sopra esposto deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta.
Pertanto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda proposta da va dichiarata inammissibile per difetto di CP_1
7 interesse ad agire ex art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata Sentenza N. 1836/2018 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia il 04.09.2018 e depositata in Cancelleria in data 20.02.2019, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da CP_1
avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento n.
07120130046535281000, n. 07120120160539554000 e n. 07120120127947203000;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 10.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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