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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/09/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
RG 449/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Moro, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via
Cavour n. 65;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: Fondo di Garanzia TFR
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22 marzo
2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo l'accoglimento delle CP_1 sottoindicate conclusioni.
2. Parte attrice ha allegato di aver reso prestazione lavorativa subordinata alle dipendenze della società nel periodo compreso tra l'1.11.2007 Controparte_2
e il 20.6.2012, con mansione di autotrasportatore e inquadramento al V livello del CCNL
Commercio-Confcommercio.
3. Ha poi rappresentato di aver proposto ricorso innanzi al Tribunale di Sassari in data
23.10.2017 per ottenere per il pagamento di una serie di emolumenti, tra cui il trattamento di fine rapporto.
4. Il giudizio si concludeva, nella contumacia dell'intimata parte datoriale, con la sentenza n.
230/2019 del 10 luglio 2019, pubblicata il 23 agosto 2019, di accoglimento parziale delle pretese azionate da parte ricorrente e conseguente condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di € 63.946,23, di cui € 7.000,00 a titolo di TFR.
5. Parte ricorrente ha poi allegato di aver notificato quattro atti di precetto alla predetta società, nonché di aver tentato due pignoramenti mobiliari con esito negativo in data 15 gennaio 2020 e in data 10 agosto 2020, sia presso la sede sociale sia presso la residenza del legale rappresentante.
6. Allo stesso modo, il sig. deduceva l'inutilità dell'ispezione ipotecaria esperita nei Pt_1 confronti di entrambi i soggetti.
7. Il ricorrente in data 16 dicembre 2020 ha dunque proposto in via amministrativa domanda per l'intervento del Fondo istituito dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982.
8. Tuttavia, respingeva tale istanza, adducendo il maturare del termine prescrizionale CP_1 quinquennale tra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella di introduzione del ricorso giudiziario.
9. L'odierno ricorrente ha contestato la decisione assunta da , sostenendo che il termine CP_1 di prescrizione della pretesa al pagamento del trattamento di fine rapporto sarebbe divenuto decennale in virtù del passaggio in giudicato della sentenza, e che comunque il termine di prescrizione non poteva che decorrere dal momento in cui il ricorrente poteva far valere la propria pretesa nei confronti del Fondo di Garanzia, trattandosi di obbligazione autonoma.
10. Parte ricorrente ha quindi rivendicato il diritto all'intervento del predetto Fondo per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, non essendo ancora maturato il termine prescrizionale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare per i motivi di cui in ricorso, il diritto del Sig. al Parte_1 versamento da parte dell – Fondo di Garanzia - della somma pari ad euro 7.000,00, CP_1 quale importo lordo ancora dovuto a titolo di quote di TFR dall'azienda
[...]
in persona del socio accomandatario Sig. e per Controparte_2 CP_2
l'effetto
2) condannare l convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1 euro 7.000,00 o quella veriore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
2 3) con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
11. Si è costituito l , eccependo la prescrizione della pretesa avanzata dalla controparte, CP_1 atteso il trascorrere del termine di cui all'art. 2948, comma quinto, c.c. tra la cessazione del rapporto di lavoro del 20.6.2012 e la proposizione del precedente ricorso in data
2.8.2017.
12. In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, l' ha poi eccepito che CP_3
l'erogazione dovrebbe avvenire al netto dell'imposta, agendo l' quale sostituto CP_1
d'imposta, e nel rispetto del divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria.
13. Istruita la controversia documentalmente, la decisione viene dunque assunta all'udienza del 16 settembre 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
14. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
15. In ordine alla natura dell'obbligazione nascente in capo al Fondo di garanzia, è consolidato il principio secondo cui il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso CP_1 di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale.
16. Tale diritto non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla citata legge, che sono l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva.
17. Prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' , con la conseguenza che non può decorrere la prescrizione del diritto del CP_1 lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr. Cass. civ., n. 16617 del 2011; Cass. civ., n. 12971 del 2014; Cass. civ., n. 20547 del 2015; Cass. civ., n. 17643 del 2020; Cass. civ., n. 2105 del 2025).
18. Peraltro, sempre rimanendo in tema di prescrizione, corre evidenziare che la suddetta distinzione tra obbligazione retributiva gravante sul datore e quella previdenziale in capo al Fondo, comporta l'esclusione della sussistenza di una ipotesi di obbligazione solidale tra e datore di lavoro rispetto a tale credito, con il corollario della inapplicabilità del CP_1
3 principio secondo cui la prescrizione breve convertita in prescrizione decennale a seguito di un giudicato di condanna si estende ai sensi dell'art. 1310 c.c. anche ai coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio (Cass. civ., n. 29519 del 2022).
19. Sicché il termine di prescrizione del diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto resta regolato dall'art. 2948 n. 5 c.c., non essendo previsto un diverso termine prescrizionale dal d.lgs. n. 80 del 1992, diversamente da quanto previsto all'art. 2, comma quinto, per il pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione.
20. Il termine decorre, per quanto già sopra riportato, dal momento in cui si realizzano le condizioni per far valere il diritto, e dunque da quando ricorrono i presupposti per poter domandare l'intervento del Fondo di garanzia.
21. Per ciò che rileva nella presente controversia, ai sensi del disposto dell'art. 2, comma 4- bis, della legge n. 287 del 1982, il creditore può domandare l'intervento del Fondo di garanzia “sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”, previsione riportata anche nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. n. 80 del 1992.
22. Emerge documentalmente che parte ricorrente ha esperito due tentativi di pignoramento in data 15.1.2020 e 10.8.2020, sia presso la sede della società sia presso la residenza del legale rappresentante (doc. 3 fasc. ricorrente), conclusisi tuttavia con esito negativo.
23. Sicché, si deve ritenere che è da quest'ultima data che si erano realizzate le condizioni per accedere all'intervento del Fondo di garanzia, essendo oggettivamente emerso che il debitore non era in grado di far fronte alle obbligazioni cristallizzate nel titolo esecutivo giudiziale.
24. Ne deriva che al momento della proposizione della domanda amministrativa di accesso alle prestazioni del Fondo (il 16.12.2020, cfr. doc. 4 fasc. ricorrente), il termine di prescrizione per ottenere il pagamento del TFR non era ancora elasso.
25. Dal superiore rilievo consegue l'accoglimento del ricorso, non avendo l' contestato CP_1
l'insussistenza degli altri requisiti per l'accesso alla tutela richiesta.
26. L' va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo CP_3 di € 7.000,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, trattenuto quanto dovuto per soddisfare le imposte erariali a titolo di sostituto d'imposta.
4 27. Invero, si ricorda il principio secondo cui in tema di prestazioni previdenziali a carico del
Fondo di garanzia dell' , anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di CP_1 pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo delle somme dovute al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e, pertanto, l , nel liquidare i relativi importi, deve provvedere alla CP_1 conversione al lordo, per poi operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario (Cass. civ., n. 8406 del 2023).
28. Al predetto importo dovrà essere aggiunta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo dei due accessori disposta dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991.
29. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa e delle tre fasi espletate con esclusione di quella di trattazione, in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da versarsi a favore dell'erario, essendo il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al versamento in favore di CP_1 Pt_1 dell'importo lordo di € 7.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
− condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_1 liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre agli accessori fiscali e Parte_1 previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da versarsi in favore dello Stato.
Sassari, 16/09/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Moro, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via
Cavour n. 65;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: Fondo di Garanzia TFR
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22 marzo
2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo l'accoglimento delle CP_1 sottoindicate conclusioni.
2. Parte attrice ha allegato di aver reso prestazione lavorativa subordinata alle dipendenze della società nel periodo compreso tra l'1.11.2007 Controparte_2
e il 20.6.2012, con mansione di autotrasportatore e inquadramento al V livello del CCNL
Commercio-Confcommercio.
3. Ha poi rappresentato di aver proposto ricorso innanzi al Tribunale di Sassari in data
23.10.2017 per ottenere per il pagamento di una serie di emolumenti, tra cui il trattamento di fine rapporto.
4. Il giudizio si concludeva, nella contumacia dell'intimata parte datoriale, con la sentenza n.
230/2019 del 10 luglio 2019, pubblicata il 23 agosto 2019, di accoglimento parziale delle pretese azionate da parte ricorrente e conseguente condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di € 63.946,23, di cui € 7.000,00 a titolo di TFR.
5. Parte ricorrente ha poi allegato di aver notificato quattro atti di precetto alla predetta società, nonché di aver tentato due pignoramenti mobiliari con esito negativo in data 15 gennaio 2020 e in data 10 agosto 2020, sia presso la sede sociale sia presso la residenza del legale rappresentante.
6. Allo stesso modo, il sig. deduceva l'inutilità dell'ispezione ipotecaria esperita nei Pt_1 confronti di entrambi i soggetti.
7. Il ricorrente in data 16 dicembre 2020 ha dunque proposto in via amministrativa domanda per l'intervento del Fondo istituito dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982.
8. Tuttavia, respingeva tale istanza, adducendo il maturare del termine prescrizionale CP_1 quinquennale tra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella di introduzione del ricorso giudiziario.
9. L'odierno ricorrente ha contestato la decisione assunta da , sostenendo che il termine CP_1 di prescrizione della pretesa al pagamento del trattamento di fine rapporto sarebbe divenuto decennale in virtù del passaggio in giudicato della sentenza, e che comunque il termine di prescrizione non poteva che decorrere dal momento in cui il ricorrente poteva far valere la propria pretesa nei confronti del Fondo di Garanzia, trattandosi di obbligazione autonoma.
10. Parte ricorrente ha quindi rivendicato il diritto all'intervento del predetto Fondo per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, non essendo ancora maturato il termine prescrizionale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare per i motivi di cui in ricorso, il diritto del Sig. al Parte_1 versamento da parte dell – Fondo di Garanzia - della somma pari ad euro 7.000,00, CP_1 quale importo lordo ancora dovuto a titolo di quote di TFR dall'azienda
[...]
in persona del socio accomandatario Sig. e per Controparte_2 CP_2
l'effetto
2) condannare l convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1 euro 7.000,00 o quella veriore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
2 3) con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
11. Si è costituito l , eccependo la prescrizione della pretesa avanzata dalla controparte, CP_1 atteso il trascorrere del termine di cui all'art. 2948, comma quinto, c.c. tra la cessazione del rapporto di lavoro del 20.6.2012 e la proposizione del precedente ricorso in data
2.8.2017.
12. In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, l' ha poi eccepito che CP_3
l'erogazione dovrebbe avvenire al netto dell'imposta, agendo l' quale sostituto CP_1
d'imposta, e nel rispetto del divieto di cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria.
13. Istruita la controversia documentalmente, la decisione viene dunque assunta all'udienza del 16 settembre 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
14. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
15. In ordine alla natura dell'obbligazione nascente in capo al Fondo di garanzia, è consolidato il principio secondo cui il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso CP_1 di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale.
16. Tale diritto non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla citata legge, che sono l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva.
17. Prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' , con la conseguenza che non può decorrere la prescrizione del diritto del CP_1 lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr. Cass. civ., n. 16617 del 2011; Cass. civ., n. 12971 del 2014; Cass. civ., n. 20547 del 2015; Cass. civ., n. 17643 del 2020; Cass. civ., n. 2105 del 2025).
18. Peraltro, sempre rimanendo in tema di prescrizione, corre evidenziare che la suddetta distinzione tra obbligazione retributiva gravante sul datore e quella previdenziale in capo al Fondo, comporta l'esclusione della sussistenza di una ipotesi di obbligazione solidale tra e datore di lavoro rispetto a tale credito, con il corollario della inapplicabilità del CP_1
3 principio secondo cui la prescrizione breve convertita in prescrizione decennale a seguito di un giudicato di condanna si estende ai sensi dell'art. 1310 c.c. anche ai coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio (Cass. civ., n. 29519 del 2022).
19. Sicché il termine di prescrizione del diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto resta regolato dall'art. 2948 n. 5 c.c., non essendo previsto un diverso termine prescrizionale dal d.lgs. n. 80 del 1992, diversamente da quanto previsto all'art. 2, comma quinto, per il pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione.
20. Il termine decorre, per quanto già sopra riportato, dal momento in cui si realizzano le condizioni per far valere il diritto, e dunque da quando ricorrono i presupposti per poter domandare l'intervento del Fondo di garanzia.
21. Per ciò che rileva nella presente controversia, ai sensi del disposto dell'art. 2, comma 4- bis, della legge n. 287 del 1982, il creditore può domandare l'intervento del Fondo di garanzia “sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”, previsione riportata anche nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. n. 80 del 1992.
22. Emerge documentalmente che parte ricorrente ha esperito due tentativi di pignoramento in data 15.1.2020 e 10.8.2020, sia presso la sede della società sia presso la residenza del legale rappresentante (doc. 3 fasc. ricorrente), conclusisi tuttavia con esito negativo.
23. Sicché, si deve ritenere che è da quest'ultima data che si erano realizzate le condizioni per accedere all'intervento del Fondo di garanzia, essendo oggettivamente emerso che il debitore non era in grado di far fronte alle obbligazioni cristallizzate nel titolo esecutivo giudiziale.
24. Ne deriva che al momento della proposizione della domanda amministrativa di accesso alle prestazioni del Fondo (il 16.12.2020, cfr. doc. 4 fasc. ricorrente), il termine di prescrizione per ottenere il pagamento del TFR non era ancora elasso.
25. Dal superiore rilievo consegue l'accoglimento del ricorso, non avendo l' contestato CP_1
l'insussistenza degli altri requisiti per l'accesso alla tutela richiesta.
26. L' va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo CP_3 di € 7.000,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, trattenuto quanto dovuto per soddisfare le imposte erariali a titolo di sostituto d'imposta.
4 27. Invero, si ricorda il principio secondo cui in tema di prestazioni previdenziali a carico del
Fondo di garanzia dell' , anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di CP_1 pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo delle somme dovute al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e, pertanto, l , nel liquidare i relativi importi, deve provvedere alla CP_1 conversione al lordo, per poi operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario (Cass. civ., n. 8406 del 2023).
28. Al predetto importo dovrà essere aggiunta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo dei due accessori disposta dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991.
29. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa e delle tre fasi espletate con esclusione di quella di trattazione, in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da versarsi a favore dell'erario, essendo il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al versamento in favore di CP_1 Pt_1 dell'importo lordo di € 7.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
− condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_1 liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre agli accessori fiscali e Parte_1 previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da versarsi in favore dello Stato.
Sassari, 16/09/2025 il Giudice
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